Tar 2021-’ personale da destinare alle Centrali Operative Regionali (C.O.R.) della rete di telecomun

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Tar 2021-’ personale da destinare alle Centrali Operative Regionali (C.O.R.) della rete di telecomunicazione nazionale dell'Amministrazione penitenziaria’ T.A.R. Campania Salerno Sez. I, Sent., (ud. 30/06/2021) 18-10-2021, n. 2184 Fatto - Diritto P.Q.M. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 820 del 2018, proposto da E.S., rappresentato e difeso dall'avvocato - --------------, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Roma, ---contro Ministero della Giustizia, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale Salerno, domiciliataria ex lege in Salerno, c.so Vittorio Emanuele, 58; per l'annullamento - della nota prot. n. (...), del 25 gennaio 2018, notificata il 10 marzo 2018, con cui il Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria - Direzione Generale del Personale e delle Risorse - ha riscontrato la richiesta di esecuzione della sentenza del T.A.R. Lazio, Roma, Sez. I Quater, n. 8161/2013, denegandola; - di ogni atto presupposto e conseguente, conosciuto e non, comunque connesso. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 giugno 2021 il dott. Pierangelo Sorrentino e trattenuta la causa in decisione secondo quanto disposto dall'art. 25, c. 2 del D.L. n. 137 del 2020, convertito dalla L. n. 176 del 2020, la causa passa in decisione sulla base degli atti depositati. Svolgimento del processo - Motivi della decisione 1. - Il ricorrente, Ispettore capo del Corpo di Polizia penitenziaria in servizio presso la C.C.D., ha chiesto l'annullamento della nota n. 0027240 del 25 gennaio 2018, con cui il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ha riscontrato - a suo avviso denegandola - la richiesta di esecuzione della sentenza del T.A.R. Lazio, sez. 1 Quater, n. --/2013. 2. - Con tale pronuncia è stato annullato il provvedimento di esclusione del ricorrente dal corso di formazione (tenutosi nel 2003) del personale da destinare alle Centrali Operative Regionali (C.O.R.) della rete di telecomunicazione nazionale dell'Amministrazione penitenziaria, corso al quale era stato ammesso, nel prosieguo, in conseguenza dell'accoglimento dell'istanza cautelare (n. 1424/2003) e della successiva ordinanza resa per l'esecuzione di quest'ultima (n. 3334/2003). 3. - Afferma il ricorrente di avere pieno titolo, per effetto della cit. sentenza n.8161/2013, al trasferimento presso la C.O.R. di Napoli, come richiesto all'Amministrazione in data 14 marzo 2014, posteriormente alla pubblicazione della pronuncia del T.A.R. capitolino (9 settembre 2013), e ribadito, in assenza di riscontro della P.A., con richiesta in data 2 dicembre 2017. 3.1. - Non sarebbero condivisibili le ragioni spese in senso contrario dall'Amministrazione nel provvedimento oggetto di impugnazione, che si richiamano, da un lato, alla già avvenuta esecuzione di quanto disposto in sentenza, avendo il ricorrente a suo tempo (2003) "terminato, con esito positivo, il corso di formazione di operatore radio" e, dall'altro, all'accoglimento della sua domanda di trasferimento ad A.I. (datata 2 ottobre 2013), cronologicamente successiva a quella di


