Tar 2021-” attribuito all’odierno ricorrente il punteggio finale di punti n. 81,9125 senza considera

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Tar 2021-” attribuito

all’odierno ricorrente il punteggio finale di punti n. 81,9125 senza considerare il titolo di laurea in ingegneria edile e architettura” Pubblicato il 07/01/2021

N. 00226/2021 REG.PROV.COLL. N. 01220/2019 REG.RIC.

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1220 del 2019, integrato da motivi aggiunti,

proposto

da

OMISSIS OMISSIS, rappresentato e difeso dall’avvocato contro Ministero dell’Interno, in persona del Ministro p.t., rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12; nei confronti OMISSIS OMISSIS, n.c.; per l’annullamento - per quanto riguarda il ricorso introduttivo:


del D.M. n. 237 del 14.11.2018 del Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale Affari Generali, con la quale è stata approvata la graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nella parte in cui è stato attribuito all’odierno ricorrente il punteggio finale di punti n. 81,9125 senza considerare il titolo di laurea in ingegneria edile e architettura; della graduatoria generale di merito del concorso di cui all'allegato A del predetto D.M. n. 237 del 14.11.2018 ove l’odierno ricorrente è stato collocato nella posizione n. 2986; della graduatoria finale dei posti non riservati del concorso di cui all'allegato B4 del predetto D.M. n. 237 del 14.11.2018 ove l’odierno ricorrente è stato collocato nella posizione n. 1753; ove occorra degli atti della commissione di concorso mediante i quali sono stati valutati erroneamente i titoli di studio dell’odierno ricorrente; ove occorra, del bando di concorso, adottato con D.M. n. 676 del 18.10.2016, nella parte in cui dovesse interpretarsi in modo da non consentire la valutazione del titolo di laurea dell’odierno ricorrente; nonché di ogni altro atto presupposto e/o connesso; - per quanto riguarda i I motivi aggiunti presentati da OMISSIS OMISSIS il 11\4\2019: del D.M. n. 22 del 01.02.2019 del Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco del Soccorso Pubblico e Difesa Civile, Direzione Centrale Affari Generali, con la quale è stata rettificata la graduatoria finale di cui al D.M. n. 237 del 14.11.2018, del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nella parte in cui è stato attribuito all’odierno ricorrente il punteggio finale di punti n. 81,9125 senza considerare il titolo di laurea in ingegneria edile e architettura;


della graduatoria generale di merito del concorso di cui all'allegato A, così come rettificata dal predetto D.M. n. 22 del 01.02.2019, ove l’odierno ricorrente è stato collocato nella posizione n. 2993; della graduatoria finale dei posti non riservati del concorso di cui all'allegato B così come rettificata dal predetto D.M. n. 22 del 01.02.2019, ove l'odierno ricorrente è stato collocato nella posizione n. 1745; ove occorra, degli atti della commissione di concorso mediante i quali sono stati valutati erroneamente i titoli di studio dell'odierno ricorrente, ivi compresi il verbale n. 120 del 31.05.2018 e la nota con la quale è stata trasmessa l’istanza del ricorrente; ove occorra, del bando di concorso, adottato con D.M. n. 676 del 18.10.2016, nella parte in cui dovesse interpretarsi in modo da non consentire la valutazione del titolo di laurea dell’odierno ricorrente; nonché di ogni altro atto presupposto e/o connesso; - per quanto riguarda i II motivi aggiunti presentati da OMISSIS OMISSIS il 21\5\2019: del D.M. n. 176 del 01.04.2019 del Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale Affari Generali, con la quale è stata rettificata la graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nella parte in cui è stato attribuito all’odierno ricorrente il punteggio finale di punti n. 81,9125 senza considerare il titolo di laurea in ingegneria edile e architettura; della graduatoria generale di merito del concorso di cui all’allegato A, così come rettificata dal predetto D.M. n. 176 del 01.04.2019, ove l’odierno ricorrente è stato collocato nella posizione n. 2992;


