Cassazione 2021-Violazione degli artt. 125, 180, 546, 552 e 605 c.p.p. anche in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 16/09/2021) 20-10-2021, n. 37754 Fatto Diritto P.Q.M. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SECONDA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. CAMMINO Matilde - Presidente Dott. VERGA Giovanna - Consigliere Dott. AGOSTINACCHIO Luigi - Consigliere Dott. COSCIONI Giuseppe - Consigliere Dott. TUTINELLI Vincenzo - rel. Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: ---------------------, nato a (OMISSIS); avverso la sentenza del 15/01/2019 della CORTE APPELLO di ROMA; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. VINCENZO TUTINELLI; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. MARINELLI FELICETTA, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso. Il difensore presente si riporta ai motivi chiedendo l'annullamento della sentenza impugnata. Svolgimento del processo 1. Con il provvedimento impugnato, la Corte di appello di Roma ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità dell'odierno ricorrente già pronunciata con sentenza in data 11 maggio 2012 dal Tribunale di Roma in relazione a fattispecie di estorsione 2. Propone ricorso per cassazione l'imputato --------------------- articolando i seguenti motivi. 2.1. Violazione degli artt. 125, 180, 546, 552 e 605 c.p.p. anche in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. in ragione del fatto che l'imputato non avrebbe potuto conoscere l'accusa rivoltagli perchè la grafia con cui è stata vergata l'imputazione della sentenza di primo grado risulterebbe essere illeggibile 2.2. Violazione dell'art. 629 c.p., artt. 125, 192, 194, 266, 267, 268 e 503 c.p.p. anche in relazione agli artt. 24 e 111 Cost. nonchè vizio di motivazione in difetto dell'escussione della persona offesa --------------------- e in presenza di una sostanziale genericità delle dichiarazioni dei testi -, ---------------------, ---------------------, - Inutilizzabilità della registrazione della conversazione svolta dalla polizia giudiziaria.
La parte offesa non sarebbe stata infatti escussa nonostante non vi fosse la prova della imprevedibile irreperibilità della stessa. Il teste H. avrebbe riferito genericamente di richieste, regalie, dazioni dell'affitto da parte del S.. Il teste S. avrebbe smentito la ricostruzione accusatoria. Risulterebbe inoltre in atti l'uso regolare di dare all'imputato regalie beni o mance. La registrazione effettuata dalla PG integrerebbe infine una intercettazione svolta senza autorizzazione giudiziale e risulterebbe di contenuto neutro. 2.3. Violazione degli artt. 125 e 205 c.p.p.; artt. 49, 629 e 393 e vizio di motivazione in relazione alla m.ta valutazione della inesistenza di un danno ingiusto o comunque dell'esercizio di un diritto da parte dell'imputato. Inoltre, la minaccia risulterebbe inidonea e il reato impossibile non essendo l'imputato proprietario nè avendone i poteri. 2.4. Violazione degli artt. 62 - 62 bis - 133 - 133 bis - 163 - 174 e 629 c.p. anche in relazione all'art. 125 c.p.p. e artt. 24 e 111 Cost. nonchè vizio di motivazione non avendo la Corte valutato la vicenda alla luce delle condizioni del ricorrente e dello stato di irregolarità della persona offesa. In particolare, il ricorrente rileva come non possano ritenersi sussistenti i presupposti di alcuna forma di minorata difesa (affermata dai giudici del merito quale elemento rilevante ai fini della quantificazione della pena) in difetto di alcuna posizione di potere in cui versasse l'imputato. Sussisterebbe di conseguenza anche l'eccessività del trattamento sanzionatorio e ingiustificato sarebbe il diniego delle circostanze attenuanti generiche nella massima estensione. Motivi della decisione 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato. Il capo di imputazione - sebbene manoscritto - risulta essere leggibile e comprensibile e riguarda una contestazione di estorsione avendo l'imputato con reiterate minacce costretto la persona offesa a versargli - unitamente al canone di locazione "girato" all'effettiva proprietaria - anche una ulteriore somma del tutto non dovuta pari a 100 Euro mensili. Coerenti a tale contestazione le difese puntualmente articolate dall'imputato in entrambi gradi di giudizio e l'articolazione delle relative t condanne. 3. Le contestazioni relative all'utilizzabilità delle intercettazioni in atti risultano essere presentate per la prima volta in sede di legittimità e per altro verso sono del tutto generiche1nemmeno risultando comprensibile esattamente quali siano gli atti oggetto di contestazione. Va inoltre ribadito che nell'ipotesi in cui con il ricorso per cassazione si lamenti la nullità di un atto o l'inutilizzabilità di un elemento a carico, il motivo di impugnazione deve illustrare, a pena di inammissibilità per aspecificità, l'incidenza dell'eventuale eliminazione del predetto elemento ai fini della cosiddetta "prova di resistenza", in quanto gli elementi di prova acquisiti illegittimamente diventano irrilevanti ed ininfluenti se, nonostante la loro espunzione, le residue risultanze risultino sufficienti a giustificare l'identico convincimento. (Sez. 2, Sent. n. 7986 del 18/11/2016 Rv. 269218 - 01); ciò perchè il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dichiarare preventivamente la nullità
