Consiglio di Stato 2021-Guardia di Finanza- Avanzamento - Posizione non utile per l'avanzamento. Cons. Stato Sez. II, Sent., (ud. 08/06/2021) 19-10-2021, n. 7034 Fatto Diritto P.Q.M. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 10188 del 2020, proposto dal -------------- -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avv. ---------------------------, presso la quale elettivamente domicilia in Roma, --------contro Ministero dell'Economia e delle Finanze, Comando Generale della Guardia di Finanza, in persona dei rispettivi rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12; nei confronti -OMISSIS-, -OMISSIS-, -OMISSIS-, non costituiti in giudizio; per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il -OMISSIS(Sezione Seconda Ter) del -OMISSIS-, resa tra le parti Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Comando Generale della Guardia di Finanza; Visti tutti gli atti della causa; Vista l'istanza di passaggio in decisione presentata dalla parte appellante; Relatore il Cons. Francesco Guarracino nell'udienza pubblica del giorno 8 giugno 2021, tenuta ai sensi dell'art. 84 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, convertito con L. 24 aprile 2020, n. 27, richiamato dall'art. 25 del D.L. 28
ottobre 2020, n. 137, convertito con L. 18 dicembre 2020, n. 176, e considerato presente l'avv. -------------- -------------- per la parte appellante; Svolgimento del processo Il -------------- -OMISSIS-ha appellato la sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per il -OMISSIS-(Sezione Seconda Ter), n. 11170 del 30 ottobre 2020, che ha respinto il ricorso avverso la sua mancata iscrizione nel quadro di avanzamento al grado superiore per l'anno 2016, proposto al Presidente della Repubblica e quindi trasposto in sede giurisdizionale. Il Ministero dell'Economia e delle Finanze e il Comando Generale della Guardia di Finanza hanno resistito all'appello In vista dell'udienza di trattazione le parti hanno depositato memorie. Alla pubblica udienza dell'8 giugno 2021 la causa è stata trattenuta in decisione. Motivi della decisione 1. - Il -------------- -OMISSIS-, all'epoca -------------- della Guardia di finanza, è stato giudicato idoneo con punti 28,54/30 e collocato al nono posto della graduatoria della procedura di avanzamento al grado superiore di -------------- per l'anno 2016, in posizione non utile per l'avanzamento. I posti disponibili per l'avanzamento erano tre. Il primo degli ufficiali promossi ha conseguito il punteggio di 28,62/30, gli altri due di 28,61/30. 2. - Il Tribunale Amministrativo Regionale per il -OMISSIS-ha respinto il suo ricorso avverso la mancata iscrizione nel quadro di avanzamento ritenendo che non trasparisse con la necessaria univocità l'esistenza di marcati profili d'illogicità e irrazionalità nelle valutazioni della commissione superiore di avanzamento. 2.1 - In primo luogo, il Tribunale ha escluso che il giudizio della commissione superiore di avanzamento fosse affetto da eccesso di potere in senso assoluto, "sesi considera che il ricorrente: - ha ottenuto notazioni di "elogio/apprezzamento" solo dopo 5 anni (e non 7 anni non potendosi computare, a tal fine, il periodo trascorso come ufficiale di complemento ed, addirittura, il successivo periodo di congedo come, invece, pretende l'amministrazione) dall'ingresso in servizio; - nello stesso senso ha conseguito notazioni di "lode" dopo circa 12 anni (e non 14 come prospettato dalla difesa erariale) dall'immissione in servizio. Tali notazioni sono state mantenute dal 15/04/96 al 14/09/97 e, poi, sono state riacquisite solo dal 27/09/99 in poi;
- ha, comunque, riportato 13 flessioni di giudizio per le voci interne delle schede valutative l'ultima delle quali, per come dedotto dall'amministrazione (pag. 18 della memoria depositata il 24/02/2020), nel grado di --------------; - non ha ricevuto ricompense nel corso di un incarico (non dovendosi considerare, a tal fine, l'incarico di Comandante di plotone presso la Scuola di -OMISSIS-, citato dall'amministrazione, in quanto relativo ad un periodo, quello del servizio espletato quale ufficiale di complemento, non rilevante ai fini dello scrutinio); - è stato promosso, a scelta, al grado di -------------- e di -------------- al quarto posto delle graduatorie di merito. La circostanza assume rilevanza solo in relazione alla prospettata censura di eccesso di potere in senso assoluto al fine dell'esclusione della palese illogicità del giudizio nella fattispecie indipendentemente dalla comparazione con gli altri aspiranti". 