Tar 2021- Il nuovo comma 1 prevede che la pensione di vecchiaia spetta all’iscritto che sia in posse

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Tar 2021- Il

nuovo comma 1 prevede che la pensione di vecchiaia spetta all’iscritto che sia in possesso dei seguenti requisiti abbia compiuto almeno 65 anni di età e abbia maturato almeno 40 anni di contribuzione

Pubblicato il 19/02/2021

N. 02099/2021 REG.PROV.COLL. N. 14016/2014 REG.RIC.

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis)

ha pronunciato la presente SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 14016 del 2014, proposto da Ente di Assistenza e Previdenza Pluricategoriale, in persona del legale rappresentante avvocati

pro

.................,

tempore,

rappresentato

.................,

con

e

domicilio

difeso eletto

presso

dagli lo

studio ................. in Roma, ................., n. ................., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato ................., con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio ................. in Roma, ................. .................; contro Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi


dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; Nota direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative – divisione VI vigilanza sugli enti previdenziali privatizzati e privati del 9 luglio 2014 Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e di Ministero dell'Economia e delle Finanze; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 febbraio 2021 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. Con l’atto introduttivo del giudizio la ricorrente chiedeva l’annullamento della nota della direzione generale per le politiche previdenziali e assicurative – divisione VI vigilanza sugli enti previdenziali privatizzati e privati del 9 luglio 2014 con cui non era approvata la delibera del consiglio di indirizzo generale n. 15/2013 del 27.11.2013 relativa alla modifica ai commi 1, 2 e 3 dell’art. 12 del regolamento per l’attuazione delle attività statutarie, nonché degli ulteriori atti indicati in ricorso. Si costituiva l’amministrazione resistente chiedendo rigettarsi il ricorso. 2. Il ricorso deve trovare accoglimento nei termini di cui in motivazione. Con la deliberazione del CDA n. 82 del 2013, l’ente ricorrente approvava la proposta di modifica di alcune disposizioni del regolamento per l’attuazione delle attività statutarie, in particolare introducendo il meccanismo del pro rata.


La proposta veniva trasmessa al ministero vigilante, il quale, previo parere del Mef, lo rigettava con il provvedimento impugnato. In particolare, la proposta di modifica regolamentare riguarda i commi 1, 2 e 3 dell’art. 12 del regolamento per l’attuazione delle attività statutarie dell’ente, prevedendone la sostituzione. Il nuovo comma 1 prevede che la pensione di vecchiaia spetta all’iscritto che sia in possesso dei seguenti requisiti: abbia compiuto almeno 65 anni di età con almeno cinque anni di iscrizione e a condizione che risultino dallo stesso pagati almeno cinque annualità di contributi soggettivi, oppure, in alternativa, abbia maturato almeno 40 anni di contribuzione con non meno di cinque anni di iscrizione all’ente; abbia presentato regolare domanda. Al secondo comma si precisa che l’importo della pensione annua è determinato moltiplicando il montante individuale dei contributi soggettivi per il/i coefficiente di trasformazione, relativo/i all’età dell’iscritto al momento della domanda secondo il principio del pro-rata, secondo il criterio di cui al comma 3. Nei casi di maturazione di anzianità contributive pari o superiori a 40 anni si applica il coefficiente di trasformazione relativo all’età di 57 anni, in presenza di età anagrafica inferiore. Al terzo comma si prevede quindi che il calcolo di cui al comma 2 è effettuato: a) suddividendo il montante maturato al momento del pensionamento in tanti segmenti corrispondenti ai periodi di applicazione delle diverse tabelle dei coefficienti tempo per tempo in vigore e approvate dai ministeri vigilanti; b) moltiplicando ciascun segmento del montante per il coefficiente relativo all’età dell’iscritto al momento della domanda in vigore nel corrispondente periodo di tempo; c) sommando i diversi segmenti di pensione ottenuti dall’applicazione del criterio di cui alle lettere a) o b). Il provvedimento impugnato, nel non approvare la citata delibera, precisa che: nella relazione tecnica è evidenziato l’impatto della modifica adottata sull’equilibrio gestionale, facendo emergere che l’onere a carico dell’ente


produce il quasi totale azzeramento dell’avanzo tecnico, attestato nel precedente bilancio tecnico al 31.12.2011; il meccanismo introdotto contrasta con l’art. 1, comma 6, della l. n. 335 del 1995, in relazione al sistema di calcolo delle prestazioni pensionistiche che gli enti devono applicare indipendentemente dalla forma gestoria prescelta. Si aggiunge a margine una contraddizione tra relazione tecnica e deliberato. 2.1. Per quanto concerne il totale azzeramento dell’avanzo tecnico, il contenuto della nota appare, da un lato, assertivo, in quanto non descrive analiticamente le norme violate né da dove si evincerebbe tale azzeramento e per quale motivo tale azzeramento sarebbe in contrasto con la normativa vigente. La parte ricorrente ha d’altro canto osservato, che, contrariamente a quanto indicato dall’amministrazione resistente, nella relazione del 23.10.2014 si precisa espressamente che non si evidenziano con l’introduzione del sistema pro quota nell’applicazione dei coefficienti di trasformazione dei montanti in rendita problemi di instabilità, nonché la comunicazione dell’Epap con cui si precisa che l’applicazione del pro quota non incide sull’equilibrio economico finanziario a lungo termine, confermando sia il trend di crescita del patrimonio e il saldo positivo della gestione in ciascuno degli atti del periodo di valutazione, sia la presenza dell’avanzo tecnico a fine periodo. Ne discende che la motivazione del provvedimento appare inidonea a descrivere le ragioni sia in base alle quali vi sarebbe tale azzeramento dell’avanzo di gestione che la specifica norma violata. Discorso analogo deve svolgersi anche con riferimento alla contraddizione tra relazione tecnica e deliberato, circostanza da un lato non provata (o almeno non descritta in modo chiaro e analitico nella motivazione), dall’altro non sono indicate le ragioni per le quali tale contrasto possa tradursi in una non approvazione della delibera o piuttosto richiedere una mera correzione della relazione.


