Consiglio di Stato 2022-” ricorso da lui proposto in relazione agli atti concernenti la procedura di

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Consiglio di Stato 2022-” ricorso da lui proposto in relazione agli atti concernenti la procedura di nomina del Presidente aggiunto della Corte dei conti” Cons. Stato Sez. VII, Sent., (ud. 05/04/2022) 27-05-2022, n. 4285 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 9012 del 2021, proposto da OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato OMISSIS OMISSIS, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via OMISSIS, n.14 e con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia; contro la Corte dei conti e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura generale dello Stato, per legge domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12 e con domicilio digitale come da PEC Registri di Giustizia; nei confronti del dott. -OMISSIS-, non costituito in giudizio; per la riforma della sentenza del -OMISSIS-, Sez. I, n.-OMISSIS-, pubblicata in data OMISSIS-. Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio della Corte dei conti e della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 aprile 2022 il Cons. Brunella Bruno e uditi per le parti l'Avvocato OMISSIS OMISSIS e l'Avvocato dello Stato Eugenio De Bonis; Svolgimento del processo Il dott. -OMISSIS- ha interposto appello avverso la sentenza-OMISSISdel -OMISSIS-, con la quale il -OMISSIS-, Sez. I, ha respinto il ricorso da lui proposto in relazione agli atti concernenti la procedura di nomina del Presidente aggiunto della Corte dei conti, indetta con avviso pubblicato in data -OMISSIS-, con impugnazione anche della deliberazione del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti, -OMISSIS-, recante "i criteri per le nomine, le promozioni e le assegnazioni a posti di


funzione", nonché del Regolamento del medesimo Consiglio, di cui alla deliberazione n.-OMISSIS-. Con il ricorso di primo grado, il -OMISSIS-ha articolato le seguenti censure: I. "Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3 e 97, della Costituzione; violazione e/o falsa applicazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa; violazione e/ o falsa applicazione della L. 14 gennaio 1994, n. 20 e s.m.i.; violazione e/ o falsa applicazione dell'articolo 32 e 32-bis, della deliberazione del Consiglio di Presidenza n.-OMISSIS-e s.m.i., sotto un diverso profilo. Eccesso di potere per assenza e/o erroneità dei presupposti, disparità di trattamento, nonché per ingiustizia manifesta e difetto di motivazione". Nello specifico, l'originario ricorrente ha sostenuto che sarebbe stato utilizzato un criterio incompatibile con le previsioni OMISSIS-, esternato, peraltro, dopo l'audizione dei partecipanti alla selezione, essendo stato il controinteressato preferito in quanto in possesso di particolari competenze nell'ambito delle funzioni di controllo ed in ragione della maggiore anzianità di ruolo; II. "Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione degli articoli 3 e 97, della Costituzione; violazione e/o falsa applicazione dei principi di imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa; violazione e/ o falsa applicazione della L. 14 gennaio 1994, n. 20; violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 32 della deliberazione del Consiglio di Presidenza n.-OMISSIS-; violazione e/o falsa applicazione dell'Atto di Interpello n.2496 del -OMISSIS-. Eccesso di potere per assenza e/o erroneità dei presupposti, disparità di trattamento, nonché per ingiustizia manifesta e difetto di motivazione", avendo il controinteressato acquisito, nel corso della sua pur lunga e brillante carriera, esperienza solo nel settore del controllo, ove, invece, in applicazione della disciplina richiamata, avrebbe dovuto essere valorizzata l'esperienza maturata in tutte le materie di competenza della Corte, con l'ulteriore rilievo che l'atto di interpello ha attribuito rilievo all'anzianità di servizio e non all'anzianità in ruolo; III. "Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione della L. 14 gennaio 1994, n. 20, sotto un diverso profilo; violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 32 della deliberazione del Consiglio di Presidenza n.