Tar 2021-”diritto della ricorrente a ricevere il pagamento dell'indennizzo previsto dalla legge 210/92 “ Pubblicato il 21/06/2021
N. 07380/2021 REG.PROV.COLL. N. 02568/2021 REG.RIC.
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater)
ha pronunciato la presente SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2568 del 2021, proposto da -OMISSIS-,
rappresentato
e
difeso
dagli
avvocati ........................, ........................, ........................ ........................, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia; contro Ministero della Salute, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza: n. -OMISSIS-del Tribunale di Roma – sezione II lavoro, pubblicata il -OMISSISnonché
del giudicato formatosi sulla sentenza n. -OMISSIS-della Corte di Appello di Roma – Sez. lavoro, pubblicata il -OMISSISVisti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Salute; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2021 il dott. Massimo Santini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Premesso che: a) con la sentenza del Tribunale civile di Roma n. -OMISSIS-veniva così disposto: “Dichiara il diritto della ricorrente a ricevere il pagamento dell'indennizzo previsto dalla legge 210/92 tenendo conto dell'adeguamento annuo relativo alle due voci che lo compongono quali l'assegno e l'indennità integrativa speciale; per l'effetto condanna il Ministero della Salute al pagamento della somma di euro 11.992,81 a titolo di credito complessivo maturato dal mese di agosto 2004 al dicembre 2011 per rivalutazione monetaria dell'indennità integrativa speciale, oltre interessi dalla maturazione dei singoli ratei. Spese di lite compensate”; b) con sentenza della Corte di Appello di Roma n. -OMISSIS-, nell’accogliere l'impugnazione proposta dalla medesima ricorrente avverso la predetta sentenza n. -OMISSIS-del Tribunale di Roma laddove era stata disposta la compensazione delle spese processuali, veniva poi disposto: “La Corte, in accoglimento dell'appello, in parziale riforma della sentenza impugnata, ferma nel resto, condanna il Ministero della Salute al rimborso delle spese di lite del giudizio di primo grado in favore di -OMISSIS-, liquidate in complessive €
1.618,00, oltre spese a spese generali al 15%, iva e cpa, oltre al rimborso di ulteriori € 37,00 per spese esenti; condanna inoltre il Ministero al pagamento delle spese del presente grado, liquidate in complessivi € 235,00, oltre a spese generali al 15%, iva e cpa e al rimborso di € 64,50 per spese esenti”; c) in ragione della mancata esecuzione delle predette sentenze veniva dunque interposto giudizio di ottemperanza dinanzi a questo Tribunale amministrativo. Si chiedeva altresì la applicazione delle misure sanzionatorie di cui all’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a.; d) si costituiva in giudizio il Ministero della Salute per chiedere il rigetto del gravame; e) alla camera di consiglio del 15 giugno 2021 la causa veniva infine trattenuta in decisione. 2. Ciò posto il Collegio rammenta che: - il giudizio d’ottemperanza è limitato alla stretta esecuzione del giudicato del quale si chiede l’attuazione ed esula dal suo ambito la cognizione di qualsiasi altra domanda, comunque correlata al giudicato stesso; - l’ottemperanza è esperibile indipendentemente da ogni disposizione concernente l’esecuzione civile (ad es. combinato disposto degli artt. 1-ter della legge n. 181/2008 e 1 della legge n. 313/1994), attesa la totale diversità ontologica delle due azioni; - l’esecuzione dell’ordine del Giudice costituisce un inderogabile dovere d’ufficio per l’Amministrazione cui l’ordine è rivolto nonché per i suoi rappresentanti e funzionari. 3. Tanto rammentato, si ritiene che non vi siano ragioni per denegare la richiesta esecuzione. Occorre precisare, come anche ribadito dal Supremo Consesso Amministrativo, che le parti, nel giudizio di ottemperanza, conservano la stessa posizione processuale (attore-convenuto) che avevano in quello terminato con la
