Tar 2021- Corpo Forestale ai fini dell’inquadramento nei ruoli delle amministrazioni statali secondo

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Tar 2021- Corpo

Forestale ai fini dell’inquadramento nei ruoli delle amministrazioni statali secondo l’ordinamento professionale del Comparto Ministeri Pubblicato il 25/06/2021

N. 07639/2021 REG.PROV.COLL. N. 00649/2017 REG.RIC.

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 649 del 2017, integrato da motivi aggiunti,

proposto

da

------contro - PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente p.t., domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege la rappresenta e difende nel presente -

giudizio;

MINISTERO

DELLE

POLITICHE

AGRICOLE ALIMENTARI

E

FORESTALI, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege

lo

rappresenta

e

difende

nel

presente

giudizio;


- MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio; - MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente

giudizio;

- COMANDO GENERALE DELL’ARMA DEI CARABINIERI, in persona del Comandante generale p.t.,, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12 presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende -

MINISTERO

nel PER

presente

LA

SEMPLIFICAZIONE

giudizio; E

LA

PUBBLICA

AMMINISTRAZIONE, in persona del Ministro p.t. - non costituito in giudizio; per l'annullamento dei seguenti atti: per quanto riguarda il ricorso principale: - decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, Corpo Forestale dello Stato, Ispettorato Generale, a firma del Capo del Corpo Forestale dello Stato, n. 81279 del 31/10/16, pubblicato sul Supplemento al Bollettino Ufficiale del Corpo Forestale dello Stato in data 07/11/16, con cui i ricorrenti sono stati assegnati all’Arma dei Carabinieri a decorrere dal 01.01.2017; - decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione e di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze - recante la data del 21/11/16, con cui sono stati determinati il contingente di personale del Corpo Forestale dello Stato con facoltà di transito in mobilità ad altra amministrazione statale, le


tabelle di equiparazione del personale del Corpo Forestale ai fini dell’inquadramento

nei

ruoli

delle

amministrazioni

statali

secondo

l’ordinamento professionale del Comparto Ministeri, il numero di posti disponibili delle amministrazioni statali verso le quali è consentito il transito del personale

del

Corpo

forestale

che

presenta

domanda,

distinti

per

amministrazione, sede territoriale, qualifica del personale da ricollocare, area d’inquadramento e fascia economica nell’amministrazione di destinazione ed i criteri da applicare alle procedure di mobilità; - ove necessario, nota protocollo 88869 del 24/11/16 a firma del Capo del Corpo Forestale dello Stato avente ad oggetto: “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2016, recante: 'determinazione del contingente del Corpo forestale dello Stato che potrà avvalersi della facoltà del transito ad altra amministrazione statale e definizione delle tabelle di equiparazione e dei criteri da applicare alle procedure di mobilità, ai sensi dell'art.12, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n.177'”; per quanto riguarda il ricorso per motivi aggiunti: - decreto del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri prot. n. 00000713/216-9 del 20/12/16 con il quale gli assistenti capo, gli assistenti, gli agenti scelti e gli agenti provenienti dal ruolo degli agenti e assistenti del Corpo Forestale dello Stato sono stati inquadrati nel ruolo forestale degli appuntati e carabinieri dell’Arma dei Carabinieri; Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio degli enti ed amministrazioni in epigrafe indicati; Visti tutti gli atti della causa;


Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2021 il dott. Michelangelo Francavilla; Considerato che la pubblica udienza si è svolta, ai sensi degli artt. 25 d. l. n. 137/2020 e 4 d. l. n. 28/2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare n. 6305 del 13/03/2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Con ricorso notificato il 04/01/17 e depositato il 29/01/17 gli esponenti in epigrafe indicati, tutti appartenuti al ruolo agenti ed assistenti del Corpo Forestale dello Stato fino al 31/12/16, hanno impugnato il decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato n. 81279 del 31/10/16, con cui i ricorrenti sono stati assegnati all’Arma dei Carabinieri a decorrere dal 01/01/17, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/11/16, con cui sono stati determinati il contingente di personale del Corpo Forestale dello Stato con facoltà di transito in mobilità ad altra amministrazione statale, le tabelle di equiparazione del personale del Corpo Forestale ai fini dell’inquadramento nei ruoli delle amministrazioni statali, il numero di posti disponibili delle amministrazioni statali verso le quali è consentito il transito del personale del Corpo

forestale,

la

qualifica

del

personale

da

ricollocare,

l’area

d’inquadramento e la fascia economica nell’amministrazione di destinazione ed i criteri da applicare alle procedure di mobilità, e la nota protocollo 88869 del 24/11/16 a firma del Capo del Corpo Forestale dello Stato avente ad oggetto la determinazione del contingente del Corpo forestale dello Stato che potrà avvalersi della facoltà del transito ad altra amministrazione statale e la definizione delle tabelle di equiparazione e dei criteri da applicare alle procedure di mobilità.