-OMISSIS-; violazione e/o fala applicazione dell'Atto di Interpello n.2496 del -OMISSIS-, sotto un diverso ed ulteriore profilo. Eccesso di potere per assenza e/o erroneità dei presupposti, disparità di trattamento, contraddittorietà manifesta, nonché per difetto di motivazione, sotto un ulteriore profilo", in quanto la significatività delle competenze nelle funzioni di controllo nella procedura avversata non trova copertura nell'art. 32, comma 1, lett. b) sopra richiamato ed avrebbe dovuto, comunque, essere esplicitata prima dell'esame dei curricula dei partecipanti;


IV. "Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione della L. 14 gennaio 1994, n. 20; violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 32 della deliberazione del Consiglio di Presidenzan.-OMISSIS-; violazione e/o falsa applicazione della lex specialis del procedimento e, in particolare, dell'Atto di Interpello n.2496 del -OMISSIS-, sotto un ulteriore profilo. Eccesso di potere per assenza e/o erroneità dei presupposti, difetto di istruttoria, nonché per erroneità di motivazione", in quanto la delibera di nomina del controinteressato si fonderebbe sull'erroneo presupposto che gli attuali componenti togati del Consiglio di Presidenza sarebbero, in prevalenza, specializzati nell'area giurisdizionale, mentre, invece, i medesimi hanno esperienza anche in materia di controllo; V. "Violazione di Legge: violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 6bis, del D.L. 24 maggio 2003, n. 354, convertito, con modificazioni, in L. 26 febbraio 2004, n. 45; violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 32 della deliberazione del Consiglio di Presidenza n.-OMISSIS-, sotto un ulteriore profilo. Eccesso di potere per assenza e/o erroneità dei presupposti, disparità di trattamento, contraddittorietà manifesta, nonché per erroneità della motivazione, sotto un diverso ed ulteriore profilo", non essendo state debitamente considerate le specifiche funzioni di competenza del Presidente aggiunto, con la conseguenza che il Consiglio di Presidenza avrebbe dovuto individuare e nominare un magistrato con conoscenze nell'ambito delle due aree di attività della Corte, quella giurisdizione quella di controllo; VI. "Violazione di Legge violazione e/o falsa applicazione della L. 14 gennaio 1994, n. 20; violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 32 della deliberazione del Consiglio di Presidenza 12 n.-OMISSIS-; violazione e/o falsa applicazione della lex specialis del procedimento. Eccesso di potere per assenza e/o erroneità dei presupposti, disparità di trattamento, contraddittorietà manifesta, nonché per insufficienza della motivazione", in quanto il Consiglio di Presidenza avrebbe sostanzialmente trasformato l'audizione personale dei candidati in una prova d'esame, mentre, invece, tale audizione funge solo da fonte di conoscenza dei titoli dei concorrenti, con l'ulteriore rilievo che a tutti i candidati sono state poste le medesime domande; VII. "Violazione di Legge violazione e/o falsa applicazione della L. 14 gennaio 1994, n. 20; violazione e/o falsa applicazione dell'articolo 32 della deliberazione del Consiglio di Presidenza n.-OMISSIS-; violazione e/o falsa applicazione della lex specialis del procedimento e, in particolare, dell'Atto di Interpello n.2496 del -OMISSIS-. Eccesso di potere per assenza e/o erroneità dei presupposti, disparità di trattamento, contraddittorietà manifesta, nonché per insufficienza della motivazione", in quanto sarebbe stata omessa una valutazione comparativa, anche relativamente al merito, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio.


