Tar 2021- “La
ricorrente ha esposto che la richiesta di accesso riguardava l’installazione dell’impianto autovelox di via Appia, in Roma,” Pubblicato il 19/02/2021 N. 02101/2021 REG.PROV.COLL. N. 09088/2020 REG.RIC.
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9088 del 2020, integrato da motivi aggiunti,
proposto
da
Associazione Codici Onlus - Centro per i Diritti del Cittadino, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Ivano Giacomelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Anas S.p.a., non costituita in giudizio; nei confronti Comune di Ciampino, non costituito in giudizio; per l'annullamento per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
del silenzio diniego conseguente alla richiesta di accesso agli atti avanzata dall'Associazione ricorrente in data 4.9.2020 e riferita all'acquisizione del verbale accertato da ANAS il 13/07/2017 n. 3072 e risolto definitamente con dispositivo della Prefettura di ROMA protocollo n. M_IT PR_RMUTG 00085412 del 20/02/2020; per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 27\11\2020: della nota ANAS U 6002648 del 6.11.2020- prot. 447188/2020 – 51048/2020 con oggetto: “Istanza accesso agli atti ex L.241/90 - riferito al procedimento iniziato con il verbale accertato da ANAS il 13/07/2017 n. 3072 e risolto definitamente con dispositivo della Prefettura di ROMA protocollo n. M_IT PR_RMUTG 00085412 del 20/02/2020. Comunicazione di perfezionamento del rifiuto tacito in rifiuto espresso e contestuale richiesta di estensione sui nuovi atti indicati nella medesima nota”. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021 la dott.ssa Francesca Petrucciani in collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall’art. 4 del d.l. 28/2020, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della l. 25 giugno 2020, n. 70, cui rinvia l’art. 25 d.l. 137/2020; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Con il ricorso in epigrafe l’Associazione Codici onlus ha impugnato il silenzio opposto da Anas s.p.a. sulla richiesta di accesso agli atti avente ad oggetto il verbale di accertamento del 13.7.2017, n. 3072.
La ricorrente ha esposto che la richiesta di accesso riguardava l’installazione dell’impianto autovelox di via Appia, in Roma, da parte del Comando della Polizia Locale di Ciampino; l’Anas aveva contestato al Comune di Ciampino la presunta violazione dell’art. 21, commi 1, 4 e 5, del Codice della strada, che sanziona l’avere eseguito opere o depositi e apertura di cantieri stradali sulla fascia di rispetto, con riferimento all’installazione del palo e della cabina elettrica. Tale strumento doveva essere utilizzato per contrastare gli eccessi di velocità ma anche per monitorare in tempo reale la regolarità dei veicoli in transito, evidenziando le situazioni da sottoporre ad ulteriore accertamento per revisione irregolare o mancanza di assicurazione, con evidenti interferenze con il diritto alla riservatezza dei cittadini. Per tale ragione l’Associazione ricorrente, sollecitata da numerosi cittadini, aveva chiesto, senza ottenere riscontro, di prendere visione ed estrarre copia del verbale dell’Anas del 13/07/2017 n. 3072 e del provvedimento della Prefettura di ROMA protocollo n. M_IT PR_RMUTG 00085412 del 20/02/2020. L’associazione Codici ha precisato altresì di essere una delle associazioni maggiormente rappresentative a livello nazionale degli interessi e dei diritti di utenti e consumatori, iscritta nel registro di cui all’art. 137 d.lgs. 206/05, nonché già componente della Consulta nazionale sulla sicurezza stradale del CNEL. A sostegno del ricorso sono state formulate le censure di illegittimità del diniego tacito e violazione degli art. 22 e 24 della l. n. 241/90. Non si sono costituiti in giudizio Anas s.p.a. e il Comune di Ciampino, ritualmente intimati. Con motivi aggiunti depositati il 27 novembre 2020 la ricorrente ha impugnato la nota dell’Anas del 6.11.2020 recante il diniego espresso di accesso.