pronuncia da ottemperare (Cons. Stato, Sez. IV, 25 giugno 2010, n. 4096). Alla luce di tale principio, pertanto, correttamente nel caso di specie è stato convenuto il Ministero della Salute in qualità di amministrazione ricorrente prima davanti al Tribunale civile di Roma e poi dinanzi alla Corte di Appello di Roma. 4. Risulta inoltre pienamente rispettato il termine di cui all’art. 14, comma 1, del decreto-legge n. 669 del 1996 (120 giorni dalla notifica del titolo in forma esecutiva per pretendere il pagamento dalla PA) atteso che la notifica in forma esecutiva dell’ultima delle sentenze da eseguire è avvenuta in data -OMISSIS-, mentre la notifica del presente gravame è del -OMISSIS-. La decisione di cui si chiede l’esecuzione risulta inoltre essere passata in giudicato, come da attestazione della Corte di Appello di Roma – Ufficio Ruolo Generale del -OMISSIS5. Alla stregua di quanto esposto, il Tribunale Amministrativo dispone che il Ministero della Salute, in persona del Ministro pro tempore, provveda entro il termine perentorio di 60 giorni dalla notifica o dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza al pagamento delle somme di cui sopra in favore della parte ricorrente. Al riguardo, si precisa che il debito per i diritti e gli onorari liquidati nel decreto da eseguire è un’obbligazione pecuniaria (art. 1224 c.c.) con la conseguenza che: - il ritardo nel pagamento produce automaticamente gli interessi legali; - la corresponsione di questi ultimi soddisfa ogni pretesa da ritardo. Si osserva altresì che detti interessi dovranno essere calcolati dal giorno della notifica del decreto di cui trattasi, connotandosi la notifica come costituzione in mora del debitore (art. 1219 c.c.). 6. Per il caso di ulteriore inadempienza e dunque alla scadenza del termine perentorio di cui al punto 5 il Tribunale nomina sin da ora, quale commissario
ad acta deputato alla esecuzione della predetta sentenza, il Segretario Generale del Ministero della salute o un funzionario dal medesimo delegato il quale, tenuto conto che le funzioni commissariali sono affidate ad un dipendente pubblico già inserito nella struttura debitrice non riceverà alcun compenso e dovrà provvedere agli adempimenti sostitutivi entro l’ulteriore termine di cui al successivo punto n. 8 dietro presentazione di specifica istanza dell’interessato, producendo all’esito documentata relazione attestante l'avvenuto espletamento dell'attività affidatagli. 7. Il commissario provvederà in particolare a: a) prelevare le somme da qualsiasi capitolo di spesa del Ministero competente al pagamento, ovvero, in caso di incapienza, da qualsiasi altro capitolo di spesa dello Stato, scelto a sua discrezione secondo il criterio di buona amministrazione; b) utilizzare se necessario anche i fondi fuori bilancio; c) utilizzare in alternativa, sempre a sua scelta, l’istituto del pagamento in conto sospeso. 8. Il commissario terminerà la sua opera, salvo proroghe da richiedersi a questo Tribunale Amministrativo, entro il termine di 60 giorni dalla richiesta che la parte interessata gli presenterà una volta infruttuosamente decorso il termine di 60 giorni di cui al precedente paragrafo 5. 9. Si affronta adesso la domanda di condanna alle penalità di mora (o astreinte) di cui all’art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a. Alla luce della più recente giurisprudenza (cfr. TAR Campania, sez. II, 19 febbraio 2021, n. 1083), questa sezione ritiene di accogliere siffatta domanda. La richiamata disposizione codicistica, nel disciplinare i poteri del “giudice in caso di accoglimento del ricorso”, stabilisce che lo stesso, “salvo che ciò sia manifestamente iniquo, e se non sussistono altre ragioni ostative, fissa, su richiesta di parte, la somma di denaro dovuta dal resistente per ogni violazione
o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato; tale statuizione costituisce titolo esecutivo”. La lett. a) del comma 781 dell’art. 1 della legge n. 208/2015, ha poi aggiunto il seguente periodo: “Nei giudizi di ottemperanza aventi ad oggetto il pagamento di somme di denaro, la penalità di mora di cui al primo periodo decorre dal giorno della comunicazione o notificazione dell'ordine di pagamento disposto nella sentenza di ottemperanza; detta penalità non può considerarsi manifestamente iniqua quando è stabilita in misura pari agli interessi legali”. L’indicata novella ha quindi espressamente sancito il principio, in realtà già acquisito in via giurisprudenziale (Cons. Stato, Ad. Plen., 25 giugno 2014, n. 15), secondo cui la penalità di mora è dovuta anche per le condanne al pagamento di somme di denaro, atteso che l’istituto assolve ad una finalità sanzionatoria e non risarcitoria, in quanto non è volto a riparare il pregiudizio cagionato dalla non esecuzione della sentenza, ma a sanzionare la disobbedienza
alla
all'adempimento.