La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, i Ministeri dell’economia e delle finanze, delle politiche agricole, alimentari e forestali e della difesa, costituitisi in giudizio con comparsa depositata l’01/02/17, hanno chiesto il rigetto del ricorso. Con atto notificato il 25/02/17 e depositato il 15/03/17 i ricorrenti hanno impugnato con motivi aggiunti il decreto del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri prot. n. 000007-13/216-9 del 20/12/16 con il quale gli assistenti capo, gli assistenti, gli agenti scelti e gli agenti, provenienti dal ruolo degli agenti e assistenti del Corpo Forestale dello Stato, sono stati inquadrati nel ruolo forestale degli appuntati e carabinieri dell’Arma dei Carabinieri. Con ordinanza n. 872/2018 del 15/02/18 il Tribunale ha disposto la sospensione del giudizio ai sensi degli articoli 295 c.p.c., 79 comma 1 e 80 comma 1 c.p.a., fino alla decisione della Corte Costituzionale in ordine ad una questione sollevata da altro Tribunale ed avente ad oggetto la normativa applicabile anche alla fattispecie oggetto della presente causa. Con atto depositato il 17/01/18 i ricorrenti Francesco Torrico e Gennaro Zampella hanno dichiarato di non avere più interesse alla definizione, nel merito, del giudizio. Con atto depositato il 14/10/19 gli altri ricorrenti hanno chiesto la prosecuzione del giudizio a seguito dell’avvenuta pronuncia della sentenza n. 170/2019 della Corte Costituzionale. Con atto depositato il 14/05/21 i ricorrenti Alberti Mirco, Amadio Daniela, Bellone Mariangela, Bizzarro Luigi, Bucciarelli Diego, Cassetta Federico, Crisante Mario, Di Candia Alessandro, Di Criscio Franco, Fava Alberto, Forti Giancarlo, Ghini Valentina, Giubilei Mauro, Gobbi Davide, Guida Maria, Guida Giuseppe, Lorenzoni Roberto, Madormo Andrea, Scaioli Daniela, Silvestrini Giulio, Sturba Fabrizio e Turrisi Antonio hanno dichiarato di non avere più interesse alla definizione del giudizio.


Alla pubblica udienza del 25/05/21 il ricorso è stato trattenuto in decisione. DIRITTO In via pregiudiziale, il Tribunale rileva che i ricorrenti Torrico Francesco, Zampella Gennaro (i predetti hanno presentato atto di rinuncia che, in quanto non notificato, deve essere qualificato come manifestazione di sopravvenuta carenza d’interesse), Alberti Mirco, Amadio Daniela, Bellone Mariangela, Bizzarro Luigi, Bucciarelli Diego, Cassetta Federico, Crisante Mario, Di Candia Alessandro, Di Criscio Franco, Fava Alberto, Forti Giancarlo, Ghini Valentina, Giubilei Mauro, Gobbi Davide, Guida Maria, Guida Giuseppe, Lorenzoni Roberto, Madormo Andrea, Scaioli Daniela, Silvestrini Giulio, Sturba Fabrizio e Turrisi Antonio hanno dichiarato di non avere più interesse alla definizione, nel merito, del presente giudizio. In

relazione

ai

predetti

ricorrenti,

pertanto,

deve

essere

dichiarata

l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse. Per quanto concerne la posizione degli altri ricorrenti, il gravame è infondato e deve essere respinto il che esime il Tribunale dal valutare le eccezioni d’inammissibilità sollevate dalla difesa erariale. Con il ricorso principale gli esponenti in epigrafe indicati, tutti appartenuti al ruolo agenti ed assistenti del Corpo Forestale dello Stato fino al 31/12/16, impugnano il decreto del Capo del Corpo Forestale dello Stato n. 81279 del 31/10/16, con cui i ricorrenti sono stati assegnati all’Arma dei Carabinieri a decorrere dal 01/01/17, il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21/11/16, con cui sono stati determinati il contingente di personale del Corpo Forestale dello Stato con facoltà di transito in mobilità ad altra amministrazione statale, le tabelle di equiparazione del personale del Corpo Forestale ai fini dell’inquadramento nei ruoli delle amministrazioni statali, il numero di posti disponibili delle amministrazioni statali verso le quali è consentito il transito del


