Tar 2022-” Il ricorrente nella esposizione in fatto espone di aver avuto importanti eventi avversi i

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Tar 2022-” Il ricorrente nella esposizione in fatto espone di aver avuto

importanti eventi avversi in seguito alla prima vaccinazione” Pubblicato il 05/02/2022

N. 00020/2022 REG.PROV.CAU. N. 00034/2022 REG.RIC.

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)

Il Presidente

ha pronunciato il presente DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 34 del 2022, proposto da xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx,

rappresentato

e

difeso

dall'avvocato

xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio xxxxxxxxxxxx Avv. xxxxxxxxxxxx in xxxxxxxxxxxx, via xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx 22; contro Comando Generale della Guardia di Finanza Roma, Comando Regionale Abruzzo della Guardia di Finanza L'Aquila, Comando Provinciale della Guardia di Finanza Pescara, Tenenza della Guardia di Finanza Popoli, non costituiti in giudizio; nei confronti Ministero dell'Economia e delle Finanze Roma, non costituito in giudizio;


per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, PREVIA SOSPENSIVA DELL'INVITO N. 183426/2021 DATATO 09/12/2021 E

DELL'ATTO

DI

ACCERTAMENTO

DELL'INOSSERVANZA

DELL'OBBLIGO VACCINALE N. 2463/2022 DATATO 08/01/2022 Visti il ricorso e i relativi allegati; Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm.; Ritenuto che -Il ricorrente nella esposizione in fatto espone di aver avuto importanti eventi avversi in seguito alla prima vaccinazione del 21 febbraio 21, lamentando che in data 28.12.21 sia il medico dell’hub che il suo medico di medicina generale non hanno inteso riconoscergli la necessità del differimento vaccinal, pure auspicato da medico neurologo presso il quale si è sottoposto a visita il 15.12.21. Sempre in fatto il ricorrente si limita a commentare che tale diniego sarebbe avvenuto “…senza alcuna giustificazione, ma per una loro decisione immotivata ed ingiustificata”; -Nella parte in diritto non viene specificamente censurato il descritto rifiuto di differimento da parte dei competenti medici del SSN (anche a prescindere dalla mancanza di una espressa formale impugnativa in epigrafe), pure atteggiandosi tale rifiuto a presupposto fondante dell’atto di accertamento di sospensione dal servizio, come emerge anche dall’interlocuzione monitoria del 9.12.21 con cui l’amministrazione aveva invitato il ricorrente a dimostrare la sussistenza di eventuali presupposti per l’omissione, il differimento o l’esenzione dalla data di vaccinazione. Né ovviamente la semplice valutazione espressa in termini di “decisione immotivata ed ingiustificata” può valere a costituire un pur embrionale capo di censura; in ogni caso neanche in via di estremo subordine,


nelle richieste conclusionali, viene invocata una pronuncia che riconosca il mero differimento dell’obbligo di completamento del ciclo vaccinale; - i diffusi rilievi censori evidenziati nella parte in diritto non riguardano pertanto aspetti collegati al mancato riconoscimento (per comprovate ragioni di salute) di un arco temporale suppletivo entro cui il ricorrente avrebbe comunque dovuto completare la vaccinazione nei sensi delineati dallo specialista; tali rilievi evidenziano invece –oltre a profili di irritualità procedurali- complesse tematiche giuridico-scientifiche di critica all’efficacia e alla sicurezza dei vaccini che determinerebbero, tra l’altro, l’incostituzionalità delle norme sul cd. obbligo vaccinale ed il suo contrasto con il diritto sovranazionale, anche per una dedotta sproporzionalità delle conseguenze lato sensu sanzionatorie; -Resta pertanto evidente che il presente thema decidendum esula dalla pertinenza di un vaglio sommario inaudita altera partem. Peraltro a fronte delle citate tematiche di così elevata complessità, irriducibili ad delibazione d’urgenza monocratica, a maggior ragione non può trovare qui valorizzazione il periculum in mora collegato ai deficit retributivi che l’accertamento impugnato potrebbe determinare. Infatti lo stesso ricorrente formula una quantificazione pur importante ma riferita agli ambiti temporali massimi della sospensione dal servizio, mentre nella fase processuale ex art. 56 CPA rileva il solo spatium temporis che va dal giorno della richiesta di tutela cautelare inaudita altera parte, al giorno in cui è fissata la camera di consiglio collegiale (nel caso di specie prossimo 25 febbraio); in proposito –senza sottovalutare disagi economici che ben possono essere avvertiti anche per brevi periodi- si rammenta che l’art. 56 CPA consente la concessione di misure monocratiche solo in presenza di (comprovati) danni di estrema e gravità ed urgenza che si verificherebbero nell’attesa della vicina udienza camerale ordinaria; -in conclusione la domanda di tutela monocratica non può trovare accoglimento;


P.Q.M. Respinge la domanda di tutela cautelare monocratica; Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 25.2.2022; Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti. Così deciso in Pescara il giorno 5 febbraio 2022.

Il Presidente Paolo Passoni

IL SEGRETARIO


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