2.2 - In secondo luogo, ha giudicato inammissibili per carenza di interesse le censure di eccesso di potere in senso relativo rivolte alla valutazione degli altri ufficiali collocatisi in posizione non utile per l'avanzamento. 2.3 - In terzo e ultimo luogo, ha respinto il motivo di eccesso di potere in senso relativo riferito alla denunciata disparità della valutazione del ricorrente rispetto a quella del -------------- -OMISSIS-, collocatosi al primo posto della procedura di avanzamento, così motivando sul punto: "Gli elementi sintomatici dell'eccesso di potere in senso relativo, ora descritti, non possono ritenersi presenti, con la necessaria evidenza, nella fattispecie in esame in quanto: - lo -OMISSIS- ha conseguito la notazione di "lode" per un numero di mesi (ventisei) maggiore del ricorrente; - il predetto ha riportato un numero di flessioni di giudizio nelle voci interne minore di quello registrato dal -OMISSIS-; - il ricorrente, pur avendo ottenuto un numero di ricompense morali maggiore di quello del controinteressato, non ha conseguito, contrariamente a quest'ultimo, la medaglia militare d'oro (ma solo di bronzo) al merito di lungo comando di reparto né la qualifica di Commendatore (ma solo di Ufficiale) dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana pur essendo il -OMISSIS-, a differenza dello OMISSIS-, in possesso di due attestati di Benemerenza di III classe e di prima fascia del Dipartimento della Protezione Civile; - lo -OMISSIS- vanta la direzione di un intero Reparto presso lo Stato Maggiore a differenza del ricorrente;
- lo -OMISSIS- ha frequentato un maggior numero di corsi rispetto al OMISSIS-; - lo -OMISSIS-, oltre a due lauree magistrali in giurisprudenza e scienze politiche (una delle quali ottenuta con il medesimo punteggio e l'altra con punteggio migliore delle due ottenute dal ricorrente) ha conseguito, a differenza del -OMISSIS-, anche le lauree di primo livello in Scienze della sicurezza economica finanziaria e specialistica in Scienze della sicurezza economico - finanziaria; - il controinteressato vanta una conoscenza della lingua inglese superiore rispetto a quella del ricorrente (rispettivamente livello S.L.E.E. di secondo e primo grado); - lo -OMISSIS- è autore e coautore di un numero di pubblicazioni complessivo maggiore rispetto al ricorrente; - il giudizio finale redatto dal Comandante Generale della Guardia di finanza nei confronti dello -OMISSIS- e relativo all'ultimo periodo di servizio prestato prima dell'inizio della procedura di avanzamento è significativamente più articolato di quello redatto per il medesimo periodo nei confronti del -OMISSIS-. Per il primo, infatti, il rendimento è definito "costantemente eccezionale ed elevatissimo" mentre per il secondo "costantemente elevatissimo" e così anche per i giudizi finali relativi ai due periodi precedenti il che palesa una certa diversità, persistente nel tempo, in tale caratteristica. Le circostanze fin qui esaminate evidenziano profili di differenziazione del curriculum dello -OMISSIS- rispetto a quello del -OMISSIS-. E' pur vero che dagli atti del giudizio emerge che il ricorrente presenta profili di preminenza rispetto al controinteressato in riferimento ad altri aspetti (quali ad esempio, il periodo in cui è stata conseguita la qualifica massima, il numero delle ricompense morali ottenute, il possesso del titolo di avvocato e la frequenza di un master universitario) ma l'eterogeneità di tali elementi, il carattere necessariamente unitario della valutazione dei singoli ufficiali che sfugge alle rigide parcellizzazioni dei vari elementi su cui tale giudizio di fonda, l'elevato tasso di discrezionalità di cui è titolare la commissione di avanzamento e la natura non comparativa della procedura inducono ad escludere che nella fattispecie sia ravvisabile quella macroscopica disomogeneità di metro valutativo rispetto al giudizio espresso nei confronti dello -OMISSIS- che costituisce, come già detto, l'unico profilo in relazione al quale è sindacabile il gravato giudizio espresso dalla commissione di avanzamento".
