Consiglio di Stato 2021-la
malattia sarebbe stata da ascrivere al fatto di essere rimasto esposto, per un lasso di tempo ragionevolmente lungo, al fumo passivo di sigarette (contenente benzene, responsabile dell’insorgenza di leucemie acute a prognosi sfavorevole) Pubblicato il 18/01/2021
N. 00551/2021REG.PROV.COLL. N. 06203/2011 REG.RIC.
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6203 del 2011, proposto dalla Sig.ra OMISSIS-, rappresentata e difesa dall’avv. ..................., con domicilio eletto presso lo studio dell’avv. ................... in Roma, via ................... n. ...................; contro Ministero dell’Economia e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza -, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12; per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima) del -OMISSIS-
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visti l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Economia e delle Finanze - Comando Generale della Guardia di Finanza e la memoria difensiva dallo stesso successivamente depositata; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 13 ottobre 2020 il Cons. Francesco Guarracino, nessuno comparso per le parti; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Con sentenza n. -OMISSIS-il Tribunale Amministrativo Regionale per l’Abruzzo (Sezione Prima) respingeva il ricorso proposto dalla sig.ra OMISSIS-, vedova del brigadiere -OMISSIS-, avverso la determinazione dirigenziale n. -OMISSIS-con cui il Ministero dell’Economia e Finanze aveva respinto l’istanza presentata da quest’ultimo per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità “-OMISSIS-”, conformandosi al parere negativo reso in data 25 gennaio 2005 dal Comitato di verifica per le cause di servizio per il quale l’infermità non poteva riconoscersi dipendente da fatti di servizio («trattandosi di -OMISSIS-; pertanto, non sussistendo nel servizio prestato specifiche noxae potenzialmente idonee ad assurgere a fattori causali o concausali efficienti e determinanti, la forma in questione non può attribuirsi allo stesso, pur considerando tutti i suoi aspetti descritti agli atti»). Secondo il T.A.R., il parere del Comitato di verifica sarebbe stato immune da profili di irragionevolezza, palese travisamento dei fatti ovvero da omessa considerazione di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione medica finale. Con ricorso in appello la sig.ra -OMISSIS- ha impugnato la decisione di primo grado sostenendo, con un unico motivo, che il T.A.R. avrebbe completamente
ignorato il contenuto della relazione medico-legale allegata al ricorso di primo grado ed insistendo nella tesi propugnata per cui la malattia del Brig. OMISSIS- sarebbe stata da ascrivere al fatto di essere rimasto esposto, per un lasso di tempo ragionevolmente lungo, al fumo passivo di sigarette (contenente benzene,
responsabile
dell’insorgenza
di
leucemie
acute
a prognosi
sfavorevole), essendo stato, in tesi, documentato che gli ambienti che aveva frequentato per lavoro fossero letteralmente saturi di fumo, vani essendo rimasti tutti i richiami, gli inviti e le proteste spiegate a tale riguardo dallo stesso brigadiere e da suoi colleghi. Il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha resistito all’appello e prodotto memoria. Alla pubblica udienza del 13 ottobre 2020 la causa è stata trattenuta in decisione. L’appello è infondato. Nella domanda di accertamento da causa di servizio dell’infermità “OMISSIS-” presentata il 17 ottobre 2003 (doc. 3 produzione di primo grado dell’Amministrazione) il Brig. -OMISSIS- non aveva fatto alcuna menzione dell’efficienza causale di una prolungata esposizione al fumo passivo in ambiente di lavoro, ma si era limitato a riferire un generico disagio connesso al fatto di aver prestato servizio, nel corso degli anni, in diversi Comandi di confine, sedi e città. Il richiedente vi aveva, infatti, affermato: «Tali spostamenti hanno comportato notevoli disagi e scompensi nella vita quotidiana, dovuti al tipo di servizio espletato, incrementando abbondantemente il volume di stress fisico e psicologico. Ritengo che i disagi sofferti durante il servizio abbiano determinato, o comunque favorito, in modo preponderante l’insorgere della suddetta patologia».
La domanda era corredata unicamente da un certificato medico attestante l’infermità riportata. Non consta che nel corso dell’istruttoria per il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio fossero state allegate o fossero emerse ulteriori circostanze potenzialmente rilevanti, tanto meno relative ad una prolungata esposizione all’inalazione passiva di fumo di sigarette. Pertanto, il provvedimento impugnato in primo grado ed il presupposto parere del Comitato di verifica non potevano essere tacciati di errore nei presupposti e di difetto di motivazione per non aver considerato che il marito della ricorrente sarebbe stato esposto a lungo ai rischi patogeni del fumo passivo di sigarette presente nell’ambiente di lavoro, trattandosi di circostanza che non era stata sottoposta al giudizio medico degli organi collegiali né con la domanda di accertamenti medico-legali presentata dal sottufficiale, né successivamente nel corso del procedimento, e della quale, perciò, essi potevano legittimamente non essere a conoscenza. Per questa ragione la sentenza di primo grado merita conferma. Può aggiungersi, per completezza d’esame, che nel corso del giudizio la parte non ha fornito la prova del fatto storico del periodo trascorso dal sottufficiale subendo il fumo passivo (“il lasso di tempo ragionevolmente lungo” di cui parla l’appellante). L’appello, perciò, dev’essere conclusivamente respinto. Le spese del grado del giudizio possono essere compensate in considerazione della natura della controversia. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Compensa le spese del presente grado del giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all’articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute della parte appellante o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 ottobre 2020 con l’intervento dei magistrati: Claudio Contessa, Presidente Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere Giovanni Sabbato, Consigliere Francesco Frigida, Consigliere Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore L'ESTENSORE Francesco Guarracino
IL PRESIDENTE Claudio Contessa
IL SEGRETARIO In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.