Tar 2021-ricorso per annullamento
del decreto di mancato riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio con conseguente rigetto della richiesta di equo indennizzo Pubblicato il 19/01/2021
N. 00759/2021 REG.PROV.COLL. N. 03759/2011 REG.RIC.
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3759 del 2011, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato OMISSIS OMISSIS, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via OMISSIS, OMISSIS; contro Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Ministero dell'Economia e delle Finanze, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; per l'annullamento del decreto di mancato riconoscimento di infermità dipendente da causa di servizio con conseguente rigetto della richiesta di equo indennizzo
Visti il ricorso ed i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio dell’amministrazione resistente; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 27 novembre 2020 il dott. Raffaello Scarpato; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO e DIRITTO Il ricorrente, Appuntato dei Carabinieri, ha esposto di essere stato impiegato, nel corso della carriera, in gravosi e logoranti servizi, che hanno determinato l’insorgenza della patologia “-OMISSIS-”. In particolare,-OMISSIS-ha esposto di essere stato impiegato: 1) dal mese di aprile 1995 al mese di maggio 1999 presso la stazione Carabinieri “OMISSIS” di Roma, con turnazione diurna e notturna, prestando: - servizi di ordine pubblico presso stadi, con conseguente inalazione di esalazioni di fumogeni, fuochi pirotecnici, smog e gas di scarico di automezzi; - servizi di vigilanza e stazionamento armato con l’utilizzo di giubbotto antiproiettile; - servizi di pattugliamento a piedi con ogni condizione ambientale. L’esponente ha aggiunto di aver soggiornato, durante il periodo sopraindicato, presso la Caserma di Via dei OMISSIS a Roma, in condizioni ambientali non adeguate, a causa della vetustà della struttura, con conseguente esposizione ad umidità, spifferi e sbalzi termici. Infine, ha rappresentato di essere stato esposto, durante lo stesso periodo, a fumo passivo negli uffici ed alle esalazioni delle polveri da sparo durante le esercitazioni presso i poligoni di tiro.
2) Nel successivo periodo dal 1999 al 2005-OMISSIS-ha esposto di aver prestato servizio presso la OMISSIS, svolgendo servizi di pattugliamento a piedi e servizi d’ufficio, questi ultimi contraddistinti dall’esposizione al fumo passivo. 3) Infine, nel periodo dal 2005 al 2008, il ricorrente ha dedotto di aver prestato servizio presso OMISSIS, svolgendo servizi di vigilanza esterna in ogni situazione climatica, recandosi peraltro occasionalmente al poligono ed esponendosi ai fumi delle polveri da sparo, oltre che al fumo passivo negli uffici. Tanto premesso, il ricorrente ha presentato, in data 20 febbraio 2006, istanza per il riconoscimento dalla dipendenza da causa di servizio in relazione all’ infermità “-OMISSIS-”, collegata da nesso eziologico con il servizio svolto negli anni precedenti. La competente C.M.O. ha dunque sottoposto a visita medica il ricorrente, riscontrandolo affetto da “-OMISSIS-”, mentre il Comitato di Verifica ha riconosciuto non dipendente da causa di servizio la citata infermità. Infine, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, facendo proprio il parere del Comitato di Verifica, ha respinto l’istanza di riconoscimento della dipendenza della patologia da causa di servizio. Avverso i provvedimenti del Comitato di Verifica e del Comando Generale dell’Arma il ricorrente ha dedotto censure di eccesso di potere sub specie di disparità
di
trattamento,
insufficienza
istruttoria,
insufficienza
e
contraddittorietà della motivazione, errata interpretazione dei fatti, manifesta ingiustizia e di violazione di legge (in particolare degli articoli 3 e 97 della Costituzione, degli articoli 1 e 6 della Legge nr. 241/1990), dei principi dell’affidamento, della buona fede, della correttezza e della trasparenza.