personale del Corpo forestale, la qualifica del personale da ricollocare, l’area d’inquadramento e la fascia economica nell’amministrazione di destinazione ed i criteri da applicare alle procedure di mobilità, e la nota protocollo 88869 del 24/11/16 a firma del Capo del Corpo Forestale dello Stato avente ad oggetto la determinazione del contingente del Corpo forestale dello Stato che potrà avvalersi della facoltà del transito ad altra amministrazione statale e la definizione delle tabelle di equiparazione e dei criteri da applicare alle procedure di mobilità. Con le prime quattro censure i ricorrenti prospettano l’illegittimità degli atti impugnati in ragione dell’illegittimità costituzionale dell’art. 8 l. n. 124/15 e del d. lgs. n. 177/16 per violazione degli articoli: - 5, 97, 117, 118 e 120 Cost. in quanto le disposizioni applicabili alla fattispecie non prevederebbero un adeguato coinvolgimento delle Regioni, attraverso un’intesa con le stesse, necessaria dal momento che la materia “agricoltura e foreste” rientrerebbe nell’ambito della competenza legislativa regionale. In quest’ottica, la “militarizzazione” del Corpo forestale dello Stato, conseguente all’assorbimento nell’Arma dei Carabinieri, eliderebbe il nesso esistente tra il Corpo e le Regioni (prima doglianza); - 3, 23, 52, 76 e 77 Cost. in quanto l’assorbimento del Corpo forestale nell’ambito dell’Arma dei Carabinieri determinerebbe un illegittimo mutamento di status dei suoi componenti, “che passano dall’essere parte di una forza di polizia a ordinamento civile all’essere sottoposti a regole di natura militare, come appunto vi sono sottoposti i carabinieri, con tutto ciò che ne consegue anche in termini di limitazione ai diritti dei singoli (non ultimi, quelli di natura sindacale e di sciopero)” (pag. 12 dell’atto introduttivo). Inoltre, nella fattispecie si verificherebbe un arruolamento coatto in una forza armata che non comporterebbe nemmeno un risparmio di costi come prefigurato dalla normativa in esame (seconda doglianza);


- 2, 4 e 35 Cost. in quanto gli appartenenti al Corpo forestale dello Stato non potrebbero scegliere la propria destinazione e sarebbero, per la maggior parte, assorbiti

coattivamente

nell’Arma

dei

Carabinieri

con

conseguente

peggioramento di status (terza doglianza); - 76 e 77 Cost. in quanto il decreto legislativo n. 177/16 non sarebbe in grado di perseguire gli obiettivi della razionalizzazione e potenziamento dell'efficacia delle funzioni di polizia, cooperazione ed eliminazione di sovrapposizioni di competenze tra forze di polizia perseguiti dalla legge delega ma si sarebbe limitato a prevedere la soppressione del Corpo forestale dello Stato. Il decreto, poi, avrebbe illegittimamente ripartito tra Guardia di finanza e Ministero delle politiche agricole le funzioni unitarie già svolte dal Corpo forestale dello Stato e relative al rispetto della convenzione di Washington (C.I.T.E.S.). Inoltre, l’attribuzione ai Vigili del fuoco delle competenze in materia di antincendio boschivo e pubblico soccorso non consentirebbe il mantenimento del precedente livello di salvaguardia dei boschi (quarta doglianza). Le censure sono infondate. L’art. 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015 prevede che «[i]l Governo è delegato ad adottare […] uno o più decreti legislativi […] nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi: a) […] riordino delle funzioni di polizia di tutela dell’ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, conseguente alla riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia, fatte salve le competenze del medesimo Corpo forestale in materia di lotta attiva contro gli incendi boschivi e di spegnimento con mezzi aerei degli stessi da attribuire al Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le connesse risorse e ferme restando la garanzia degli attuali livelli di presidio dell’ambiente, del territorio e del mare e della sicurezza agroalimentare e la salvaguardia delle professionalità esistenti, delle specialità e