2.2. Per quanto riguarda l’applicazione del pro rata, occorre considerare che, effettivamente, come precisato nel provvedimento impugnato, anche a prescindere dall’autonomia gestionale di cui è titolare, l’ente è soggetto al criterio di calcolo di cui all’art. 1, comma 6, l. n. 335 del 1995. In particolare, ai sensi dell’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 103 del 1996, recante attuazione della delega conferita dall'art. 2, commi 1 e 2, della legge 8 agosto 1995, n. 335, in materia di tutela previdenziale obbligatoria dei soggetti che svolgono attivita' autonoma di libera professione, “1. Ai soggetti di cui all'art. 1 e' attribuito il diritto ai trattamenti pensionistici per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti, ai sensi ed in conformita' alle norme del presente decreto. 2. Ai fini della determinazione

delle

prestazioni

di

cui

al

comma

1

si

applica,

indipendentemente dalla forma gestoria prescelta ai sensi dell'art. 3, comma 1, dagli organi statutari competenti, il sistema di calcolo contributivo, previsto dall'art. 1 della legge 8 agosto 1995, n. 335, con aliquota di finanziamento non inferiore a quella di computo, e secondo le modalita' attuative previste dal regolamento di cui all'art. 6, comma 4”. Pertanto, all’ente ricorrente si applica l’art. 1 della l. n. 335 del 1995. Ai sensi del comma 6 del citato articolo “6. L'importo della pensione annua nell'assicurazione generale obbligatoria e nelle forme sostitutive ed esclusive della stessa, e' determinato secondo il sistema contributivo moltiplicando il montante individuale dei contributi per il coefficiente di trasformazione di cui all'allegata tabella A relativo all'eta' dell'assicurato al momento del pensionamento. Per tener conto delle frazioni di anno rispetto all'eta' dell'assicurato al momento del pensionamento, il coefficiente di trasformazione viene adeguato con un incremento pari al prodotto tra un dodicesimo della differenza tra il coefficiente di trasformazione dell'eta' immediatamente superiore e il coefficiente dell'eta' inferiore a quella dell'assicurato ed il numero dei mesi. Ad ogni assicurato e' inviato, con cadenza annuale, un estratto conto


che indichi le contribuzioni effettuate, la progressione del montante contributivo e le notizie relative alla posizione assicurativa nonche' l'ammontare dei redditi di lavoro dipendente e delle relative ritenute indicati nelle dichiarazioni dei sostituti d'imposta”. Poste tale premesse, occorre tuttavia considerare che l’applicazione del meccanismo contributivo puro e integrale senza l’adozione di correttivi appare in grado di determinare, come evidenziato nel ricorso introduttivo, risultati illogici e non razionali, creando sproporzioni non giustificate tra vari soggetti interessati dalla modifica a seconda della data di pensionamento anche a parità di contributi versati. Inoltre, l’art. 3 della l. n. 335 del 1995, precisa tra l’altro che sono adottati dagli enti medesimi i provvedimenti necessari per la salvaguardia dell’equilibrio finanziario di lungo termine, avendo presente il principio del pro rata in relazione alle anzianità già maturate rispetto alla introduzione delle modifiche derivanti dai provvedimenti suddetti e comunque tenuto conto dei criteri di gradualità e di equità fra generazioni (sul pro rata come principio generale si veda Cass. 8020/2019). Ne discende che alla luce dell’esigenza di evitare interpretazioni normative irrazionali o irragionevoli e in considerazione della necessità, ricavabile dalla interpretazione sistematica della legge, di introdurre dei meccanismi e delle discipline idonee a gestire la fase transitoria da un passaggio all’altro, il provvedimento appare privo di adeguata motivazione sul punto. Si limita, infatti, a precisare il contrasto del meccanismo introdotto con la previsione di legge senza argomentare sulla possibilità di applicare il meccanismo del pro rata in relazione alla fase transitoria ovvero senza che l’applicazione tout court del disposto legislativo determini risultati non razionali o non logici, anche al fine di evitare che una applicazione sostanzialmente retroattiva di una legge possa determinare risultare non razionali alla luce della complessiva interpretazione del sistema.


Il ricorso deve pertanto trovare accoglimento per difetto di adeguata motivazione. 3. In considerazione delle peculiarità del giudizio e della sua novità devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei termini di cui in motivazione. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 febbraio 2021 con l'intervento dei magistrati: Giuseppe Sapone, Presidente Claudia Lattanzi, Consigliere Raffaele Tuccillo, Primo Referendario, Estensore L'ESTENSORE Raffaele Tuccillo

IL PRESIDENTE Giuseppe Sapone

IL SEGRETARIO --



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