Tar 2021- non
può riconoscersi dipendente da fatti di servizio, trattandosi di uno stato ematochimico che riflette una particolare situazione costituzionale nel metabolismo lipidico Pubblicato il 08/03/2021 N. 00578/2021 REG.PROV.COLL. N. 00850/2015 REG.RIC.
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di ................... (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 850 del 2015, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato ................... ..................., con domicilio eletto presso il suo studio in ..................., via ...................,61 c/ o Avv....................; contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del Ministro in carica, rappresentato
e
difeso
dall'Avvocatura
Distrettuale
...................,
domiciliataria ex lege in ..................., corso Vittorio Emanuele n.58; e con l'intervento di ad
adiuvandum:
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato ................... ...................,
con domicilio eletto presso il suo studio in ..................., via ...................,61 c/ o Avv. ...................; per l'annullamento della delibera del Comitato di verifica per le cause di servizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze n.-OMISSIS-, resa nell'adunanza n. OMISSIS-, nella parte in cui, preso atto del processo verbale n. -OMISSISdella Commissione medica Ospedaliera di Caserta Sez. Napoli ed esaminati tutti gli atti, ha riconosciuto non dipendente da causa di servizio le infermità denunciate; Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 2 febbraio 2021 il dott. Francesco Riccio e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Con il ricorso, notificato e depositato nei termini e nelle forme di rito, la parte istante, in qualità di vigile urbano alle dipendenze del -OMISSIS-, ha impugnato l’atto meglio specificato in epigrafe in quanto lesivo del proprio interesse al conseguimento dei benefici economici previsti per legge derivanti dal riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell’infermità denunciata, adducendo la violazione degli artt. 3 e 10 bis della legge n. 241/90 (1° motivo) e chiedendo il risarcimento dei danni derivanti “dalla esclusione illegittima, immotivata ed illogica del ricorrente
da ogni possibilità di vedersi attribuita una prestazione pensionistica nella misura prevista dalla legge” (2° motivo), facendo istanza - in via istruttoria- di ammissione di una consulenza medica d’ufficio. Con atto depositato il 23 12 2020 si è costituito in giudizio il Ministero dell’Economia
e
delle
Finanze,
il
quale
ha
eccepito,
in
rito,
l’inammissibilità del gravame in ragione della natura endoprocedimentale dell’atto
impugnato,
e
nel
merito
l’infondatezza
delle
doglianze
prospettate. All’udienza pubblica straordinaria del 2 febbraio 2021 la causa è stata posta in decisione. La eccezione in rito, sollevata dalla difesa erariale, va comunque disattesa stante l’infondatezza nel merito del gravame e per richiamo alla prevalente giurisprudenza che qualifica l’atto del CVCS come decisivo e determinante per l’accertamento della causa di servizio di cui si discute. Nel merito può ritenersi esaustiva e risolutiva la motivazione del Comitato di verifica della dipendenza da causa di servizio contenuta nel proprio parere negativo di cui al verbale resa nell'adunanza n. -OMISSIS-, dal quale traspare inequivocabilmente che: -
“l’infermità
:
«-OMISSIS-»
NON
PUO’
RICONOSCERSI
DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, trattandosi di affezione prevalentemente a carattere familiare, favorita dalle abitudini di vita del soggetto, dovuta frequentemente ad un accelerato svuotamento gastrico, conseguente ad ipersecrezione gastrinica, che può facilitare l’incremento di ioni idrogeno a livello della mucosa duodenale, sull’insorgenza e decorso della quale, nel caso di specie, gli invocati fattori esogeni (servizio disagiato) non possono avere nocivamente influito, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante, in quanto non dotati di particolare intensità lesiva ed inoltre non prolungati nel tempo; - -OMISSIS-»;
- NON PUO’ RICONOSCERSI DIPENDENTE DA FATTI DI SERVIZIO, trattandosi di uno stato ematochimico che riflette una particolare situazione costituzionale nel metabolismo lipidico e, come tale, del tutto indipendente dall’influenza di fattori esogeni. Il servizio prestato, pertanto, pur considerato in tutti i suoi aspetti, non può aver assunto alcun ruolo sull’insorgenza, né sulla successiva evoluzione dello squilibrio in questione”. Le prospettate censure proposte non sono esse stesse idonee a supportare la tesi dell’insufficienza della motivazione posta a corredo del diniego dell’istanza inoltrata per il riconoscimento del beneficio della dipendenza da causa di servizio per infortunio in itinere, così come la giurisprudenza citata ha ritenuto necessario per un favorevole apprezzamento. Al riguardo è sufficiente richiamare con riguardo all’oggetto del contendere i principi giurisprudenziali già espressi da alcuni anni dai Tribunali Amministrativi e dal Consiglio di Stato, secondo cui: - il giudizio medico legale circa la dipendenza di infermità da cause o concause di servizio si fonda su nozioni scientifiche e su dati di esperienza di carattere tecnico discrezionale che, in quanto tali, sono sottratti al sindacato di legittimità del giudice amministrativo salvi i casi in cui si ravvisi irragionevolezza manifesta o palese travisamento dei fatti, ovvero quando non sia stata presa in considerazione la sussistenza di circostanze di fatto tali da poter incidere sulla valutazione medico finale, oppure esulino dai normali canoni di attendibilità in relazione alle conoscenze scientifiche applicate (Cfr. da ultimo Cons. Stato, Sez. II, 19 dicembre 2011 n. 5050); nelle controversie aventi per oggetto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità sofferte da pubblici dipendenti − specie quando si tratta di patologie dalla eziologia incerta o addirittura tuttora sconosciuta dalla scienza medica in relazione alle quali
occorre fare riferimento alle acquisizioni della scienza "del momento" − il sindacato che il giudice della legittimità è autorizzato a compiere sulle determinazioni assunte dagli organi tecnici, ai quali la normativa vigente attribuisce una competenza esclusiva nella materia de qua, deve necessariamente intendersi limitato ai soli casi di travisamento dei fatti e di macroscopica illogicità ictu oculi rilevabili, trattandosi di limiti che perimetrano in termini chiari, puntuali e ineludibili l'ambito entro il quale il giudice amministrativo può svolgere il proprio compito che, riguardando la verifica della regolarità del procedimento, non gli consentono in alcun caso di sovrapporre il proprio convincimento a quello espresso dall'organo tecnico nell'esercizio di una attività tipicamente discrezionale e giustificata dal possesso di un patrimonio di conoscenze specialistiche del tutto estranee al patrimonio culturale di detto giudice. (Cfr. Tar Lazio, Sez. I/ter,2 marzo 2011 n. 1936). Alla luce dei principi sopra enunciati, rispetto ai quali il Collegio non ha motivo per discostarsene, la motivazione assunta dal Comitato di Verifica per le Cause di Servizio nel parere acquisito è del tutto sufficiente per escludere il supposto nesso etiologico, dando nel contempo conto della rispettiva incidenza dei fattori esogeni ed endogeni riscontrabili. Per le ragioni sopra espresse il ricorso va rigettato anche per la pertinenza della giurisprudenza sopra citata. Per la tipologia e l’oggetto del gravame proposto sussistono giusti motivi per compensare integralmente tra le parti le spese di lite. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania sezione staccata di ................... (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Compensa fra le parti le spese di lite. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in ................... nella camera di consiglio del giorno 2 febbraio 2021 con l'intervento dei magistrati: Francesco Riccio, Presidente, Estensore Eleonora Monica, Primo Referendario Luca Iera, Referendario IL PRESIDENTE, ESTENSORE Francesco Riccio
IL SEGRETARIO In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.