3. - Avverso tale pronuncia il -------------- -OMISSIS- ha interposto appello rendendo noto di aver, intanto, conseguito la promozione al grado superiore ma di conservare interesse alla sua retrodatazione al 1 gennaio 2016, che gli consentirebbe di maturare i requisiti per essere valutato per il grado di -------------- prima del raggiungimento, il 27 aprile 2022, del limite di età per il collocamento in congedo. Nel merito, non svolge alcuna specifica critica al rigetto della censura di eccesso di potere in senso assoluto, ma lamenta l'erroneità della sentenza di prime cure nella parte in cui non ha riconosciuto la sussistenza del vizio di eccesso di potere in senso relativo. In sintesi, l'appellante lamenta che il Tribunale avrebbe ignorato l'assenza di coerenza generale del metro di valutazione utilizzato dalla Commissione superiore di avanzamento e la manifesta incongruenza, incoerenza e illogicità sia delle aggettivazioni contenute nelle schede della valutazione sia dei punteggi dalla stessa riconosciuti, mutuando pedissequamente le osservazioni della difesa erariale, peraltro relative ad aspetti marginali. Di conseguenza, avrebbe effettuato una ricostruzione unilaterale e parziale dell'operato della Commissione, omettendo qualunque riferimento a molteplici elementi di valutazione di chiara preminenza per l'appellante (considerati sia singolarmente che nel loro insieme) e ritenendo, per contro, erroneamente dirimenti alcuni aspetti del curriculum sia dell'appellante che del controinteressato, che, però, non solo sarebbero secondari, marginali e atomistici, ma proverebbero, al contrario, ulteriori profili di prevalenza dell'appellante. Inoltre, il provvedimento gravato non avrebbe considerato gli innumerevoli elementi di netta preminenza a favore dell'appellante, immediatamente rilevabili ictu oculi dalla documentazione caratteristica e sufficienti da soli a provare l'irragionevolezza del criterio seguito dalla Commissione e l'assoluta inadeguatezza delle aggettivazioni e del punteggio attribuiti in sede di valutazione. In definitiva, la sentenza di prime cure si dimostrerebbe sbagliata per non aver attribuito alcuna rilevanza alla esagerata sottovalutazione dei titoli dell'appellante e alla sopravvalutazione di quelli del controinteressato, in un contesto caratterizzato da una chiara preminenza del primo sul secondo per la totalità degli aspetti oggetto di valutazione, per le ragioni analiticamente illustrate nel ricorso d'appello attraverso un minuzioso raffronto dei profili di carriera dei due ufficiali e ribadite nel corso del giudizio, nel confronto dialettico con le difese svolte dal Ministero tramite
l'Avvocatura dello Stato, anche attraverso l'uso di tavole di raffronto sinottiche. 4. - In base alle norme sull'avanzamento a scelta degli ufficiali della Guardia di Finanza (art. 21 del D.Lgs. 19 marzo 2001, n. 69) la promozione non deriva da una comparazione degli ufficiali tra loro, ma consegue a una procedura di valutazione articolata in due fasi, la prima diretta ad accertare se ciascun ufficiale sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'adempimento delle funzioni del grado superiore, la seconda diretta ad attribuire a ciascuno degli ufficiali giudicati idonei un punto di merito da uno a trenta, sulla base del quale è compilata una graduatoria di merito dando precedenza, a parità di punti, al più anziano in ruolo. Quando, come nel caso in esame, il giudizio riguarda ufficiali generali, ai fini dell'attribuzione del punto di merito ogni componente della commissione assegna all'ufficiale un punto da uno a trenta in relazione agli elementi indicati dallo stesso articolo 21 nelle lettere a), b), c) e d), del comma 4, considerati nel loro insieme: la somma dei punti così assegnati è divisa per il numero dei votanti e il quoziente, al centesimo, che ne deriva costituisce il punto di merito attribuito all'ufficiale dalla commissione e ne rappresenta la sintesi del giudizio di merito. Quattro sono le macrovoci che impegnano complessivamente la valutazione della commissione: a) qualità morali, di carattere e fisiche; b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all'esercizio del comandante o delle attribuzioni specifiche, al servizio prestato presso reparti o in imbarco; c) doti intellettuali e di cultura, con particolare riguardo ai risultati di corsi, esami ed esperimenti; d) attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse dell'Amministrazione. Modalità e criteri applicativi delle disposizioni di legge afferenti le procedure di avanzamento a scelta degli ufficiali della Guardia di Finanza sono dettate con regolamento ministeriale (D.M. 29 novembre 2007, n. 266). 5. - Per consolidato indirizzo di questo Consiglio (tra le ultime, C.d.S., sez. II, 4 ottobre 2021, n. 6625; sez. I, 24 maggio 2021, n. 960; sez. I, 9 maggio
