Cassazione 2021- rigetto ricorso VS cartella pagamento per acquisto immobile sul quale erano state applicate dalla contribuente le agevolazioni prima-casa Cass. civ. Sez. V, Ord., (ud. 21/01/2021) 04-11-2021, n. 31661 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE TRIBUTARIA Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CHINDEMI Domenico - Presidente Dott. BALSAMO Milena - Consigliere Dott. DELL'ORFANO Antonella - rel. Consigliere Dott. D'ORIANO Milena - Consigliere Dott. MARTORELLI Raffaele - Consigliere ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 8906-2014 proposto da: R.A., elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio degli Avvocati -, che la rappresentano e difendono giusta procura speciale estesa in calce al ricorso; - ricorrente contro EQUITALIA SUD S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso lo studio dell'Avvocato PAOLO PURI, che la rappresenta e difende giusta procura speciale estesa in calce al controricorso; - controricorrente -
e AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis; - resistente avverso la sentenza n. 98/19/2013 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE del VENETO, depositata il 21/10/2013; udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 21/1/2021 dal Consigliere Relatore Dott.ssa DELL'ORFANO ANTONELLA. Svolgimento del processo che: R.A. propone ricorso, affidato a tre motivi, per la cassazione della sentenza indicata in epigrafe, con cui la Commissione Tributaria Regionale del Veneto aveva respinto l'appello avverso la sentenza n. 62/4/2011 della Commissione Tributaria Provinciale di Treviso in rigetto del ricorso proposto avverso cartella di pagamento di liquidazione di maggiori imposte di registro, ipotecarie e catastali (con sanzioni) per l'acquisto di un immobile sul quale erano state applicate dalla contribuente le agevolazioni prima-casa mentre, secondo l'Ufficio, l'immobile aveva caratteristiche di lusso in relazione alle quali l'agevolazione non poteva essere applicata; il Concessionario resiste con controricorso, l'Agenzia delle entrate si è costituita al solo scopo di partecipare all'udienza di discussione. Motivi della decisione che: 1.1. con il primo mezzo si denuncia nullità della sentenza per motivazione apparente, in violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, degli artt. 26 e 111 Cost., degli artt. 112 e 132 c.p.c., dell'art. 118 disp. att. c.p.c., in quanto la CTR non avrebbe illustrato le ragioni del rigetto dei motivi di appello relativi al difetto di notifica della cartella di pagamento e alla mancata indicazione del responsabile del procedimento; 1.3. con il secondo mezzo si denuncia violazione di norme di diritto (L. n. 890 del 1982, art. 14, D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, art. 156 c.p.c.) avendo la CTR respinto la censura relativa
all'invalidità della notifica della cartella esattoriale in quanto effettuata direttamente dal Concessionario a mezzo posta; 1.3. con il terzo motivo si denuncia violazione di norme di diritto (L. n. 212 del 2000, art. 7, D.L. n. 248 del 2007, art. 36, conv.) avendo la CTR respinto la censura relativa alla mancata indicazione, nella cartella impugnata, del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo; 2.1. le censure vanno esaminate congiuntamente in quanto strettamente connesse; 2.2. la sentenza impugnata è invero nulla, in quanto la motivazione adottata risulta inesistente o apparente, atteso che la CTR, dopo aver esposto succintamente il tenore della motivazione del Giudice di primo grado, ha ritenuto di respingere le "questioni preliminari e processuali sollevate anche in appello dal contribuente... seguendo gli orientamenti giurisprudenziali maggioritari" a cui si faceva rinvio, senza neppure illustrarli o indicarli specificamente; 2.3. tale motivazione è indubbiamente apparente nel senso che essa non esplicita, neppure sinteticamente, le ragioni della decisione, rinviando per relationem, ad orientamenti giurisprudenziali, neppure indicati in sentenza ricorso, sicchè emerge un'omessa pronuncia; 2.4. va tuttavia richiamato l'insegnamento di questa Corte secondo cui, alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111 Cost., comma 2, nonchè di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c., ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su un motivo di appello, la Corte di cassazione può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando la questione di diritto posta con il suddetto motivo risulti infondata, di modo che la pronuncia da rendere viene a confermare il dispositivo della sentenza di appello (determinando l'inutilità di un ritorno della causa in fase di merito), sempre che si tratti di questione che non richiede ulteriori accertamenti di fatto (cfr. Cass. nn. 16171/2017, 2313/2010); 2.5. la questione posta con il primo motivo dell'odierno ricorso va quindi esaminata per verificare se possa essere decisa in
