Tar 2021-inflitta
la sanzione della pena pecuniaria nella misura di 5/30 (cinque /trentesimi), perché resasi responsabile dell’infrazione di cui all’art. 3, lett. g), del d.lgs. n. 449 del 1992 Pubblicato il 04/05/2021
N. 00590/2021 REG.PROV.COLL. N. 01753/2015 REG.RIC.
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1753 del -OMISSIS-, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato …. contro Ministero della Giustizia – -OMISSIS-; per l'annullamento - del decreto -OMISSIS-dal Ministero della Giustizia – -OMISSIS-– OMISSIS-, a mezzo del quale è stata inflitta -OMISSIS-la sanzione della pena pecuniaria nella misura di 5/30 (cinque /trentesimi), perché resasi responsabile dell’infrazione di cui all’art. 3, lett. g), del d.lgs. n. 449 del 1992; - nonché di ogni altro atto presupposto e/o presupponente quello impugnato, connesso e conseguente, se ed in quanto lesivo degli interessi della ricorrente. Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza del giorno 10 febbraio 2021, tenutasi da remoto in modalità videoconferenza, il dott. Filippo Dallari; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. In data 2-OMISSIS-veniva contestata alla ricorrente, -OMISSIS-, l’infrazione prevista dall’art. 3, lett. g), del d.lgs. n. 449 del 1992 in quanto “in data OMISSIS-alle ore 00,20 -OMISSIS-, comunicando la sua assenza dal servizio, indicando il proprio domicilio in -OMISSIS-(-OMISSIS-), località distante dalla sua sede di servizio. In detta data, -OMISSIS-, appunto il -OMISSIS-era comandata a svolgere servizio con turno 08,00/14,00. Per tale motivo, venendo meno al dovere di comunicare tempestivamente la sua assenza dal servizio, veniva fatto oggetto di rapporto disciplinare da parte del -OMISSIS-”. 1.1. La ricorrente presentava le sue giustificazioni ai sensi dell’art. 12, comma 3, del d.lgs. n. 449 del 1992 in cui evidenziava di essere partita con la propria automobile per rientrare a -OMISSIS-alle ore 22, di avere avuto un malore alla schiena durante il viaggio e di avere avvertito il centralino della -OMISSISverso le ore 24.00 circa, appena rientrata presso il proprio domicilio a OMISSIS-. La ricorrente rappresentava che quando aveva avvertito il malore - non essendo ancora del tutto guarita dal “Trauma distorsivo rachide cervicale e lombosacrale”, che si era causata a seguito di un sinistro stradale occorso, nel periodo di distacco appena concluso, davanti alla casa-OMISSIS-- si era spaventata e aveva ritenuto opportuno interrompere il viaggio di ritorno a OMISSIS-.
Inoltre – sostiene sempre la ricorrente - il -OMISSIS-doveva essere in servizio “in qualità di -OMISSIS- 8-14” quindi come unità in aggiunta e la sua assenza non avrebbe determinato alcun disservizio. Il suo domicilio a -OMISSIS- disterebbe circa 700 km. da -OMISSIS- e, partendo alle ore 22 del -OMISSIS-, avrebbe potuto prendere servizio alle ore 08.00 del giorno successivo. 1.2. Con il decreto impugnato del -OMISSIS-, l’Amministrazione resistente confermava l’addebito, ritenendo che il domicilio della ricorrente a -OMISSISsi trovi “ad una distanza inverosimile per effettuare il successivo turno programmato di servizio mattutino 8/14”, e infliggeva alla ricorrente la sanzione della pena pecuniaria nella misura di 5/30. 2. Con ricorso notificato in data -OMISSIS-, la ricorrente impugnava tale decreto di applicazione della sanzione disciplinare sulla base dei seguenti motivi. I – Violazione e/o falsa applicazione dell’art. 3, comma 2, del d.lgs. n. 449 del 1992; eccesso di potere per travisamento dei fatti/sviamento. Alla ricorrente è stata applicata la sanzione della pena pecuniaria prevista dall’art. 3, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 449 del 1992 per “il ritardo o la negligenza nell’esecuzione di un ordine di servizio” in quanto sarebbe venuta meno al dovere “di comunicare tempestivamente la sua assenza dal servizio”. Tale assunto dell’Amministrazione – sostiene la ricorrente - sarebbe tuttavia errato in fatto e in diritto. Come dedotto nelle giustificazioni presentate in sede procedimentale la ricorrente avrebbe infatti comunicato tempestivamente il proprio impedimento, appena rientrata presso il proprio domicilio a -OMISSIS-, dopo avere interrotto il viaggio di rientro a -OMISSIS- a causa dell’insorgere del malore alla schiena. Sotto altro profilo sarebbe erronea la valutazione secondo cui la ricorrente partendo il -OMISSIS- alle ore 00.20 da -OMISSIS- non sarebbe stata in grado
di prendere servizio alle ore 8 del mattino a -OMISSIS-: otto ore sarebbero più che sufficienti per compiere tale viaggio di km. 700 circa. Inoltre lo stesso -OMISSIS-, affermando che “tale ritardo non consentiva di apportare le necessarie modifiche al servizio già ridotto a causa del piano ferire natalizio”, avrebbe riconosciuto che il disagio organizzativo era dipeso non dal ritardo nella comunicazione della ricorrente, bensì dalla preesistente riduzione del personale in servizio causata dalle ferie natalizie. Dal suo comportamento – assume la ricorrente - non sarebbe derivato alcun disagio organizzativo, in quanto la ricorrente avrebbe dovuto svolgere il turno come terza unità del servizio. Infine l’art. 3, comma 2, lett. g), sarebbe applicabile esclusivamente alla diversa ipotesi della volontaria inottemperanza ad un ordine di servizio. II – Violazione e falsa applicazione dell’art. 15 del d.lgs. n. 449 del 1992; difetto di istruttoria; eccesso di potere per evidente disparità di trattamento. La ricorrente avrebbe indicato come domicilio l’abitazione di -OMISSIS- ai fini dello svolgimento della visita fiscale. L’Amministrazione resistente nell’applicare la sanzione non avrebbe tenuto conto della condotta zelante della ricorrente che avrebbe tentato più volte di riprendere il viaggio di rientro a -OMISSIS- nonostante il malore. Inoltre l’Amministrazione non avrebbe considerato che la ricorrente si era posta alla guida dieci ore prima dell’inizio del turno quando per quel viaggio sono sufficienti sei ore di automobile o in alternativa un’ora di aereo. 3. Nonostante la regolare notifica del ricorso, il Ministero della Difesa non si costituiva in giudizio. La ricorrente in data -OMISSIS-depositava una memoria in cui evidenziava la propria buona condotta, documentando il conseguimento del giudizio di “buono” (in relazione agli anni-OMISSIS-) e di “distinto” (per l’anno OMISSIS-).
