Tar 2022- Servizi di cartomanzia - abuso della credulità popolare T.A.R. Umbria Perugia Sez. I, Sent., (ud. 27/07/2021) 08-10-2021, n. 723 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Umbria (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 467 del 2017, proposto dalla sig.ra OMISSIS, in proprio e quale legale rappresentante della OMISSIS OMISSIS, rappresentata e difesa dall'avvocato OMISSIS, con domicilio eletto presso lo suo studio in Perugia, via OMISSIS, OMISSIS; contro Ministero dell'Interno, Questura della Provincia di Perugia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato, domiciliataria ex l.I.P., via degli Offici, 14; per l'annullamento
dell'ordinanza del Questore della Provincia di Perugia del 5 agosto 2017, notificata in data 9 agosto 2017, a mezzo della quale è stato ordinato a OMISSIS la cessazione dell'attività di cartomanzia; di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale ad esso, ivi compreso, per quanto occorrer possa il verbale di accertamento di violazione amministrativa n. 09/2017 della Questura di Perugia, Divisione di Polizia Amministrativa Sociale e dell'Immigrazione - Squadra Amministrativa e Ufficio Affari Generali del 2 agosto 2017, nonché la presupposta Relazione di servizio 26 luglio 2017. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Questura della Provincia di Perugia; Visti tutti gli atti della causa; Relatore all'udienza pubblica del giorno 27 luglio 2021 - tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto disposto dall'art. 25, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 (conv., con modificazioni, L. 18 dicembre 2020, n. 176) come modificato dall'art. 6, comma 1, lett. e), del D.L. n. 44 del 2021 - la dott.ssa Daniela Carrarelli come specificato nel verbale; Svolgimento del processo - Motivi della decisione 1. La società ricorrente fornisce, tramite servizio telefonico, "Servizi di intrattenimento" consistenti in "Servizi di cartomanzia". Con verbale n. 9/2017 personale della Questura di Perugia dava atto di essersi portato in data 25 luglio 2017 presso la sede operativa della OMISSIS OMISSIS e di aver "rilevato un'attività di cartomanzia in corso". I verbalizzanti riferivano che "Sul posto nei locali siti al piano primo di un condominio, venivano rilevate 5 postazioni fisse con telefono impegnate da operatori, e sul tavolino di una di esse erano presenti mazzi di carte del tipo 'tarocchi'" e che "il servizio di cartomanzia viene svolto sia tramite utenze telefoniche 899…in entrata, sia con utenze telefoniche fisse. Di tali numeri la sig.ra OMISSIS ha fornito appositi elenchi". Il personale della Questura riferiva, infine, di aver rinvenuto "ampia pubblicità" dell'attività in questione. Con ordinanza del 5 agosto 2017, il Questore della Provincia di Perugia richiamato il predetto verbale e ritenendo che l'attività di cartomanzia "è attività non consentita", ordinava all'odierna ricorrente la cessazione dell'"attività illecitamente esercitata". 2. Avverso il provvedimento questorile la parte ricorrente ha articolato censure per:
i. violazione degli articoli 3, 7, 8 della L. n. 241 del 1990, violazione del giusto procedimento, eccesso di potere per errore sui presupposti, difetto di istruttoria e di motivazione, illogicità, ingiustizia grave e manifesta. ii. violazione e/o falsa applicazione dell'art. 121, ultimo comma, del TULPS e dell'art. 231 del relativo regolamento di esecuzione, violazione dell'art. 3 L. n. 241 del 1990, violazione dell'art. 3, n. 1, lett. d), n. 3), D.M. Comunicazioni 2 marzo 2006 n. 145 e contrasto con l'art. 1 lett. n), n. 4), lett. c) della Delib. n. 8 del 2015/CIR dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni del 13 gennaio 2015; eccesso di potere per travisamento dei fatti, erronea rappresentazione della realtà, difetto assoluto e/o erronea valutazione dei presupposti, difetto di istruttoria, sviamento. 