Consiglio di Stato 2021-accertamento del suo diritto al risarcimento del danno da lucro cessante e/o mancato guadagno e/o perdita di chance, nonché al rimborso delle spese sostenute a seguito di infortunio per causa di servizio. Cons. Stato Sez. II, Sent., (ud. 12/10/2021) 03-11-2021, n. 7333
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2959 del 2021, proposto dal Ministero dell'interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, Via dei Portoghesi, n. 12; contro -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato -----------------------------------, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Taranto, Via di Palma, n. 82; per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la -OMISSISsezione staccata di -OMISSIS- (Sezione Seconda) n. -OMISSIS-, resa tra le parti, in tema di risarcimento del danno. Visti il ricorso in appello e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e del Ministero della difesa; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 ottobre 2021 il Cons. Italo Volpe; Nessuno essendo comparso per le parti; Svolgimento del processo - Motivi della decisione 1. Col ricorso in epigrafe il Ministero dell'interno (di seguito "Ministero") ha impugnato la sentenza del Tar per la -OMISSIS-, -OMISSIS-, n. -OMISSIS-, pubblicata il 4.2.2021, che - col favore delle spese - ha accolto l'originario ricorso della persona fisica in epigrafe pure indicata volto all'accertamento del suo diritto al risarcimento del danno da lucro cessante e/o mancato guadagno e/o perdita di chance, nonché al rimborso delle spese sostenute a seguito di infortunio per causa di servizio. 1.1. In fatto, la sentenza ha riepilogato che: - all'epoca dei fatti il ricorrente era Assistente Capo della Polizia di Stato in servizio presso la Questura di -OMISSIS-e s'era lamentato del mancato guadagno conseguito nel periodo 25.2.2010-22.9.2011 conseguente al fatto di avere subito, durante una simulazione di scorta appiedata all'interno del Centro addestramento e istruzione professionale di -OMISSIS-, la "f-OMISSIS-", riconosciuta altresì dipendente da causa di servizio; - il ricorrente aveva pertanto chiesto che l'Amministrazione fosse condannata, oltre al rimborso delle spese mediche, al pagamento di euro 10.000 o della minor somma ritenuta di giustizia, oltre accessori legali; - la causa era pervenuta al Tribunale per regolamento di competenza. 1.2. In diritto, la sentenza ha motivato la decisione affermando in sintesi che: - si prendeva atto che, in corso di giudizio, il ricorrente aveva rinunciato al capo di domanda riguardante il pagamento delle spese mediche; - il ricorrente aveva documentato lo svolgimento, prima dell'infortunio (sino al 25.2.2010) e dopo (23.9.2011), di attività di lavoro straordinario (anche notturno), nonchè il conseguimento di somme a titolo di indennità di servizio, e che queste voci - documentate per il 2009 e fino a gennaio 2010 (mese antecedente l'infortunio) e poi dal quarto trimestre 2011 (successivamente alla ripresa del servizio) sino a tutto il 2012 - costituivano senz'altro profili di danno per lo stesso ricorrente; - "la regolare reiterazione di tali emolumenti aggiuntivi (…) percepiti dal ricorrente per ogni mese di lavoro, consente senz'altro di affermare -
secondo un giudizio prognostico fondato sull'id quod plerumque accidit - che il ricorrente avrebbe senz'altro continuato a percepirli, qualora non fosse stato costretto forzatamente a riposo dall'infortunio ascritto a causa di servizio"; - "accertata la prova del danno, incombeva all'Amministrazione l'onere della prova di aver fatto tutto il possibile per evitarlo", cosa tuttavia non avvenuta; - il ricorrente aveva così maturato un credito "pari ad € 242 mensili x 19 mesi (dal marzo 2010 al settembre 2011), e così per un totale di € 4.598", dal quale doveva detrarsi "a titolo di compensatio lucri cum damno, la somma di € 1.155 (con arrotondamento dei decimali) a titolo di indennizzo conseguito per i danni patiti, con il che il credito finale ammonta ad € 3.443"; - non erano invece stati provati la pur pretesa indennità di vacanza contrattuale e gli arretrati stipendiali, questi ultimi piuttosto regolarmente corrisposti al ricorrente nelle buste-paga dell'agosto 2010 (in cui il netto in busta-paga era stato di euro 2.856) e 2011 (in cui il netto in busta paga era stato di euro 2.360). 