In particolare, il ricorrente ha censurato il parere del Comitato di Verifica nella parte in cui lo stesso non aveva tenuto conto, nella motivazione del diniego, delle mansioni realmente espletate dal ricorrente nel periodo dal 1999 fino all’atto della presentazione dell’istanza, che avevano provocato raffreddori, influenze, e dolori cervicali, con riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di una diversa infermità (-OMISSIS-). A fondamento della doglianza il ricorrente ha evidenziato l’asperità delle condizioni lavorative, caratterizzate da variazioni climatico-ambientali, da smog particolarmente elevato nel centro storico di Roma, dai fumi delle polveri da sparo, dai fumogeni e dal fumo passivo da sigarette, elementi questi ultimi non adeguatamente considerati dal Comitato di Verifica. A fondamento delle proprie deduzioni,-OMISSIS-ha allegato una consulenza tecnica di parte, a firma del Dott. OMISSIS OMISSIS, che ha riconosciuto il nesso concausale tra le modalità del servizio prestato e la genesi della patologia accertata. In via istruttoria, il ricorrente ha chiesto al Tribunale di disporre una verificazione/C.T.U. per accertare l’esistenza della patologia per cui è causa e la dipendenza e/o correlazione della stessa con il servizio espletato, oltre ad una prova testimoniale tesa a verificare l’effettivo espletamento delle mansioni indicate in ricorso. Si è costituita l’amministrazione intimata, chiedendo la reiezione del ricorso ed opponendosi alle richieste istruttorie formulate dal ricorrente. Il ricorso è infondato e va respinto. Va premesso che la normativa in tema di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio prevede che, ai sensi dell'art. 11 comma 1 del d.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461, il Comitato di Verifica debba accertare la riconducibilità ad attività lavorativa delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e
l'infermità o lesione, laddove alla Commissione medica compete solo la diagnosi dell'infermità o lesione, comprensiva possibilmente anche dell'esplicitazione eziopatogenetica, nonché del momento della conoscibilità della patologia, e delle conseguenze sull'integrità fisica, psichica o sensoriale, e sull'idoneità al servizio, ai sensi del precedente art. 6 comma 1 (cfr. Cons. Stato, Sez. IV, 13 novembre 2017, n. 5194). Il parere espresso dal Comitato di Verifica si fonda su nozioni scientifiche e su dati esperienziali propri delle discipline applicate, espressione di discrezionalità tecnica e, per tale ragione, è soggetto ad un sindacato debole, limitato al controllo formale ed estrinseco del percorso logico seguito dall'Amministrazione ed avente ad oggetto la sola attendibilità delle operazioni tecniche sul piano della loro correttezza quanto a criterio tecnico e a procedimento applicativo (TAR Campania, Napoli, Sez. VI, 24 ottobre 2017, n. 4970). Ne deriva che detto parere non può essere posto in discussione se non mediante puntuali allegazioni suscettibili di palesare, ancorché sotto il solo profilo sintomatico, un distorto esercizio del potere valutativo attribuito. Nel caso di specie, il Comitato di Verifica ha negato la riconducibilità eziologica della patologia a fatti di servizio, evidenziando che la patologia “-OMISSIS-, -OMISSIS-, favorita talvolta dalla preesistente conformazione locale e non imputabile al servizio, neppure sotto il profilo concausale efficiente e determinante. Tenuto altresì conto che non risulta che il soggetto a causa delle sue specifiche mansioni, sia stato sottoposto a prolungata e continuata esposizione a fattoria atmosferici negativi”. Ritiene il Collegio che, sulla base della documentazione versata in atti, la valutazione effettuata dal Comitato sia da ritenere circostanziata e supportata con argomentazioni coerenti, la cui ragionevolezza può essere contestata solo mediante allegazioni puntuali e precise circa la pretesa
macroscopica illogicità delle stesse, nel caso di specie non fornite dal ricorrente. Questi, infatti, ha censurato i provvedimenti impugnati allegando la consulenza tecnica d’ufficio a firma del dott. OMISSIS, tesa a dimostrare un nesso causale/concausale tra le modalità del servizio prestato e la patologia lamentata dal ricorrente, la quale tuttavia non trova alcun riscontro nei rapporti informativi relativi alle mansioni svolte. Il consulente di parte ha riconosciuto come cause /concause efficienti della patologia: l’esposizione a condizioni climatiche avverse e, in particolare, a basse temperature, pioggia, freddo, stress fisico lavorativo ed episodi flogistici recidivanti a carico dell’apparato otorinolaringoiatrico e respiratorio. Le citate condizioni di lavoro, come emergenti dagli atti di causa, sono state invero considerate dal Comitato di Verifica per le cause di servizio e ritenute inidonee ad assurgere a fattori causali o concausali della patologia. In particolare, dai rapporti informativi redatti nel corso della carriera dai superiori gerarchici del ricorrente, emerge la coerenza del giudizio del Comitato di Verifica. In particolare, tali rapporti informativi si limitano a dare conto dello svolgimento delle ordinarie mansioni rientranti nella categoria di riferimento, senza fare alcuna menzione allo svolgimento di mansioni straordinarie e comportanti una eccezionale esposizione a logorio fisico o mentale. Per quanto concerne, infatti, il periodo di servizio effettuato presso la Stazione Carabinieri di OMISSIS, in Roma, dal 01.04.1995 al 13 maggio 2000, il ricorrente risulta ver svolto servizi di pattuglia e vigilanza con turnazione diurna e notturna, rimanendo esposto ai rigori ed alle inclemenze stagionali, senza aver prestato servizio in zone malariche o