della graduatoria finale dei posti non riservati del concorso di cui all'allegato B così come rettificata dal predetto D.M. n. 22 del 01.04.2019, ove l’odierno ricorrente è stato collocato nella posizione n. 1745; ove occorra, degli atti della commissione di concorso mediante i quali sono stati valutati erroneamente i titoli di studio dell'odierno ricorrente, ivi compresi il verbale n. 120 del 31.05.2018 e la nota con la quale è stata trasmessa l’istanza del ricorrente; ove occorra, del bando di concorso, adottato con D.M. n. 676 del 18.10.2016, nella parte in cui dovesse interpretarsi in modo da non consentire la valutazione del titolo di laurea dell’odierno ricorrente; nonché di ogni altro atto presupposto e/o connesso; - per quanto riguarda i III motivi aggiunti presentati da OMISSIS OMISSIS il 27\6\2019: del D.M. n. 281 del 21.05.2019 del Ministero dell'Interno - Dipartimento Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile, Direzione Centrale Affari Generali, con la quale è stata rettificata la graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di Vigile del Fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, nella parte in cui è stato attribuito all’odierno ricorrente il punteggio finale di punti n. 81,9125 senza considerare il titolo di laurea in ingegneria edile e architettura; della graduatoria generale di merito del concorso di cui all’allegato A, così come rettificata dal predetto D.M. n. 281 del 21.05.2019, ove l’odierno ricorrente è stato collocato nella posizione n. 2992; della graduatoria finale dei posti non riservati del concorso di cui all’allegato B così come rettificata dal predetto D.M. n.281 del 21.05.2019, ove l’odierno ricorrente è stato collocato nella posizione n. 1744; ove occorra, degli atti della commissione di concorso mediante i quali sono stati valutati erroneamente i titoli di studio dell’odierno ricorrente, ivi compresi il


verbale n. 120 del 31.05.2018 e la nota con la quale è stata trasmessa l’istanza del ricorrente; ove occorra, del bando di concorso, adottato con D.M. n. 676 del 18.10.2016, nella parte in cui dovesse interpretarsi in modo da non consentire la valutazione del titolo di laurea dell’odierno ricorrente; nonché di ogni altro atto presupposto e/o connesso; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 7 dicembre 2020 la dott.ssa Antonella Mangia; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue: FATTO e DIRITTO 1. Con l’atto introduttivo del presente giudizio, notificato in data 12 gennaio 2019 e depositato il successivo 26 gennaio 2019, il ricorrente – in qualità di partecipante al concorso pubblico, per titoli ed esami, a 250 posti nella qualifica di vigile del fuoco del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, indetto con D.M. n. 676 del 18 ottobre 2016 – impugna il D.M. n. 237 del 14.11.2018 meglio indicato in epigrafe e le graduatorie finali del concorso ad esso allegate, nella parte in cui il predetto risulta collocato nella posizione n. 2986 di quella “generale” e nella posizione n. 1753 di quella “per i concorrenti non riservati”, con l’attribuzione del punteggio complessivo di punti 81,9125, chiedendone l’annullamento. In particolare, il ricorrente espone quanto segue: - di avere conseguito nell’anno 2015 la laurea magistrale in ingegneria edilearchitettura presso l’Università di Palermo, conseguendo, altresì, nel medesimo anno l’abilitazione in Ingegnere Civile Ambientale Sez. A;


- premesso che l’art. 7 del bando del concorso in trattazione prevedeva l’attribuzione di punti 8 per i titolari di diploma di istruzione tecnica, conseguito all’esito di percorsi quinquennali degli istituti tecnici, tra l’altro, in “Costruzioni, ambiente e territorio” ovvero come i titolari del diploma di geometra, si trovava – comunque – impossibilitato ad indicare il su indicato titolo di studio e anche ad inserire il possesso di un titolo dallo stesso assorbito, quale il diploma tecnico quinquennale di geometra, nella domanda di partecipazione a causa della procedura informatica all’uopo prevista per la presentazione delle domande, e ciò nonostante l’Amministrazione – appositamente interpellata – avesse risposto di indicare il titolo qualora lo stesso “possa essere equivalente”; - costretto così ad inserire soltanto “il titolo di tecnico edile quadriennale” ma, comunque, premurandosi di fare riferimento “ovviamente al conseguimento della propria laurea” e, superate le prove, di inviare una pec per significare nuovamente “di essere titolare della laurea in ingegneria edile-architettura e dell’abilitazione”, ricevendo, peraltro, rassicurazioni dall’Amministrazione in ordine alla trasmissione della stessa alla Commissione esaminatrice, in fase di valutazione dei titoli non gli veniva riconosciuto alcun punteggio, sicché conseguiva soltanto punti 81,9125, anziché – come, per contro, dovuto – punti 89,9125, collocandosi così nelle su già riportate posizioni nn. 2986 e 1753 delle graduatorie finali (e non nelle ben diverse posizioni n. 871 nella graduatoria generale e n. 435 nella graduatoria dei non riservisti). Avverso i provvedimenti impugnati il ricorrente insorge deducendo i seguenti motivi di diritto: VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 10, 11, 97 E 117 DELLA COSTITUZIONE; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 6 DELLA LEGGE 241/90; VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL BANDO DI CONCORSO E DELL’ALLEGATO C;


