Consiglio di Stato 2021- a seguito del collocamento in quiescenza, ha proposto ricorso alla Corte d

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Consiglio di Stato 2021- a seguito del collocamento in quiescenza, ha proposto ricorso alla Corte dei Conti per la Regione Lombardia al fine di ottenere il trattamento pensionistico di privilegio Numero 00261/2021 e data 25/02/2021 Spedizione Numero 00261/2021 e data 25/02/2021 Spedizione

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

Consiglio di Stato Sezione Prima Adunanza di Sezione del 10 febbraio 2021 NUMERO AFFARE 01042/2020

OGGETTO: Ministero della difesa-Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto da OMISSIS-

-OMISSIS-contro

il

Ministero

della

difesa

per

l’annullamento del decreto 6444/18 che respinge la domanda di equo indennizzo; LA SEZIONE

Vista la relazione del 09/09/2020 con la quale il Ministero della difesa-Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull'affare consultivo in oggetto; Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Antonella De Miro;


Premesso: Il Ministero della Difesa riferisce che: - l’interessato, in data 15 maggio 2008, ha presentato domanda di riconoscimento da causa di servizio per l'infermità "-OMISSIS-"; - la Direzione generale per la previdenza militare e della leva, con decreto n. 2108/N del 17.05.2010, ha giudicato l’infermità non dipendente da causa di servizio, in conformità al parere del Comitato di verifica per le cause di servizio n. 40256/2009 del 15.03.2010; - l’interessato ha impugnato tale provvedimento innanzi al T.A.R. per la Regione Lombardia, sede di Milano, che ha respinto il gravame

con

la

sentenza

n.

2680/2013

del

03.12.2013,

successivamente passata in giudicato; - a seguito del collocamento in quiescenza, ha proposto ricorso alla Corte dei Conti per la Regione Lombardia al fine di ottenere il trattamento pensionistico di privilegio per la medesima infermità che la competente articolazione del Ministero della Difesa aveva precedentemente negato con nota n. 84 del 28.04.2015. Il Giudice Unico delle Pensioni, con sentenza n. 149/2017 in data 17.10.2017, ha riconosciuto il diritto del militare ad ottenere la pensione privilegiata e, l’interessato, con atto del 13.11.2017, ha reiterato quindi la richiesta di concessione dell’equo indennizzo; - la Commissione Medica Ospedaliera di Milano, alla luce della nuova istanza, con verbale mod. B n. 1091 in data 04.05.2018, ha giudicato la patologia non stabilizzata; - il Comando Generale dell’Arma CC, con il decreto n. 6444/18 datato 17.10.2018, notificato il 04.12.2018, oggetto del ricorso in


esame, ha dichiarato improcedibile la richiesta finalizzata ad ottenere l’equo indennizzo. Il Ministero difende la legittimità del decreto impugnato, alla luce dell’art.

5,

co.

2,

del

d.P.R.

461/2001

che

consente

all’Amministrazione di respingere la domanda manifestamente inammissibile o irricevibile con provvedimento motivato. Ritiene, infatti, doversi considerare che la parte dispositiva della pronuncia della Corte dei conti, evocata dal ricorrente, resta circoscritta all’ambito pensionistico e produce effetti riferibili al solo trattamento di cui fu causa e costituisce presupposto esclusivo

per

il trattamento

pensionistico di

privilegio,

non

potendo la stessa sconfinare nel diverso ambito dell’equo indennizzo, per il quale sussiste diversa giurisdizione. Considerato: Il ricorrente, con il primo motivo, deduce illegittimità del decreto per eccesso di potere-violazione di legge (art. 3, L. n. 241/1990 e art. 7, comma 4, D.P.R. 29.10.2001 n. 461) per omessa motivazione e, con il secondo motivo, illegittimità del decreto per eccesso di potere, violazione di legge (D.P.R. 29.10.2001 n. 461) per omessa concessione dell’equo indennizzo pur in presenza dei requisiti di legge. Al riguardo va preliminarmente osservato che l’Amministrazione si è già pronunciata su una prima richiesta di equo indennizzo presentata dal ricorrente per la medesima patologia sofferta, denegando la pretesa del militare, con provvedimento ritenuto legittimo dal giudice amministrativo con sentenza passata in giudicato (T.A.R. Lombardia, sede di Milano, n. 2680/2013 del 3 dicembre 2013).