2. L'appello del Ministero è affidato alle seguenti censure: a) mancanza di un comportamento della P.A. qualificabile in termini di illiceità o illegittimità; b) mancanza della colpa della P.A.; c) violazione dei principi che presiedono il giudizio prognostico; d) erroneità della sentenza sotto tutti i profili - inesistenza del danno da lucro cessante. 2.1. Ad avviso di parte, in sostanza: a.1) in occasione dell'infortunio il comportamento dell'Amministrazione è stato corretto, non è stato causa dell'infortunio, dovuto al fortuito, e il ricorrente ha percepito tutto quanto previsto dalla legge; b.1) i primi Giudici non hanno individuato in capo all'Amministrazione specifiche condotte illecite né hanno esaminato se l'agire amministrativo potesse ritenersi idoneo ad integrare il requisito della colpa. Dunque, non sono stati vagliati i requisiti di cui all'art. 2043 c.c.; c.1) "la fideistica convinzione che il ricorrente avrebbe percepito con assoluta certezza le indennità per cui è causa, se non avesse subito il fermo lavorativo, è facilmente confutabile qualora si consideri che anche altri eventi di qualunque tipo, diversi dall'infortunio, avrebbero potuto condurre al medesimo risultato"; d.1) ne consegue che la condanna dell'Amministrazione è stata del tutto erronea ed il risarcimento riconosciuto al dipendente esula e prescinde dalla esistenza o meno di una responsabilità del Ministero. Erroneamente, per i primi Giudici, il fatto che il dipendente si sia infortunato sul luogo di lavoro presuppone necessariamente una responsabilità del datore di lavoro o una sua inadempienza e la conseguente liquidazione del danno.
3. Costituitosi, l'appellato ha replicato partitamente agli argomenti del Ministero. 4. Con ordinanza cautelare n. -OMISSIS-, è stata sospesa l'esecutività della sentenza impugnata "Ritenuto, nell'ambito della delibazione propria della presente fase cautelare, che risultano sufficientemente comprovati alcuni fondamentali e presupposti profili di fumus boni iuris e che, in ogni caso, le eventuali ragioni di credito della parte privata sono adeguatamente garantite dalla solvibilità dell'Amministrazione appellante all'esito del giudizio di merito, per la cui delibazione può fin d'ora fissarsi l'udienza del 12 ottobre 2021, cui le parti vengono rinviate". 5. La causa quindi, chiamata all'udienza pubblica di discussione del 12.10.2021, è stata ivi trattenuta in decisione. 6. L'appello è fondato e merita conseguentemente di essere accolto. 7. La sentenza di primo grado è pervenuta alla decisione sopra riferita esclusivamente facendo ricorso al paradigma presuntivo dell'id quod plerumque accidit. Questa tecnica di risoluzione della quaestio iuris propria del caso di specie non pare corretta. 8. Vale ricordare che in giurisprudenza si è affermato - con orientamento stabile - che al lavoratore infortunato nulla compete a titolo di risarcimento di danno da invalidità temporanea totale se lo stesso abbia comunque percepito durante il periodo di invalidità l'intero stipendio o salario. Ciò perché, sotto questo profilo, nessuna immutazione pregiudizievole si è prodotta nella sua sfera economica. Resta tuttavia salva la possibilità di provare che il lavoratore abbia dovuto rinunciare a lavori straordinari e trasferte a causa della diminuita resistenza fisica, con perdita dei corrispondenti compensi (Cass. civile, III, n. 779/1979). Ancora si è ritenuto che, nella liquidazione del danno patrimoniale da invalidità permanente di lavoratori dipendenti, occorre prendere in considerazione il reddito percepito in concreto e corrispondente alle competenze effettive, al netto delle ritenute e degli emolumenti straordinari (Cass. civile, III, n. 4508/2001). Il fondamento di questo orientamento è evidente: gli emolumenti straordinari, per loro stessa definizione, non sono ordinari ma aleatori e conseguentemente non prevedibili, tanto meno con assoluta certezza. 9. L'espressione del canone presuntivo dell'id quod plerumque accidit è normalmente adoperata per fare riferimento a quegli eventi che, sulla 'base della comune esperienza', sono causalmente riconducibili, con un ragionevole grado di probabilità, alla condotta dell'uomo ovvero al ricorrere di determinati presupposti. La condotta umana, cioè, è causa dei soli effetti che, nel momento in cui essa è posta in essere, è probabile che si verifichino (secondo, appunto, detto canone). Non sono, invece, normalmente attribuibili alla condotta umana gli eventi straordinari o atipici.
