Corte dei Conti 2021-”riconoscendogli il diritto all'applicazione, sul proprio trattamento pensionis

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Corte dei Conti 2021-”riconoscendogli il diritto all'applicazione, sul proprio trattamento pensionistico e a decorrere da siffatta data, dell'aliquota di rendimento del 44%, sulla quota di pensione regolata col sistema c.d. "retributivo"” Corte dei Conti Sez. I App., Sent., (ud. 29/04/2021) 28-05-2021, n. 202 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE PRIMA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO composta dai Sigg.ri magistrati: Massimo LASALVIA - Presidente Fernanda FRAIOLI - Consigliere relatore Antonietta BUSSI - Consigliere Fabio Gaetano GALEFFI - Consigliere Pierpaolo GRASSO - Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio d'appello in materia pensionistica iscritto al n. (...) del Registro di Segreteria, proposto dall'I.N.P.S., in persona del legale rappresentante p.t., c.f. (...), rappresentato e difeso dagli avv.ti ................... (avv........................................@postacert.inps.gov.i), ................... ........... ........ (avv........................................@postacert.inps.gov.it), ................... (avv........................................@postacert.inps.gov.it), ................... .......... ......... (avv........................................@postacert.inps.gov.it), ed elettivamente domiciliato come da mandato in atti; contro c.p., rappresentato e difeso, dall'avv. ................... con il quale è elettivamente domiciliato in Roma, Via A. Baiamonti 25, presso la Segreteria della Corte dei conti - Prima Sezione Giurisdizionale Centrale di Appello (PEC: studiolegale...................@pec.it); avverso e per la riforma della sentenza n. xxx/xxxx del xx xxxxxx xxxx della Sezione Giurisdizionale per la Puglia. Visti gli atti introduttivi e tutti i documenti di causa. Visto l'atto d'appello; esaminati gli ulteriori atti e documenti di causa;


uditi alla pubblica udienza del 29 aprile 2021 il relatore, Consigliere Fernanda FRAIOLI, l'avv. ................... ..................., su delega dell'avv. ..................., per l'appellante INPS. Assente l'avv. ................... per l'appellato che, purtuttavia, ha inviato note di udienza, in data 26 aprile 2021, con le quali chiede che alla presente udienza (erroneamente indicata quale camerale), il giudizio in oggetto venga assunto in decisione, insistendo per il rigetto, almeno parziale, dell'appello proposto dall'INPS con correlativa condanna di questo al pagamento delle spese di lite. Svolgimento del processo Con sentenza n. xxx/xxxx del xx xxxxxxx xxxx, la Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia ha accolto il ricorso di c.p., sottufficiale della Marina Militare in pensione dal 22 febbraio 2016, riconoscendogli il diritto all'applicazione, sul proprio trattamento pensionistico e a decorrere da siffatta data, dell'aliquota di rendimento del 44%, sulla quota di pensione regolata col sistema c.d. "retributivo" (ossia fino al 31 dicembre 1995), ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 54, D.P.R. n. 1092 del 1973, come correttamente interpretato, e ha condannato, per l'effetto, l'INPS al pagamento delle differenze sugli arretrati, oltre accessori di legge, spese e competenze della presente procedura. Il P., alla data del 31 dicembre 1995, vantava un'anzianità contributiva di 15 anni e 4 mesi. Il giudice di prime cure ha, altresì, condannato l'INPS a corrispondere al ricorrente gli arretrati costituiti dalla differenza tra i ratei pensionistici spettanti in base alla riliquidazione operata e quelli percepiti, oltre accessori di legge. Avverso la decisione ha proposto appello l'INPS, con una corposa memoria, per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 54, co. 1, del D.P.R. n. 1092 del 1973 e dell'art. 1, co. 12, della L. n. 335 del 1995. Nel dichiararsi a conoscenza a conoscenza della posizione della giurisprudenza di questa Corte in merito (e segnatamente della sentenza n. xxx/xxxx della Sezione Prima la quale ha interpretato l'art. 54 nel senso che l'aliquota del 44% vada applicata a coloro che, alla data del 31 dicembre 1995, possiedano un'anzianità contributiva compresa tra i 15 ed i 20 anni), purtuttavia, parte appellante manifesta dissenso da tale arresto auspicando che la posizione possa essere rivista anche alla luce di quanto esposto nel presente appello. L'Istituto, nell'avversare l'assunto del giudice di prime cure, per mancanza di conformità al tenore della normativa di riferimento, nonché di compatibilità con l'interpretazione sistematica di essa, evidenzia che