La sentenza appellata ha respinto il ricorso in esito alla disamina della disciplina sostanziale e procedimentale relativa alla nomina contestata, rilevando che l'art. 32, comma 1, lett. b), della delibera -OMISSIS-non preclude la valorizzazione della competenza in materia di controllo, non integrando, pertanto, un criterio introdotto con carattere innovativo ex post nella procedure in argomento, nonché escludendo illegittimità sia nell'apprezzamento dell'anzianità dei candidati sia, più in generale, nell'esercizio della discrezionalità di cui il Consiglio di Presidenza è attributario in conformità alla disciplina applicabile, andando esente la determinazione adottata dai tutti i vizi censurati. Il ricorso in appello del -OMISSIS-critica la sentenza in quanto inficiata da un erroneo apprezzamento circa la portata dell' art. 32, comma 1, lett. b) della Delib. n. -OMISSIS-che, proprio tenendo conto della suscettibilità della sua applicazione ad una molteplicità di posti di funzione, avrebbe dovuto - in tesi - condurre ad una specificazione dei criteri di valutazione da applicare nella procedura in questione, da determinare prima di conoscere l'identità dei candidati ed i relativi curricula. Le deduzioni successive si appuntano sulla contraddittorietà che inficerebbe la pronuncia, avendo il giudice di primo grado dapprima correttamente rilevato che il punteggio discrezionale deve essere assegnato tenendo conto dell'attitudine allo specifico incarico per poi addivenire alla conclusione che l'attitudine deve considerare le materie di competenza del Consiglio di Presidenza, trascurando, dunque, le peculiarità delle competenze attribuite al Presidente aggiunto, con conseguente fondatezza delle censure articolate con il quinto motivo del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado. Proprio ai fini del migliore esercizio delle funzioni da assegnare, inoltre, non avrebbe potuto essere trascurata la rilevanza del pregresso espletamento di funzioni giurisdizionali. Con il quarto motivo di ricorso in appello sono state reiterate le deduzioni già articolate con il ricorso di primo grado, riferite alla sussistenza di una erroneità fattuale nell'attività istruttoria espletata, non rispondendo a realtà che gli attuali componenti del Consiglio di Presidenza sarebbero, in prevalenza, specializzati nell'area giurisdizionale. Il giudice di primo grado, inoltre, non si sarebbe avveduto, ad avviso dell'appellante, della disapplicazione da parte del Consiglio di Presidenza di tutti i criteri di valutazione predeterminati, non constando alcun apprezzamento in relazione agli indicatori dell'attitudine e del merito, elencati dall'articolo l'art. 32, comma 1, lett. b), della delibera OMISSIS-, i quali, ove doverosamente applicati, avrebbero determinato una sicura prevalenza del profilo professionale del dott. C.. Con il sesto ed il settimo motivo di ricorso in appello è stata censurata l'erroneità della sentenza impugnata sia quanto alla valutata


infondatezza delle contestazioni incentrate sull'omessa applicazione di tutti i criteri di valutazione predeterminati dall'atto di interpello, tenuto conto della portata assorbente illegittimamente riconnessa alla professionalità acquisita nel settore del controllo, sia con riferimento ai profili di parziale inammissibilità rilevati dal primo giudice anche nella prospettiva dell'interesse dell'odierno appellato ad una rinnovazione della procedura, sia, infine, relativamente all'insufficienza della motivazione, non essendo stato esplicitato l'iter logico seguito dal Consiglio di Presidenza nella adozione della determinazione avversata. Si sono costituiti in giudizio la Corte dei conti e la Presidenza del Consiglio dei Ministri, eccependo preliminarmente l'inammissibilità del ricorso in appello in quanto, a seguito del collocamento a riposo delOMISSIS-, il Consiglio di Presidenza ha indetto un nuovo interpello per la nomina del Presidente aggiunto, in esito al quale è stato nominato un altro Presidente, con conseguente insussistenza dell'interesse dell'appellante alla riedizione di una procedura ormai esaurita in quanto superata da quella successiva relativamente alla quale il -OMISSIS-ha interposto ricorso innanzi al -OMISSIS-. Con articolate argomentazioni, inoltre, la Difesa erariale ha insistito per la reiezione del ricorso in