Cassazione 2022- Porto abusivo di armi-misure cautelari personali Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10/

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Cassazione 2022- Porto abusivo di armi-misure cautelari personali Cass. pen. Sez. I, Sent., (ud. 10/11/2021) 25-05-2022, n. 20445 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE PRIMA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ZAZA Carlo - Presidente Dott. BIANCHI Michele - Consigliere Dott. MANCUSO Luigi Fabrizio - Consigliere Dott. MAGI Raffaello - Consigliere Dott. FILOCAMO Fulvio - rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: OMISSIS, nato a (OMISSIS); avverso l'ordinanza del 02/07/2021 del TRIB. LIBERTA' di ROMA; udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. FULVIO FILOCAMO; lette/sentite le conclusioni del PG Dr. ZACCO FRANCA, che chiede il rigetto del ricorso. E' presente l'avvocato OMISSIS del foro di ROMA in difesa di OMISSIS, che conclude chiedendo l'accoglimento del ricorso. Svolgimento del processo 1. Con ordinanza del 17 giugno 2021, il Tribunale del riesame di Roma ha confermato il sequestro probatorio, disposto a seguito del decreto di perquisizione emesso dal Pubblico ministero del medesimo Tribunale il 26 maggio 2021 ed eseguito in data 8 giugno 2021, della documentazione e dei dispositivi informatici rinvenuti nell'abitazione del ricorrente in relazione agli ipotizzati reati di cui agli artt. 378 e 270-bis c.OMISSIS per i quali il OMISSIS (già condannato dalla Corte d'assise d'appello di Roma il 17 febbraio 1991 a ventidue anni di reclusione per i reati di banda armata, porto illegale di armi e attentato per finalità terroristiche ed estradato in Italia nel 2002 dopo anni di latitanza in Francia) in relazione alla condotta di divulgazione di materiale riservato acquisito e/o elaborato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul rapimento e l'omicidio dell'On. OMISSIS. In particolare, il ricorrente aveva trasmesso, in data 8 dicembre 2015, dal suo indirizzo mail al latitante delle (OMISSIS) OMISSIS (che, a sua volta, aveva inoltrato


la mail al latitante OMISSIS) una serie di fotografie (scattate, come indicato dalle indicazioni di geolocalizzazione associate alle immagini, da quella che era la residenza del X) della bozza del 2 dicembre 2015 della relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta sul rapimento e l'omicidio dell'On. OMISSIS, pubblicata il 10 dicembre 2015, classificata come riservata e recante in filigrana su tutte le pagine la scritta "Commissione OMISSIS riservato copia La.", indicativa della circostanza che quella fosse la copia anticipata in via riservata al componente della Commissione On. OMISSIS che, a sua volta, aveva avuto contatti (riscontrati dall'analisi dei tabulati telefonici) con il X che conosceva per la comune partecipazione a conferenze sulle attività delle (OMISSIS). 1.1. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso il OMISSIS, tramite il difensore, chiedendone l'annullamento con due motivi. 1.2. Con il primo motivo di ricorso, si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), la violazione dell'art. 262 c.OMISSIS e vizio di motivazione, ritenuta assolutamente carente ovvero solo apparente. Si lamenta che la motivazione del provvedimento impugnato, ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 262 c.OMISSIS (così riqualificata la condotta dal Tribunale del riesame), non ha tenuto conto del fatto che, al di là del requisito formale della dichiarazione da parte dell'Autorità competente costituito dalla dicitura "riservato" (di rilevanza amministrativa), fosse necessario verificare che le notizie divulgate coinvolgano un ambito di interessi omogenei a quello proprio delle notizie segrete e debbano essere idonee, quale requisito sostanziale, a recare danno agli interessi della Repubblica indicati nella L. 3 agosto 2007, n. 124, art. 39, (a cui fa riferimento la L. 30 maggio 2014, n. 82, art. 4, comma 2, istitutiva della Commissione). Sul punto, il Tribunale del riesame si è limitato al solo aspetto formale dell'intervenuta classificazione da parte del Presidente della Commissione sulla base di una prassi ritenuta neanche univoca. Sulla base di ciò si afferma come la motivazione sia viziata perchè mancante della necessaria valutazione dell'eventuale rilevanza penalistica della divulgazione di notizie ritenute riservate, avvenuta due giorni prima che la relazione fosse pubblicata. 1.3. Con il secondo motivo, si denuncia, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), la violazione dell'art. 262 c.OMISSIS e vizio di motivazione, ritenuta assolutamente carente ovvero solo apparente. Si lamenta che la motivazione del provvedimento impugnato ha trascurato del tutto le doglianze sulla mancata indicazione della condotta ascritta al ricorrente da parte del


