Corte dei Conti 2022-rideterminazione della relativa "quota retributiva" in base all'articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, Corte dei Conti Toscana Sez. giurisdiz., Sent., (ud. 17/03/2022) 01-04-2022, n. 64 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE PER LA TOSCANA Il giudice delle pensioni in composizione monocratica (consigliere Claudio Guerrini) ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio pensionistico iscritto al numero (...) del registro di segreteria, pomissis (ricorrente) contro: Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.), con sede a Roma in via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso congiuntamente dagli avvocati Ilario Maio e Antonella Francesca Paola Micheli, elettivamente domiciliato a Firenze in viale Belfiore 28/a, con i seguenti indirizzi PEC indicati ai fini delle comunicazioni e delle notificazioni ai sensi dell'art. 28 c.g.c.: avv.ilario.maio@postacert.inps.gov.it avv.antonellafrancescapaola.micheli@postacert.inps.gov.it (resistente) Visto il D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (codice di giustizia contabile); Esaminati gli atti e i documenti della causa; Nella camera di consiglio da remoto del 17 marzo 2022, svolta a seguito di trattazione scritta in base a quanto previsto dall'articolo 85, commi 1 e 5, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla L. 24 aprile 2020, n. 27, i cui termini di vigenza sono stati da ultimo ulteriormente prorogati dall'articolo 16, comma 7, del D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito nella L. 25 febbraio 2022, n. 15. Svolgimento del processo Con ricorso depositato l'11 agosto 2021 e ritualmente notificato, il sig. omissis ha convenuto in giudizio l'I.N.P.S. per sentire dichiarare il proprio diritto al ricalcolo e alla riliquidazione del trattamento pensionistico n. - in godimento, mediante rideterminazione della relativa "quota retributiva" in base all'articolo 54 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, ovvero con applicazione sulla base pensionabile del coefficiente di rendimento del 2,44 per cento per ogni anno utile maturato alla data del 31 dicembre 1995. Ciò con decorrenza retroagente alla data di collocamento in pensione e quindi con diritto da tale data agli arretrati maturati, oltre agli interessi e rivalutazione monetaria sino all'effettivo pagamento, e con vittoria di spese, competenze ed onorari. Al riguardo, il ricorrente espone di aver prestato servizio nell'Arma dei Carabinieri dal 25 dicembre 1982 al 28 aprile 2016 e di essere dal 29 aprile 2016 titolare di una pensione ordinaria diretta calcolata in base al cd. "sistema misto" di cui alla L. 8 agosto 1995, n. 335. Evidenzia poi, in particolare, che, alla data del 31 dicembre 1995, aveva maturato un'anzianità utile ai fini previdenziali pari ad anni 17 e mesi 9 e, quindi, di aver già avanzato in via amministrativa istanza all'I.N.P.S. per ottenere in autotutela la riliquidazione della pensione secondo i suindicati criteri ed in conformità al principio di diritto enunciato con la sentenza della Corte dei conti - Sezioni riunite in sede giurisdizionale n. 1/2021/QM, non ricevendo tuttavia alcuna soddisfazione dall'Ente previdenziale.
2. Con comparsa di risposta del 10 febbraio 2022, l'I.N.P.S. ha anzitutto premesso di aver fornito, con Circolare n. 107 del 14 luglio 2021, le indicazioni in merito al riconoscimento, a tutto il personale avente diritto in possesso di un'anzianità contributiva compresa tra i 15 e i 18 anni, dell'aliquota di rendimento del 2,44 per cento stabilita dalla citata sentenza della Corte dei conti ai fini della determinazione della quota retributiva delle pensioni. Ha quindi dedotto di aver conformemente già proceduto al riesame d'ufficio anche della posizione del ricorrente mediante determina n. - prodotta agli atti, con la quale è stato anche disposto il riconoscimento delle differenze dovute sui ratei arretrati oltre che degli interessi legali e/o della rivalutazione monetaria. Ritenendo comprovata l'intervenuta soddisfazione della pretesa attorea, l'Ente previdenziale ha dunque concluso invocando la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, unitamente alla compensazione delle spese. 3. Con memoria dell'1 marzo 2022, parte ricorrente ha aderito all'istanza di declaratoria della cessazione della materia del contendere, chiedendo tuttavia la condanna alle spese di giudizio dell'I.N.P.S., per non avere il medesimo aderito alla prima richiesta stragiudiziale di riconteggio ed aver così reso necessaria la proposizione del ricorso in esame ai fini dell'attribuzione di quanto spettante. 4. In data 17 marzo 2022, la causa è stata presa in esame allo stato degli atti e senza discussione orale, ai sensi del comma 5 dell'art. 85 del D.L. n. 18 del 2020. Motivi della decisione Questo giudice rileva che, come pacificamente rappresentato dalle parti con le memorie conclusive, la pensione in questione è stata riliquidata nel senso auspicato con la proposizione della domanda ed in conformità al principio di diritto enunciato dalla sentenza delle Sezioni Riunite n. 1/2021/QM, determinando così il sopravvenuto difetto di interesse ad agire del ricorrente. Di conseguenza, dev'essere dichiarata l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Al riguardo osserva che, con riferimento alle situazioni in cui il sopraggiungere di un nuovo evento abbia eliminato la ragione del contendere fra le parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, id est l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta ed alle difese apprestate dal convenuto, la prassi giurisprudenziale ha effettivamente creato la figura della cessazione della materia del contendere, come ulteriore fattispecie di estinzione del processo (ex multis, v. Cass., sent. n. 6676/2015). Le spese di giudizio sono interamente compensate, in considerazione dei contrastanti orientamenti sul thema decidendum che hanno preceduto la decisione di carattere nomofilattico di cui alla citata sentenza n. 1/2021/QM e avuto riguardo agli adempimenti e al lasso temporale necessari per garantire l'adeguamento dei trattamenti pensionistici nei confronti di tutti gli aventi diritto. P.Q.M. La Corte dei conti-Sezione Giurisdizionale per la Toscana, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando in ordine alla controversia promossa da omissis contro l'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (I.N.P.S.) in persona del legale rappresentante pro-tempore, dichiara la cessazione della materia del contendere. Compensa le spese. Manda alla segreteria per gli adempimenti di rito. Così deciso, ai sensi del comma 5 dell'art. 85 del D.L. n. 18 del 2020, nella camera di consiglio da remoto in data 17 marzo 2022. Depositata in Cancelleria il 1 aprile 2022.