Consiglio di Stato 2021-ricorso concernente il concorso interno, per titoli di servizio, a 7563 post

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concernente il concorso interno, per titoli di servizio, a 7563 posti nella qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato. Consiglio di Stato 2021-ricorso

Pubblicato il 16/08/2021 N. 05879/2021REG.PROV.COLL. N. 04711/2016 REG.RIC.

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente SENTENZA

sul ricorso avente numero di registro generale 4711 del 2016 proposto dagli appartenenti alla Polizia di Stato………….. contro il Ministero dell'interno in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12; nei confronti …………. per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio n. 14399/2015, resa tra le parti e concernente il concorso interno, per titoli di


servizio, a 7563 posti nella qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato. Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno; Visti tutti gli atti della causa; Viste le note di trattazione scritta depositate dagli appellanti il 14 luglio 2021 ai sensi della normativa emergenziale di cui all’art. 25 del decretolegge 28 ottobre 2020, n. 137 e successive modifiche e integrazioni; Relatore il Cons. Giancarlo Luttazi nell’udienza pubblica del 20 luglio 2021, tenutasi in modalità da remoto ai sensi della citata normativa emergenziale; Nessuno comparso in udienza per le parti. Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Con atto d’appello notificato all’Avvocatura generale dello Stato e al sig. ................... . il 17 maggio 2016 (data di spedizione) nonché il 18 maggio 2016 (data di spedizione) ai sigg.ri . ..................., Giuseppe ................... e A...................., e depositato il 13 giugno 2016, gli appartenenti alla Polizia di Stato …………...

hanno

impugnato

la

sentenza

del

Tribunale

amministrativo regionale per il Lazio n. 14399/2015, resa in forma semplificata e pubblicata il 22 dicembre 2015. La sentenza si è pronunciata sul ricorso n. 13285/2015, proposto dagli attuali appellanti: per l'annullamento, con gli atti connessi - del decreto di approvazione delle graduatorie di merito del concorso interno per titoli di servizio a 7563 posti per l'accesso al corso di


formazione

professionale

per

la

nomina

alla

qualifica

di

vice

sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia del 23 dicembre 2013 e pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'Interno n. 1120 del 17 luglio 2015; - del decreto di rettifica del 15 luglio 2015, pubblicato sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno il 25 settembre 2015; - del verbale della Commissione esaminatrice del concorso n. l del 4 febbraio 2014 con il quale sono stati stabiliti i criteri ed i relativi punteggi di valutazione dci candidati; e per la declaratoria - del diritto dei ricorrenti all' applicazione dei criteri e dei relativi punteggi stabiliti ex lege ai fini della corretta formazione della graduatoria di merito. Gli appellanti …………………….. sono risultati comunque vincitori del concorso; gli altri appellanti non risultano utilmente collocati in graduatoria. La sentenza si è così pronunciata: - ha dichiarato il ricorso irricevibile quanto ai motivi sub 1 e sub 2; - lo ha respinto quanto al motivo sub 3; - ha compensato le spese. L’appello denuncia: “I)

Eccesso di potere per erroneità, illogicità, irragionevolezza e

contraddittorietà della motivazione resa nella sentenza impugnata nel dichiarare l'irricevibilità dei primi due capi di gravame prospettati nel ricorso proposto; II) Eccesso di potere per travisamento dei fatti. Erroneità ed illogicità della motivazione resa nella sentenza impugnata nel dichiarare l'infondatezza del


ricorso proposto relativamente alla mancata attribuzione al sig. ................... del punteggio afferente il superamento di precedenti prove selettive”; e ripropone le censure non esaminate primo grado, che erano le seguenti: “1)

