Tar 2021- diritto corresponsione somme derivanti da applicazione dei benefici demografici previsti per il personale militare ai sensi art. 16 co. 4 d.l. n. 283/81 convertito in l. n. 432/1981 Pubblicato il 03/06/2021 N. 06543/2021 REG.PROV.COLL. N. 06352/2010 REG.RIC.
R E P U B B L I C A
I TA L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6352 del 2010, proposto da …………... contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria
ex
lege
in
Roma,
via
dei
Portoghesi,
12;
Guardia di Finanza - Comando Generale Roma, in persona del
legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; per l'annullamento riconoscimento del diritto alla corresponsione delle somme derivanti dall'applicazione dei benefici demografici previsti per il personale militare ai sensi dell' art. 16 co. 4 d.l. n. 283/81 convertito in l. n. 432/1981 Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Guardia di Finanza - Comando Generale Roma; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 13 aprile 2021, tenutasi da remoto mediante piattaforma Microsoft Teams ai sensi dell’art. 25 DL n. 137\2020, il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO 1. –Con il ricorso in esame i nominati in epigrafe, tutti militari appartenenti al Corpo della Guardia di Finanza, hanno chiesto l’accertamento del rispettivo diritto all’attribuzione dei benefici economici “demografici” per nascita di figli di cui all’art. 22 del R.D.L. 21.08.1937, n. 1542, convertito con modificazioni dalla legge 03.01.1939, n. 1, e successive modificazioni ed integrazioni…”, nonché
la
conseguente
condanna
dell’Amministrazione
al
pagamento delle somme spettanti a ciascuno di essi oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, dalla nascita di ciascun figlio e l’annullamento di tutti i provvedimenti amministrativi di diniego dell’anzidetto diritto. 2. – I ricorrenti evidenziano che il beneficio stipendiale in questione è stato loro negato in quanto, già con Nota prot. n.247539/62111 in data 24.11.1987, il Comando Generale della Guardia di Finanza, Ispettorato dei Servizi Amministrativi, 1" Divisione, aveva espresso l'avviso· che "i benefici riguardanti lo scatto anticipato per nascita di figlio ... non sono più attribuibili. Tale situazione è data dall'applicazione del D.P.R. 1 O aprile 1987, n.150 con il quale è stata sospesa l'attribuzione delle classi e degli scatti biennali di stipendio,
necessari
per
la
corresponsione
dei
benefici
convenzionali". Successivamente, con nota prot. 0167471/08 in data 22.05l.2008, il Comando Generale della Guardia di Finanza, I Reparto - Ufficio Trattamento Economico I Personale in Servizio, ha ribadito la suddetta posizione Di conseguenza, le istanze presentate dai ricorrenti per la concessione dei benefici di che trattasi sono state tutte disattese. 3. – I ricorrenti chiedono il riconoscimento del diritto in questione sulla scorta di un unico ed articolato motivo, con cui assumono “Violazione e falsa applicazione dell'art.22 del R.D.L. 21.08.1937, n.1542, convertito dalla legge 03.01.1939, n.1, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dell'art.16, u.c., del D.L. 06.06.1981, n.283, convertito con modificazioni dalla legge 06.08.1981, n.432. Eccesso di potere per errore sui presupposti di
diritto, per difetto di motivazione, per manifesta illogicità e per ingiustificata disparità di trattamento”. Essi premettono che anteriormente alla legge 11.07.1980, n.312, la progressione economica di tutto il personale militare si articolava in un importo iniziale e in successivi aumenti biennali, pari al 2,50%, scanditi dalla anzianità di servizio. Con la legge n.312/1980, (anche) il personale militare non dirigenziale dello Stato, pur continuando ad essere ordinato per gradi, veniva collocato nel sistema delle qualifiche funzionali, articolate in livelli retributivi, suddivisi in una classe iniziale e in classi successive, conseguibili dopo prestabiliti periodi di permanenza nelle stesse. I Oltre che al passaggio da una classe a quella successiva, erano previsti, all'interno di ciascuna classe, aumenti biennali del 2,50%, da calcolarsi sulla Lasse conseguita e da riassorbire al momento del passaggio alla successiva. A sostegno del ricorso, quindi, i militari in epigrafe richiamano il parere 17.05.1992, n.742 dell'Adunanza Generale del Consiglio di Stato, a tenore del quale nulla osterebbe a che “il suddetto incremento continui ad essere accordato, nella identica misura, anche nel mutato quadro normativo attinente alla determinazione della retribuzione. Né sussistono difficoltà di ordine operativo, trattandosi di calcolare l'aumento stipendiale sulla retribuzione di livello e di trasferire poi, ratione materiae, detta maggiorazione sulla retribuzione individuale di anzianità”. I ricorrenti, pertanto, assumono che una volta appurato che il superamento, ad opera del D.L. n.379/1987, del sistema di progressione economica per classi e per scatti non può e non deve ritenersi incompatibile con il persistente riconoscimento, anche al
personale
non
dirigente,
dei
cc.dd.
benefici
convenzionali
consistenti in aumenti periodici biennali (ad esempio, benefici per invalidità di servizio, combattentistici, benefici per zone O.N.U.) non potrebbe non valere anche per i. benefici demografici per nascita di figli. Essi sostengono poi che una conferma della infondatezza della tesi sostenuta dall'Amministrazione, deriverebbe dall'art.70 del D.L. 25.06.2008, n.112, convertito con modifiche dalla legge 06.08.2008, n.133, il quale avrebbe confermato la vigenza delle disposizioni di cui al R.D. n.1290/1922 ed al R.D. n.3458/1928 in favore del personale del comparto sicurezza e difesa, senza distinzione alcuna tra personale dirigente e personale non dirigente. 4. – L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio contrastando il ricorso con memoria. In data 12 marzo 2021 tutti i ricorrenti, eccetto i Sig.ri Donato Andrea, Freda Mario, Guardavascio Fedele, Romano Claudio, Tinarelli Renato e Vanich Stefano, hanno depositato in giudizio una dichiarazione di sopravvenuta carenza di interesse. Successivamente, con atto depositato l’8 aprile 2021, anche i Sig.ri Donato Andrea, Freda Mario, Guardavascio Fedele, Romano Claudio, Tinarelli Renato e Vanich Stefano hanno dichiarato d avere perso interesse alla decisione di merito. 5. – In occasione della pubblica udienza del 13 aprile 2021 il ricorso è stato posto in decisione. 6. – Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per tuti i ricorrenti, stanti le dichiarazioni su richiamate. In ragione delle peculiarità della controversia le spese possono essere compensate.
P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), dichiara improcedibile il ricorso in epigrafe. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 13 aprile 2021 con l'intervento dei magistrati: Pietro Morabito, Presidente Achille Sinatra, Consigliere, Estensore Francesca Mariani, Referendario L'ESTENSORE Achille Sinatra
IL PRESIDENTE Pietro Morabito
IL SEGRETARIO