diniego di rinnovo dell’iscrizione nell’elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo” Consiglio di Stato 2021-”
Numero 00044/2021 e data 15/01/2021 Spedizione
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
Consiglio di Stato Sezione Prima Adunanza di Sezione del 13 gennaio 2021 NUMERO AFFARE 00859/2020
OGGETTO: Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dal signor OMISSIS- contro il Prefetto della Provincia di Ferrara ed il Ministero dell’interno per l’annullamento, previa sospensione, del decreto del Prefetto di Ferrara del 18 novembre 2019, concernente diniego di rinnovo dell’iscrizione nell’elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo, nonché di ulteriori provvedimenti ivi indicati e degli atti comunque connessi. LA SEZIONE
Vista la relazione n. 557/PAS/10089.D(1)SIC(2)/CRT in data 30 settembre 2020, con la quale il Ministero dell’interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in oggetto; esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Giancarlo Carmelo Pezzuto; Premesso: Il ricorrente chiede l’annullamento, previa sospensione, del decreto del Prefetto di Ferrara del 18 novembre 2019, concernente diniego di rinnovo dell’iscrizione nell’elenco del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo, del decreto del Ministero dell’interno del 6 ottobre 2009 e s.m.i. “ex decreto del Ministero dell’interno del 24 novembre 2016”, della nota della Questura di Ferrara del 18 febbraio 2019 e di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguenziale, ancorché non conosciuto. L’interessato premette di svolgere da lungo tempo l’attività di addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo e riferisce di aver ricevuto in data 21 ottobre 2019 la comunicazione con la quale la Prefettura di Ferrara preannunciava i motivi ostativi al rinnovo dell’iscrizione del medesimo nel relativo registro prefettizio di cui al d.m. 6 ottobre 2009 richiesta dalla società -OMISSIS-s.r.l., risultando a suo carico una citazione diretta a giudizio emessa in data -OMISSIS-dal Tribunale di Piacenza, con udienza fissata per il OMISSIS-, per i reati di cui agli artt. 582 e 585 c.p. (lesioni personali aggravate); sebbene l’odierno ricorrente avesse presentato tramite il difensore di fiducia le proprie osservazioni, la Prefettura notificava in data 22 novembre 2019 il decreto n. 74166 fasc. n. 5310/19/PA di rigetto dell’istanza. Di qui l’odierno gravame, con il quale il ricorrente si affida alle seguenti doglianze: I. “illegittimità del d.m. del 6.10.2009, art. 1, comma 4, lett. c), e del d.m. del 24.11.2016, art. 1, comma 1, lett. b)”: sarebbero illegittime per violazione di
legge (e segnatamente degli artt. 134 e 11 T.U.L.P.S.) le disposizioni contenute nei citati decreti ministeriali che prevedono il divieto di iscrizione nell’elenco prefettizio in parola delle persone anche solo oggetto di denuncia e non anche di condanna per i delitti indicati nelle norme citate, oltre che irrazionali ed illogiche, dal momento che “le mansioni di addetto alla sicurezza possono comportare il ricorso ad azioni energiche finalizzate a prevenire o interrompere, nelle more dell’intervento delle Forze dell’ordine, condotte potenzialmente costituenti reato o tali da porre in pericolo l’incolumità di terzi”, e ciò anche nella considerazione che i fatti in questione vengono generalmente – “come nel caso de quo” – sottoposti all’attenzione dell’autorità giudiziaria a seguito di querele presentate dagli stessi soggetti nei confronti dei quali l’addetto è stato costretto a intervenire; II. “violazione di legge”: il gravato decreto prefettizio e gli atti ad esso connessi sarebbero viziati da violazione e falsa applicazione dell’art. 11 del r.d. n. 773/2931, a mente del quale le autorizzazioni di polizia devono essere negate a chi ha riportato una condanna a pena detentiva superiore a tre anni per delitto non colposo senza aver ottenuto la riabilitazione ovvero possono essere negate a coloro che hanno riportato una condanna per una serie di delitti o non serbi una buona condotta. Nel caso di specie la Prefettura avrebbe ritenuto di respingere la richiesta di iscrizione dell’interessato sulla base della pendenza di un procedimento penale, il che non rientrerebbe nella casistica legittimante il diniego; III. “violazione principio di imparzialità e di buon andamento della pubblica amministrazione”: il Prefetto avrebbe omesso ogni doverosa valutazione sulla persona del ricorrente, il quale riferisce di essere incensurato e di svolgere senza alcun rilievo detta attività da numerosi anni, basando il provvedimento sulla mera pendenza di un procedimento penale attivato sulla scorta di una querela
proposta da un avventore di un locale che avrebbe creato subbuglio rendendo necessario l’intervento dei cosiddetti “buttafuori”. Quanto all’istanza cautelare il ricorrente evidenzia di trarre il proprio sostentamento dalla citata attività. Il
Ministero
dell’interno,
con
relazione
istruttoria
n.
