recupero di quanto corrisposto a titolo di indennità per elicotteristi e indennità di istruttore di volo. Consiglio di Stato 2021-
Pubblicato il 18/01/2021
N. 00562/2021REG.PROV.COLL. N. 06074/2012 REG.RIC.
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 6074 del 2012, proposto dal signor OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato x contro il Ministero della difesa, in persona del Ministro pro tempore, subentrato ope legis al Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, concernente il recupero di quanto corrisposto a titolo di indennità per elicotteristi e indennità di istruttore di volo. Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali; Visti tutti gli atti della causa; Visto l’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137 e l’art. 4 del d.l. 30 aprile 2020, n. 28, convertito con l. 25 giugno 2020, n. 70; Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 1 dicembre 2020, in collegamento da remoto in videoconferenza, il Cons. Antonella Manzione; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO 1. Con l’odierno appello il signor -OMISSIS-, appartenente al Corpo forestale dello Stato all’epoca dei fatti di cui è causa, ha impugnato la sentenza del T.A.R. per il Lazio, sez. II ter, n. -OMISSIS-, che ha respinto il ricorso dallo stesso proposto per l’annullamento degli atti con cui l’amministrazione ha recuperato quanto corrispostogli indebitamente ovvero in eccesso a titolo di indennità per elicotteristi e indennità di istruttore di volo. Ciò in quanto l’erogazione originaria e cumulativa delle indennità di aeronavigazione e di volo e di quelle mensili non avrebbe dovuto essere effettuata nella loro interezza, ma nella misura del 50 % per quella meno favorevole; quella di istruttore di volo a sua volta, presupponendo lo svolgimento effettivo dell’attività, andava decurtata in proporzione ai periodi di assenza per malattia e inidoneità al servizio. 2. Il ricorrente con un unico articolato motivo lamenta l’erroneità della sentenza impugnata per illogicità manifesta, difetto di istruttoria e di motivazione, violazione degli artt. 7 della l. n. 241 del 1990, 13, comma 1, del d.P.R. 18 giugno 2002, n. 164 e 5, comma 10, del d.P.R. 13 giugno 2002, n. 163. Egli, infatti, avrebbe svolto 41,45 ore negli anni 2005 e 2006, ovvero più delle 24 annualmente previste, con ciò maturando il requisito temporale necessario alla
fruizione dell’indennità di volo. In denegata ipotesi di disconosciuto diritto alla percezione
dell’indennità
da
elicotterista,
invoca
il
c.d.
diritto
al
“trascinamento” che deriverebbe dal quadro normativo richiamato. 3. Si è costituito in giudizio il Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali con atto di stile. Con successiva memoria in controdeduzione ha difeso la correttezza dell’operato dell’Amministrazione, chiedendo la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza impugnata. 4. Alla pubblica udienza del 1 dicembre 2020, svoltasi con modalità da remoto ai sensi dell’art. 25, comma 2, del decreto legge n. 137 del 28 ottobre 2020, la causa è stata trattenuta in decisione. DIRITTO 5. Va premesso che a seguito della riforma attuata con il d.lgs. 19 agosto 2016, n. 177 (Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della l. 7 agosto 2015, n. 124) l’Amministrazione attualmente competente è il Ministero della difesa e non quello delle politiche agricole alimentari e forestali. Trattandosi tuttavia di una successione organizzativa attuata ope legis, non opera alcuna causa di interruzione processuale. 6. Nel merito, l’appello è infondato. 7. Oggetto del recupero effettuato dall’Amministrazione è, da un lato, il 50 % dell’indennità di elicotterista, in quanto cumulata con quella mensile per il servizio di istituto e relativo supplemento giornaliero spettante ai sensi della l. 23 dicembre 1970, n. 1054, e pertanto soggetta ad erogazione dimezzata in quanto meno favorevole rispetto alla stessa, siccome previsto dall’art. 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505; dall’altro, la diversa e distinta indennità da istruttore di volo, che compete in ragione del possesso dei requisiti psico-fisici e professionali e della effettività del servizio svolto. Nel caso di specie,
l’interessato è stato assente per malattia nel periodo dal 24 novembre 2005 al 16 marzo 2006, indi dichiarato inidoneo per due mesi, fino al 6 giugno 2006, all’esito di visita medica straordinaria presso l’istituto medico militare. Su tale inconfutabile dato oggettivo è stata effettuata la decurtazione come per prassi stante che, come chiarito dalla difesa erariale, l’erogazione viene effettuata in automatico, salvo le rettifiche rese necessarie dalla riscontrata non effettività del servizio svolto. La elencazione delle ore di volo effettuate, per semestre e per anno, riferita agli anni 2005 e 2006, assimilando peraltro l’attività addestrativa a quella preoperativa, si palesa inconferente, oltre che meramente assertiva, stante che non esplicita le ragioni di diritto in forza delle quali essa dovrebbe risolversi in una deroga alla regola della effettività del servizio, preclusa ontologicamente dalla assenza per malattia e dalla declaratoria di inidoneità. Del tutto inconferente, infine, si palesa anche il richiamo -peraltro in termini tutt’affatto chiari- al c.d. “trascinamento”, ovvero la riconosciuta possibilità, a condizioni date, di “trascinare”, appunto, il beneficio originario della percezione di indennità supplementari, in misura peraltro pari ad un ventesimo dell’intero importo in godimento per ogni anno effettivamente prestato. Esso infatti non può trovare applicazione al caso di specie, connotato non dalla cessazione dalla tipologia di servizio cui accedono i benefici de quibus, ma dalla mancata erogazione -recte, erronea erogazione in assenza dei presupposti di legge- degli stessi per la temporanea impossibilità di svolgimento delle attività cui sono connessi. 8. Alla luce di quanto sopra, l’appello deve essere respinto. 9. La tipologia di materia trattata e il mancato svolgimento di attività difensiva da parte del Ministero della difesa, giustifica la compensazione tra le parti delle spese del grado di giudizio. P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l’appellante. Così deciso dalla Sezione Seconda del Consiglio di Stato con sede in Roma nella camera di consiglio del giorno 1 dicembre 2020, tenutasi con modalità da remoto e con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati: Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente Giancarlo Luttazi, Consigliere Oreste Mario Caputo, Consigliere Antonella Manzione, Consigliere, Estensore Carla Ciuffetti, Consigliere L'ESTENSORE Antonella Manzione
IL PRESIDENTE Gianpiero Paolo Cirillo
IL SEGRETARIO In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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