Violazione dell'art. 24-quater del DPR 335/1982 e dell'art. 12 del D.lgs

53/2001 - Violazione degli artt. 1, 6, 7 del bando di concorso interno, per titoli di servizio, a 7563 posti per l'accesso al corso di formazione professionale per la nomina alla qualifica di Vice Sovrintendente del ruolo dei Sovrintendenti della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia del 23 dicembre 2013, pubblicato sul B.U. del Personale del Ministero dell'Interno, supplemento straordinario n. l/33 bis; Violazione di legge, nonché violazione dei canoni di buon andamento, imparzialità e ragionevolezza dell'azione amministrativa, per difetto di istruttoria, per ingiustizia manifesta, -per disparità di trattamento, per difetto dei presupposti di fatto, per illogicità, per incongruenza e per travisamento dei fatti; 2) Eccesso di potere per illogicità manifesta; violazione dell'art. 3 e 97 della Costituzione; disparità di trattamento ed illogicità. Illogica attribuzione di un punteggio complessivo finale relativamente ai titoli conseguiti dai candidati relativamente a ciascuna annualità bandita a concorso; 3) Violazione dell'art. 24-quater del DPR 335/1982 sotto altro profilo Disparità di trattamento - Ingiustizia manifesta.”. Con decreto presidenziale n. 931/2016 del 14 giugno 2016 si è ordinato ai ricorrenti di procedere all’integrazione del contraddittorio nei confronti dei rimanenti controinteressati, autorizzando la notificazione per pubblici proclami. Con successivo decreto presidenziale n. 1052/2016 del 28 luglio 2016, in accoglimento di istanza degli appellanti, si è disposta l’integrazione del contraddittorio mediante pubblicazione dell’estratto del ricorso sul sito internet del Ministero dell’interno.


Il Ministero ha depositato atto formale di costituzione il 29 luglio 2016. Gli appellanti hanno depositato documenti. Gli stessi, in adempimento di ordinanza presidenziale n. 252 del 6 febbraio 2020, hanno dichiarato: - il perdurare dell’interesse alla definizione del giudizio; - che nel corso di esso non vi sono state sopravvenienze; - che non sussistevano connessioni (di ordine oggettivo o soggettivo) con altri giudizi pendenti in sede di giustizia amministrativa. Gli appellanti hanno depositato note di trattazione scritta il 14 luglio 2021 ai sensi della normativa emergenziale di cui all’art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e successive modifiche e integrazioni; chiedendo altresì nelle note un provvedimento istruttorio per acquisire atti al giudizio. La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 20 luglio 2021, tenutasi in modalità da remoto ai sensi della suddetta normativa emergenziale. DIRITTO Può prescindersi dalla richiesta istruttoria, poiché gli atti già depositati consentono la pronuncia definitiva. Ciò premesso, l’appello va accolto limitatamente ai motivi volti a censurare la declaratoria di irricevibilità, mentre va respinto quanto ai motivi afferenti il merito della questione riproposta. 1.1 - Il primo motivo d’appello, il quale contesta la pronuncia del Tar di tardività del ricorso di primo grado, è fondato. La sentenza appellata ha ritenuto il ricorso in gran parte tardivo rilevando che le sue principali censure non erano attinenti al decreto di approvazione della graduatoria bensì al decreto ministeriale 23 dicembre 2013 con il quale era stata bandita la selezione, nonché al verbale della Commissione


esaminatrice n. 1 del 4 febbraio 2014 sui criteri preliminari; provvedimenti per i quali – ha rilevato il Tar - il termine di impugnazione era ampiamente scaduto, essendo stati resi pubblici rispettivamente con la pubblicazione il 31 dicembre 2013 sul Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell’interno

ed

il

30

maggio

2014

sul

portale

della Polizia

di

Stato “Doppiavela”. In effetti la tardività è da escludere, poiché il ricorso al Tar denunciava una violazione del Bando di concorso e non vizi di quest’ultimo (“[…] il bando di concorso è la "lex specialis" della procedura e va rispettata dalla commissione esaminatrice ………. Non appaiono pertanto condivisibili, alla luce di quanto suesposto, i criteri con i quali si è proceduto alla formazione della graduatoria finale di merito […]”); sicché il rilievo del Tar di tardiva impugnazione del Bando soggiace alla contestazione d’appello. Quanto alla statuizione della Commissione di concorso di cui al verbale n. 1 del 4 febbraio 2014, che la sentenza appellata ha precisato esser stata pubblicata