L'espressione si usa, in generale, come criterio per verificare l'esistenza di un nesso di causalità tra condotta umana e un certo evento o danno. In diritto civile, si utilizza per individuare se vi sia un rapporto di causaeffetto tra l'evento e il danno, necessario per il sorgere dell'obbligo di risarcimento. Ebbene, nel caso di specie, trattandosi appunto di (eventuali) emolumenti straordinari (di per se stessi, dunque, non ordinari e, come tali, prevedibili) la loro futura ricorrenza (nel periodo di impossibilitata prestazione lavorativa) non può discendere sul piano logico-deduttivo dal semplice fatto che, prima del periodo di impossibilità della prestazione lavorativa, si siano determinati (anche ripetutamente) i presupposti perché il lavoratore avesse diritto a detti emolumenti. Invero, secondo anche quanto ha ricordato la giurisprudenza, compete al lavoratore provare appropriatamente che, se non vi fosse stata interruzione lavorativa, allora sarebbero ragionevolmente ricorsi i presupposti del diritto all'erogazione degli emolumenti straordinari, cui il lavoratore stesso ha dovuto invece rinunciare a causa dell'impedimento al lavoro. Ricostruito in questi termini il giusto riparto dell'onus probandi (tra lavoratore ed ente datoriale), non sfugge allora che nel caso di specie i Giudici di primo grado hanno sopperito ad una mancanza di prova ad opera della parte ricorrente con il ricorso a detto canone presuntivo, così però indebitamente surrogandosi in un'attività (quella di offerta della prova) che sarebbe piuttosto spettata alla parte che invocava il diritto al risarcimento. Non può invero ignorarsi che, nella specie, non era sufficiente dimostrare che nel passato (ossia prima dell'evento interruttivo della prestazione lavorativa) si erano determinate le circostanze utili al conseguimento di emolumenti straordinari. Era piuttosto doveroso indicare a quali e quanti specifici servizi straordinari il lavoratore ricorrente aveva dovuto involontariamente rinunciare a causa dell'evento sospensivo della prestazione lavorativa. 10. Con l'accoglimento dell'appello deve sequenzialmente annullarsi la sentenza impugnata e, per l'effetto, respingersi l'originario ricorso di primo grado. 11. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano in favore del Ministero, per il doppio grado, in complessivi euro 6.000,00. P.Q.M. Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, respinge l'originario ricorso introduttivo. Condanna la parte appellata al pagamento in favore di quella appellante delle spese del doppio grado di giudizio, come in motivazione liquidate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 12 ottobre 2021 con l'intervento dei magistrati: Giulio Castriota Scanderbeg, Presidente Giancarlo Luttazi, Consigliere Italo Volpe, Consigliere, Estensore Francesco Frigida, Consigliere Carla Ciuffetti, Consigliere