appello, comunque infondato nel merito. Alla camera di consiglio del -OMISSIS-, con dichiarazione acquisita al relativo verbale, è stata rappresentata la sopravvenuta carenza di interesse in relazione alla domanda cautelare proposta. Successivamente la difesa dell'appellante ha prodotto documenti mentre la Difesa erariale ha depositato, in data -OMISSIS-, memoria ribandendo le deduzioni già articolate. All'udienza pubblica del 5 aprile 2022 la causa è stata trattenuta per la decisione, previa discussione dei difensori presenti, nel corso della quale è stata dichiarata la sussistenza di un interesse morale dell'appellante alla definizione del presente giudizio nel merito, oltre di quello strumentale nella prospettiva dell'eventuale proposizione dell'azione risarcitoria. Motivi della decisione 1. Il Collegio deve preliminarmente esaminare l'eccezione sollevata dalla Difesa erariale, incentrata sulla carenza di interesse dell'appellante ad ottenere l'annullamento degli atti impugnati con il ricorso di primo grado, in conseguenza delle documentate circostanze rappresentate con memoria depositata in data -OMISSIS-, successivamente ribadite con lo scritto difensivo prodotto in data -OMISSIS-. 1.1. Il rilievo muove dalla constatazione che l'eventuale annullamento degli atti riferiti alla procedura in esame non potrebbe far conseguire al -OMISSIS-neanche una chance di nomina in riedizione della procedura e ciò in quanto, come esposto nella narrativa in fatto, per l'imminente collocamento a riposo per raggiunti limiti di età del -OMISSIS-- vincitore della selezione oggetto del presente giudizio -, con atto di interpello n.-


OMISSIS-, il Consiglio di Presidenza della Corte dei conti ha indetto una nuova procedura per la copertura del posto di funzione di Presidente aggiunto, autonoma rispetto alla precedente e conclusasi con la nomina del vincitore della selezione, la quale pure ha costituito oggetto di impugnazione da parte del -OMISSIS-con ricorso allo stato pendente innanzi al -OMISSIS-. 1.2. L'eccezione non può essere accolta. 1.3. Se è vero, infatti, che non consta dagli atti di causa che il bando di cui all'atto n. -OMISSIS-abbia costituito oggetto di tempestiva impugnazione, circostanza, questa neppure rappresentata dal difensore dell'odierno appellante e che determina una preclusione della configurabilità di una incidenza degli esiti del presente giudizio sulla nuova ed autonoma procedura per la nomina del Presidente aggiunto, il Collegio ritiene che l'ammissibilità e la procedibilità del ricorso in appello in esame vada riconosciuta alla luce della sussistenza di un interesse morale, che si coniuga con quello strumentale riferito ad eventuali pretese risarcitorie azionabili, secondo quanto rappresentato e dichiarato dal difensore dell'appellante nella discussione in udienza. 1.4. La verifica in ordine alla inutilità per l'appellante di una eventuale sentenza di accoglimento del ricorso deve, infatti, essere condotta secondo un criterio rigoroso e restrittivo, anche sotto il profilo strumentale o morale. 1.5. Nella fattispecie, quindi, in disparte ogni altra valutazione sulla configurabilità o meno degli estremi per successive iniziative risarcitorie da parte del dott. C., tali da giustificare l'interesse di quest'ultimo anche solo ad una pronuncia di accertamento dell'illegittimità degli atti impugnati, sussiste un interesse giuridicamente rilevate (cfr., ex multis, Cons. St., Sez. VI, 21 marzo 2016, n. 1156 e 6 novembre 2015, n. 5065; Sez. IV, 3 settembre 2014, n. 4488) alla coltivazione del giudizio da ravvisare nel riconoscimento del proprio profilo curriculare e dei propri meriti, che - in tesi - sarebbero stati lesi dalla preminenza del controinteressato riconosciuta in esito alla procedura e dalla relativa nomina nella posizione oggetto dell'interpello. 2. L'appello è, tuttavia, infondato, per le ragioni di seguito esposte. 3. Ai fini della definizione del presente giudizio risulta di centrale rilievo l'analisi della delibera del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti n.-OMISSIS-(recante "Regolamento per l'organizzazione ed il funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei conti"). 3.1. Giova precisare che la potestà regolamentare dell'Organo di autogoverno relativamente al conferimento dell'incarico in esame è connotata da un'ampia latitudine, non rinvenendosi specifici vincoli nella disciplina primaria di riferimento, richiamata nella deliberazione di approvazione del regolamento in argomento (la quale reca riferimento:


alla l. n. -OMISSIS- che, tra l'altro, individua nel Presidente aggiunto un componente di diritto dell'organo di autogoverno; alle L. n. 19 del 1994 e L. n. 20 del 1994, recanti disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti; alla L. n. 639 del 1996, di conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 23 ottobre 1996, n. 543; alla L. n. 286 del 1999; al D.Lgs. n. 286 del 1999). 3.2. Quanto rilevato riveste consistente incidenza su di un piano tecnico giuridico, per la preponderante pregnanza che nel vaglio di legittimità delle disposizioni regolamentari assumono i generali canoni di ragionevolezza e proporzionalità, disvelando anche una precisa scelta del legislatore che si riflette sulla intensità dell'esercizio della discrezionalità di cui il Consiglio è attributario nell'ambito della procedura che viene in considerazione nella fattispecie. 3.3. Il sopra indicato regolamento, all'art. 32, commi 1 e 2, rubricato "Assegnazione di posti di funzione", così dispone: "1. Per l'assegnazione vengono adottati i criteri di seguito indicati: a) l'anzianità nella qualifica di Presidente di sezione viene computata attribuendo 1 punto per ogni anno e tanti dodicesimi di punto per quanti sono i mesi eccedenti un anno intero; b) il punteggio discrezionale, da attribuire con giudizio motivato, è stabilito in punti 1,00 per ciascun componente del Consiglio di presidenza. Il punteggio discrezionale viene attribuito sulla base di una valutazione di prevalenza della particolare attitudine alle funzioni da assegnare, desumibile dall'insieme delle doti culturali e dalla natura e varietà delle attività svolte, delle funzioni analoghe esercitate e degli incarichi ricoperti, nonché delle assegnazioni aggiuntive svolte e della partecipazione ai collegi delle Sezioni Riunite in qualità di estensore, le une e gli altri come risultanti dal fascicolo personale d'ufficio, dall'audizione dei candidati, ove prevista nel bando, dal documentato curriculum prodotto dall'interessato, che dovrà contenere tutti gli elementi necessari per le valutazioni del Consiglio ed al quale vengono allegati tre provvedimenti ritenuti significativi dal candidato sulla qualità del lavoro svolto, dalle autorelazioni e dai dati di monitoraggio acquisiti dalla competente Commissione consiliare. La valutazione tiene anche conto dei criteri di capacità, laboriosità e diligenza fissati nella Delib. n. -OMISSIS-, con particolare riferimento all'ultimo quinquennio. In particolare, si tiene conto, nell'attribuzione del punteggio discrezionale dei seguenti criteri di giudizio: b1) capacità organizzative dimostrate nell'esercizio delle funzioni direttive, con particolare rilievo alla validità dei metodi operativi e di gestione degli affari e dei servizi di cui il candidato abbia dato prova nelle precedenti assegnazioni da Presidente di sezione o nell'esercizio di altre funzioni monocratiche e/o direttive; b2) capacità professionale nelle materie di competenza della Sezione di cui si tratta, acquisita in tutta l'attività di magistrato della Corte dei


conti, da accertare mediante valutazione dell'attività svolta nel settore e della completezza dell'esperienza professionale acquisita attraverso la partecipazione in senso ampio alle attività del settore stesso. 2. Per il posto di funzione di Presidente aggiunto si attribuisce il solo punteggio discrezionale nella misura di 1 punto, per ciascun componente del Consiglio di presidenza, sulla base dei criteri di cui al comma 1 lettera b. In caso di parità prevale il più anziano in ruolo.". 3.4. Dalla disposizione sopra riportata emerge che i criteri di giudizio ai fini della nomina del Presidente aggiunto sono quelli indicati alla lettera b) del comma 1, riconducibili alla capacità organizzativa dimostrata nel corso della pregressa esperienza direttiva, con particolare riferimento a metodi operativi e di gestione degli affari e del servizio ed alla capacità professionale relativa alle materie di competenza del Consiglio di Presidenza, accertata mediante la valutazione dell'attività svolta "nel settore" e la completezza dell'esperienza professionale acquisita attraverso la "partecipazione in senso ampio" alle attività del "settore" medesimo. 