2021, n. 655; sez. II, 6 ottobre 2020, n. 5918), perché il giudizio della commissione di avanzamento possa ritenersi affetto da eccesso di potere in senso assoluto occorre che ci si trovi in presenza di una figura esemplare di ufficiale, munito di precedenti di carriera costantemente ottimi (tutti giudizi finali apicali, massime aggettivazioni nelle voci interne, conseguimento del primo posto nei corsi basici, etc.) ed esenti da qualsiasi menda o attenuazione di rendimento, di modo che dalla documentazione caratteristica risulti un livello così macroscopicamente elevato dei precedenti dell'intera sua carriera da rendere, già a prima vista, del tutto inadeguato il punteggio attribuitogli dalla commissione nella scheda valutativa. Detto in altri termini, il vizio di eccesso di potere in senso assoluto presuppone che lo scrutinando, nel corso della carriera, abbia sempre raggiunto quel grado di assoluta eccellenza al cui riconoscimento la commissione di avanzamento, pur godendo di amplissima discrezionalità, non potrebbe sottrarsi nel valutare i suoi meriti (cfr. C.d.S., sez. IV, 6 febbraio 2015, n. 617). Per giurisprudenza altrettanto consolidata, ricorre, invece, l'eccesso di potere in senso relativo allorché il confronto tra giudizi espressi sui singoli candidati riveli, con riferimento ai requisiti posseduti da ciascuno di essi, in modo evidente e immediatamente percepibile, una difformità dei criteri di valutazione che, in presenza di situazioni analoghe, se non identiche, abbia portato all'attribuzione di punteggi differenti, ovvero a valutazioni meno favorevoli pur in presenza di risultati di carriera migliori, palesando una evidente disparità di giudizio o una contraddittorietà nell'uso del canone valutativo che si traduce ictu oculi nella svalutazione dell'interessato o nella sopravvalutazione degli ufficiali graduati in posizione utile. Sfuggendo al sindacato giurisdizionale di legittimità la concreta valutazione dei titoli o la loro comparazione con quelli degli altri aspiranti, deve trattarsi di palesi irrazionalità nell'assegnazione del punteggio, tali da non richiedere analisi dettagliate e volte a cogliere singoli particolari di differenza, ma che risaltano per la loro macroscopica evidenza, di modo che l'incoerenza della valutazione, la sua abnormità, in contrasto con i precedenti di carriera, nonché la violazione delle regole di tendenziale uniformità del criterio di giudizio, debbono emergere dall'esame della documentazione con assoluta immediatezza (ex ceteris, C.d.S., sez. II, 6 ottobre 2021, n. 6672; 4 ottobre 2021, n. 6625; 18 gennaio 2021, n. 554; 6 ottobre 2020, n. 5918).
6. - Nel caso in esame è incontestato che l'appellante: - quanto alla lettera "a) qualità morali, di carattere e fisiche", ha conseguito aggettivazioni tutte apicali a far data dal 1 gennaio 2001; dal 6 settembre 1987 fino ad allora, solo una voce su venti non è stata apicale, ma immediatamente sub-apicale; - quanto alla lettera "b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra e qualità professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo all'esercizio del comandante o delle attribuzioni specifiche, al servizio prestato presso reparti o in imbarco", ha ininterrottamente conseguito aggettivazioni apicali dal 1 novembre 1989, a differenza del suo parigrado meglio valutato che ha conseguito lo stesso risultato solo dal 1 novembre 1999; ha ottenuto aggettivazioni raramente riscontrabili (dal 26 aprile 2004, in via continuativa, l'aggettivazione "geniale" per le voci "capacità di sintesi" e "ideazione"); nel grado di -------------- ha conseguito attestazioni di un rendimento in servizio costantemente elevatissimo, ottenendo aggettivazioni apicali accompagnate da espressioni elogiative, quali "vivissimo apprezzamento" e "più ampia e incondizionata lode" e il riconoscimento del fatto di emergere, anche "nettamente", tra i migliori parigrado, il tutto per un lasso di tempo apprezzabilmente maggiore rispetto allo stesso collega, il quale aveva maggiore anzianità nel grado; ha svolto un maggior numero di incarichi di comando, diversificati per sede e tipologia, maturando complessivamente un maggior periodo di comando pieno e una più ampia tipologia di incarichi di "particolare rilevanza" ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del D.M. cit. e per un più lungo periodo di tempo, rispetto al collega, anche nel grado di -------------- (pag. 