Consiglio di Stato 2021- impugnato il provvedimento con cui era stato escluso dall'arruolamento nel

Page 1

Consiglio di Stato 2021- impugnato il provvedimento con cui era stato escluso dall'arruolamento nella Guardia di Finanza Cons. Stato Sez. II, Sent., (ud. 05/10/2021) 12-10-2021, n. 6861 Fatto - Diritto P.Q.M. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 6796 del 2016, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dagli avv.ti -------------------- --------------------, ---------------------------------------, domiciliato presso la Segreteria Sezionale Cds in Roma, -------------------- --------------------, 13; contro Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona del Comandante Generale pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; per la riforma della sentenza breve del -OMISSIS- resa tra le parti, concernente esclusione dal concorso, per titoli ed esami, per il reclutamento di 1.250 allievi finanzieri nel corpo della guardia di finanza per l'anno 2011; Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comando Generale della Guardia di Finanza; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 5 ottobre 2021 il Cons. Ugo De Carlo e udito per l'appellante l'avv. -------------------- --------------------; Svolgimento del processo - Motivi della decisione 1. L'appellante aveva impugnato innanzi al -OMISSIS- il provvedimento con cui era stato escluso dall'arruolamento nella Guardia di Finanza relativamente al concorso del 2011 a causa di una segnalazione per detenzione per uso personale di stupefacenti effettuata da un Comando Stazione dei Carabinieri alla Prefettura diOMISSIS- che aveva poi emesso un provvedimento di ammonizione-invito formale. Il ricorso sottolineava come l'episodio contestato fosse avvenuto nel 2003 quando il C. era minorenne e che l'accertamento circa le sue responsabilità era dubbio in quanto nell'occasione erano stati trovati in terra dai carabinieri 5 grammi di hascisc ed erano presenti cinque ragazzi. Il ricorrente pochi giorni dopo si sottopose ad un controllo medico risultando negativo all'uso dei cannabinoidi. 2. Il -OMISSIS- con la sentenza impugnata respingeva il ricorso sulla scorta di un consolidato orientamento sia del TAR che del Consiglio di Stato per il quale il giudizio sulla censurabilità della condotta posta a fondamento dell'esclusione è ampiamente discrezionale per l'Amministrazione, tenuto conto della particolarità e della delicatezza delle funzioni che il candidato dovrebbe svolgere ove risultasse vincitore del concorso. 3. L'appello del C. si fonda su cinque motivi:


a) Il primo denuncia la violazione degli artt. 2 e 20 del bando di concorso poiché l'amministrazione conosceva l'episodio posto a fondamento dell'esclusione durante lo svolgimento delle procedure selettive ma non ha ritenuto tale fatto suscettibile di valutazione negativa circa il possesso delle qualità morali per l'accesso al servizio di Guardia di Finanza; successivamente al risalente episodio, la vita dell'appellante è stata esente da qualsiasi tipo di rilievo tanto che era stato arruolato dall'Esercito. Vi era, quindi, un legittimo affidamento che la vicenda del 2003 fosse ormai irrilevante rispetto alle prospettive di impiego del C.; b) Il secondo motivo afferma l'esistenza del vizio di eccesso di potere emergente per difetto di motivazione, di istruttoria e travisamento del fatto poiché l'episodio contestato è talmente irrilevante che il Prefetto a suo tempo si limitò a convocare l'appellante senza adottare alcun provvedimento ma con il formale invito a non fare più uso delle sostanze stupefacenti; c) Il terzo motivo segnala il difetto di proporzionalità tra l'irrisorietà del fatto e le conseguenze del provvedimento adottato che escludono dall'arruolamento un vincitore di concorso già in precedenza entrato a far parte dei ruoli dell'Esercito; d) Il quarto motivo ribadisce l'esistenza di un eccesso di potere per carenza di istruttoria; e) Il quinto motivo lamenta una motivazione irragionevole; 4. Il Consiglio di Stato, in sede di valutazione cautelare della richiesta di sospensione dell'efficacia della sentenza di primo grado, nella camera di consiglio del 6.10.2016, sospendeva l'esecutività della sentenza aderendo ad un recente orientamento della Sezione secondo il quale non costituisce causa giustificativa di esclusione dall'arruolamento il consumo di sostanze stupefacenti quale episodio isolato e risalente nel tempo e legato ad esperienza adolescenziale, esattamente come avvenuto nel caso all'esame. 5. In conseguenza di ciò la Guardia di Finanza incorporava l'appellante che frequentava il corso addestrativo e poi veniva assegnato ai reparti operativi ove attualmente presta servizio non avendo dato adito dall'epoca del suo arruolamento a rilievi di sorta, anzi avendo conseguito valutazioni positive in sede di note caratteristiche. 6. Contrariamente a quanto affermato nella pronuncia cautelare, l'appello non può essere accolto. Il mutamento di giurisprudenza, segnalato nell'ordinanza come appena manifestatosi, non si è in alcun modo consolidato ed anzi l'orientamento della giurisprudenza è da anni assolutamente uniforme nel ritenere che anche un solo episodio come quello contestato all'appellante è sufficiente per giustificare un provvedimento di esclusione dalla selezione per l'arruolamento in un corpo di polizia ( si veda ex multis Consiglio di Stato sez. IV, 24/10/2019, n.7222 e sez. II, 04/03/2021, n.1848 ). 7. Premessa questa considerazione in punto di diritto, vanno esaminati tutti i motivi di ricorso che possono essere riassunti in un'unica censura relativamente all'erronea valutazione della reale rilevanza della condotta contestata all'appellante accompagnata da un'insufficiente motivazione. Il Prefetto di-OMISSIS- ha deciso di applicare una misura minima, ma ha riconosciuto la sussistenza dell'illecito amministrativo altrimenti avrebbe dovuto archiviare la segnalazione. La discrezionalità dell'Amministrazione nel giudicare anche molto severamente episodi anche di modesta entità non può essere sostituita dalla valutazione del giudice amministrativo che si verrebbe a sovrapporre alla prima impingendo il merito. La condotta corretta successiva all'episodio del 2003 non rileva ai fini dell'eliminazione del giudizio negativo che discende da una segnalazione per consumo di stupefacenti trattandosi di arruolamento in una forza di polizia che tra i


suoi compiti ha anche quello di contrastare la diffusione degli stupefacenti in ogni sua forma di manifestazione, tanto meno può darsi rilievo al positivo svolgimento delle funzioni da finanziere di cui l'appellato ha dato prova dopo essere stato arruolato grazie al provvedimento cautelare di questo giudice. 8. L'appello va, in conclusione, respinto, ma il Comando Generale della Guardia di Finanza conserva pienamente la sua discrezionalità nel valutare la eventuale sopravvivenza dei provvedimenti assunti in via cautelare tendendo conto oltretutto del tempo trascorso e dell'attuale condizione del ricorrente. 9. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, Sezione Seconda, definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta. Condanna il ricorrente a rifondere le spese del presente giudizio che liquida in € 2.000. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 5 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati: Diego Sabatino, Presidente Giovanni Sabbato, Consigliere Antonella Manzione, Consigliere Cecilia Altavista, Consigliere Ugo De Carlo, Consigliere, Estensore



Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.