statuizione
Ha
altresì
giudiziaria
indicato
e
come
stimolare non
possa
il
debitore
considerarsi
manifestamente iniqua un’astreinte qualora essa sia stabilita in misura pari agli interessi legali. Come affermato nella richiamata sentenza del TAR Campania: “La precisazione legislativa induce il Collegio a rivedere il precedente orientamento giurisprudenziale
circa
la
configurabilità
dell’iniquità
della
debenza
dell’astreinte in relazione a condanne pecuniarie dell’amministrazione, avuto riguardo alle esigenze di bilancio e allo stato di crisi finanziaria della finanza pubblica, non potendo ora la penalità di mora, pur in presenza di condanne pecuniarie derivanti da un contenzioso seriale, considerarsi iniqua per stessa definizione legislativa, laddove rapportata al saggio degli interessi legali, trattandosi di previsione che attua un equo contemperamento degli interessi del creditore e del debitore pubblico”.
La quantificazione della relativa penalità di mora deve pertanto essere effettuata in una misura percentuale rispetto alla somma di cui alla condanna, prendendo a riferimento il tasso legale di interesse (in tal senso, già prima della legge di stabilità 2016, cfr. T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, 15 gennaio 2015, n. 629; T.A.R. Lazio, Roma Sez. II, 16 dicembre 2014, n. 12739). In sintesi l’astreinte verrà calcolata, nella misura indicata dell’interesse legale, sulla somma di cui alla condanna in aggiunta agli interessi legali dovuti ex lege o disposti nella medesima condanna, stante la funzione sanzionatoria della stessa (e non compensativa del danno subito), che deve anche costituire un elemento di coazione indiretta all’adempimento. Quanto alla data di decorrenza iniziale dell’astreinte, in conformità alla novella introdotta dall’art. 1 della legge n. 208/2015 all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., il Collegio precisa che la penalità di mora dovrà essere corrisposta a far data dal giorno della comunicazione o notificazione dell’ordine di pagamento disposto nella presente sentenza di ottemperanza. Quanto invece alla data di decorrenza finale dell’astreinte la stessa, in conformità all’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato ed attualmente prevalente, sarà corrisposta fino all’effettivo soddisfacimento del credito o, in alternativa, sino alla data di insediamento del commissario ad acta (ex multis: Cons. Stato, Sez. IV, 3 novembre 2015, n. 5014; T.A.R. Lazio Roma, Sez. I, 18 gennaio 2016, n. 464). Nei termini suddetti la domanda ex art. 114, comma 4, lettera e), c.p.a., va dunque accolta. 10. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo. Con distrazione delle medesime in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari. P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Quater) accoglie il ricorso e, per l’effetto: 1) ordina all’autorità amministrativa di dare corretta ed integrale esecuzione alla sentenze del Tribunale di Roma n. -OMISSIS-e della Corte di Appello di Roma n. -OMISSIS-, in epigrafe indicate, nel termine di 60 (sessanta) giorni decorrenti dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della presente sentenza; 2) in caso di inesecuzione, nel termine predetto, nomina sin d’ora quale Commissario ad acta il Segretario Generale del Ministero della salute o un funzionario all’uopo delegato, il quale Commissario dovrà provvedere agli adempimenti sostitutivi, dietro presentazione di specifica istanza degli interessati, entro l’ulteriore termine di sessanta giorni dalla ricezione della predetta istanza; 3) condanna l’amministrazione intimata al pagamento delle spese di giudizio, spese che liquida in euro 1.500,00 (millecinquecento/00) oltre IVA e CPA. Con distrazione delle medesime in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari; 4) accoglie, nei sensi e nei limiti di cui alla parte motiva, la richiesta della fissazione di una penalità di mora ai sensi dell’art. 114, lett. e). Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 15 giugno 2021 con l'intervento dei magistrati: Riccardo Savoia, Presidente Massimo Santini, Consigliere, Estensore
Roberto Vitanza, Consigliere L'ESTENSORE Massimo Santini
IL PRESIDENTE Riccardo Savoia
IL SEGRETARIO In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.