Peraltro, come sopra esposto, la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia- giudice unico delle pensioni, con sentenza n. 149/2017 del 17 ottobre 2017, ha riconosciuto il diritto del militare ad ottenere la pensione privilegiata e, l’interessato, con atto del 13 novembre 2017, ha reiterato la richiesta di concessione dell’equo indennizzo. Nel caso in esame, viene quindi in particolare in evidenza la questione afferente il riparto delle competenze nelle controversie riguardanti equo indennizzo e pensione privilegiata. Come recentemente ritenuto dalla IV sezione con sentenza n. 142/2020, la giurisprudenza di questo Consiglio ha avuto modo di scrutinare in diverse pronunce le controversie originate da sopravvenute decisioni della Corte dei Conti concernenti la pensione privilegiata nel senso della autonomia processuale dei sistemi di tutela (Cons. Stato, sez. IV, n. 7618 del 2006; n. 6241 del 2006; n. 2676 del 2005; n. 8061 del 2004). Controversie analoghe sono state esaminate dalla Corte di Cassazione,

rispetto

al

rapporto

di

lavoro

pubblico

contrattualizzato (cfr. Cass. civ., sez. lav., n. 22297 del 2014; n. 14208 del 2018). E sulla esclusione della rilevanza del giudicato formatosi su uno dei due benefici, si sono consolidati i seguenti principi: a) l'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio ai fini del riconoscimento del beneficio della pensione privilegiata e la concessione dell'equo indennizzo "sono ancorati a situazioni giuridiche fondate su distinti presupposti e regolati da separate norme"; infatti, ai fini della pensione privilegiata "l'esame viene portato sul nesso tra l'evento e l'infermità che ne è derivata e di cui


bisogna accertare la gravità", mentre nel caso dell'equo indennizzo "la verifica ha come oggetto il rapporto tra l'infermità stessa e la menomazione che ne è derivata e per la quale viene chiesto l'indennizzo";

b)

alla

diversità

dell'oggetto

della

verifica

corrisponde una diversità di disciplina, che si traduce sia in differenti modalità di erogazione delle due provvidenze, fra le quali non vi è alcuna correlazione diretta, immediata ed automatica, sia nella

devoluzione

delle

relative

controversie

a

due

plessi

giurisdizionali distinti, regime che ha la sua ragion d'essere nelle differenze di oggetto e di natura dei due giudizi; c) mentre i giudizi riguardanti l'equo indennizzo investono questioni relative al trattamento

economico

spettante

al

lavoratore

o jure

successionis ai suoi eredi nell'ambito del rapporto di impiego (da far valere dinanzi al giudice ordinario od al giudice amministrativo a seconda della natura del rapporto di lavoro medesimo), nelle controversie in materia di pensione privilegiata (devolute alla Corte dei conti) si discute del riconoscimento della titolarità del diritto alla pensione privilegiata e/o all'assegno accessorio, in favore di soggetti il cui trattamento pensionistico sia a totale carico dello Stato. Conseguentemente, ai fini della concessione dell’equo indennizzo, non assume alcuna rilevanza il riconoscimento della dipendenza di infermità da causa di servizio ad opera della Corte dei conti nel giudizio volto alla liquidazione della pensione privilegiata, stante l’autonomia tra i due procedimenti. Il ricorso proposto è pertanto inammissibile in quanto sulla questione dedotta in questa sede straordinaria è già sceso il


giudicato a seguito della decisione del T.A.R. Lombardia, sede di Milano, n. 2680/2013 del 3 dicembre 2013. P.Q.M. esprime

il

parere

che

il

ricorso

debba

essere

dichiarato

inammissibile. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art.22, comma 8 D.lg.s. 196/2003, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. L'ESTENSORE Antonella De Miro

IL PRESIDENTE Mario Luigi Torsello

IL SEGRETARIO Maria Grazia Salamone In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.


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