ECCESSO

DI

POTERE

PER

DIFETTO

DI

ISTRUTTORIA

E

MOTIVAZIONE, VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI RAGIONEVOLEZZA, DEL

FAVOR

PARTECIPATIONIS,

MANIFESTA

INGIUSTIZIA,

VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL SOCCORSO ISTRUTTORIO E DI LEALE COLLABORAZIONE, atteso che l’Amministrazione – ignorando, peraltro, le allegazioni e i chiarimenti dal predetto resi - ha illegittimamente omesso di valutare il suo titolo di laurea, palesemente assorbente del diploma quinquennale di istruzione tecnica, ovvero uno dei titoli indicati nel gruppo B dell’allegato C del bando di concorso, in chiara distonia con quanto affermato dalla giurisprudenza in materia ma anche in violazione dei su indicati principi. Dato

conto,

ancora,

dell’assoluta

imputabilità

all’Amministrazione

dell’impossibilità di indicare nella domanda il titolo di laurea posseduto, in via meramente subordinata si rileva che l’Amministrazione avrebbe dovuto attribuirgli almeno 5 punti, valutando la laurea “quale titolo di diploma quadriennale del gruppo A dell’allegato C del bando di concorso”, in linea, tra l’altro, con il titolo dichiarato “in sede di domanda”, con conseguente attribuzione del punteggio complessivo di punti n. 86,9125 e, ancora, collocazione nelle posizioni nn. 1684 e 940 delle graduatorie finali. Con atto depositato in data 12 febbraio 2019 si è costituito il Ministero dell’Interno, il quale – il successivo 25 febbraio 2019 – ha prodotto documenti tra cui una relazione, connotata – in sintesi – dal seguente contenuto: - il candidato è in possesso della laurea magistrale in ingegneria edile-architettura ma non è in possesso di “nessuno dei diplomi di istruzione tecnica o di istruzione professionale contemplati come valutabili nell’allegato C del bando di concorso”; - <<la Commissione concorsuale ha, a tal fine, ritenuto di non attribuire alcun punteggio alle lauree anche se “assorbenti” i percorsi di studio secondario di II grado giudicati attinenti alle attività dei vigili del fuoco, non essendo tale eventualità prevista nel Bando di concorso>> (cfr. verbale n. 120),


in linea, tra l’altro, con la decisione n. 1/2005 dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato e del parere della Sezione II del Consiglio di Stato n. 2006045583, secondo cui “un titolo di studio …… s’intende che ne assorba un altro soltanto quando il primo non possa essere acquisito se non previa acquisizione del secondo ovvero previo superamento di tutti gli esami o le prove che del secondo avrebbero consentito il conseguimento”. 2. In date 11 aprile 2019, 21 maggio 2019 e 27 giugno 2019 il ricorrente ha depositato I, II e III motivi aggiunti, rispettivamente volti all’annullamento dei DD.MM. n. 22 dell’1 febbraio 2019, n. 174 dell’1 aprile 2019 e n. 281 del 21 maggio 2019, tutti di rettifica della graduatoria finale del concorso già approvata, “nella parte in cui” al predetto è stato attribuito “il punteggio finale di punti n. 81,9125 senza considerare il titolo di laurea in ingegneria e architettura”, con attribuzione – in ultimo - della posizione n. 2992 nella graduatoria generale e della posizione n. 1744 della graduatoria dei posti non riservati al concorso. A tali fini il ricorrente ha essenzialmente riproposto i motivi di diritto già formulati. 3. A seguito del deposito da parte del ricorrente di uno scritto difensivo in data 8 luglio 2019, con ordinanza n. 9399 del 16 luglio 2019 la Sezione ha disposto l’integrazione del contraddittorio, accogliendo “nelle more” la domanda cautelare. In date 8 e 10 agosto 2019 il ricorrente ha depositato documentazione atta a comprovare l’avvenuta notificazione ai controinteressati, ai sensi e nei termini disposti con l’ordinanza de qua. Il successivo 6 novembre 2019 il ricorrente ha, poi, prodotto una memoria con la quale – dopo avere dato conto che, con D.M. n. 529 del 30 ottobre 2019, l’Amministrazione ha sì proceduto all’attribuzione al predetto del maggiore punteggio di 89,9125 e, dunque, al suo inserimento nelle graduatorie in esame