All’udienza del 10 febbraio 2021 la causa veniva trattenuta in decisione. 4. I motivi di ricorso, che per ragioni di connessione possono essere trattati congiuntamente, non sono fondati. I fatti contestati alla ricorrente rientrano infatti nella fattispecie prevista dall’art. 3, comma 2, lett. g), del d.lgs. n. 449 del 1992 che sanziona con l’applicazione della pena pecuniaria “il ritardo o la negligenza nell’esecuzione di un ordine di servizio”. Risulta infatti dagli atti - e non è contestato - che la ricorrente ha comunicato il proprio impedimento alle ore 00.20 del -OMISSIS- -OMISSIS-, dal proprio domicilio a -OMISSIS-, quando doveva prendere servizio alle ore 8 dello stesso giorno presso la-OMISSIS-di -OMISSIS-. E ai sensi dell’art. 23, comma 2, del d.P.R. n. 82 del 1999, Regolamento di servizio del -OMISSIS-, qualora non possa adempiere l’obbligo di presentarsi in servizio all’ora stabilita, “il personale ha l’obbligo di segnalare immediatamente alla direzione l’esigenza di legittimo impedimento alla puntuale prestazione”. Stante la distanza tra il domicilio della ricorrente e -OMISSIS-, è di tutta evidenza che l’esigenza che ha impedito all’agente di prendere servizio alle ore 8 del mattino del medesimo giorno non è stata immediatamente segnalata all’Amministrazione. 4.1. Del tutto inconsistenti e inattendibili, come evidenziato nel provvedimento impugnato, sono le giustificazioni della ricorrente secondo cui la stessa si sarebbe messa alla guida alle ore 22 del -OMISSIS-confidando che per arrivare a -OMISSIS- sarebbero state sufficienti meno di otto ore. Tale ricostruzione, oltre a non essere supportata da alcun elemento di riscontro, confermerebbe peraltro la negligenza del comportamento della ricorrente, che avrebbe intrapreso il lungo viaggio di rientro (km. 700), senza tenere conto di un margine di tempo idoneo a superare gli eventuali imprevisti e senza
considerare la necessità di presentarsi in condizioni fisiche idonee a garantire il puntuale svolgimento del servizio. Invero non risulta verosimile che un agente possa svolgere un servizio delicato come quello in questione subito dopo avere passato l’intera notte al volante. Altrettanto inattendibile è l’affermazione secondo cui la ricorrente avrebbe potuto raggiungere -OMISSIS- la mattina stessa in un’ora di aereo: agli atti non risulta infatti alcuna prenotazione per un tale volo. In ragione dell’inconsistenza delle giustificazioni presentate dalla ricorrente, dell’assenza di ogni elemento di riscontro delle stesse nonché del contesto temporale degli eventi, la conclusione dell’Amministrazione resistente secondo cui il domicilio della ricorrente a -OMISSIS- si trova “ad una distanza inverosimile per effettuare il successivo turno programmato di servizio mattutino 8/14”, non presenta alcun vizio logico. 4.1. Infondato è infine il profilo di censura con cui la ricorrente lamenta che il disagio organizzativo sarebbe derivato non dalla sua condotta, bensì dalla preesistente riduzione del personale in servizio causata dalle ferie natalizie. E’ di tutta evidenza che nei periodi di festività è ancor più necessario garantire la puntualità del servizio in ragione della notoria esigenza di sopperire alle carenze di personale dovute al piano ferie. Inconferente è invece il rilievo secondo cui la ricorrente era in ogni caso la terza unità del servizio: la definizione del numero di unità necessarie al corretto svolgimento del servizio appartiene infatti all’esclusiva valutazione dell’Amministrazione. Il ricorso deve pertanto essere respinto. 5. Nulla sulle spese in ragione della mancata costituzione dell’Amministrazione resistente. P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Nulla sulle spese. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) -OMISSIS-/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile -OMISSIS-), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità della ricorrente. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 10 febbraio 2021, tenutasi da remoto in modalità videoconferenza, con l'intervento dei magistrati: Maddalena Filippi, Presidente Nicola Bardino, Referendario Filippo Dallari, Referendario, Estensore L'ESTENSORE Filippo Dallari
IL PRESIDENTE Maddalena Filippi
IL SEGRETARIO In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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