15 s. appello; la circostanza deve ritenersi incontrastata, perché il Ministero, pur rivendicando alla Commissione superiore di avanzamento la competenza esclusiva alla valutazione dell'importanza delle funzioni disimpegnate e ai connessi periodi di comando, non contesta affatto che si trattasse effettivamente di incarichi di particolare rilevanza ex art. 10, comma 3, D.M. cit., perché di elevato ruolo strategico e caratterizzati dall'unicità della funzione, ma si limita a negare la presunzione di preminenza di taluni impieghi su altri e a difendere l'importanza della funzione di Capo Reparto del Comando Generale disimpegnata dal parigrado meglio valutato); minimo è lo scarto nel numero degli incarichi cc.dd. speciali (commissioni, comitati, gruppi di lavoro etc.), indipendentemente dalla
correttezza dell'uno o dell'altro computo fattone, con diverso esito, dalle parti in causa; - quanto ad ambedue le lettere a) e b), nel corso dell'intera carriera ha ricevuto un numero di encomi solenni, encomi semplici ed elogi notevolmente maggiore rispetto al parigrado meglio valutato. Si tratta di un quadro evidentemente sintomatico, per questi profili, se non di una prevalenza dell'appellante, quanto meno di una tendenziale equivalenza tra i due ufficiali, che pur non escludendo la possibilità di una valutazione inferiore, avrebbe richiesto per quest'ultima solide fondamenta. Sennonché, il giudizio contenuto nelle schede di valutazione, per cui le qualità morali e di carattere del primo graduato sono eccellenti e quelle dell'appellante solo lodevoli e le qualità professionali del primo eccezionali e quelle dell'altro solo lodevoli (secondo la scala di giudizio "eccezionali/ eccellenti/ lodevolissime/ lodevoli/ pregevoli …"), segna un distacco tra i due ufficiali così fortemente marcato (due livelli, in un caso; tre livelli, nell'altro) da non poter trovare una razionale giustificazione: - nella rappresentata criticità costituita dal contenutissimo minor numero di flessioni registrato in alcune voci interne della documentazione caratteristica del parigrado (2 contro 6 per le qualità professionali), posto che, per l'art. 7, comma 2 cpv., del D.M. cit., le flessioni dei giudizi nell'ambito dei documenti caratteristici sono valutate "specialmente se riferite al passaggio da una qualifica finale superiore ad una inferiore", mentre qui si discorre solo di (remoti episodi di) flessione di voci interne, e tenuto conto che, pacificamente, il collega ha ottenuto un numero di aggettivazioni apicali molto minore e, quindi, assai maggiore per quelle non apicali, in quanto tali più difficilmente ridimensionabili; - nella direzione, da parte del parigrado, di un intero Reparto presso il Comando Generale; vero è che i criteri di valutazione enunciati dalla Commissione speciale di avanzamento nell'allegato 1 al processo verbale della riunione del 10 dicembre 2015 prevedevano (al punto 2 lett. c) che "considerata l'importanza rivestita dagli incarichi di Stato Maggiore, soprattutto quelli esplicati in posti chiave dell'Amministrazione, per la prevalenza connessa tanto al ruolo strategico che all'unicità dell'incarico, sarà adeguatamente apprezzato per l'avanzamento l'impiego in funzioni di particolare responsabilità presso il Comando Generale": tuttavia, nell'autovincolo ad apprezzare l'incarico "adeguatamente" non vi è un alcun riconoscimento automatico di prevalenza e neppure un impegno
maggiore rispetto a quello parimenti assunto dalla Commissione stessa ad apprezzare "particolarmente" (ivi, punto 2 lett. b) "i periodi di comando, specie se diversificati per sede e tipologia, che abbiano comportato autonomia decisionale e connessa responsabilità nei settori del personale, operativo, logistico-amministrativo", quali quelli disimpegnati dall'appellante; - nella massima attestazione di "lode" ottenuta, ormai venti anni addietro, dal collega parigrado nel rapporto informativo (1 ottobre 1998 - 18 giugno 1999) relativo al biennio di frequenza del Corso Superiore di Polizia Tributaria, comunque concluso da entrambi con lo stesso profitto "ottimo"; - nel fatto che, contrariamente al chiamato in causa, l'appellante non ha conseguito la medaglia militare d'oro (ma solo di bronzo) al merito di lungo comando di reparto né la qualifica di Commendatore (ma solo di Ufficiale) dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana, poiché la giurisprudenza di questo Consiglio ha già osservato che la medaglia d'oro al merito di lungo comando non sottende un giudizio di particolare e specifico pregio dell'ufficiale, ma consegue al mero dato temporale della maturazione di una certa anzianità in ruolo ovvero in incarichi di comando (C.d.S., sez. IV, 29 dicembre 2020, n. 8486) e che le onorificenze ricevute nel corso della vita professionale, comprese quelle dell'Ordine al merito della Repubblica, non possono costituire l'indice da cui desumere automaticamente un profilo prevalente, in quanto la loro concessione non sempre è conseguente ad indagini meritocratiche sul possesso di particolari qualità oppure sul compimento di azioni meritorie (C.d.S., sez. II, 24 marzo 2021, n. 2494). 