557/PAS/10089.D(1)SIC(2)/CRT in data 30 settembre 2020, anche sulla scorta delle controdeduzioni dalla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Ferrara, confuta le censure di parte ricorrente e conclude per il rigetto del gravame e dell’istanza cautelare. Considerato: Giova preliminarmente evidenziare che la figura dell’addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico e nei pubblici esercizi è disciplinata dall’art. 3, commi 7 e seguenti, della legge n. 94/2009. Detta norma prevede, tra l’altro, l’istituzione e la tenuta presso le Prefetture di un apposito elenco presso il quale sono tenute ad iscriversi le persone che svolgono detta attività, stabilendo una specifica sanzione amministrativa per chi la eserciti senza esservi iscritto. Inoltre, l’art. 3, comma 9, della citata legge n. 94/2009 demanda ad un apposito decreto del Ministro dell’interno, tra l’altro, la fissazione dei requisiti per l’iscrizione in parola. In attuazione di detta norma primaria è stato emanato il d.m. 6 ottobre 2009, quale modificato dal successivo d.m. 24 novembre 2016, che all’art. 1, comma 4, lett. c), richiede tra i requisiti per l’iscrizione nell’elenco che gli interessati “c) non risultino, negli ultimi cinque anni, denunciati o condannati anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui all'art. 4, primo e secondo comma, della legge 18 aprile 1975, n. 110, all'art. 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, all'art. 2, comma 2, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, nonché
per uno dei delitti contro l'ordine pubblico e dei delitti di comune pericolo mediante violenza, di cui al libro II, titolo V e titolo VI, capo I, e titolo XII del codice penale, nonchè per i delitti di cui all'art. 380, comma 2, lettere f) ed h), del codice di procedura penale”. I decreti ministeriali avversati sono stati, dunque, emanati in attuazione di una specifica previsione normativa di carattere primario, nel presupposto evidentemente ritenuto dal legislatore che per lo svolgimento dell’attività di addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e spettacolo in luoghi aperti al pubblico e nei pubblici esercizi fossero necessari dei requisiti e delle garanzie di affidabilità ulteriori rispetto alle previsioni generali stabilite dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. A tal proposito deve essere ricordato l’orientamento giurisprudenziale, che il Collegio condivide, secondo cui “i regolamenti amministrativi sono ‘disapplicabili’ quando il ricorrente chieda la tutela di diritti soggettivi (Cons. Stato, Sez. V, 24 luglio 1993, n. 799) o, in malam partem, quando egli chieda la tutela di un interesse legittimo e invochi il contenuto di un regolamento favorevole, che però si ponga in contrasto con la legge (con conseguente reiezione del ricorso introduttivo: Sez. V, 26 febbraio 1992, n. 154), ma non anche quando sia contestato l’atto autoritativo applicativo di un regolamento contenente determinazioni sfavorevoli (in tal senso, v. i principi enunciati da Cons. Stato, Sez. V, 28 giugno 1952, n. 1032; Sez. V, 1° marzo 1952, n. 340, Sez. IV, 14 febbraio 1941, n. 93; Sez. IV, 18 agosto 1936, n. 829, più volte ribaditi e ai quali questa Sezione intende dare continuità) (…) In secondo luogo, non sussiste l’ipotizzato contrasto tra le disposizioni del d.m. 6 ottobre 2009 e quelle del testo unico sulla pubblica sicurezza. Infatti, il regolamento è stato emanato in attuazione dell’art. 3 della legge n. 94 del 15 luglio 2009 e contiene, ratione materiae, regole speciali concernenti l’iscrizione nell’elenco e le modalità di selezione del personale addetto ai servizi di controllo, attività di