Pubblico ministero e sulla ritenuta erronea qualificazione del fatto nelle fattispecie di reato attribuite dal medesimo Pubblico ministero con l'indicazione degli artt. 378 e 270-bis c.OMISSIS. Viene, infatti, affermata l'insussistenza del reato associativo poichè ricorrentè non si sarebbe associato ad alcuno, tantomeno per le finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico richieste dalla fattispecie di reato, nè, analogamente, è possibile sostenere l'ipotesi del favoreggiamento personale perchè sia il ricorrente che il destinatario della divulgazione sono stati già entrambi condannati, con sentenza definitiva, per i fatti oggetto della bozza della relazione della Commissione d'inchiesta. 1.4. Prima dell'udienza è stato presentato un motivo nuovo che riprende, ampliandole, le argomentazioni relative al primo. 2. Il Procuratore generale ha chiesto il rigetto del ricorso. Motivi della decisione 3. I motivi sono infondati e vanno rigettati. 3.1. Va preliminarmente considerato che, secondo l'insegnamento delle Sezioni unite di questa Corte, il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio è ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e, quindi, inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). Dal che, alla stregua di tale criterio direttivo, deve riconoscersi che l'ordinanza impugnata è immune da tutti i vizi denunciati in ricorso. 3.2. Si rileva, quindi, prima in relazione al secondo motivo, che "in tema di riesame di misure cautelari reali, il tribunale deve avere riguardo al fatto in relazione al quale si rappresenta l'esistenza di un "fumus" di reato, ma ben può confermare il provvedimento cautelare anche sulla base di una diversa qualificazione giuridica del fatto" (Cass., Sez. 1, n. 41948 del 14/10/2009, Rv. 245069 - 01), ma non può porre a fondamento della propria decisione un fatto diverso (Cass., Sez. 6, n. 18767 del 18/02/2014, Rv. 259679 - 01), il che, nel caso in esame, non è avvenuto. Il Tribunale del riesame, infatti, ha individuato la condotta delittuosa ascritta al ricorrente, indipendentemente dagli ipotizzati articoli di legge per i quali si è iscritta la notizia di reato, in quella descritta per la quale era stata disposta la perquisizione domiciliare ovvero per "la divulgazione di


materiale di materiale riservato acquisito e/o elaborato dalla Commissione parlamentare d'inchiesta sul sequestro e l'omicidio dell'On. OMISSIS", compiutamente indicata nella notizia di reato e richiamata dal provvedimento del Pubblico ministero. 3.3. Non è quindi inficiato da alcuna invalidità il punto della decisione relativo al riconoscimento del fumus del delitto di cui all'addebito preliminare, certamente integrato dall'avvenuta divulgazione, in forma di bozza preliminare due giorni prima della pubblicazione ufficiale, della relazione della Commissione d'inchiesta, a nulla rilevando, ai fini della delibazione richiesta in vista dell'apposizione e del mantenimento del vincolo sulle cose, l'argomentazione difensiva relativa al rilievo, prospettato con il motivo nuovo, sulla rilevata "assenza di una formulata incolpazione anche provvisoria" da parte del giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma nel dichiarare l'inammissibilità della - successiva - richiesta di incidente probatorio. Deve, infatti, osservarsi come il sequestro probatorio, che costituisce lo strumento più idoneo ad accertare la fondatezza della notitia criminis attraverso l'acquisizione del corpo del reato e delle cose ad esso attinenti, si renda necessario per stabilire gli esatti termini della condotta denunciata o ipotizzata, al fine non solo della configurabilità o meno di un reato, ma anche dell'inquadramento di tale condotta in una o in un'altra figura criminosa, in una fase del procedimento, quale quella delle indagini preliminari, caratterizzata dalla fluidità della contestazione, sia sotto il profilo fattuale che sotto il profilo giuridico; donde occorre ribadire che: "In sede di riesame del sequestro probatorio, il tribunale deve stabilire l'astratta configurabilità del reato ipotizzato. Tale astrattezza, però, non limita i poteri del giudice nel senso che questi deve esclusivamente "prendere atto" della tesi accusatoria senza svolgere alcun'altra attività, ma determina soltanto l'impossibilità di esercitare una verifica in concreto della sua fondatezza. Alla giurisdizione compete, perciò, il potere-dovere di espletare il controllo di legalità, sia pure nell'ambito delle indicazioni di fatto offerte dal pubblico ministero. L'accertamento della sussistenza del "fumus commissi delittì va compiuto sotto il profilo della congruità degli elementi rappresentati, che non possono essere censurati in punto di fatto per apprezzarne la coincidenza con le reali risultanze processuali, ma che vanno valutati così come esposti, al fine di verificare se essi consentono di sussumere l'ipotesi formulata in quella tipica. Pertanto, il tribunale non deve instaurare un processo nel processo, ma svolgere l'indispensabile


