dal concorso interno straordinario per il
Tar 2021- ricorso VS esclusione
reclutamento dei Marescialli Pubblicato il 11/01/2021
N. 00319/2021 REG.PROV.COLL. N. 16203/2019 REG.RIC.
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente SENTENZA
ex
art.
60
cod.
proc.
amm.;
sul ricorso R.G. n. 16203 del 2019, integrato da motivi aggiunti, proposto da -x contro -Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro-tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei
Portoghesi,
n.
12;
-Direzione Generale per il Personale Militare, in persona del Dirigente protempore, non costituita in giudizio; nei confronti -OMISSIS-, non costituito in giudizio; per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - dell’atto -OMISSIS-veniva escluso dal concorso interno straordinario per il reclutamento dei Marescialli, per essere risultato imputato in procedimento
penale per reati non colposi, per cui le prove concorsuali dallo stesso sostenute sono state considerate nulle; - il Decreto M_D GMIL REG2019 x con cui è stata approvata la Graduatoria di merito nella parte in cui esclude il ricorrente dai vincitori del concorso; - l’art. 2 comma, 1 lettera e) del Decreto Interdirigenziale n.31/1D emanato dalla Dire-zione Generale per il Personale Militare di concerto con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto del 14.12.2018, pubblicato nel Giornale Ufficiale della Difesa, Dispensa del 20.12.2018 n. x nella parte in cui prevede l’esclusione nel caso in cui il candidato sia stato imputato in procedimenti penali per delitti non colposi; - di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguente; Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 3.3.2020: -dell’atto M_D GMIL REG 2020 x del 10.01.2020 correttivo del M_D GMIL REG2019 x del 30.12.2019; -dell’atto M_D GMIL REG2019 x del 30.12.2019 con cui la Direzione Generale per il Personale Militare, richiamati: i fogli n. M_ D GMIL REG2019 x e n. M_D GMIL REG2019 x emanati rispettivamente il 25 ottobre 2019 e il 29 ottobre 2019 ed il Decreto Dirigenziale n. M_D GMIL REG2019 x del 31 ottobre 2019, ha modificato il Decreto Interdirigenziale n. 31/1D del 23 dicembre 2019, escludendo il ricorrente dalla approvata graduatoria finale di merito; - della comunicazione -OMISSIS-veniva escluso dal concorso interno straordinario per il reclutamento dei Marescialli, in quanto imputato in procedimenti penali per delitti non colposi, per cui le prove concorsuali dallo sostenute sono state considerate nulle; - del Decreto M_D GMIL REG2019 x con cui è stata approvata la Graduatoria di merito nella parte in cui esclude il ricorrente dai vincitori del concorso;
- dell’art. 2 comma, 1 lettera e) del Decreto Interdirigenziale n.31/1D emanato dalla Dire-zione Generale per il Personale Militare di concerto con il Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto del 14.12.2018, pubblicato nel Giornale Ufficiale della Di-fesa, Dispensa del 20.12.2018 n. 35 nella parte in cui prevede l’esclusione nel caso in cui il candidato sia stato imputato in procedimenti penali per delitti non colposi; -di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e conseguente. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa; Visti tutti gli atti della causa; Relatore, alla camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2020, il cons. Concetta Anastasi; Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.; Considerato che: -con il presente giudizio sono stati impugnati il provvedimento di esclusione del ricorrente dal concorso interno straordinario per il reclutamento di Marescialli dell’Esercito, riservato agli appartenenti al ruolo dei sergenti e al ruolo dei volontari in servizio permanente, in quanto imputato in procedimento penale per delitti non colposi, per cui le prove concorsuali dallo stesso sostenute sono state considerate nulle (ricorso principale), il decreto di esclusione del ricorrente dalla Graduatoria di merito (atto per motivi aggiunti) nonché altri atti connessi; -il ricorrente ha dedotto violazione del principio di proporzionalità e di ragionevolezza, violazione di legge ed eccesso di potere; - la P.A. si è costituita con atto formale del 28.1.2020 ed ha depositato documenti in data 16.3.2020;
