Tar 2022- domanda di riconoscimento dei titoli di specializzazione T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis,

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Tar 2022- domanda di riconoscimento dei titoli di specializzazione T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., (ud. 22/02/2022) 02-03-2022, n. 2414

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 12707 del 2021, proposto da N.P., rappresentato e difeso dall'avvocato XXX XXX, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero Dell'Istruzione, non costituito in giudizio; Ministero dell'Istruzione, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; per l'accertamento della illegittimità del silenzio serbato dal Ministero dell'Istruzione: a) sulla domanda di riconoscimento dei titoli di specializzazione su sostegno nelle Scuole Sec. di II Grado (classe di concorso ADSS) e di abilitazione su materia nelle Scuole Sec. di II Grado (classe di concorso "A046 -- SCIENZE GIURIDICO-ECONOMICHE") conseguiti in Romania, ai sensi della direttiva 2013/55/CE, recepita in Italia con il D.Lgs. n. 15 del 2016 presentata dalla ricorrente in data 17/7/2021 con protocollo domanda n. (...) fin qui rimasta priva di riscontro; b) dell'obbligo della p.a. di provvedere espressamente sull'istanza di cui al precedente punto a); nonché per la condanna - della Amministrazione intimata a provvedere sull'istanza di cui al precedente punto a) nel termine designato ex art. 117, II comma, c.p.a.; nonché per la nomina di un commissario "ad acta" incaricato di: - concludere il procedimento con l'adozione del provvedimento in caso di perdurante inerzia serbata dalla Amministrazione intimata; Visti il ricorso e i relativi allegati;


Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2022 il dott. Giovanni Caputi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Svolgimento del processo - Motivi della decisione Con l'atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente chiede di accertare l'inadempimento del Ministero resistente in ordine al riconoscimento dei titoli conseguiti dalla stessa all'estero. Il ricorso proposto deve trovare accoglimento, nei limiti e nei termini di cui appresso. L'oggetto del giudizio è rappresentato dalla mancata risposta a un'istanza proposta da parte ricorrente e diretta all'amministrazione resistente al fine di ottenere il riconoscimento di titoli di docente o comunque formativi conseguiti all'estero. Elementi necessari e sufficienti per ritenere la sussistenza di un silenzio rilevante ai fini dell'adozione del provvedimento in oggetto sono rappresentati dalla sussistenza di un obbligo di provvedere a fronte di un'istanza di un privato e dalla scadenza del relativo termine. Nel caso di specie, tali presupposti appaiono integrati se si considera che: il termine generale previsto dalla L. n. 241 del 1990 appare inutilmente decorso; la ricorrente è titolare di una situazione giuridica soggettiva legittimante a ottenere un provvedimento. Inoltre, è decorso anche il termine specifico fissato in materia dal D.Lgs. n. 206 del 2007, il cui art.16, comma 6, stabilisce che "Sul riconoscimento provvede l'autorità competente con proprio provvedimento, da adottarsi nel termine di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa da parte dell'interessato" e dal comma 2, stesso articolo, secondo il quale "Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di cui al comma 1 l'autorità accerta la completezza della documentazione esibita, e ne dà notizia all'interessato. Ove necessario, l'Autorità competente richiede le eventuali necessarie integrazioni", conseguendone che il termine complessivo entro il quale l'Amministrazione deve emettere il provvedimento conclusivo del procedimento può approdare, al massimo, a quattro mesi, in caso di richiesta, contemplata dal predetto comma 2, delle eventuali necessarie integrazioni. Dagli atti del giudizio risulta che, nel caso di specie, la pubblica amministrazione è rimasta inerte rispetto all'obbligo di provvedere alla richiesta formulata da parte ricorrente. Ne deriva che l'amministrazione resistente ha l'obbligo di adottare il provvedimento in oggetto e che, in difetto, deve provvedere un commissario ad acta. Quest'ultimo è nominato, fin da ora, nella persona del Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, provvederà, conformandosi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità, nel termine di 30 giorni, decorrente dalla scadenza del termine di cui sopra attribuito all'amministrazione (sul tema per tutte Corte di Giustizia UE sentenza 6 dicembre 2018, causa C-675/17, H.P.;


sentenza 7 maggio 1991, causa C-340/89, V.; sentenza 13 novembre 2003, causa C313/01, M.). In ragione della diversità dei titoli il cui riconoscimento è richiesto (materia + sostegno), anche ex art. 34, comma 1, lett. e), c.p.a., l'amministrazione dovrà procedere con separate istruttorie e separati provvedimenti ad esitare le richieste della ricorrente. In considerazione delle peculiarità della questione di lite, della serialità della controversia, delle difficoltà di carattere organizzativo connesse all'adempimento di un elevatissimo numero di controversie in relazione alle quali sono pendenti numerosi procedimenti giurisdizionali, nonché dell'esistenza di un diffuso contenzioso in materia, dell'assenza delle risorse nell'attuale congiuntura e della difficoltà di disporre tempestivamente l'adempimento di tutte le richieste delle parti (si veda tra le altre Cons. Stato 30.12.2020, n. 8517) devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie parzialmente nei termini e limiti di cui in motivazione e per l'effetto: - dichiara l'obbligo dell'amministrazione resistente di adottare tutte le determinazioni previste dalla legge in ordine all'istanza di parte ricorrente come precisato in motivazione, per mezzo di procedimenti e provvedimenti separati in relazione alla materia richiesta ed alla abilitazione sul sostegno, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione in via amministrativa ovvero, se anteriore, dalla notificazione ad iniziativa di parte della presente sentenza; - nomina quale Commissario ad acta il Direttore generale del Ministero resistente preposto alla Direzione generale competente per la materia oggetto del presente contenzioso, il quale, senza facoltà di delega e senza compenso, provvederà in caso di inerzia dell'amministrazione nel termine di 30 giorni, decorrente dalla scadenza del termine assegnato all'amministrazione; - spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 febbraio 2022 con l'intervento dei magistrati: Giuseppe Sapone, Presidente Emiliano Raganella, Consigliere Giovanni Caputi, Referendario, Estensore


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