ruolo di garanzia, tenendo nel debito conto le contestazioni difensive sull'esistenza della fattispecie dedotta ed esaminando l'integralità dei presupposti che legittimano il sequestro" (Sez. U, n. 23 del 20/11/1996 - deOMISSIS 29/01/1997, Bassi e altri, Rv. 206657). 3.4. Venendo alla necessaria valutazione dell'eventuale rilevanza penalistica della divulgazione di notizie ritenute riservate, esposta nel primo motivo e ripresa nel nuovo, va intanto ribadita l'affermazione, già contenuta nel provvedimento impugnato, secondo la quale la natura riservata delle notizie divulgate era già stata stabilita dalla stessa Commissione d'inchiesta sulla base del potere attribuitole a questo fine dall'art. 5, comma 8, della legge istitutiva n. 82 del 2014. Circostanza peraltro confermata dal Presidente della Commissione, sentito proprio in relazione alla bozza di relazione oggetto di divulgazione non autorizzata. Sul punto, la stessa ordinanza impugnata, richiamando le disposizioni citate dalla stessa difesa, afferma che l'art. 2, comma 1, della "deliberazione sul regime di divulgazione degli atti e dei documenti adottata nella riunione dell'ufficio di presidenza del 14 ottobre 2014" prevede esplicitamente che il rilascio di copie di documenti riservati è consentito solo in favore di componenti e collaboratori della Commissione previa annotazione nominativa su apposito registro ed espresso avvertimento della natura dell'atto e della sua utilizzabilità. Di più, nella nota denominata "disciplina e prassi di gestione di documentazione riservata" si precisa che è proprio il Presidente della Commissione ad apporre, subito dopo la relativa protocollazione, la classifica di libero, riservato o segreto su ogni atto acquisito o elaborato dalla Commissione. Con specifico riguardo alle relazioni, queste sono discusse in sedute segrete e il testo oggetto di discussione è in ogni caso coperto dal segreto. 3.5. Stabilita, quindi, la sussistenza formale della riservatezza delle notizie, va considerato come "in tema di rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione, il provvedimento impositivo del segreto di Stato o recante il divieto di divulgazione di atti, documenti e notizie cd. "riservati" è soggetto al sindacato di legittimità del giudice penale sotto il duplice profilo della sua inerenza ad uno degli specifici interessi politico-statuali indicati dalla normativa di riferimento e dell'idoneità della diffusione a recare un concreto pregiudizio agli interessi oggetto della tutela penale" (Cass. Sez. 1, n. 42887 del 26/4/2018, Rv. 274371 - 01). Nel caso in esame non può dubitarsi, alla luce di quanto sinora riportato, che il testo provvisorio (bozza) della relazione della Commissione d'inchiesta sul rapimento e l'omicidio dell'On.


OMISSIS fosse inerente allo specifico interesse politico-statuale indicato dalla normativa di riferimento sopra riportata, nonchè la diffusione - avvenuta, in violazione dell'art. 6 della legge istitutiva della Commissione, tramite un Onorevole autorizzato ad averne una copia con protocollo di sicurezza - fosse idonea a recare un concreto pregiudizio agli interessi oggetto della tutela penale, da considerarsi in re ipsa, per la violazione di tutte le precauzioni di sicurezza adottate prima della pubblicazione del testo finale. La circostanza che la diffusione ufficiale sia avvenuta due giorni dopo non influisce affatto sul disvalore penale della condotta integrante la fattispecie di cui all'art. 262 c.OMISSIS, non rilevando il successivo svelamento della notizia violata mentre era ancora riservata, come confermato da risalente giurisprudenza di legittimità: "in tema di rivelazione di notizie di cui sia vietata la divulgazione, soltanto l'accertamento che le notizie sono divenute di pubblico dominio toglie ogni offensività alla ulteriore divulgazione, mentre resta giuridicamente irrilevante che le notizie siano note alle persone autorizzate, anche se in numero indeterminato; la norma, infatti, configura un reato di pericolo e punisce appunto la diffusione di notizie al di fuori delle persone che necessariamente debbono conoscerle per adempiere i compiti loro affidati dallo Stato" (Cass., Sez. 1, n. 3929 del 30/01/1989, Rv. 180806 - 01). 4. Da ciò deriva il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. OMISSISQ.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 10 novembre 2021. Depositato in Cancelleria il 25 maggio 2022


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