dell’unitarietà delle funzioni da attribuire, assicurando la necessaria corrispondenza tra le funzioni trasferite e il transito del relativo personale; conseguenti modificazioni agli ordinamenti del personale delle Forze di polizia di cui all’articolo 16 della legge 1º aprile 1981, n. 121, in aderenza al nuovo assetto funzionale e organizzativo, anche attraverso: 1) la revisione della disciplina in materia di reclutamento, di stato giuridico e di progressione in carriera, tenendo conto del merito e delle professionalità, nell’ottica della semplificazione delle relative procedure, prevedendo l’eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di ruoli, gradi e qualifiche e la rideterminazione delle relative dotazioni organiche, comprese quelle complessive di ciascuna Forza di polizia, in ragione delle esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le facoltà assunzionali previste alla medesima data, nonché assicurando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze di polizia e dei connessi trattamenti economici, anche in relazione alle occorrenti disposizioni transitorie, fermi restando le peculiarità ordinamentali e funzionali del personale di ciascuna Forza di polizia, nonché i contenuti e i princìpi di cui all’articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e tenuto conto dei criteri di delega della presente legge, in quanto compatibili; 2) in caso di assorbimento del Corpo forestale dello Stato, anche in un’ottica di razionalizzazione dei costi, il transito del personale nella relativa Forza di polizia, nonché la facoltà di transito, in un contingente limitato, previa determinazione delle relative modalità, nelle altre Forze di polizia, in conseguente corrispondenza delle funzioni alle stesse attribuite e già svolte dal medesimo personale, con l’assunzione della relativa condizione, ovvero in altre amministrazioni pubbliche, di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nell’ambito delle relative dotazioni organiche, con trasferimento delle corrispondenti risorse finanziarie […]».


Il comma 5 del medesimo art. 8 prevede che i decreti legislativi di cui al precedente comma 1 sono adottati previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all’art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. Il d.lgs. n. 177 del 2016 ha inteso dare attuazione alla citata delega, disponendo l’assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell’Arma dei carabinieri, con attribuzione delle relative funzioni (art. 7), salvo le limitate competenze assegnate ad altre amministrazioni (artt. 9, 10 e 11), e conseguente trasferimento, mediante provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato, del personale che le esercitava (art. 12). L’art. 12 del d.lgs. n. 177 del 2016 consente anche il transito del personale del Corpo forestale, in un contingente limitato, in altre amministrazioni statali, individuate

con

decreto

del

Presidente

del

Consiglio

dei

ministri

preferibilmente tra quelle che svolgono funzioni attinenti alle professionalità del personale da ricollocare (comma 3). Quest’ultimo può presentare domanda di transito in dette amministrazioni e indicare se, in caso di mancato accoglimento della stessa, intenda rimanere assegnato all’amministrazione di destinazione individuata con il provvedimento del Capo del Corpo forestale dello Stato; in tal caso, il mancato accoglimento della domanda determina la definitività del provvedimento di assegnazione (comma 4). In difetto d’indicazione, il mancato accoglimento della domanda fa sì che si proceda, previo esame congiunto con le organizzazioni sindacali, a definire altre forme di ricollocazione e, in caso di mancato ulteriore assorbimento entro il 31 dicembre 2016, il predetto personale cessi di appartenere al comparto sicurezza e difesa, con applicazione nei suoi confronti dell’art. 33, comma 8, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, vale a dire venga collocato in disponibilità (comma 6). In riferimento alla disciplina in esame, con sentenza n. 170 del 2019 la Corte Costituzionale ha deciso che:


- nella fattispecie, l’assorbimento del Corpo forestale nell’Arma dei Carabinieri non comporta una dispersione delle competenze in materia di tutela ambientale; - la legge n. 124/15 non produce una lesione dei diritti del personale forestale in quanto essa prescrive la corrispondenza tra funzioni unitariamente attribuite e transito del corrispondente personale, salvaguardandone professionalità e specialità; - la medesima legge “persegue sinergie funzionali prima ancora che economiche, così da tendere non a un mero risparmio di spesa, ma a un livello superiore di efficienza coerente con il principio di buon andamento di cui all’art. 97 Cost., che conforma l’esercizio dei poteri pubblici e la cura degli interessi generali. Il perseguimento di risparmi di scala e di una migliore efficienza dei servizi non costituisce, nel caso di specie, una compressione del diritto della collettività alla salvaguardia dell’ambiente e di quello dei lavoratori forestali al mantenimento del livello delle professionalità acquisite; - “non è implausibile l’assunto da cui muove il legislatore, secondo cui l’eliminazione di sovrapposizioni e duplicazioni di competenze è idonea a garantire una maggiore efficacia nell’esercizio delle funzioni affini e, con riguardo al caso di specie, una migliore tutela dell’ambiente, del territorio e della sicurezza agroalimentare”; - “l’accorpamento, oltre a consentire economie di scala, non indebolisce la salvaguardia dei beni protetti rispetto alla situazione preesistente e tende anzi – nella prospettiva del legislatore – a incrementare l’efficienza e l’efficacia nell’esercizio delle funzioni conseguentemente trasferite”; - sono infondate le questioni di legittimità costituzionale della legge n. 124/15 con riguardo alla parte in cui delega il Governo a provvedere con decreto legislativo alla riorganizzazione del Corpo forestale e al suo eventuale assorbimento in altra forza di polizia previo parere, anziché previa intesa, in sede di Conferenza unificata. Infatti, la delega ha ad oggetto le materie