7. - Emerge perciò, con macroscopica evidenza, una lesione delle regole di tendenziale omogeneità del metro di giudizio adoperato nei confronti dei due ufficiali parigrado, senza che occorra, quindi, approfondire anche le valutazioni svolte per le restanti macrovoci. 8. - Può aggiungersi che, per quanto riguarda la "attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore", giudicata "molto elevata" per l'appellante ed "eccezionale" per il collega meglio graduato (con una differenza di tre livelli), l'art. 12 del D.M. cit. richiede che la relativa valutazione sia condotta "considerando le peculiari prestazioni richieste per il concreto esercizio delle funzioni connesse al nuovo grado, attraverso l'analisi di tutti gli elementi desumibili dalla documentazione matricolare e caratteristica, tra cui in particolare:
a) gli incarichi espletati durante la carriera e specialmente nel grado rivestito, ponendo in rilievo l'esperienza acquisita e i risultati conseguiti; b) specifiche attitudini e versatilità evidenziate in relazione alle differenti situazioni d'impiego". L'appellante ha rivendicato, quindi, la spettanza di un'aggettivazione di livello maggiore (apicale) in ragione degli incarichi assolti e dei risultati conseguiti, distintamente invocati per tipologia di Comando, trovando nella difesa del Ministero, come obiezione, non già la confutazione della loro rilevanza, ma l'affermazione di un principio di insindacabilità della valutazione dell'attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore che, però, riguarda il merito della valutazione e non impedisce affatto di censurare l'eventuale incoerenza o irragionevolezza del giudizio prognostico, che deve pur sempre fondarsi su elementi concreti, quali le attività di comando, gli incarichi e le funzioni in precedenza svolti, considerandone natura, durata e contenuti (C.d.S., sez. IV, 23 novembre 2018, n. 6625). 9. - Per queste ragioni, in conclusione, l'appello va accolto. Per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, deve essere accolto il ricorso di primo grado ed annullato il giudizio emesso nei confronti del -------------- -OMISSIS- dalla Commissione speciale nella procedura di avanzamento al grado superiore di -------------- per l'anno 2016. Tanto comporta, avendo il -------------- -OMISSIS- conseguito nelle more l'avanzamento a --------------, che la Commissione speciale di avanzamento dovrà effettuare, ora per allora, una nuova valutazione della posizione dell'appellante per stabilire l'eventuale retrodatazione della sua promozione alla procedura di avanzamento per l'anno 2016, alla luce del contenuto della presente sentenza. A garanzia della piena effettività della tutela, il tempo occorrente alla nuova valutazione non dovrà costituire ostacolo alla partecipazione dell'interessato alla procedura di avanzamento a scelta a --------------, pur dovendo precederla, fermo il principio di autonomia dei giudizi di avanzamento. 10. - In considerazione della natura e della complessità delle questioni trattate, ricorrono i presupposti per compensare interamente tra le parti le spese del doppio grado del giudizio. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo
accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza appellata, accoglie il ricorso di primo grado ed annulla il giudizio emesso nei confronti dell'appellante nella procedura di avanzamento al grado superiore di -------------- per l'anno 2016. Compensa le spese del doppio grado del giudizio. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Vista la richiesta dell'interessato e ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, comma 1, del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare le persone citate. Così deciso dalla Seconda Sezione del Consiglio di Stato con sede in Roma nella camera di consiglio del giorno 8 giugno 2021, svoltasi in videoconferenza con la contemporanea e continuativa presenza dei magistrati: Gianpiero Paolo Cirillo, Presidente Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere Antonella Manzione, Consigliere Francesco Guarracino, Consigliere, Estensore Carmelina Addesso, Consigliere