A sostegno dei motivi aggiunti la ricorrente ha ulteriormente dedotto che non poteva ravvisarsi, nella fattispecie, il limite all’accesso derivante dalla tutela della riservatezza dei controinteressati, in quanto unico controinteressato era il Comune di Ciampino, ente pubblico territoriale, regolarmente citato in giudizio, non venendo in rilievo interessi di privati. Inoltre, alla richiesta di accesso agli atti non poteva ascriversi una finalità di controllo generalizzato, in quanto erano indicati esattamente gli atti richiesti. Nella specie, all’esito del procedimento di infrazione per l’illegittimo posizionamento dell’autovelox avviato dall’Anas sarebbe stata elevata una sanzione, poi confermata dalla Prefettura, mentre il Comune aveva reiterato il comportamento illegittimo continuando a sanzionare gli automobilisti. L’associazione ricorrente, di conseguenza, aveva avviato altresì un’azione inibitoria tesa ad intimare la correzione dei comportamenti scorretti e la restituzione delle somme non dovute. Alla camera di consiglio del 13 gennaio 2021 il ricorso è stato trattenuto in decisione. Il ricorso è fondato. Deve preliminarmente osservarsi che, nel delineare l’ambito del diritto di accesso previsto dalla legge n. 241/90, la giurisprudenza in materia ha anche di recente affermato che il diritto di accesso ai documenti amministrativi, introdotto dalla legge 7 agosto 1990 n. 241 e ss.mm., costituisce un principio generale dell’ordinamento giuridico e si colloca in un sistema ispirato al contemperamento delle esigenze di celerità ed efficienza dell’azione amministrativa con i principi di partecipazione e di concreta conoscibilità della funzione pubblica da parte dell’amministrato, basato sul riconoscimento del principio di pubblicità dei documenti amministrativi. Ai fini della sussistenza del presupposto legittimante per l’esercizio del diritto di accesso deve esistere un interesse giuridicamente rilevante del soggetto che richiede l’accesso, non
necessariamente consistente in un interesse legittimo o in un diritto soggettivo, ma comunque giuridicamente tutelato, ed un rapporto di strumentalità tra tale interesse e la documentazione di cui si chiede l’ostensione, nesso di strumentalità che deve, peraltro, essere inteso in senso ampio, posto che la documentazione richiesta deve essere, genericamente, mezzo utile per la difesa dell’interesse giuridicamente rilevante (TAR Campania, Napoli, sentenza n. 456/2020; TAR Lombardia, Brescia, sentenza n. 55/2017; Consiglio di Stato, sez. V, 10 gennaio 2007, n. 55). In particolare, ai fini dell’accesso ai documenti amministrativi, l’art. 22, comma 1, lett. b) della legge n. 241 del 1990, come modificata dalla legge n. 15 del 2005, richiede la titolarità di “un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso”; il successivo comma terzo stabilisce che “tutti i documenti amministrativi sono accessibili ad eccezione di quelli indicati all'art. 24 c. 1, 2, 3, 5 e 6”; il successivo art. 24, al comma 7, precisa che “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici”. Nel caso di specie, deve riconoscersi in capo all’associazione ricorrente, quale associazione rappresentativa degli interessi dei consumatori e degli utenti, nonché facente parte della Consulta nazionale sulla sicurezza stradale del CNEL, la legittimazione ad agire e la sussistenza di un “interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è stato chiesto l'accesso”, che l'art. 22 della l. n. 241/90 prevede quale presupposto per la legittimazione all'azione e l'accoglimento della relativa domanda. Inoltre, l’Associazione ricorrente ha dichiarato di avere avviato una azione inibitoria tesa ad intimare la correzione dei comportamenti scorretti e la
restituzione delle somme non dovute agli utenti della strada sanzionati per effetto dell’autovelox posizionato indebitamente, sicché nella fattispecie è ravvisabile anche un interesse difensivo all’accesso agli atti richiesti. Quanto, invece, ad eventuali limiti all’accesso, per la presenza di dati sensibili o atti sottratti all’accesso, deve evidenziarsi che, non avendo l’Amministrazione emesso un espresso provvedimento di diniego, non vi è alcuna evidenza in atti di tale eventualità, né risultano sussistenti altri limiti all’ostensione degli atti. Il ricorso va quindi accolto, con ordine all’Anas di consentire alla ricorrente l’accesso agli atti richiesti, entro il termine di giorni trenta decorrente dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza. La peculiarità e novità della questione controversa giustificano, comunque, la compensazione delle spese di lite. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie, con ordine all’Anas di consentire alla ricorrente l’accesso agli atti richiesti entro il termine di giorni trenta decorrente dalla notificazione o comunicazione della presente sentenza. Compensa le spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 gennaio 2021 con l'intervento, in collegamento da remoto in videoconferenza, dei magistrati: Antonino Savo Amodio, Presidente Laura Marzano, Consigliere Francesca Petrucciani, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE Francesca Petrucciani
IL PRESIDENTE Antonino Savo Amodio
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