il

30

maggio

2014

sul

portale

della Polizia

di

Stato “Doppiavela”, si osserva che il deliberato della Commissione - pur recando

criteri

di

valutazione

dei

titoli

compatibili

basata

sull’interpretazione avversata dai ricorrenti - non configura un atto di arresto procedimentale per le domande proposte dai ricorrenti; sicché non appare configurabile per quel verbale, in quanto atto meramente endoprocedimentale, un onere di immediata impugnazione, esso ben potendo essere impugnato unitamente al provvedimento finale del procedimento concorsuale, ossia alla finale graduatoria. In riforma della declinatoria in rito erroneamente resa dal primo giudice, il ricorso di primo grado è dunque ricevibile. Vanno perciò esaminati i motivi di primo grado non esaminati dal Tar perché erroneamente ritenuti irricevibili.


Quei motivi, peraltro, non sono fondati. 1.2 – Gli appellanti lamentavano in primo luogo che il totale complessivo dei punteggi acquisiti dai ricorrenti è stato ai medesimi attribuito, come a tutti gli altri concorrenti, per tutte le annualità bandite a concorso (dal 2004 al 2012), prescindendo da una separata valutazione dei titoli dai medesimi çonseguiti al 31 dicembre di ogni anno. Sarebbe stata così violata una legittima aspettativa di progressione di carriera legata al lasso temporale in cui tali titoli sono stati effettivamente maturati. Gli appellanti rilevano che l’art. l del bando stabiliva che i posti messi a concorso sarebbero stati ripartiti sulla base delle vacanze disponibili al 31 dicembre di ogni anno, nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2004 e il 31 dicembre 2012; sicché la graduatoria avrebbe dovuto essere stilata in base all'attribuzione a ciascun concorrente di punteggi differenti in relazione ai titoli posseduti per ogni singola annualità; mentre secondo gli appellanti l’impugnata graduatoria finirebbe con il favorire i concorrenti che hanno conseguito maggiori titoli negli ultimi anni di servizio, a discapito di chi li possedeva da tempo; così ledendo non soltanto i ricorrenti non utilmente collocati nella graduatoria finale di merito, ma anche quelli comunque risultati vincitori come (nella fattispecie gli appellanti Antonio Giordano, Santo ................... ed Antonio Saverio Pugliese). I ricorrenti sostengono che l'art. 24-quater (“Immissione nel ruolo dei sovrintendenti”) del d.P.R. 24 aprile 1982, n. 335 (“Ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia”), richiamato dal Bando e dallo stesso Tar adìto e recante la disciplina delle modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo di sovrintendenti della Polizia di Stato, prevede alle lettere a) e b) l'annualità del concorso quale peculiare meccanismo di progressione in carriera.


La disposizione richiamata, prevedendo due distinte procedure concorsuali interne quali uniche modalità di accesso al ruolo dei sovrintendenti, sarebbe evidentemente volta ad assicurare la progressione in carriera degli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti della Polizia di Stato via via che, anno dopo anno, maturano i requisiti di anzianità di qualifica previsti dalla legge. Si sarebbero così violati da parte del Ministero i principi di ragionevolezza e uguaglianza (di cui all’art. 3 della Costituzione) e di trasparenza e imparzialità

dell'azione

amministrativa

(di

cui

all’art.

97

della

Costituzione). Aggiungono le riproposte censure di primo grado - denunciando ulteriore violazione del citato art. 24-quater del d.P.R. n. 335/1982 nonché disparità di trattamento e ingiustizia manifesta – che - suddivisi i 7453 posti a concorso fra i 4579 posti riservati agli assistenti capo e i 2894 posti riservati al restante personale del ruolo degli assistenti e agenti che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio, ed applicando al concorso l'art. l del decreto del Ministero dell'interno n. l44 del 3 dicembre 2013 in ragione dei criteri di assegnazione previsti per i vincitori, criteri in cui per gli assistenti capo è garantita la sede e per il ruolo degli assistenti ed agenti la sede è subordinata alle vacanze - è altamente probabile che per quest'ultima aliquota si potrebbero contare maggiori rinunce, generando maggiori posti non coperti e devoluti all'anno successivo, con conseguente inevitabile contrazione dei posti in origine disponibili. 1.2.1 - In relazione ai rilievi sopra esposti si osserva che proprio il decreto del Ministero dell'interno n. l44 del 3 dicembre 2013 da ultimo richiamato dai ricorrenti reca la disciplina di riferimento applicata dal bando e dall’Amministrazione, in deroga, consentita dalla legge, alla generale normativa sul concorso interno per accesso al ruolo dei sovrintendenti