3.5. Come correttamente rilevato dal giudice di primo grado, i criteri contemplati non assegnano prevalenza ad una delle due attività, giurisdizionale e di controllo, rispetto all'altra, non essendo neppure prescritta una necessaria equivalenza di esperienze nei due settori, tanto che la completezza dell'esperienza, nelle materie di competenza, ai fini in esame, del Consiglio di Presidenza, deve essere valutata "in senso ampio", in tal modo legittimandosi una valutazione positiva anche nel caso in cui le esperienze siano molto settoriali e non particolarmente prolungate in uno dei due ambiti di attività, purché non siano radicalmente assenti nel profilo dei candidati che aspirano al posto di Presidente aggiunto competenze in entrambi i settori. 3.6. La sentenza impugnata, peraltro, ha avuto cura di ricostruire la ratio sottesa a tale scelta, né illogica né arbitraria, in quanto la maggiore valorizzazione di una delle due attività che costituiscono gli ambiti fondamentali delle attribuzioni della Corte avrebbe determinato la sostanziale preclusione dell'accesso alla nomina di Presidente aggiunto per quei magistrati che optino sin dai primi anni di attività professionale per un settore senza maturare una esperienza particolarmente elevata nell'altro, con conseguente depauperamento della qualificazione del Consiglio nel suo complesso considerato, in specie relativamente a profili, pure rientranti nel relativo ambito di competenza, connotati da elevata caratterizzazione tecnica. 3.7. Nel descritto quadro di disciplina, inoltre, merita di essere sottolineato il rilievo riconnesso all'anzianità in ruolo. 3.8. La formulazione dell'art. 32, comma 2 sopra riportata è quella conseguente alle modifiche introdotte con la Delib. n. -OMISSIS-. Il testo previgente, infatti, stabiliva che: "Per il posto di funzione di Presidente aggiunto si attribuisce il solo punteggio discrezionale nella misura di 1


punto, per ciascun componente del Consiglio di presidenza, sulla base dell'anzianità di ruolo e dei criteri di cui al comma 1 lettera b", dovendosi anche evidenziare che relativamente alla procedura avversata dall'appellante ha trovato ancora applicazione la disposizione come formulata in precedenza, avendo la medesima Delib. n.-OMISSISprecisato, all'art. 2, che le modifiche apportate non sarebbero state applicate al primo rinnovo delle cariche di Presidente Aggiunto e di Procuratore generale. 3.9. Dall'interpello di indizione della procedura non consta alcuna modifica ovvero integrazione dei criteri stabiliti nelle previsioni regolamentari, come chiaramente emerge dalla riproduzione ivi contenuta dell'art. -OMISSIS-. 3.10. È, dunque, in conformità alla disciplina di riferimento che - come pure con esattezza rilevato dal primo giudice - nessun punteggio autonomo è stato attribuito quanto all'anzianità di servizio, essendo, invece, l'anzianità di ruolo stata apprezzata secondo le specifiche modalità di formazione della volontà dell'organo collegiale che viene in rilievo. 3.11. La già rilevata ampiezza della discrezionalità di cui il Consiglio è attributario nelle valutazioni concernenti le procedure di nomina del Presidente aggiunto risulta ulteriormente avvalorata proprio dai previsti meccanismi di adozione della deliberazione. 3.12. Per la nomina del Presidente aggiunto, infatti, l'art. 18, comma 4, del Regolamento interno del Consiglio di Presidenza della Corte dei conti (di cui alla delibera -OMISSIS-) prevede la votazione segreta di ciascun componente, il quale può attribuire, come già in precedenza rilevato, solo il "punteggio discrezionale nella misura di 1 punto". 3.13. La disciplina di riferimento esclude, per quanto esposto, la necessità di introduzione di criteri ulteriori rispetto a quelli esplicitati nelle previsioni regolamentari, le quali delineano un procedimento caratterizzato da un iter che, in assenza di più puntuali vincoli stabiliti da una fonte primaria, è incentrato su di una valutazione espressa attraverso il punteggio discrezionale assegnato tenuto conto dell'attitudine all'incarico sulla base di indici non declinati secondo un ordine di importanza, sicché il sindacato giurisdizionale resta incentrato sulla verifica del corretto e completo apprezzamento dei presupposti giuridico-fattuali costituenti il quadro conoscitivo posto a base della valutazione, sulla coerenza tra gli elementi valutati e le conclusioni cui è pervenuta la deliberazione, sulla logicità della valutazione, non essendo sindacabili in giustizia le valutazioni del Consiglio salvi manifesti aspetti di irragionevolezza, sproporzione o difetto di motivazione. 4. Dalla documentazione versata in atti emerge che la deliberazione è stata legittimamente adottata sulla base delle regole illustrate ai precedenti capi della presente decisione, dovendosi, in primo luogo, escludere che l'audizione dei candidati nel corso della seduta non