astratto, prescindendo da riscontri fattuali, in quanto ove la risposta alla questione, posta nei motivi non esaminati dal Giudice d'appello, sia negativa, si potrebbe pervenire senz'altro alla definizione del giudizio in sede di legittimità, mentre la risposta positiva dovrebbe invece portare alla cassazione con rinvio, affinchè il Giudice di merito verifichi in primo luogo la sussistenza o meno delle indicazioni necessarie a pena di nullità; 2.6. nella specie, la questione va risolta nel primo dei due sensi sulla base delle considerazioni che seguono; 2.7. va disattesa la prima censura formulata dalla contribuente, rilevando la Corte al riguardo che il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26, vigente ratione temporis, è rubricato "Notificazione della cartella di pagamento" e prevede che la cartella di pagamento debba essere notificata dagli ufficiali di riscossione o dagli altri soggetti abilitati dal concessionario nelle forme previste dalla legge ovvero, previa eventuale convenzione tra comune e concessionario, dai messi comunali o dagli agenti della polizia municipale; 2.8. la norma prosegue affermando che la notifica può essere eseguita anche mediante invio di raccomandata con avviso di ricevimento e che, in tal caso, la cartella è notificata in plico chiuso e la notifica si considera avvenuta nella data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto da una delle persone previste dal comma 2 o dal portiere dello stabile dove è l'abitazione, l'ufficio o l'azienda; 2.9. con riferimento a tale modalità di notifica, questa Corte ha dunque affermato che la cartella esattoriale può essere notificata, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 29, anche direttamente da parte del concessionario mediante raccomandata con avviso di ricevimento, come nella fattispecie, nel qual caso trovano applicazione le norme concernenti il servizio postale ordinario e non quelle della L. n. 890 del 1982 (così ad es. Cass. n. 16949/2014, la quale ha specificato che la notifica si ha per avvenuta alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario (nella specie, il portiere), senza necessità di redigere un'apposita relata di notifica, rispondendo tale soluzione al disposto di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602,
art. 26, che prescrive l'onere per l'esattore di conservare per cinque anni la matrice o la copia della cartella con la relazione di notifica o l'avviso di ricevimento, in ragione della forma di notificazione prescelta; v. anche Cass. n. 12083/2016 che, in applicazione dell'anzidetto principio, ha cassato la sentenza con cui il giudice di merito ha ritenuto invalida la notifica della cartella sull'erroneo presupposto che, essendo stata ricevuta dal portiere, occorresse, a norma dell'art. 139 c.p.c., l'invio di una seconda raccomandata; cfr. inoltre Cass. n. 29710/2018, che ha ribadito che in tema di riscossione delle imposte, la notifica della cartella di pagamento può essere eseguita anche mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, seconda parte, fermo restando che il contribuente che assuma, in concreto, la mancanza di conoscenza effettiva dell'atto per causa a sè non imputabile può chiedere, come affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 175 del 2018, la rimessione in termini ex art. 153 c.p.c.; 2.10. con riguardo poi all'ulteriore doglianza formulata dalla contribuente relativamente all'omessa indicazione, nella cartella impugnata, del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo, la Corte rileva che trattasi di censura inammissibile, come eccepito anche dal Concessionario nel controricorso, atteso che la contribuente, nelle conclusioni formulate in primo grado e riproposte in appello, ritualmente trascritte nel ricorso in cassazione, ha eccepito espressamente la "inesistenza giuridica della cartella di pagamento per mancata sottoscrizione da parte del responsabile del procedimento - violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, comma 2, lett. a)"; 2.11. deve ritenersi nuova, e dunque inammissibile, la censura, formulata per la prima volta in sede di legittimità, circa la nullità della cartella per la mancata indicazione del responsabile del procedimento di iscrizione a ruolo; 3. sulla scorta di quanto sin qui illustrato, il ricorso va integralmente respinto; 4. le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nel rapporto processuale tra la ricorrente
e il controricorrente agente della riscossione, mentre nulla va statuito riguardo alle spese nel rapporto tra la ricorrente e l'Agenzia delle entrate, che non ha svolto difese. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento in favore di Equitalia Sud S.p.A. delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, se dovuti. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis. Così deciso in Roma, in collegamento da remoto, nella Camera di Consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Tributaria, il 21 gennaio 2021. Depositato in Cancelleria il 4 novembre 2021