nelle posizioni n. 895 e 529 ma “con riserva” – ha insistito per l’accoglimento della domanda cautelare. Con l’ordinanza n. 7302 dell’8 novembre 2019 la Sezione ha accolto l’istanza cautelare. 4. All’udienza pubblica del 7 dicembre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione. 5. In via preliminare, il Collegio osserva che, ancorché il nominativo del ricorrente risulti inserito nelle graduatorie finali da ultimo approvate dall’Amministrazione con il D.M. n. 529 del 30 ottobre 2019 in posizioni differenti, sopravanzate rispetto a quelle in precedenza conseguite, l’interesse attuale e concreto in capo a quest’ultimo alla decisione delle impugnative proposte non è venuto meno, atteso che - come risulta, peraltro, dal tenore letterale di tale D.M. - l’attribuzione di ulteriori 8 punti, con il correlato conseguimento di una posizione poziore in tali graduatorie, è stata disposta in espressa esecuzione dell’ordinanza n. 9399 del 2019 di questo Tribunale, tanto che, nelle stesse graduatorie, a fianco del nominativo dell’interessato figura la lettera “R”. 6. Ciò detto, il Collegio ritiene che sussistano giusti motivi per procedere ad una trattazione congiunta di tali impugnative, tenuto conto della sostanziale identità dei motivi di diritto in esse formulati. Non essendo riscontrabili valide ragioni per discostarsi dall’orientamento assunto in fase cautelare, le impugnative de quibus si palesano fondate e, pertanto, debbono essere accolte. 6.1. Come si trae dalla narrativa che precede, il ricorrente lamenta l’illegittimità delle graduatorie impugnate nella parte in cui il predetto risulta collocato in determinate posizioni a causa dell’attribuzione del punteggio complessivo di punti 81,9125 e non, per contro, in posizioni più avanzate, specificamente indicate, in cui – secondo quanto sostenuto dallo stesso in via principale –


avrebbe dovuto essere collocato in virtù dell’attribuzione di un punteggio aggiuntivo di punti 8, ritenuto spettante in applicazione dell’all. C del bando di concorso in ragione del possesso della laurea magistrale in ingegneria edilearchitettura, ossia di un titolo di studio <<assorbente il valore di diploma di istruzione tecnica quinquennale in materia di “Costruzioni, ambiente e territorio” così come il diploma di geometra ovvero analogo titolo>> di cui al citato allegato, premurandosi, peraltro, di evidenziare e comprovare la sua pronta attivazione presso l’Amministrazione al fine rappresentare il possesso del titolo in esame. Tale censura è meritevole di condivisione. 6.2. Ai fini del decidere, appare opportuno ricordare che: - l’all. C del bando, riguardante i “Titoli valutabili”, prevedeva, tra l’altro, l’attribuzione di punti 8 per i “percorsi quinquennali di scuola secondaria di II grado”, indicati in “Diploma di istruzione tecnica INDIRIZZO ATTINENTE ALLE ATTIVITA’ TECNICO-OPERATIVE DEL C.N.VV.F. Diploma di istruzione

professionale

INDIRIZZO ATTINENTE

ALLE

ATTIVITA’

TECNICHE-OPERATIVE DEL C.N.VV.F.”, procedendo, ancora, a specificare titoli “attinenti”, tra cui il diploma di istruzione tecnica “Costruzioni, ambiente e territorio”; - secondo quanto riportato nei documenti depositati dall’Amministrazione in data 25 febbraio 2019 (cfr., in particolare, il verbale n. 120 del 31 maggio 2018), la Commissione di concorso ha espressamente stabilito, tra l’altro, che “le lauree non saranno valutate”, limitandosi a giustificare una tale decisione sulla base della mera constatazione che esse non sono “previste nel bando”; - come si trae dalla relazione depositata in giudizio dall’Amministrazione, il ricorrente ha, pertanto, conseguito il punteggio complessivo di 81,9125 punti, costituito da 48,3125 punti per la prova motoria e 33,6 punti per il colloquio, e, dunque, al predetto – seppure in possesso della laurea magistrale in ingegneria