pubblica che ha preceduto la valutazione dei relativi profili abbia rivestito la valenza di una prova concorsuale, risultando, invece, funzionale ad integrare gli elementi di conoscenza già agli atti del procedimento con precipuo riguardo ad "argomenti volti a valutare gli elementi inerenti alle professionalità specifiche del candidato in relazione al posto di funzione per cui concorre", come desumibile, con intuitiva evidenza, dalla durata esigua dell'audizione, dal contenuto delle domande rivolte, dall'assenza della riconducibilità delle risposte fornite all'antitesi corretto - errato. 4.1. Conclusa l'audizione, precedentemente all'espressione del voto da parte di ciascun componente del Consiglio, il Presidente della Corte ha richiamato i criteri di giudizio, evidenziando, tra l'altro che anche in assenza di un punteggio di anzianità di ruolo la stessa avrebbe, comunque, dovuto essere considerata, come pure l'attitudine, le doti culturali e le funzioni svolte, come emergenti dai curricula prodotti e dalle audizioni, rappresentando, in tale contesto, l'opportunità di individuazione del profilo maggiormente rispondente all'incarico oggetto della selezione, tenuto segnatamente conto della partecipazione del Presidente aggiunto ai lavori del Consiglio e della esigenza di una professionalità appartenente alla componente "togata" connotata da una specifica qualificazione nell'ambito del controllo, stanti i differenti profili degli altri componenti dell'organo collegiale e, dunque, in funzione della più utile integrazione e della maggiore efficacia dell'apporto del nominando. 4.2. In esito alla votazione il -OMISSIS-ha riportato l'unanimità dei voti favorevoli con esplicitazione delle ragioni alla base della ritenuta preminenza del suo profilo, le quali si appuntano sul soddisfacimento dei criteri previsti dalla disciplina di riferimento, evidenziandosi la particolare professionalità acquisita nello svolgimento delle funzioni di controllo con un esito che "rispecchia" la sua maggiore anzianità in ruolo. 4.3. Tale esito risulta immune dai censurati vizi, posto che la particolare professionalità del controinteressato nel settore del controllo non ha integrato un criterio introdotto ex post, costituendo, invece, uno dei settori che di attività del Consiglio di Presidenza e, dunque, suscettibile di valorizzazione in applicazione dell'art. -OMISSIS-, sulla base di un apprezzamento che attiene più propriamente al merito della scelta da ascrivere nell'ambito della già evidenziata discrezionalità di cui il Consiglio è attributario. 4.4. Né può ritenersi che sussistano erroneità nella valutazione degli elementi di fatto, emergendo in atti tanto una particolare notazione delle esigenze legale al settore del controllo, evidenziate, peraltro, dallo stesso appellante nella propria audizione, oltre che dal Presidente della Corte nell'intervento che ha preceduto la votazione, quanto una consistenza meno significativa delle esperienze della componente


"togata" del Consiglio in detto settore, non comparabile con quelle maturate dal-OMISSIS-, in specie presso le Sezioni di controllo. 5. La valorizzazione dell'esperienza di controllo nell'ambito dell'apprezzamento svolto dal Consiglio, inoltre, lungi dal determinare uno svilimento delle funzioni proprie del Presidente aggiunto, che verrebbe a rivestire, ad avviso del ricorrente un ruolo "servente" del Presidente titolare, trova supporto e riscontro, come chiaramente emerge dal verbale della deliberazione, in una compiuta considerazione delle attribuzioni connesse all'incarico, dovendo il Presidente aggiunto assolvere anche al compito di coadiuvare il Presidente titolare ed il Consiglio di Presidenza fornendo il proprio qualificato apporto di conoscenze, particolarmente elevate in materia di controllo. Le funzioni proprie del Presidente aggiunto, quindi, non sono state affatto travisate bensì compiutamente apprezzate nella considerazione delle varie attività correlate all'incarico. 