richiamata dai ricorrenti e contenuta nel citato art. 24-quater del d.P.R. n. 335/1982: siffatta deroga, introdotta con normazione di rango primario per velocizzare la copertura degli organici, giustifica senza dubbio anche il superamento dell’ordinaria annualità del concorso e del conseguente riferimento ai titoli posseduti dai candidati, con ciò introducendosi un’eccezione all’ordinarietà procedurale assai minore di altre – tra cui, in particolare, la riduzione del criterio di selezione ai soli titoli, in luogo di quello ordinario per titoli ed esami: soprattutto per gli agenti, tale criterio derogatorio, con ogni evidenza, sacrifica le prospettive dei migliori assai più del superamento dell’annualità dei concorsi (e delle conseguenti valutazioni dei titoli dei candidati) – che pure la legge ha consentito per fronteggiare un ritardo ritenuto eccezionale. Come esposto nelle premesse del decreto recante il Bando di concorso, l'art. 2, comma 5, lettera b) del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 febbraio 2013, n. 12, ha autorizzato il Ministero dell'interno ad attivare procedure e modalità concorsuali semplificate per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato, nel limite dei posti complessivamente disponibili in organico al 31 dicembre 2012, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In attuazione è stato emanato il suddetto decreto ministeriale 3 dicembre 2013, n. 144 (“Regolamento recante modifica al decreto 1° agosto 2002, n. 199, concernente il «Regolamento recante modalità di accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato»”). Il Regolamento, introducendo all’art. 1 gli artt. 13-bis, 13-ter, 13-quater, 13quinquies, 13-sexies, 13-septies del pure citato Regolamento di cui decreto del Ministro dell'interno 1° agosto 2002, n. 199, ha compiutamente


disciplinato il concorso interno in argomento, recando la disciplina applicata dal Bando e dall’Amministrazione, e che è utile riportare. Art. 13-bis citato (“Procedure e modalità concorsuali semplificate”). “ 1.

Per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente con procedure e

modalità concorsuali semplificate, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettera b), del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, si provvede, per i posti disponibili nel periodo compreso tra il 31 dicembre 2004 e il 31 dicembre 2012, attraverso un concorso interno per titoli, fermi restando i limiti percentuali dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 28 febbraio 2001, n. 53, e all'articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, comma 1, lettere a) e b), riservati al personale in possesso dei requisiti ivi previsti, nonché di quelli di cui al comma 2 del medesimo articolo 24-quater. 2. I posti del concorso di cui alla lettera a), comma 1, dell'articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, relativi a quelli disponibili dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2012, sono riservati agli assistenti capo che ricoprono, a quest'ultima data, una posizione di ruolo non inferiore a quella compresa entro il doppio dei posti complessivamente riservati a tale personale, fermo restando il possesso della stessa qualifica al 31 dicembre di ciascun anno per i corrispondenti posti disponibili alle stesse date. 3. La valutazione dei titoli per il personale di cui al comma 2 ai fini della formazione della relativa graduatoria precede quella dei titoli del personale di cui alla lettera b), comma 1, del medesimo articolo 24-quater, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335. I posti non coperti per ciascun anno di riferimento, dal 2004 al 2012, sono portati in aumento di quelli riferiti all'anno successivo, nell'ambito del limite percentuale della


rispettiva riserva, di cui alle predette lettere a) e b), comma 1, dello stesso articolo 24-quater. I posti eventualmente non coperti al termine della complessiva procedura concorsuale semplificata sono portati in aumento, in proporzione alle rispettive percentuali del 60 e del 40 per cento, di quelli disponibili al 31 dicembre 2013, ai sensi dell'articolo 24-quater del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.”. Art. 13-ter citato (“Bando di concorso”). “1.