malsane. Nel successivo periodo dal 1999 al 2006, poi, il ricorrente risulta essere stato impiegato in mansioni di vigilanza e controllo ingressi presso la OMISSIS, sempre in Roma. Ebbene, nei citati rapporti informativi non si rinvengono elementi di esposizione a logorio fisico eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, in considerazione delle mansioni svolte, né la consulenza tecnica d’ufficio allegata dal ricorrente indica la documentazione utilizzata per concludere in senso opposto. In particolare, non possono ritenersi attività esorbitanti rispetto alle ordinarie condizioni di lavoro l’esposizione a smog o a gas in occasione dei servizi saltuariamente espletati presso gli stadi e presso i poligoni di tiro durante l’addestramento, ovvero il generico espletamento di servizi all’aperto, ovvero ancora l’esposizione a “spifferi” o a correnti d’aria nelle strutture alloggiative; quanto all’esposizione al fumo passivo, che pure si apprezza per genericità, la stessa non è stata posta a fondamento della patologia lamentata nella relazione medico legale di parte ricorrente. Nel giudizio sulla nozione di concausa efficiente e determinante di servizio possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, se particolarmente gravosi per intensità e durata e tali da costituire - secondo un criterio di prevalenza qualitativa, quantitativa e temporale rispetto alla gamma variegata del complesso delle prestazioni normalmente e naturalmente connesse al profilo professionale posseduto dal dipendente - uno specifico fattore di rischio invalidante. Tali fatti ed eventi devono essere necessariamente documentati, con esclusione delle circostanze e condizioni connaturali e coerenti con la qualifica posseduta e le mansioni svolte, quali sono gli inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario (e non specifico), naturalmente connesso allo status di appartenente alle Forze di Polizia o
Armate che esplica attività di vigilanza o pattugliamento ed ordine pubblico, anche se questo richiede, necessariamente, tipologie di prestazioni lavorative normalmente più impegnative rispetto ad altre categorie di pubblici dipendenti. Di conseguenza, in mancanza di un'adeguata dimostrazione di specifiche, circostanziate, prolungate e particolarmente gravose condizioni di impiego idonee ad evocare in via diretta - per la loro specifica, prolungata e significativa anomalia rispetto al pur gravoso quadro prestazionale ordinariamente connesso allo status posseduto - un collegamento qualificato con le infermità denunciate, sì da assurgere a fattore concausale del peggioramento stesso, le censure rivolte all'operato del Comitato di Verifica per le Cause di Servizio sotto tale profilo sono da intendere prive di fondamento (cfr. T.A.R. Toscana, Sez. I, 30.11.16, n. 1733; TAR Lazio, Sez. I quater, 14.11.16, n. 11276 e T.A.R. Toscana, Sez. I 6.7.15 n. 1007). Risulta pertanto coerente il giudizio del Comitato di Verifica nella parte in cui il servizio prestato non sono stati considerati antecedenti causali della patologia sofferta. In particolare, per quanto riguarda i precedenti di servizio, non si riviene negli stessi alcun elemento di straordinarietà nelle attività di servizio svolte, non potendo assumere valore decisivo l'esposizione a disagi connessi alla tipica prestazione lavorativa relativa alla figura professionale di riferimento. Sul punto la giurisprudenza ha avuto modo di precisare che "nella nozione di causa di servizio, ovvero concausa efficiente e determinante, possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, che vanno necessariamente documentati, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola
tipologia di prestazione lavorativa” (Tar Lazio - Roma, 10 gennaio 2017, n. 306; Cons. St., III, 10 marzo 2015, n. 1234;TAR Marche, 12 ottobre 2017, n. 767). Ancora, "Nella nozione di concausa efficiente e determinante di servizio possono farsi rientrare soltanto fatti ed eventi eccedenti le ordinarie condizioni di lavoro, gravosi per intensità e durata, che vanno necessariamente documentati, con esclusione, quindi, delle circostanze e condizioni del tutto generiche, quali inevitabili disagi, fatiche e momenti di stress, che costituiscono fattore di rischio ordinario in relazione alla singola tipologia di prestazione lavorativa" (T.A.R. Puglia, Lecce, sez II, 11 aprile 2014, n. 936; T.A.R. Campania, Salerno, sez. I , 10/10/2013, n. 2034). In assenza, pertanto, di puntuali e comprovate allegazioni circa la straordinarietà delle mansioni svolte, la pretesa dipendenza della malattia da causa di servizio non può essere affermata invocando la nomina di un consulente di parte "atteso che la legge ha inteso riservare i relativi accertamenti esclusivamente ai competenti organi dell'Amministrazione” (Cons. Stato, Sez. IV, 6 giugno 2017, n. 2718; Sez. II, parere 24 ottobre 2012, n. 11931/2004; Sez. IV, 8 giugno 2009, n. 3500; Sez. IV, 25 maggio 2005, n. 2676; Sez. IV, 4 ottobre 2017, n. 4619). A tale deficit di allegazione non può sopperire nemmeno l’invocata richiesta di testimonianza che, alla luce della formulazione dei capitoli di prova si rivela superflua. Ciò determina il rigetto delle richieste istruttorie del ricorrente. In conclusione, il ricorrente non ha fornito un’adeguata dimostrazione o allegazione delle circostanze specifiche che, in ragione dello svolgimento delle proprie mansioni lavorative, avrebbero causato la malattia, limitandosi ad affermazioni generiche, sfornite di prova e non supportate dalla documentazione sanitaria versata in atti, che, anzi, appare coerente
con il contenuto del parere del Comitato di Verifica, che pertanto è esente dalle censure formulate in ricorso. Dalla legittimità del verbale redatto dal Comitato di Verifica discende la legittimità del provvedimento del Comando Generale di rigetto, la cui motivazione sostanziale è costituita dalle valutazioni effettuate dal Comitato (in senso conforme Tar Puglia, Bari, II, 1 marzo 2013, n. 327; Tar Puglia, Lecce, II, 7 marzo 2012/2012, n. 426/2012 e n. 1635/2012, Tar Campania, Napoli, VII, 9 novembre 2012, n. 4529 e n. 4532, Tar, Sicilia, Catania, III, 10 maggio 2012, n. 1226, TAR Friuli Venezia Giulia, 30 ottobre 2014, n. 517). Sul punto va peraltro precisato che, come già ripetutamente statuito da questo Tribunale, “ai sensi del combinato disposto degli artt. 11 e 14 del d.P.R. n. 461 del 2001, il parere del Comitato di Verifica si impone, nel suo contenuto tecnico - discrezionale, all'Amministrazione, la quale, nell'adottare il provvedimento finale, deve limitarsi ad eseguire soltanto una verifica estrinseca della completezza e regolarità del precedente iter valutativo e non deve attivare una nuova ed autonoma valutazione che investa il merito tecnico. In sostanza, quindi, l'Amministrazione deve conformarsi al suddetto parere, al quale può senz'altro rinviare per relationem e solo ove ritenga di non poterlo fare, certamente per ragioni non di tipo tecnico, che deve in ogni caso esplicitare, può chiedere supplementi di accertamenti sanitari alla Commissione Medica ex art. 11, comma 4, d.P.R. 29 ottobre 2001 n. 461. Non rientra, invece, tra i poteri del Comitato quello di richiedere un supplemento documentale all'Amministrazione, competente ai sensi dell'art. 7 a redigere la relazione nella quale sono riassunti gli elementi informativi disponibili, relativi al nesso causale tra l'infermità o la lesione e l'attività di servizio, nonché l'eventuale documentazione prodotta dall'interessato. Pertanto, il Comitato di Verifica esprime un giudizio conclusivo che rappresenta il
momento di sintesi e di superiore valutazione dei giudizi espressi da altri organi precedentemente intervenuti, quali la C.M.O. Si tratta di un parere di carattere più complesso, sia per la composizione dell'organo (essendo presenti nel Comitato soggetti con professionalità mediche, giuridiche e amministrative), sia per la più completa istruttoria esperita, non limitata soltanto agli aspetti medico - legali, che assorbe quindi i diversi pareri resi dagli organi intervenuti nel procedimento, sicchè l'Amministrazione non è tenuta a motivare le ragioni per le quali si adegua ad esso, mentre una motivazione specifica e puntuale è dovuta nei soli casi in cui l'Amministrazione, in base ad elementi di cui disponga e che non siano stati vagliati dallo stesso ovvero in presenza di evidenti omissioni e violazioni delle regole procedimentali, ritenga di non poter aderire al parere del predetto Comitato” (T.A.R. Lazio, Roma, 15/06/2020, n. 653; T.A.R. Lazio, Roma, 15/06/2020, n. 6533; T.A.R. Lazio, Roma sez. I, 14/04/2020, n.3911). Per quanto precede il ricorso deve essere respinto. Le spese di giudizio possono essere compensate, in ragione della peculiarità della fattispecie oggetto di giudizio. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno
2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2020, tenutasi da remoto mediante collegamento in videoconferenza, con l'intervento dei magistrati: Germana Panzironi, Presidente Rita Tricarico, Consigliere Raffaello Scarpato, Referendario, Estensore L'ESTENSORE Raffaello Scarpato
IL PRESIDENTE Germana Panzironi
IL SEGRETARIO In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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