Tar 2022- diversa
la posizione dei partecipanti ai due concorsi interni, avendo i ricorrenti già beneficiato del precedente riordino delle carriere, come già opinato dalla giurisprudenza amministrativa.
Pubblicato il 28/02/2022 N. 00218/2022 REG.PROV.COLL. N. 00051/2020 REG.RIC.
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Emilia Romagna (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 51 del 2020, integrato da motivi aggiunti,
proposto
da
OMISSIS contro Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Bologna, ivi domiciliataria ex lege, via A. Testoni, 6; per l'accertamento previa sospensiva, del diritto dei singoli ricorrenti di conseguire la promozione alla qualifica di Commissario Capo della Polizia di Stato dopo due anni e tre mesi di effettivo servizio nella qualifica di Commissario ed
accertare il diritto ad essere inquadrati nel ruolo di Vice Commissario con decorrenza dalla data di entrata in vigore del d. lgs. n. 95/2017 per quanto riguarda i motivi aggiunti: per l’annullamento del decreto del Ministero dell'Interno del 15.05.2020, pubblicato sul Bollettino Ufficiale n. 1/29 del 07.07.2020 Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 gennaio 2022 il dott. Paolo Amovilli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO 1.-Espongono gli odierni ricorrenti di esser vincitori del concorso interno a 436 posti per la nomina alla qualifica di Vice Commissario del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, indetto con decreto del 12 aprile 2019, utilmente collocati nella graduatoria pubblicata dal Ministero dell’Interno con decreto del 31 ottobre 2019, e con attuale sede di servizio nel territorio regionale per cui è competente l’intestato Tribunale Amministrativo. Il 27 novembre 2019 hanno cominciato a frequentare il corso di formazione. L’art. 2, comma 1, lett. t), punto 2) del d. lgs. 95/2017 prevede che i 436 vincitori di questo concorso - tra i quali sono compresi gli odierni ricorrenti - possono conseguire la promozione alla qualifica di Commissario Capo solo dopo 4 anni di effettivo servizio nella qualifica di Commissario. Il medesimo articolo di legge, al punto 1) prevede il minore termine di 2 anni e 3 mesi (anziché 4 anni) per i vincitori dell’analogo precedente
concorso unico interno per titoli per la copertura di 1.500 unità (indetto con decreto del 11 ottobre 2017). Con il ricorso collettivo in esame lamentano l’incostituzionalità della suindicata normativa in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. per disparità di trattamento, illogicità e violazione del buon andamento oltre che della stessa decorrenza della nomina. Con atto di motivi aggiunti ha impugnato l’approvazione della graduatoria di cui al D.M. 15 maggio 2020 riproponendo le doglianze già dedotte con il ricorso introduttivo. Si è costituito il Ministero dell’Interno depositando ampia relazione eccependo l’incompetenza territoriale dell’adito Tribunale Amministrativo venendo in questione selezione di carattere nazionale e comunque l’infondatezza della pretesa azionata, risultando diversa la posizione dei partecipanti ai due concorsi interni, avendo i ricorrenti già beneficiato del precedente riordino delle carriere, come già opinato dalla giurisprudenza amministrativa. Con memoria parte ricorrente ha rinunciato al motivo della illegittimità per incostituzionalità della decorrenza della nomina in seguito alla pubblicazione della sentenza n. 21/2020 della Corte costituzionale che ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 2, c. 1°, lett. t), n. 1, del decreto legislativo 29/05/2017, n. 95, richiamato nel ricorso introduttivo in punto di domanda di retrodatazione della qualifica. All’udienza pubblica del 26 gennaio 2022 la causa è stata trattenuta in decisione. DIRITTO 1.-E’ materia del contendere la pretesa degli odierni ricorrenti, tutti vincitori del concorso interno a 436 posti per la nomina alla qualifica di
Vice Commissario del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato indetto con decreto del 12 aprile 2019, all’accertamento del proprio diritto ad essere equiparati ai vincitori del precedente concorso interno indetto con decreto dell’11 ottobre 2017. Segnatamente si ritengono danneggiati dalla diversa procedura, per loro prevista dal legislatore, per il passaggio alla qualifica di commissario capo, rispetto a quella prevista per i vincitori del concorso a 1500 posti per vice commissario r.d.e. indetto con decreto del Capo della Polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza dell’11 ottobre 2017 e stabilita dall’art. 2, comma 1 comma lettera t), punto 1 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95. Per i ricorrenti infatti la promozione alla qualifica di commissario capo si consegue dopo quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario, mentre per i vincitori del concorso sopra indicato il medesimo articolo di legge al punto 1 prevede: “La promozione alla qualifica di commissario capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, dopo due anni e tre mesi di effettivo servizio nella qualifica di commissario."' Ne conseguirebbe, secondo i ricorrenti, l’incostituzionalità dell’art. 2, comma 1, lett. t) punto 2, del d. lgs. n. 95/2017 per contrasto con gli artt. 3 e 97 Cost. 2.- Preliminarmente va affermata la giurisdizione e la competenza territoriale dell’adito Tribunale Amministrativo. Le controversie inerenti il trattamento economico spettante al personale rimasto in regime di diritto pubblico appartengono pacificamente alla giurisdizione esclusiva del g.a. ai sensi dell’art. 133, lett. i, c.p.a. (ex plurimis T.A.R. Campania Napoli sez. II, 13 settembre 2013, n. 4274).