dell’“ordine pubblico e sicurezza” e dell’“ordinamento penale”, ovvero “funzioni, appartenenti a materie di competenza esclusiva dello Stato, senza innovare le funzioni amministrative che il Corpo forestale esercita in ambito regionale”; - “la possibilità dell’assorbimento nell’Arma dei carabinieri appare conforme alla delega”; - in relazione al meccanismo di assunzione “non pienamente volontario” dello status di militare, “non può essere configurato un diritto fondamentale incomprimibile al mantenimento del posto di lavoro” in quanto “dal riconoscimento della rilevanza costituzionale del lavoro non può derivare – quando siano in gioco altri interessi e altre esigenze sociali – l’assoluta prevalenza della stabilità del posto”; - in quest’ottica le disposizioni del d. lgs. n. 177/16 “operano con modalità graduali nella prospettiva di una tendenziale conservazione del rapporto tra funzioni e personale trasferito, in modo da preservare la sinergia tra esperienze acquisite e attività esercitate”; - in ordine al transito dalla status civile a quello militare, “l’assenza di un meccanismo coercitivo al passaggio dallo status civile a quello militare e l’esigenza di assicurare un maggiore livello di efficienza agli stessi servizi, già svolti dal Corpo forestale e ora assegnati all’Arma dei carabinieri, costituiscono elementi decisivi per ritenere la correttezza del bilanciamento tra interessi antagonisti che il legislatore delegato si è trovato a esprimere nell’ambito della concreta attuazione della riforma”; “in

definitiva, la struttura complessiva del riordino effettuata dal decreto

legislativo in esame realizza un bilanciamento non implausibile tra l’esigenza di rendere più efficiente la tutela ambientale, quella di salvaguardare le posizioni lavorative del personale proveniente dal disciolto Corpo forestale e quella di migliorare l’utilizzazione delle risorse economiche disponibili”.


In relazione a quanto statuito dalla Corte Costituzionale, pertanto, le prime quattro censure del ricorso principale, aventi ad oggetto l’illegittimità costituzionale della normativa primaria sulla base delle quale sono stati emanati gli atti impugnati, sono infondate e devono essere respinte. Con la quinta e la sesta censura i ricorrenti, prospettano i vizi di violazione dell’art. 12 d. lgs. n. 177/16 e della l. n. 241/90, difetto d’istruttoria e motivazione, in quanto: - il decreto del Capo del Corpo forestale dello Stato del 31/10/16 sarebbe stato emesso senza consentire un’adeguata partecipazione al procedimento degli interessati “considerato che tra l’accesso agli atti - da completare entro il 10.10.2016 - e la presentazione di memorie ed eventuale documentazione integrativa, sono stati previsti giorni 10, scadendo il termine per le memorie ed i documenti il 17.10.2016” (pag. 33 dell’atto introduttivo). Inoltre, il decreto sarebbe stato emanato solo due giorni dopo la scadenza del termine per gli interessati per produrre la documentazione da acquisire agli atti e, comunque, non sarebbe motivato in riferimento alle posizioni individuali (quinta doglianza); - il DPCM del 21/11/16, avente ad oggetto l’individuazione del contingente di personale del Corpo Forestale dello Stato con facoltà di transito in mobilità ad altra amministrazione statale, le tabelle di equiparazione del personale del Corpo Forestale ai fini dell’inquadramento nei ruoli delle amministrazioni statali, il numero di posti disponibili delle amministrazioni statali verso le quali è consentito il transito del personale del Corpo forestale e i criteri da applicare alle procedure di mobilità, sarebbe illegittimo per invalidità derivata da quella del decreto del 31/10/16, sarebbe stato emanato oltre il termine previsto all’art. 12 d. lgs. n. 177/16, non sarebbe stato pubblicato sul Bollettino Ufficiale del Corpo forestale dello Stato o sulla Gazzetta Ufficiale e, pertanto, non sarebbe stato conoscibile dagli interessati ai fini del decorso del termine previsto per la