6. L'assenza di qualsivoglia esperienza nel settore giurisdizionale del candidato vincitore della selezione contestata dall'appellante risulta, poi, smentita per tabulas dalle evidenze prodotte, constando che sia pure per un limitato periodo di tempo il -OMISSIS-si è occupato anche del contenzioso pensionistico, attività, questa, che, in considerazione della formulazione dell'art. 32 della Delib. n.-OMISSIS-e della natura della procedura, non può ascriversi all'area della irrilevanza, dovendosi, al riguardo, comunque sottolineare che - a prescindere dal profili evidenziati dal primo giudice di inammissibilità della censura per carenza di interesse dell'originario ricorrente, il quale versa in posizione analoga ma speculare, difettando il suo profilo di una esperienza nel settore del controllo caratterizzata da una particolare significatività non può ritenersi ammissibile uno sconfinamento delle argomentazioni difensive nell'ambito del giudizio riservato al Consiglio. 7. Quanto da ultimo esposto esclude anche l'assenza di una adeguata considerazione del profilo dell'appellante, constando l'acquisizione di tutti gli elementi all'uopo necessari - anche attraverso l'inserimento in apposita cartella su SharePoint -, emergenti dai curricula dei candidati, dalle relative schede personali, dagli strumenti informativi riferiti alla produttività, dall'audizione personale dei partecipanti alla selezione, così delineandosi un supporto istruttorio congruo ai fini della valutazione e idoneo anche a consentire, alla luce del complesso delle risultanze del verbale della seduta del Consiglio di Presidenza, la ricostruzione dell'iter logico alla base della prevalenza espressa in favore del-OMISSIS-. 7.1. In rapporto alle evidenze istruttorie acquisite non sono ravvisabili irragionevolezze, arbitrarietà e neppure carenze negli esiti della procedura, essendo state le espressioni di voto, unanimi in favore del candidato vincitore, regolarmente verbalizzate, meritando condivisione la sentenza impugnata nella parte in cui evidenzia che "trattandosi di


scelta ampiamente discrezionale, coperta da scrutinio segreto ma assistita da una motivazione unica, comune a tutti i componenti…… l'onere di motivazione risultava indubbiamente alleggerito, esonerando l'organo di autogoverno dall'obbligo di fornire indicazioni più specifiche circa le ragioni delle preferenze espresse". 7.2. Avuto riguardo, infatti, al meccanismo decisionale proprio dell'organo collegiale, incentrato sulla votazione con successiva motivazione unica della scelta operata, nel complesso delle evidenze in atti, emerge un supporto congruo della decisione adottata, con la quale, senza disconoscere le qualità del profilo professionale del dott. C., sono stati privilegiati, nel rispetto della disciplina di riferimento, elementi esaustivamente illustrati in relazione ai quali la verifica giudiziale trova i limiti sopra evidenziati, non potendo spingersi sino a travalicare ambiti afferenti alla condivisione o meno del giudizio. 8. In conclusione, l'appello deve pertanto essere respinto. 9. Le spese del grado di giudizio possono essere compensate tra le parti, in ragione della particolarità delle questioni esaminate. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima) definitivamente pronunciando sull'appello (R.G. n. 9012 del 2021), come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa integralmente tra le parti le spese processuali del grado di appello. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, commi 1 e 2, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (ed agli artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti e della dignità degli interessati, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità delle persone fisiche menzionate in sentenza. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 aprile 2022 con l'intervento dei magistrati: Marco Lipari, Presidente Fabio Franconiero, Consigliere Rosaria Maria Castorina, Consigliere Marco Valentini, Consigliere Brunella Bruno, Consigliere, Estensore


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