Il concorso di cui all'articolo 13-bis è indetto con decreto del Capo della

Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, da pubblicare nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero dell'interno, nel quale sono indicati: a) il numero dei posti messi a concorso per ciascun anno disponibili al 31 dicembre di ogni anno; b) i requisiti richiesti per la partecipazione al concorso dei quali i candidati devono essere in possesso al 31 dicembre di ogni anno riferiti ai corrispondenti posti disponibili alla stessa data; c) le modalità di presentazione, per via telematica, delle domande di partecipazione; d) le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed i punteggi massimi attribuibili a ciascuna di esse; e) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta utile.”. Art. 13-quater citato (“Titoli”). “1.

Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo

attribuito a ciascuna categoria per il personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 24-quater, comma 1, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono stabiliti come segue: a) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a 8 punti;


b) anzianità complessiva di servizio, fino a 14 punti; c) speciali riconoscimenti e ricompense, fino a 4 punti; d) titoli di studio, fino a 3 punti; e) conoscenza della lingua inglese, punti 0,5; f) conoscenza delle procedure e dei sistemi informatici, punti 0,5; g) per il superamento della prova selettiva in precedenti analoghi concorsi e ai vincitori di analoghi concorsi che non abbiano partecipato al corso di formazione o si siano dimessi durante la frequenza, attribuzione di 5 punti. 2. Le categorie dei titoli ammessi a valutazione ed il punteggio massimo attribuito a ciascuna categoria per il personale in possesso dei requisiti di cui all'articolo 24-quater, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono stabiliti come segue: a) rapporti informativi e giudizi complessivi del biennio anteriore, fino a 8 punti; b) anzianità complessiva di servizio, fino a 10 punti; c) speciali riconoscimenti e ricompense, fino a 4 punti; d) titoli di studio, fino a 8 punti; e) conoscenza della lingua inglese, punti 0,5; f) conoscenza delle procedure e dei sistemi informatici, punti 0,5; g) per il superamento della prova selettiva in precedenti analoghi concorsi e ai vincitori di analoghi concorsi che non abbiano partecipato al corso di formazione o si siano dimessi durante la frequenza, attribuzione di 5 punti. 3. Nell'ambito delle suddette categorie, la Commissione esaminatrice stabilisce, in sede di prima riunione, i criteri di massima per la graduale valutazione dei titoli e per l'attribuzione dei relativi punteggi, dandone comunicazione secondo idonee forme di pubblicità anche sul sito dell'Amministrazione. “. Art. 13-quinquies citato (“Formazione ed approvazione della graduatoria”).


“1.

La formazione e approvazione della graduatoria assicurano la distinzione

dei posti disponibili per ciascun anno dei candidati ammessi per la copertura dei medesimi posti. 2. Prima dell'avvio al corso di formazione professionale, sono pubblicate le sedi disponibili a livello provinciale, assicurando il mantenimento della sede di servizio agli assistenti capo vincitori della procedura di cui all'articolo 13bis, comma 2.”. Art. 13-sexies citato (“Rinvio”). “1.

Per quanto non previsto dal presente Capo, si applicano le disposizioni del

presente Regolamento relative al concorso interno per titoli di cui al Capo I, nonché quelle di cui al Capo III, relative alla modalità del corso di formazione professionale, fermo restando quanto previsto dall'articolo 24quater, commi 3, 4 e 7, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.”. Art. 13-septies citato (“Ambito di applicazione”). “1.

Le disposizioni del presente Capo, ai sensi dell'articolo 2, comma 5, lettera

b), del decreto-legge 28 dicembre 2012, n. 227, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 12, si applicano ai fini dell'accesso alla qualifica di vice sovrintendente relativamente ai posti disponibili dal 31 dicembre 2004 al 31 dicembre 2012.”. In questa specifica e completa disciplina regolamentare, autorizzata da fonte legislativa e recante per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente della Polizia di Stato procedure e modalità concorsuali semplificate, non è dato di rinvenire norme che imponessero che la graduatoria avrebbe dovuto essere stilata in base all'attribuzione a ciascun concorrente di punteggi differenti in relazione ai titoli posseduti per ogni singola annualità.