-il ricorrente ha presentato svariate memorie per illustrare la fondatezza della sua tesi; - con OCI di questa Sezione n. 10517 del 15.10.2020, è stata disposta l’integrazione del contraddittorio e, nelle more, è stato temporaneamente sospeso il provvedimento di esclusione impugnato, con ammissione “con riserva” e in soprannumero del ricorrente alla frequenza del previsto Corso di formazione, con la seguente motivazione: “Considerato che il ricorso sembra assistito da sufficienti profili di fumus boni iuris, atteso che l’apposita domanda per partecipare al Concorso Interno Straordinario era stata presentata dal ricorrente il 4.1.2019, che l’avviso di conclusione delle indagini era del 21.6.2019 (All. 18, doc. 17), che solo in data 22 ottobre 2019 acquisiva lo status di imputato nel procedimento penale per il reato di violata consegna aggravata (All. 19, doc.18), poi conclusosi con sentenza del Giudice dell’Udienza Preliminare presso il Tribunale Militare di Napoli n. 14/20 del 24.04.2020 (All.1 al deposito del 12.5.2020) che dichiarava il non luogo a procedere perché il fatto non costituisce reato”; - l’OCI di questa Sezione n. 10517 del 15.10.2020 è stata correttamente adempiuta dal ricorrente, che ha depositato, in data 11.11.2020, l’attestato di avvenuta integrazione del contraddittorio in data 2.11.2020; Considerato che, come si evince dalla motivazione della sentenza del Tribunale Militare di Napoli n. 14/20 del 24.04.2020 (All.1 al deposito del 12.5.2020), confermata con dispositivo della Corte di Appello di Napoli del 24.4.2020, reso sul procedimento n. R.G. 43/20 (all. 6 all’istanza di discussione orale del 12.12.2020), nel caso all’odierno esame l’azione penale non poteva essere esercitata nei confronti del ricorrente, non costituendo il fatto dallo stesso commesso alcun reato; Ritenuto che:
-il ricorso può essere definito in forma semplificata, attesa la regolarità del contraddittorio, come da avviso dato dal Collegio con annotazione a verbale all’odierna camera di consiglio; -la fattispecie dedotta in giudizio può essere favorevolmente delibata da questo Collegio, alla luce dei principi enucleabili dalla più recente giurisprudenza, anche di questa Sezione, che ha definito il quadro interpretativo afferente ai procedimenti concorsuali delle Forze armate nelle ipotesi in cui il candidato ottenga una sopravvenuta assoluzione (ex plurimis: T.A.R. Lazio Roma Sez. I bis, 19/02/2020, n.2210 e 27/11/2018, n. 11486; Cons. Stato Sez. IV, 26/02/2015 n. 965), secondo cui, in sostanza, l'esclusione di un candidato, motivata con riferimento alla mera pendenza di un procedimento penale al momento della presentazione della domanda di partecipazione ad una procedura concorsuale, adottata prescindendo del tutto dalla valutazione circa l'esito di tale procedimento, quand'esso - come nella specie - sia favorevole al candidato, si inserisce in un'ottica di rigida applicazione delle norme, che viene a risolversi, in ultima analisi, in una distorsione dei canoni di legittimità e buon andamento dell'azione amministrativa, che non consentono di configurare alcun "automatismo espulsivo”; - il ricorso principale ed i motivi aggiunti vanno accolti e, per l’effetto, vanno annullati il provvedimento escludente impugnato con il ricorso principale e l’epigrafato provvedimento di esclusione del ricorrente dalla graduatoria definitiva, impugnata con l’atto per motivi aggiunti nonché gli atti connessi, per quanto di interesse; - le spese di lite devono essere compensate tra le parti, stante la peculiarità della controversia; P.Q.M.
il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, accoglie il ricorso principale e l’atto per motivi aggiunti e, per l’effetto, annulla il provvedimento escludente impugnato con il ricorso principale nonchè l’epigrafato provvedimento di esclusione del ricorrente dalla graduatoria definitiva, impugnata con l’atto per motivi aggiunti, nonché gli atti connessi, per quanto di interesse. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 10 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 18 dicembre 2020, tenuta mediante collegamento in video conferenza, ai sensi dell’art. 25 del D.L. 28.10.2020 n. 137, con l'intervento dei magistrati: Concetta Anastasi, Presidente, Estensore Antonella Mangia, Consigliere Roberto Vitanza, Consigliere IL PRESIDENTE, ESTENSORE Concetta Anastasi
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalitĂ e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.