Cassazione 2021-Guida sotto l'effetto di alcool e sostanze stupefacenti- sinistro stradale- Cass. pe

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Cassazione 2021-Guida sotto l'effetto di alcool e sostanze stupefacenti- sinistro stradaleCass. pen. Sez. IV, Sent., (ud. 12/10/2021) 21-10-2021, n. 37822

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. FERRANTI Donatella - Presidente Dott. SERRAO Eugenia - rel. Consigliere Dott. ESPOSITO Aldo - Consigliere Dott. PAVICH Giuseppe - Consigliere Dott. D'ANDREA Alessandro - Consigliere ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso proposto da: C.E., nato a (OMISSIS); avverso la sentenza del 20/02/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZE; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. SERRAO EUGENIA; letta la requisitoria del Procuratore generale, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. Svolgimento del processo - Motivi della decisione


1. La Corte di appello di Firenze, con la sentenza indicata in epigrafe, ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Firenze il 26/11/2018 nei confronti di C.E. in relazione al reato di cui al D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 189, commi 1 e 6, perchè, dopo aver concorso a cagionare un sinistro stradale frenando bruscamente a bordo del suo ciclomotore per parcheggiarlo in zona vietata e così contribuendo a far cadere P.G. dalla bicicletta, si era allontanato nonostante il P. avesse battuto la testa riportando lesioni personali che avevano imposto il successivo intervento dell'autoambulanza e il trasporto al pronto soccorso. Fatto commesso in (OMISSIS). 2. La Corte di appello, in replica alla censura secondo la quale la sentenza di primo grado sarebbe nulla in quanto reca nell'intestazione la data corrispondente a un'udienza precedente rispetto a quella nella quale è stata assunta la deliberazione, violerebbe il principio dettato degli artt. 525 e 544 c.p.p., ha ritenuto che l'indicazione di una diversa data nell'intestazione della sentenza fosse frutto di evidente errore materiale, anche perchè la data corretta del 26 novembre 2018 era riportata in calce al provvedimento, pacificamente adottato nel giorno in cui ne era stata data lettura in udienza. 2.1. In replica alla censura concernente l'insussistenza del reato per totale assenza di responsabilità dell'imputato in merito all'occorso, non essendovi stato alcun urto tra i due mezzi, la Corte ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo la quale il reato in esame è configurabile nei confronti dell'utente coinvolto nel sinistro pur se non responsabile dello stesso. I giudici di merito hanno sottolineato come non vi fosse alcun dubbio in merito al fatto che la caduta del ciclista fosse collegata alla condotta di guida dell'imputato, indipendentemente dal fatto che tra i due veicoli non vi fosse stato urto e che all'imputato non fosse stata elevata alcuna contravvenzione al codice della strada. 2.2. In replica al motivo di gravame inerente all'illegittimità costituzionale dell'art. 189 C.d.S., comma 6, nella parte in cui prevede in modo automatico l'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di


guida, la Corte territoriale ha evidenziato la totale inconferenza del richiamo alla dichiarata illegittimità costituzionale dell'art. 222 C.d.S. in quanto le norme sono diverse e la disposizione qui applicata consente ampiamente la graduazione della pena in relazione all'entità del fatto e alla personalità dell'autore. 3. C.E. ha proposto ricorso per cassazione censurando la sentenza impugnata, con un primo motivo, per nullità o inesistenza della sentenza di primo grado per violazione degli artt. 525 e 544 c.p.p. in ordine alla immediata deliberazione e redazione della sentenza al momento della chiusura della fase dibattimentale. Il giudice di primo grado, si assume, avrebbe violato tali norme in quanto, nell'intestazione della sentenza, ha riportato come la deliberazione fosse avvenuta alla pubblica udienza del 18 giugno 2018, laddove l'istruttoria era proseguita sino all'udienza del 26 novembre 2018. 3.1. Con un secondo motivo ha dedotto vizio di contraddittorietà della motivazione per insussistenza del reato per insufficienza di prove, posto che dagli atti emergeva il mancato coinvolgimento dell'imputato nell'evento lesivo subito dal ciclista, nei cui confronti gli agenti di polizia municipale avevano elevato sanzione per violazione dell'art. 141 C.d.S., commi 2 e 11, mentre nessuna responsabilità era stata ascritta all'imputato. La difesa lamenta che la Corte d'appello abbia svalutato queste prove e che non vi sia dubbio sul fatto che l'imputazione si basi sull'assunto che l'imputato abbia concorso a causare il sinistro. 3.2. Con un terzo motivo ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 189 C.d.S., comma 6, nella parte in cui prevede l'automatismo dell'applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida; tale disposizione, secondo la difesa, priva il giudice della possibilità di valutare se applicare o meno la sanzione accessoria e non consente un giudizio di graduazione della stessa in relazione al caso concreto in quanto prevede una cornice edittale particolarmente severa. 4. Il Procuratore Generale, con requisitoria scritta, ha concluso per l'inammissibilità del ricorso.


5. L'esame dei motivi consente di rilevare che il ricorso, lungi dal confrontarsi con la congrua motivazione offerta dalla Corte territoriale in replica a identiche deduzioni difensive, è meramente reiterativo di esse. In particolare, risultano dirimenti l'argomentazione svolta circa la natura di mero errore materiale della data indicata nella sentenza di primo grado, il giudizio circa l'irrilevanza della responsabilità nella determinazione del sinistro ai fini della configurazione del delitto contestato, in linea con la giurisprudenza di legittimità (Sez. 4, n. 52539 del 09/11/2017, Spernanzoni, Rv. 271260), la motivazione posta a sostegno del giudizio di manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale (per un caso analogo Sez. 3, Sentenza n. 19167 del 17/12/2014, dep.2015, Palomba, Rv. 263371); con tali rilievi il ricorrente ha omesso di confrontarsi. Come costantemente affermato dalla Corte di legittimità (ex plurimis, Sez.6, n. 8700 del 21/01/2013, Leonardo, Rv. 254584), la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce. Tale critica argomentata si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità (artt. 581 e 591 c.p.p.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta. Risulta pertanto di chiara evidenza che se il motivo di ricorso, come nel caso in esame, si limita a reiterare il motivo d'appello, confrontandosi solo apparentemente con la motivazione della sentenza impugnata, per ciò solo si destina all'inammissibilità, venendo meno in radice l'unica funzione per la quale è previsto e ammesso (la critica argomentata al provvedimento), posto che con siffatta mera riproduzione il provvedimento ora formalmente impugnato, lungi dall'essere destinatario di specifica critica argomentata, è di fatto del tutto ignorato.


6. Alla declaratoria d'inammissibilità segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali; ed inoltre, alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", il ricorrente va condannato al pagamento di una somma che si stima equo determinare in Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Motivazione semplificata. Così deciso in Roma, il 12 ottobre 2021. Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2021


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