per sé non disciplinata in quanto tale dal testo unico” (Consiglio di Stato, Sez. III, n. 3820/2016). Per inciso, deve essere anche ricordato che la valutazione negativa ai fini dell’iscrizione nell’elenco in parola è giustificabile anche in situazioni che non hanno dato luogo a condanne penali o misure di sicurezza ma semplicemente a fatti non ascrivibili a buona condotta e che chi aspira a detta iscrizione deve avere, per l’appunto, una condotta immune da censure. È pur vero che, per effetto della pronuncia n. 440/1993 della Corte costituzionale, la prova dell’assenza di tale requisito è a carico dell’Amministrazione, ma è altrettanto vero che nell’assolvimento di tale onere e nella pertinente valutazione l’autorità di pubblica sicurezza è investita di ampia discrezionalità nel valutare la complessiva personalità del richiedente, apprezzando se lo stesso possieda la specifica attitudine e dia sicura affidabilità nell’attività autorizzata in relazione ai riflessi che tale attività viene ad assumere ai fini dell’efficace protezione dell’ordine e della sicurezza pubblica, beni giuridici di primario interesse (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, n. 4278/2012), salvo l’obbligo di esternare le ragioni delle proprie decisioni attraverso un’adeguata motivazione (sul punto cfr. anche Consiglio di Stato, Sez. I, n. 2764/2018). Ciò premesso, con riferimento alla prima doglianza ed in linea con i richiamati orientamenti giurisprudenziali, il Collegio ritiene, in definitiva, che non sussista il lamentato contrasto di detti decreti ministeriali con le disposizioni del T.U.L.P.S., in considerazione della specialità della disciplina in argomento. Va da sé che quanto appena rilevato vale a ritenere infondato anche il secondo motivo, con il quale il ricorrente ha eccepito il contrasto del decreto prefettizio avversato con l’art. 11 del citato testo unico. Parimenti infondato è, infine, anche il terzo motivo, dal momento che alla luce della richiamata disciplina normativa e regolamentare il provvedimento prefettizio, peraltro basato anche sul parere del Questore, costituisce atto
vincolato, ragion per cui nessuna valutazione sarebbe stata possibile da parte del Prefetto in ordine alla persona del ricorrente e, in particolare, all’assenza di pregressi precedenti e mende in capo al medesimo, come invocato nel gravame. Alla luce di quanto sin qui rilevato e considerato come non sia irragionevole né tantomeno contrario alla disciplina vigente che il rinnovo dell’iscrizione dell’odierno
ricorrente
nell’apposito
elenco
sia
stato
negato
dall’Amministrazione in ragione della pendenza nei suoi confronti di un procedimento penale per lesioni personali aggravate, il ricorso è infondato e come tale deve essere respinto. L’istanza cautelare resta assorbita. P.Q.M. Esprime il parere che il ricorso debba essere respinto. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1, del d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente. L'ESTENSORE Giancarlo Carmelo Pezzuto
IL PRESIDENTE Mario Luigi Torsello
IL SEGRETARIO Carola Cafarelli In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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