la fattispecie in oggetto è disciplinata non soltanto dall'art. 54 del D.P.R. n. 1092 del 1973, ma anche dall'art. 1 della L. n. 335 del 1995. L'errore, ad avviso dell'Istituto, consiste nel non aver considerato che il calcolo della pensione del P. è disciplinato dal c.d. sistema misto (retributivo fino al 31 dicembre 1995 e contributivo a far tempo dal 1 gennaio 1996). Ciò comporta che l'art. 54, più volte menzionato - espressione del sistema di calcolo c.d. retributivo - può in astratto spiegare efficacia per il calcolo del trattamento pensionistico riferito al numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, mentre, per le annualità decorrenti dal 1 gennaio 1996, assoggettate al sistema di calcolo c.d. contributivo, deve valere la disciplina introdotta dalla L. n. 335 del 1995. Si è costituito il P., il quale chiede il rigetto del gravame avversario perché infondato, con conseguente conferma della sentenza gravata. Alla pubblica udienza del 29 aprile 2021, l'appellante INPS ha dichiarato di riportarsi interamente agli atti depositati. La causa è stata trattenuta in decisione. Motivi della decisione La vicenda odierna ha ad oggetto l'erronea liquidazione del trattamento pensionistico di un ex sottufficiale della Marina Militare e titolare di trattamento pensionistico la cui anzianità di servizio, alla data del 31 dicembre 1995, era di 15 anni e 4 mesi. L'ormai nota , sentenza n. 1/QM/2021 delle Sezioni Riunite , ha risolto il contrasto giurisprudenziale recentemente insorto tra le Sezioni Centrali d'Appello di questa Corte e quella siciliana, stabilendo che "la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema "misto", ai sensi dell'articolo 1, comma 12, della L. n. 335 del 1995, in favore del personale militare cessato dal servizio con oltre 20 anni di anzianità utile ai fini previdenziali e che al 31 dicembre 1995 vantava un'anzianità ricompresa tra i 15 ed i 18 anni, va calcolato tenendo conto dell'effettivo numero di anni di anzianità maturati al 31 dicembre 1995, con applicazione del relativo coefficiente per ogni anno utile determinato nel 2,44%". Alla luce del sopravvenuto intervento ermeneutico nomofilattico - che si pone in una posizione sostanzialmente mediana tra l'indirizzo finora prevalentemente sostenuto in sede pretoria e il criterio applicativo seguito dall'ente previdenziale - andrà, dunque, risolta la presente controversia, applicandosi al trattamento previdenziale spettante all'appellato il coefficiente di rendimento di cui sopra (2,44% annuo), sulla quota retributiva della pensione. Alla luce delle superiori argomentazioni, la sentenza di primo grado andrà, dunque, parzialmente riformata, col riconoscimento al pensionato


qui appellato della percentuale del 2,44 annuo, da applicarsi alla quota di pensione calcolata col sistema retributivo. Con riferimento alle spese di giudizio non è luogo a provvedere, posto che il legislatore, all'art. 10 della L. 11 agosto 1973, n. 533, ha statuito il principio di gratuità per il contenzioso pensionistico - alla generalità esteso dalla giurisprudenza contabile (v., ex multis, Sezione I App., x xxxxx xxxx, n. xxx e x xxxxx xxxx, n. xxx; id. xx xxxxxxxx xxxx, n. xxx; Sezione III App., x xxxxxxx xxxx, n. xxx) -; non altrettanto vale per le spese legali, rispetto alle quali è riservato al Collegio di valutare la sussistenza degli elementi per il loro riconoscimento. Con riferimento a queste, quindi, la novità della questione - unita ad una reciproca parziale soccombenza -si ritiene da parte del Collegio valido motivo per addivenire alla loro compensazione. P.Q.M. La Corte dei conti - Sezione Prima Giurisdizionale Centrale d'Appello, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione reiette, accoglie parzialmente nei termini di cui in motivazione l'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata. Compensa le spese di difesa. Nulla per quelle di giudizio. Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 29 aprile 2021. Depositata in Cancelleria il 28 maggio 2021.



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