edile-architettura - non è stato riconosciuto alcun punteggio per quanto attiene ai “titoli valutabili”. 6.3. Orbene, le decisioni assunte dall’Amministrazione di cui è stata data in precedenza evidenza risultano in distonia con il principio di uguaglianza statuito dall’art. 3 della Costituzione, con il criterio di ragionevolezza e, ancora, con l’interesse pubblico a “reclutare personale più qualificato e/o titolato”, la cui rilevanza ha, peraltro, trovato riconoscimento in ambito giurisprudenziale proprio in virtù dell’elaborazione del principio dell’assorbenza, invocato dal ricorrente. Secondo l’indirizzo giurisprudenziale in esame, “allorquando un bando di concorso preveda”, infatti, determinati titoli ai fini dell’ammissione al concorso stesso ma anche per l’attribuzione di un punteggio aggiuntivo, è ben meritevole di essere ammesso al concorso o, ancora, di vedersi riconosciuto il punteggio aggiuntivo de quo anche il candidato in possesso di un titolo di studio superiore, il quale si presti ad essere considerato “assorbente” rispetto a titoli previsti nel bando “sia perché le materie di studio” di tale titolo comprendono quelle di quest’ultimi “sia perché tale corso di studio contempla un maggiore livello di approfondimento” (cfr., tra le altre, TAR Abruzzo, L’Aquila, n. 733 del 28 ottobre 2014). In altri termini, è ormai pacificamente riconosciuto che, qualora un bando di concorso preveda requisiti di partecipazione o titoli valutabili ai fini del conseguimento di un punteggio aggiuntivo, deve ritenersi dovuta l’ammissione al concorso o l’attribuzione di tale punteggio anche a favore del candidato che risulti in possesso di un titolo superiore comprendente, “con un maggiore livello di approfondimento”, le materie di studio dei titoli inferiori richiesti dal bando stesso (cfr. TAR Lazio, Roma, 6 novembre 2020, n. 11559). In ossequio a tale principio, il quale risulta inequivocabilmente ignorato dalla Commissione di concorso, non può, quindi, che convenirsi che il titolo di studio


del ricorrente, ossia la laurea magistrale in “ingegneria edile-architettura”, si presenta “assorbente” rispetto al <<diploma tecnico: ..… “Costruzioni ambiente e territorio”>>, contemplato nell’all. C del bando, costituente - come noto - un diploma quinquennale connotato da un indirizzo specifico, utile anche per iscriversi all’“Albo professionale dei geometri” a seguito del superamento dell’esame di stato all’uopo previsto, il cui percorso formativo può proseguire a livello universitario proprio con il corso di laurea, tra gli altri, in “ingegneria edile”, attesa la già acquisita familiarità con le capacità grafiche e progettuali in campo edilizio e nell’organizzazione dei cantieri nonché la preparazione nella gestione degli impianti, nel rilievo topografico ecc. (in tale senso depongono – del resto - anche le prescrizioni riportate in svariati bandi di concorso – cfr., tra gli altri, Comune di Belluno, concorso pubblicato nella G.U. n. 3 del 10 gennaio 2020). A ulteriore conferma della conclusione a cui si è pervenuti e, comunque, nella consapevolezza dell’evoluzione dei titoli di studio nel tempo, preme aggiungere che le tabelle di confluenza di cui all’all. D del D.P.R. 15 marzo 2010, n. 88, richiamate nel verbale n. 120 della Commissione di concorso, riportano il settore “Costruzioni, ambiente e territorio” con indicazione - a seguito o, meglio, con riferimento al previgente ordinamento – anche dell’“istituto tecnico per geometri”: proprio con riferimento al titolo di studio del diploma di “geometra” è noto che la giurisprudenza ha avuto modo in più occasioni di affermare il carattere “assorbente” della laurea in ingegneria (cfr. TAR Lazio, Roma, n. 11559 del 2020, già cit.; TAR Abruzzo, n. 733 del 2014, già cit.); 7. Tanto è sufficiente per l’accoglimento delle impugnative proposte, con assorbimento degli ulteriori motivi di diritto formulati. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate a favore del ricorrente in € 1.000,00, oltre agli accessori di legge.


P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla i provvedimenti e gli atti impugnati nella parte in cui attribuiscono una determinata posizione al ricorrente nelle graduatorie approvate in ragione del mancato riconoscimento di ulteriori punti 8 per il titolo di studio dallo stesso posseduto e, in ultimo, procedono a collocare il ricorrente in una diversa posizione in graduatoria in virtù dell’assegnazione di ulteriori 8 punti ma “con riserva”. Condanna l’Amministrazione resistente al pagamento delle spese di giudizio, così come liquidate in motivazione. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 dicembre 2020, tenutasi in videoconferenza mediante collegamento da remoto, con l’intervento dei Magistrati: Concetta Anastasi, Presidente Antonella Mangia, Consigliere, Estensore Roberto Vitanza, Consigliere L'ESTENSORE Antonella Mangia

IL PRESIDENTE Concetta Anastasi

IL SEGRETARIO


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