Corte dei Conti 2021- ricorso rivendicante il calcolo della quota retributiva della pensione median

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Corte dei Conti 2021- ricorso rivendicante il calcolo della quota retributiva della pensione mediante applicazione aliquota unitaria del 44%, siccome prevista all'art.54 del D.P.R. n. 1092 del 1973 Corte dei Conti Sez. III App., Sent., (ud. 11-06-2021) 15-06-2021, n. 312 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO La Corte dei conti Sezione Terza Giurisdizionale Centrale d'Appello Composta dai Sigg.ri magistrati: Dott.ssa Giuseppina Maio - Presidente f.f. Dott. Angelo Bax - Consigliere Dott. Giancarlo Astegiano - Consigliere Dott. Marco Smiroldo - Consigliere Dott. Giovanni Comite - Consigliere relatore ha pronunciato la seguente Sentenza sulla citazione in appello, iscritta al n. 57.134/R.G., proposta da xx, rappresentato e difeso dagli Avv.ti Prof. ................... ................... e ................... ................... di ..................., con domicilio digitale, ex artt. 28, co. 2, e 170, co. 2 c.g.c., p.e.c. ......................................@ordineavvocatiroma.org. e ......................................di...................@ordineavvocatiroma.org e domicilio eletto presso lo studio del primo a Roma, ................... 3: appellante contro l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante in carica, difeso dagli Avv.ti Preden Sergio Patteri Antonella, Giannico Giuseppina e Carcavallo Lidia, con i quali elettivamente domicilia a Roma, in via Cesare Beccaria 29, presso gli uffici dell'Avvocatura Centrale dell'Istituto: appellato avverso e per l'annullamento/riforma della sentenza n. 63/2020, della Corte dei conti - Sezione giurisdizionale regionale per la Sardegna, del 2 marzo 2020.


Visti: l'appello e il successivo atto di rinuncia, gli scritti di parte pubblica con presa d'atto della stessa, gli atti tutti di causa; alla pubblica udienza dell'11 giugno 2021, con l'assistenza del segretario dott.ssa L.M., data per letta la relazione del Cons. Comite Giovanni, udito l'Avv. Preden Sergio per l'INPS. Svolgimento del processo - Motivi della decisione 1. Con la sentenza in epigrafe la Corte regionale per la Sardegna ha rigettato, a spese di lite compensate, il ricorso proposto da xx, rivendicante il calcolo della quota retributiva della pensione mediante l'applicazione dell'aliquota unitaria del 44 per cento, siccome prevista all'art. 54 del D.P.R. n. 1092 del 1973. xx, già Assistente Capo della Polizia penitenziaria, è titolare, dal 16 maggio 2017, di pensione ordinaria di inabilità calcolata dall'INPS con il sistema delle quote (c.d. sistema misto), per non avere conseguito l'Assistente, alla data del 31 dicembre 1995, un'anzianità contributiva di almeno 18 anni. Difatti, a detta data aveva maturato anni 16, mesi 3 e giorni 14 di servizio utile. Con nota indirizzata all'INPS nel mese di maggio 2019, si doleva dell'illegittimo computo del trattamento "a causa dell'omessa applicazione dell'art. 54, del D.P.R. n. 1092 del 1973"; ne chiedeva perciò la riliquidazione "con attribuzione della percentuale del 44 per cento ai fini del calcolo della base pensionabile". 2. La sentenza in epigrafe ha statuito nei termini avanti descritti in quanto l'art. 54, co. 1, D.P.R. n. 1092 del 1973, è limitato applicativamente ai militari, quindi non è estensibile agli appartenenti alla Polizia penitenziaria, che è un Corpo con ordinamento civile. 3. Della decisione si grava xx, che lamenta: "Erroneità della sentenza nella parte in cui il Giudice (...) ha affermato la pretesa non applicabilità dell'art. 54 del T.U. n. 1092/1973 (...). Ingiustizia grave e manifesta, difetto di istruttoria e travisamento dei fatti". Deduce l'applicabilità dell'art. 54, co. 1 del T.U. 1092/1973 anche al proprio trattamento, atteso che l'arruolamento nel Corpo della Polizia penitenziaria è avvenuto il 5 maggio 1982 e, quindi, prima della smilitarizzazione del medesimo. 3.1 Con successivo atto notificato all'INPS l'8 marzo 2021, xx ha rinunciato al ricorso in appello.


4. Con memoria difensiva, prodotta il 25 maggio 2021, si è costituito l'INPS che ha "accettato la formulata rinuncia, chiedendo che sia dichiarata l'estinzione del giudizio d'appello". 5. Alla pubblica udienza odierna, il patrono dell'INPS ha riconfermato l'accettazione della rinuncia e l'estinzione del processo. Al termine della discussione la causa è stata trattenuta in decisione. Ragioni del decidere 1 Con atto notificato all'INPS l'8 marzo 2021, xx ha rinunciato al "ricorso e agli atti del processo d'appello"; l'Istituto previdenziale che, al momento della notifica della rinuncia non era ancora costituito, ha accettato la medesima nello scritto a difesa del 25 maggio seguente, siccome ribadito in udienza. Trattandosi di rinuncia e di accettazione regolari, in quanto la prima è stata ritualmente notificata a controparte e la seconda non contiene riserve e condizioni (ex art. 110, commi 1 e 3 c.g.c.), il Collegio dichiara l'estinzione del giudizio d'appello, ai sensi del comma 6 dell'art. 110 c.g.c. Difatti, tale rinuncia, a mente dell'art. 110, comma 1 c.g.c., si configura come rinuncia all'impugnazione, che consolida la soccombenza sostanziale di parte appellante in ragione del passaggio in giudicato della sentenza impugnata, ai sensi dell'art. 188 c.g.c. La declaratoria di estinzione del processo non dà luogo a pronuncia sulle spese, ex art. 110, comma 7 c.g.c. P.Q.M. La Corte dei conti, Sezione terza giurisdizionale centrale di appello, disattesa ogni contraria istanza, deduzione o eccezione, dichiara estinto il processo in epigrafe. Non luogo a provvedere sulle spese. Manda alla Segreteria della Sezione per il più a praticarsi. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, all'esito della pubblica udienza dell'11 giugno 2021. Depositata in Cancelleria il 15 giugno 2021.


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