dell'atto o l'inutilizzabilità della prova contestata qualora ritenga di poterne prescindere per la decisione, ricorrendo al cosiddetto "criterio di resistenza", applicabile anche nel giudizio di legittimità (Sez. 2, Sent. n. 30271 del 11/05/2017 Rv. 270303 - 01 conf. n. 37694 del 2008 Rv. 241299, n. 18764 del 2014 Rv. 259452, n. 41396 del 2014 Rv. 260678, n. 3207 del 2015 Rv. 262011, n. 7986 del 2017 Rv. 269218). Nel caso di specie, difetta del tutto l'articolazione di tale incidenza e di tale giudizio. 4. Più in generale, il secondo e il terzo motivo di ricorso risultano proposti al di fuori dei limiti del giudizio di legittimità rimanendo al di fuori dei poteri della Corte di cassazione quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione o l'autonoma adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti (sez. 6, n. 27429 del 4 luglio 2006, Lobriglio, Rv. 234559; sez. 6, n. 25255 del 14 febbraio 2012, Minervini, Rv. 253099). Nel caso di specie, l'iter argomentativo del provvedimento impugnato appare esente da vizi perchè fondato su di una compiuta e logica analisi critica degli elementi in atti e sulla loro coordinazione in un organico quadro interpretativo, non essendo presenti errori nell'applicazione delle regole della logica e nella articolazione del giudizio o omissioni decisive o illogicità manifeste. Risultano infatti adeguatamente valorizzate le ampie convergenze presenti nelle dichiarazioni dei vari inquilini escussi e i riscontri presenti nelle registrazioni richiamate. 5. Le contestazioni in ordine alla presenza di travisamenti non risultano supportate dal deposito dei documenti cui il motivo fa riferimento e specificamente dei verbali completi della deposizione medesi--------------------Deve al proposito ricordarsi che sono inammissibili, per violazione del principio di autosufficienza e per genericità, i motivi che deducano vizi della motivazione e, pur richiamando atti specificamente indicati, non contengano la loro integrale trascrizione o allegazione. (Sez. 2, Sent. n. 20677 del 11/04/2017 Rv. 270071 - 01). 5.1. Risulta inoltre presente, in punto dichiarazione di penale responsabilità dell'imputato e con specifico riferimento agli elementi di fatto genericamente richiamati dal ricorrente, una doppia pronuncia conforme in conseguenza della quale sussiste comunque la preclusione alla deducibilità del vizio di travisamento della prova di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), in relazione a quelle parti della sentenza che abbiano esaminato e valutato in modo conforme elementi istruttori, suscettibili di autonoma considerazione, comuni al primo ed al secondo grado di giudizio (Sez. 5, Sent. n. 18975 del 13/02/2017 Rv. 269906). Nel caso di specie, nell'articolazione del motivo manca in radice che il dato probatorio asseritamente travisato sia stato per la prima volta introdotto come oggetto di valutazione nella motivazione del provvedimento di secondo grado; presupposto la cui mancanza determina l'inammissibilità del ricorso stesso (Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499; Sez. 4, n. 4060 del 12/12/2013, 29/01/2014, Capuzzi, Rv. 258438). 6. Quanto all'idoneità delle condotte, risulta provata la prospettazione di un male ingiusto ("ti garantisco che entro 15 giorni tu vai via dall'appartamentò) in caso di mancato versamento della somma contestata. Le contestazioni sul
punto risultano quindi del tutto sganciate dalla realtà processuale e fenomenica. 7. Quanto alla possibilità di giungere a una riqualificazione dei fatti, questa Corte ha evidenziato che - ai fini dell'ipotizzabilità dell'esercizio arbitrario delle proprie ragioni - è qualificante il fine di esercitare un preteso diritto, da intendersi quale pretesa tutelabile davanti all'autorità giudiziaria. Di conseguenza, qualora come nel caso di specie - si tratti di pretesa non tutelabile davanti all'autorità giudiziaria la condotta deve essere qualificata come estorsione (Sez. 2, Sent. n. 1901 del 20/12/2016 Rv. 268770 - 01). Nemmeno vi sono - nè nel provvedimento impugnato nè nell'articolazione dei motivi di ricorso - elementi per affermare che l'imputato potesse ritenere in qualche modo legittima la richiesta. 8. Il diniego delle circostanze attenuanti generiche è fondato su motivazione in fatto che valorizza l'approfittamento di una posizione di difficoltà della vittima stessa a contrastare l'illegittima pretesa, correttamente individuatq nell'irregolare presenza sul territorio dello Stato della stessa e di altri condomini. Per il resto, si deve ribadire il consolidato principio secondo cui il giudice del merito non ha alcun onere - ai fini del diniego delle medesime circostanze - di prendere in considerazione tutti gli ulteriori elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti irimanendo sufficiente l'indicazione dei profili di fatto ritenuti qualificanti e rimanendo disattesi o superati tutti gli altri (Sez. 2, n. 3609 del 18/1/2011, Sermone, Rv. 249163; Sez. 6, n. 34364 del 16/6/2010, Giovane, Rv. 248244) 9. Le stesse considerazioni fondano la parametrazione delle comunque concesse attenuanti generiche secondo giudizio pienamente legittimo potendo il giudice, ai fini della determinazione della pena e della valutazione delle circostanze attenuanti generiche, tenere conto di uno stesso elemento che abbia attitudine a influire su diversi aspetti della valutazione, ben potendo un dato polivalente essere utilizzato più volte sotto differenti profili per distinti fini senza che ciò comporti lesione del principio del "ne bis in idem" (cfr. Sez. 2, Sent. n. 24995 del 14/05/2015 Rv. 264378). 10 Alle suesposte considerazioni consegue la dichiarazione di inammissibilità del ricorso e, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonchè al versamento in favore della Cassa delle Ammende di una somma che, ritenuti e valutati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in Euro 3000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 settembre 2021. Depositato in Cancelleria il 20 ottobre 2021