Appare anzi priva di vizi logici una disciplina che, come quella contenuta nel suddetto speciale Regolamento 3 dicembre 2013, n. 144 e applicata dal Bando e dall’Amministrazione, valuti l’intero servizio prestato nel periodo di riferimento (dall’anno 2004 all’anno 2012), così considerando, ai fini dell’accesso al superiore ruolo dei sovrintendenti, l’intero servizio pregresso. La circostanza, prospettata dai ricorrenti, che in ragione dei criteri di assegnazione previsti per i vincitori del concorso in oggetto vi era probabilità che – diversamente dall’aliquota degli assistenti capo - per l’aliquota del personale del ruolo degli assistenti ed agenti della Polizia di Stato che avesse compiuto quattro anni di effettivo servizio si sarebbero potute contare maggiori rinunce, con conseguente contrazione dei posti in origine disponibili, rientra nelle non illogiche conseguenze di una normazione di provvista, gestione e assegnazione del personale sul territorio (nella specie di personale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato), e non incide sulla legittimità degli atti applicativi. 1.3 - L’appello contesta anche il rigetto da parte del Tar del motivo di primo

grado

che

lamentava

la

mancata

attribuzione

al

ricorrente ................... del punteggio di 5 punti afferente il superamento di precedenti prove selettive. Anche questa censura d’appello non è fondata. Il Tar ha rilevato che nel caso di specie il ricorrente non era risultato vincitore e quindi non aveva diritto all’attribuzione del punteggio per quel titolo. L’appello sostiene che il punteggio sarebbe invece spettato al ricorrente perché esso aveva partecipato, superandolo, al concorso interno per titoli e servizio e al successivo corso di formazione professionale a 3824 posti per la


nomina alla qualifica di vice sovrintendente riservato al personale della Polizia di Stato, indetto con decreto ministeriale 30 dicembre 2003. Ma questo assunto non è fondato, poiché la relativa previsione di cui al citato verbale n. 1 era la seguente: “g) superamento della prova selettiva in precedenti analoghi concorsi, anche per i vincitori che non abbiano partecipato al corso di formazione o si siano dimessi durante la frequenza”; e riferendosi la previsione a una “prova selettiva” essa non era applicabile al concorso interno, richiamato dal ricorrente, per titoli e servizio e successivo corso di formazione professionale, essendo quel concorso per titoli con successivo corso di formazione privo di una “prova selettiva”. 2. - L’appello va dunque respinto, quanto alla riproposizione dei motivi afferenti al merito della controversia. Per l'effetto, in parziale riforma della sentenza appellata, va respinto in toto nel merito il ricorso di primo grado. Le spese del doppio grado seguono la definitiva soccombenza e sono liquidate nel dispositivo. Relativamente ad esse Collegio ritiene di escludere per gli appellanti, dato il loro numero ed il rapporto servizio di ciascuno di essi con l’Amministrazione (che consente un agevole recupero da ciascuno anche di piccole somme), il vincolo di solidarietà passiva. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nel motivo di rito e lo respinge in quelli di merito, nei sensi di cui in motivazione. Per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.


Condanna gli appellanti, senza vincolo di solidarietà passiva, al rimborso delle spese del doppio grado di giudizio all’intimata Amministrazione, che liquida in complessivi € 6000,00, oltre s.g. e accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso dal Consiglio di Stato con sede in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2021, tenutasi in modalità da remoto ai sensi della normativa emergenziale di cui all’art. 25 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137 e successive modifiche e integrazioni; con l'intervento dei magistrati: Ermanno de Francisco, Presidente Giancarlo Luttazi, Consigliere, Estensore Italo Volpe, Consigliere Carla Ciuffetti, Consigliere Francesco Guarracino, Consigliere L'ESTENSORE Giancarlo Luttazi

IL PRESIDENTE Ermanno de Francisco

IL SEGRETARIO



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