3. Si è costituito in giudizio il Ministero dell'Interno, contestando le censure ex adverso svolte affermando la ricorrenza nel caso in esame dei presupposti per l'emanazione del gravato provvedimento ai sensi dell'art. 121 TULPS e dell'art. 231 del relativo regolamento di attuazione e concludendo per il rigetto della domanda di annullamento. Ha evidenziato la difesa erariale che, nel caso in questione, l'attività di cartomanzia è stata ampiamente dimostrata, sia attraverso in "flagranza" durante il controllo amministrativo effettuato, sia attraverso gli accertamenti web, sia attraverso l'assunzione di sommarie informazioni testimoniali, rese anche dalla stessa titolare dell'impresa. Quanto al preteso vizio di mancata comunicazione di avvio del procedimento, si deve rilevare che la giurisprudenza, con un orientamento ormai consolidato, ha ravvisato l'impossibilità, stante l'urgenza, di comunicare l'avvio del procedimento; infatti i provvedimenti a contenuto cautelare come quello qui impugnato possono essere adottati anche prima della comunicazione di avvio del procedimento, sempre nel rispetto di una adeguata motivazione, rappresentata dalla descrizione degli accadimenti (secondo comma del predetto articolo), nel caso di specie evidentemente ricorrente. 4. A seguito di trattazione in camera di consiglio, con ordinanza n. 210 del 2017 è stata accolta l'istanza cautelare 5. Con memoria depositata in vista della trattazione in udienza pubblica, la parte ricorrente ha ribadito le proprie censure. 6. All'udienza pubblica del 27 luglio 2021 la causa è stata trattenuta in decisione. 7. In via preliminare giova rammentare che con riferimento all'art. 121 TULPS, che vieta espressamente il mestiere di ciarlatano,
questo Tribunale amministrativo regionale ha già avuto occasione di evidenziare che la cartomanzia, quale attività economica, non è vietata in sé e per sé dall'ordinamento ma solo laddove venga svolta con modalità idonee ad abusare dell'altrui ignoranza e superstizione. Ciò discende sia "da una lettura del TULPS adeguata al mutato contesto storico-sociale e compatibile con l'art. 41 Cost. (T.A.R. Piemonte, sez. I, 27 giugno 2014, n. 1138) che dall'essere l'attività di cartomanzia, anche se non certo regolata, tuttavia presa espressamente in considerazione da diverse norme interne, nel presupposto dunque della sua liceità. Segnatamente, il D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del Consumo), all'art. 28, detta una specifica disciplina in materia di servizi di astrologia, cartomanzia e assimilabili, vietando unicamente quelle comunicazioni che, al pari dell'art. 121 T.U.L.P.S., siano tali da indurre in errore o sfruttare la credulità del consumatore. Anche il Regolamento recante la disciplina dei servizi a sovrapprezzo di cui al D.M. n. 145 del 2006 contempla, tra gli altri, i servizi di astrologia e cartomanzia" (T.A.R. Umbria 5 giugno 2019, n. 295; cfr. C.d.S., sez. III, 1 luglio 2020, n.4189). Pertanto "l'esercizio di attività di cartomante a mezzo di utenza telefonica non è sufficiente di per sé ad integrare la fattispecie di ciarlataneria prevista dalla normativa di pubblica sicurezza, in assenza di adeguata indagine sull'idoneità della stessa a produrre abuso della credulità popolare e dell'ignoranza" (ex multis C.d.S., sez. VI, 9 febbraio 2006, n. 510; id. sez. IV, 12 marzo 2001, n. 1393; T.A.R. Umbria, 24 novembre 2020, n. 533; T.A.R. Piemonte, sez. I, 27 giugno 2014, n. 1138; T.A.R. Sicilia, Palermo, sez. I, 2 novembre 2011, n. 1944; T.A.R. Puglia, Bari, sez. II, 1 luglio 2005, n. 3059). Nel caso di specie, risultano fondate ed assorbenti le doglianze di violazione e falsa applicazione dell'art. 121 TULPS ed eccesso di potere per difetto di istruttoria e motivazione. Dalla lettura del provvedimento impugnato e del verbale ivi richiamato non emergono elementi atti a dimostrare l'esercizio dell'attività di cartomanzia con metodi truffaldini ovvero con abuso dell'ignoranza e della credulità dei terzi, elementi indispensabili per giustificare l'adozione di un provvedimento interdittivo di un'attività economica lecita. 8. Per quanto esposto, il ricorso deve essere accolto con il conseguente annullamento del provvedimento gravato. Le spese seguono la soccombenza, come da dispositivo. P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Umbria (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento gravato. Condanna il Ministero dell'Interno alla refusione delle spese legali in favore della ricorrente, complessivamente liquidate in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Perugia nella camera di consiglio del giorno 27 luglio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza, secondo quanto previsto dalle disposizioni citate in epigrafe, con l'intervento dei magistrati: Depositata in Cancelleria il 08 ottobre 2021 Raffaele Potenza, Presidente Enrico Mattei, Consigliere Daniela Carrarelli, Referendario, Estensore