partecipazione al corso per il personale da destinare alle C.O.R., elementi, questi, sulla scorta dei quali la P.A. ha ritenuto "di fatto concluso l'iter di cui al separato procedimento di partecipazione al corso". 3.2. - I predetti comportamenti non potrebbero integrare, osserva il ricorrente, acquiescenza o rinunzia alla favorevole sentenza n. 8161/2013 del T.A.R. Lazio. Il successivo decorso della sua carriera e le istanze presentate precedono tutte il passaggio in giudicato della sentenza, sicché la "sua definitività travolge quanto medio tempore accaduto e ne impone l'esecuzione". Di qui la legittimità della pretesa al trasferimento presso la C.O.R. di Napoli. 4. - Costituitasi in giudizio, l'Amministrazione ha svolto articolate difese concludendo per la reiezione del ricorso, siccome infondato. 5. - Respinta l'istanza di tutela cautelare, in vista dell'udienza di merito parte ricorrente ha depositato memoria, insistendo per l'accoglimento delle censure sollevate. 6. - All'udienza del 30 giugno 2021 la controversia è stata trattenuta in decisione secondo quanto disposto dall'art. 25, c. 2 del D.L. n. 137 del 2020, convertito dalla L. n. 176 del 2020, sulla base degli atti depositati. 7. - Il ricorso non merita accoglimento. 8. - L'avviso del Collegio è che il ricorrente compia un vero e proprio salto logico pretendendo suggestivamente di far derivare - senza l'esplicitazione, però, di alcun passaggio del relativo iter argomentativo logico-giuridico - dalle statuizioni contenute nella invocata pronuncia del T.A.R. Lazio il suo diritto al trasferimento alla C.O.R. di Napoli. 8.1. - Ma tale presunto diritto al trasferimento non trova, invero, alcun fondamento né appiglio nella sentenza richiamata, il cui oggetto specifico concerne, soltanto, la legittimità del provvedimento di esclusione del ricorrente dall'ammissione al menzionato corso di formazione del personale da destinare alle centrali operative regionali, disposta dall'amministrazione l'11 dicembre 2002. 8.2. - Come emerge per tabulas (cfr. l'allegato telefax del Provveditorato Regionale per la Campania n. 5740/Form.Agg. del 30 settembre 2003) e posto in risalto dalla difesa erariale, d'altronde, già in sede di ottemperanza al decisum cautelare è stata in effetti consentita al ricorrente la partecipazione al corso di formazione predetto, con la conseguenza del pieno (e tempestivo) soddisfacimento, già all'epoca, dell'interesse sostanziale azionato in giudizio. 9. - Ciò chiarito in via preliminare, il provvedimento resiste alle censure sollevate da parte ricorrente, non apparendo dirimente, diversamente da quanto asserito in ricorso, il contenuto della missiva del 14 marzo 2014, con cui è stato intimato alla P.A. di "voler provvedere alla immediata esecuzione della sentenza citata e, per l'effetto, a voler disporre il trasferimento dell'interessato presso la C.O.R. di Napoli". 9.1. - Detta sollecitazione interviene, infatti, a distanza di diversi mesi dalla pubblicazione della sentenza del T.A.R. Lazio (settembre 2013) e, soprattutto, in un periodo in cui il ricorrente aveva espresso, partecipando all'interpello nazionale per i trasferimenti a domanda (cfr. istanza del 2 ottobre 2013, successiva alla pubblicazione della sentenza), la sua aspirazione per ottenere, com'è poi avvenuto, il trasferimento alla C.C.D.. 9.2. - A tutto voler concedere - ritenendo superati, cioè, per assurdo, i rilievi sopra formulati sull'oggetto della sentenza del T.A.R. Lazio - appare, in sostanza, contraddittoria e perplessa la condotta del ricorrente che, pur essendo venuto a conoscenza della sentenza a lui favorevole (settembre 2013), ha nondimeno formulato una (incompatibile) domanda di trasferimento per A.I. (ottobre 2013) e, qualche mese dopo (marzo 2014), ha chiesto, in dichiarata applicazione della sentenza (già nota), il trasferimento per una diversa sede di servizio (Napoli). 9.3. - Correttamente, allora, anche dopo la missiva del 14 marzo 2014, in assenza di una revoca espressa, l'Amministrazione ha mantenuto ferma la domanda di trasferimento (poi accolta) per A.I. avanzata dal ricorrente dopo la pubblicazione della sentenza. 10. - Sulla scorta di quanto sopra osservato, rivelandosi infondate le censure mosse al provvedimento impugnato, il ricorso deve essere rigettato. 11. - Le spese di giudizio, vista la singolarità della controversia, possono essere compensate.


P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di Salerno (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 30 giugno 2021 con l'intervento dei magistrati: Leonardo Pasanisi, Presidente Pierangelo Sorrentino, Referendario, Estensore Anna Saporito, Referendario



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