Consiglio di Stato 2021- chiesto riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale concernente diniego di concessione dei benefici previsti per le vittime del dovere Pubblicato il 16/08/2021 N. 05885/2021REG.PROV.COLL. N. 03716/2014 REG.RIC.
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3716 del 2014, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall’avvocato ……………... contro il Ministero dell’interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la-OMISSIS-, resa tra le parti, concernente diniego di concessione dei benefici previsti per le vittime del dovere Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 luglio 2021, svolta con modalità telematica ai sensi dell’art. 25 del decreto-legge n. 137 del 2020, convertito con legge n. 176 del 2020, il Cons. Carla Ciuffetti; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. Con il presente appello, l’interessato avversa la sentenza in epigrafe che ha respinto il ricorso presentato per l’annullamento degli atti dell’Amministrazione riguardanti il diniego di concessione dei benefici previsti dalla vigente normativa in materia di vittime del dovere, richiesti in relazione alle lesioni riportate a seguito di investimento subito mentre egli effettuava, nel corso di un servizio di vigilanza stradale, un controllo su un autocarro in sosta su un lato della carreggiata, da parte di un’autovettura proveniente dalla direzione opposta. 2. Il Ministero dell’interno si è costituito in giudizio con atto di stile depositato in data 13 maggio 2015. 3. Con memoria depositata in data 14 ottobre 2020, l’appellante rappresenta di aver adito il giudice ordinario per vedersi riconoscere i suddetti benefici negati dall’Amministrazione. Il Tribunale di -OMISSIS-con sentenza n. -OMISSIS-, in accoglimento del ricorso presentato con atto depositato in data 1 ottobre 2014, ha riconosciuto all’interessato lo status di vittima del dovere ai fini della concessione
dei
benefici
assistenziali
di
legge
e
ha
condannato
l’Amministrazione al pagamento dell’elargizione di cui all’art. 5, co.1, l. n. 206/2004, dell’assegno vitalizio di cui allo stesso art. 5, co. 3 e al pagamento dell’assegno
vitalizio
di
cui
all’art.
2
l.
n.
407/1998.
L’appello
dell’Amministrazione avverso tale pronuncia è stato respinto dalla Corte d’appello di -OMISSIS- con sentenza n. -OMISSIS-. Poiché il Ministero dell’Interno ha dapprima concesso i benefici in questione con decreti in cui si fa salva l’eventuale ripetizione di quanto elargito depositati in atti -, ma sarebbe in corso l’adozione dei provvedimenti privi della clausola di provvisorietà a seguito del passaggio in giudicato della sentenza della Corte d’appello di -OMISSIS-, l’appellante ritiene cessata la materia del contendere, avendo ottenuto il bene della vita rivendicato anche davanti al giudice amministrativo. Tanto è ribadito con memoria depositata in data 19 maggio 2021. 4. Il Collegio ritiene che le circostanze rappresentate dall’appellante non sostanzino un’ipotesi di cessazione della materia del contendere (che, ove dichiarata, comporterebbe la rimozione della sentenza di primo grado, favorevole all’Amministrazione: cfr. Cons. Stato, sez. III, 22 dicembre 2014, n. 6338; sez. V, 5 marzo 2012, n. 1258, sez. V, 14 dicembre 2011, n. 6541), bensì un ordinario caso di asserita sopravvenienza di carenza di interesse dell’interessato alla coltivazione dell’impugnazione, ex art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., in quanto – in tesi di parte della cui fondatezza non occorre in questa sede conoscere, giacché l’affermazione di cessazione dell’interesse al gravame soggiace al principio di autoresponsabilità della parte che la rende – è stato dedotto che l’eventuale accoglimento del gravame non produrrebbe più alcuna utilità per l’appellante, ciò che fa dunque venir meno la condizione dell’azione dell’interesse a ricorrere. Pertanto, l’appello deve essere dichiarato improcedibile e le spese del grado di giudizio devono essere compensate tra le parti. P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando
sull’appello,
come
in
epigrafe
proposto,
lo
dichiara
improcedibile. Spese del grado di giudizio compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 luglio 2021, convocata con modalità da remoto e con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati: Ermanno de Francisco, Presidente Giancarlo Luttazi, Consigliere Italo Volpe, Consigliere Carla Ciuffetti, Consigliere, Estensore Francesco Guarracino, Consigliere L'ESTENSORE Carla Ciuffetti
IL PRESIDENTE Ermanno de Francisco
IL SEGRETARIO In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.