Per le controversie che riguardano i pubblici dipendenti la competenza spetta al tribunale nella cui circoscrizione territoriale è situata la sede di servizio e, nello specifico, ai sensi dell'art. 13, co. 2, c.p.a. la competenza spetta al T.A.R. dove il dipendente presta servizio al momento in cui viene emanato il provvedimento impugnato (ex multis T.A.R. Lazio Roma, sez. I, 15 gennaio 2020, n. 466; Consiglio di Stato, sez. IV, 21 giugno 2019, n. 4273) non demandando parte ricorrente l’annullamento di atti ad efficacia ultraregionale. 3.- Il ricorso collettivo è infondato e deve essere respinto. 4.-
Come
condivisibilmente
evidenziato
nella
relazione
dell’Amministrazione l’art. 2 comma 1, lettera t), n. 1), del citato d.lgs. n. 95/2017 ha previsto un unico concorso interno, per titoli, per il conferimento di 1500 posti di vice commissario del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, riservato ai dipendenti, ispettori superiori S.U.P.S. che potevano partecipare ai concorsi in esecuzione del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334 (Riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato), che prevedeva l ’istituzione del Ruolo Direttivo Speciale (r.d.s.), mai emanati dall’Amministrazione; mentre con il concorso previsto dall’art. 2 comma E lettera t), n. 2), del citato d.lgs. n. 95/2017 per il conferimento di 300 posti di vice commissario del ruolo direttivo ad esaurimento della Polizia di Stato, successivamente ampliato a 436 posti, è stata data la possibilità di partecipare anche ai dipendenti cui era precluso il concorso sopra indicato per l’immissione nel r.d.s. e che avevano già beneficiato dal precedente riordino delle carriere previsto dal decreto legislativo 12 maggio 1995. n. 197 (Attuazione dell’art. 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia dì riordino dei ruoli non direttivi della Polizìa di Stato) che permetteva il transito automatico nel ruolo degli ispettori al personale del ruolo dei sovrintendenti che alla
data del 31 agosto 1995 rivestiva la qualifica di sovrintendente e vice sovrintendente. 5.- E’ evidente dunque, ad avviso del Collegio, la diversa posizione dei ricorrenti rispetto ai partecipanti del precedente concorso, il che rende manifestamente infondate le censure di incostituzionalità dedotte, non potendosi invocare la disparità di trattamento in presenza di situazioni non omogenee (ex multis Corte Costituzionale 9 marzo 2020, n.46). 6. - Anche recente giurisprudenza in causa identica ha dichiarato la questione di costituzionalità manifestatamente infondata specificando che: “Il trattamento che i ricorrenti contestano discende direttamente da una disposizione di legge, cioè l’art. 2, comma 1, lett. t) punto 2, del d. Igs. n. 95/2017. La pretesa parificazione con il regime previsto per i vincitori del precedente concorso a 1500 posti potrebbe quindi conseguire solo ad un intervento manipolativo sulla disposizione di legge, ad opera della Corte Costituzionale, non essendo invece concepibile un potere di disapplicazione di una norma primaria per contrarietà alla Costituzione. La riduzione del tempo necessario per conseguire la qualifica superiore rappresenta una misura
compensativa,
approntata
dal
legislatore
con
propria
discrezionalità politica al fine di porre rimedio al disallineamento di carriera verificatosi a danno del personale della Polizia di Stato, nel cui ambito, diversamente dalle altre forze di polizia, il ruolo direttivo speciale originariamente previsto non è stato mai concretamente attivato. E’ quindi conforme a ragionevolezza e buon andamento che tale misura compensativa sia stata declinata differentemente nei due successivi concorsi, essendo questi rivolti in via esclusiva a due diverse categorie soggetti e disciplinati proprio tenendo conto del difforme grado di pregiudizio patito alle rispettive aspirazioni di carriera” (T.A.R. Friuli Venezia Giulia, 28 settembre 2020, n. 328).
7.- Alla luce delle suesposte argomentazioni il ricorso è infondato e va respinto. Sussistono motivi equitativi per disporre la compensazione delle spese di lite in considerazione della particolarità della materia trattata. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Emilia-Romagna Bologna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Bologna nella camera di consiglio del giorno 26 gennaio 2022 con l'intervento dei magistrati: Andrea Migliozzi, Presidente Carlo Buonauro, Consigliere Paolo Amovilli, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE Paolo Amovilli
IL PRESIDENTE Andrea Migliozzi
IL SEGRETARIO