presentazione della domanda di mobilità. Inoltre, le modalità di accesso al portale sulla mobilità sarebbero sono tali da non offrire le indispensabili garanzie di sicurezza e di certezza della persona che effettua la scelta delle preferenze e dunque tali da non garantire la genuinità della domanda (sesta doglianza). I motivi sono infondati in quanto generici. Le censure, infatti, non specificano in relazione a quali tra i numerosi ricorrenti si siano verificate le circostanze che il gravame assume pregiudizievoli quali la ristrettezza del termine di partecipazione, la mancata considerazione di documenti presenti nel fascicolo personale, il difetto di motivazione in ordine alle singole posizioni e la non genuinità della domanda di mobilità. A ciò si aggiunga comunque, che: - nel provvedimento del 31/10/16 il Capo del Corpo Forestale dello Stato ha dato atto di aver tenuto conto sia degli stati matricolari degli interessati, sia dell'ulteriore documentazione agli atti dell'amministrazione attestante il servizio prestato di n. 3730 unità di personale appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo forestale dello Stato, da assegnare all'Arma dei Carabinieri; - il termine concesso per l’esercizio dei diritti di partecipazione (sette giorni) non è incongruo tenuto conto dell’esigenza di completare la procedura nel rispetto dei termini previsti dall’art. 12 d. lgs. n. 177/16; - in assenza di un’espressa qualificazione legislativa nel senso della perentorietà, il termine previsto dall’art. 12 comma 3 d. lgs. n. 177/16 per l’adozione del decreto ha carattere meramente ordinatorio per cui il suo eventuale superamento non potrebbe mai comportare l’illegittimità dell’atto in esame; - il DPCM del 21/11/16 è stato pubblicato sul sito del Dipartimento della funzione pubblica alla data del 23/11/16 (come esplicitamente dedotto nel gravame: pag. 35 dell’atto introduttivo) e, successivamente (il 03/01/17) sulla


Gazzetta Ufficiale. La pubblicazione sul sito del Dipartimento della funzione pubblica costituisce modalità idonea ai fini dell’efficacia del DPCM e della decorrenza del termine, previsto dall’art. 14 comma 4 d. lgs. n. 177/16, per la presentazione, da parte del personale interessato, della domanda di transito ad altre amministrazioni. Per questi motivi il ricorso principale è infondato e deve essere respinto. Con atto notificato il 25/02/17 e depositato il 15/03/17 i ricorrenti impugnano con motivi aggiunti il decreto del Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri, prot. n. 000007-13/216-9 del 20/12/16, con il quale gli assistenti capo, gli assistenti, gli agenti scelti e gli agenti provenienti dal ruolo degli agenti e assistenti del Corpo Forestale dello Stato sono stati inquadrati nel ruolo forestale degli appuntati e carabinieri dell’Arma dei Carabinieri. Il ricorso per motivi aggiunti è infondato. Nel gravame in questione, infatti, i ricorrenti prospettano, sub specie d’invalidità derivata, le medesime censure proposte nel ricorso principale e fondate sull’illegittimità costituzionale delle norme primarie di riferimento (i primi quattro motivi) e sul difetto d’istruttoria e di motivazione del decreto del 31/10/16 e del DPCM del 21/11/16 (il quinto motivo), della cui infondatezza già si è dato atto; assolutamente generica, poi, è l’illegittimità propria del decreto d’inquadramento prospettata nel ricorso per motivi aggiunti senza alcun riferimento specifico di fatto o di diritto alle ragioni dell’illegittimità stessa. Per questi motivi il ricorso presentato dai soggetti diversi da quelli per i quali è stata dichiarata l’improcedibilità è infondato e deve essere respinto. La

novità

della

normativa

applicabile

alla

fattispecie

compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti; P.Q.M.

giustifica

la


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), definendo il giudizio, così provvede: 1) dichiara l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse in relazione alla posizione di …..….…………. 2) in relazione alla posizione degli altri ricorrenti, respinge il ricorso, 3) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza secondo quanto disposto dall’art. 25 comma 2 d. l. n. 137/2020, con l'intervento dei magistrati: Pietro Morabito, Presidente Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore Roberta Cicchese, Consigliere L'ESTENSORE Michelangelo Francavilla

IL PRESIDENTE Pietro Morabito

IL SEGRETARIO



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