Corte dei Conti 2022-Presenza di personale con età media avanzata ( di 50 anni) con conseguente mass

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Corte dei Conti 2022-Presenza di personale con età media avanzata ( di 50 anni) con conseguente massiccia presenza di esenzioni, minori aggravi, legge 104, ecc. Corte dei Conti Sicilia Sez. contr., Delib., (ud. 02/12/2021) 18-01-2022, n. 7 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE DI CONTROLLO PER LA REGIONE SICILIANA nell'adunanza, da remoto, del 2 dicembre 2021, composta dai SalvatoreMagistrati:Pilato - Presidente Anna Luisa Carra - Presidente aggiunto Adriana La Porta - Consigliere -relatore Alessandro Sperandeo - Consigliere Giuseppe Grasso - Consigliere Luciano Abbonato - Consigliere Tatiana Calvitto - Referendario Antonio Tea - Referendario

Vistomodificazioni;l'art.2del

D.Lgs. 6 maggio 1948, n. 655, nel testo sostituito dal D.Lgs. 18 giugno 1999, n. 200; Vista la L. 5 giugno 2003, n. 131, recante disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla L.Cost. 18 ottobre 2001, n. 3; Visto l'art. 1, comma 170, della L. n. 266 del 2005 e ss.mm.ii. il quale prevede l'obbligo, a carico degli Organi di controllo degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, di trasmettere alla Corte dei conti una relazione sul bilancio di esercizio, formulata sulla base dei criteri e delle linee guida definite annualmente dalla Corte; Viste le linee guida per la relazione dei collegi sindacali degli enti del servizio sanitario nazionale sui bilanci di esercizio 2017 e 2018 approvate, rispettivamente, con deliberazione della Sezione Autonomie n.12/SEZAUT/INPR/18 del 25/6/2018 e n. Viste16/SEZAUT/INPR/19;lelineeguidaper

la relazione dei collegi sindacali degli enti del servizio sanitario nazionale aventi sede in Sicilia, sul bilancio di esercizio 2017 e 2018, approvate,

Antonino Catanzaro - Referendario Massimo Urso - Referendario Emanuele Mio - Referendario

Vista la L. 14 gennaio 1994, n. 20 e successive

rispettivamente, con deliberazione n.167/2018/INPR e n. 157/2019/INPR di questa Sezione Controllo; Vista la documentazione trasmessa dal Collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera "omissis" di P., relativamente ai bilanci d'esercizio 2017 e 2018; Vista la nota prot. n. (...) del 21 ottobre 2020 con la quale, a seguito d'esame della documentazione relativa ai bilanci d'esercizio 2017 e 2018, questa Sezione richiedeva approfondimenti istruttori; Vista la nota prot. n. (...) dell'11 novembre 2020 con la quale l'Azienda Ospedaliera riscontrava la richiesta Vistoistruttoria;ilD.L. dell'8 marzo 2020 n. 11 recante "misure straordinarie ed urgenti per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenere gli effetti negativi sullo svolgimento dell'attività giudiziaria"; Visto l'art. 85 del D.L. del 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, nella L. 24 aprile 2020, n. 27; Visto l'art. 26-ter del D.L. del 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, nella L. 13 ottobre 2020, n. Visto126; il D.L. n. 125 del 7 ottobre 2020 che ha prorogato lo stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021, modificando l'art.1 del D.L. n. 19 del 2020 e gli altri DD.LL. in materia; Visto il D.P. della Corte dei conti n. 153 del 18 maggio 2020, recante "Regole tecniche e operative in materia di

svolgimento delle camere di consiglio e delle adunanze in videoconferenza e firma digitale dei provvedimenti dei magistrati nelle funzioni di controllo della Corte dei conti"; Visto il D.P. della Corte dei conti n. 287 del 27 ottobre 2020, contenente le "Regole tecniche operative in materia di svolgimento in videoconferenza delle udienze del giudice nei giudizi innanzi alla Corte dei conti, delle camere di consiglio e delle adunanze, nonché delle audizioni mediante collegamento da remoto del Pubblico VistaMinistero";larelazione di deferimento del magistrato istruttore, datata 28 ottobre 2021; VISTA l'ordinanza n. 115/2021/CONTR del 22 novembre 2021 con la quale il Presidente della Sezione di controllo ha convocato l'adunanza per il giorno 2 dicembre 2021, con svolgimento in modalità di videoconferenza; Vista la nota prot. n. (...) del 29 novembre 2021 con la quale l'Azienda Ospedaliera relazionava sui punti oggetto di UDITIcontraddittorio;ilrelatore,Cons. Adriana La Porta e per l'Azienda Ospedaliera e l'Assessorato regionale della Salute, gli intervenuti come da separato verbale; Svolgimento del processo - Motivi della decisione A seguito dell'esame delle relazioni di cui all'art.1, c. 170, della L. n. 266 del 2005 (legge finanziaria per il 2006) relative ai bilanci d'esercizio 2017 e 2018 dell'Azienda omissis. - C. di P. e della documentazione trasmessa a seguito di richiesta istruttoria, nonché delle osservazioni

Il bilancio di esercizio al 31/12/2017 è stato adottato con deliberazione del Commissario Straordinario n. 995 del 31/5/2018 ed evidenzia un utile di Euro 85.787, con un decremento, rispetto all'esercizio precedente, di Euro 606.687, pari al - 87,6%.

Con nota prot. n. (...) del 21 ottobre 2020 questo ufficio inoltrava al Collegio sindacale ed al Direttore generale dell'Azienda, richiesta istruttoria, cui la Direzione Generale dava riscontro con nota prot. n. (...) del 10 novembre 2020, allegando documentazione a supporto.

Il bilancio di esercizio al 31/12/2018 è stato adottato con deliberazione del Direttore Generale n. 466 del 12/8/2019 ed evidenzia un utile di Euro 19.553, registrando un decremento di Euro 66.234 rispetto all'esercizio precedente, pari al - 77,2%.

Il Collegio sindacale dell'Azienda con verbali n. 26 del 9/8/2018 e n. 26 del 19/9/2019 ha espresso parere favorevole all'approvazione dei citati bilanci nonché alla proposta della Direzione Aziendale, contenuta nella Relazione sulla Gestione di destinare l'utile d'esercizio "a nuovo", come previsto dall'art. 30 del D.Lgs. n. 118 del 2011 e nelle Direttive per la chiusura dei bilanci d'esercizio delle aziende sanitarie pubbliche regionali, emanate dall'Assessorato Regionale della Salute (prot. n. (...) del 20 aprile 2018 e n. (...) del 28 maggio 2019).

in ordine agli esiti dell'esame effettuato, si procede ad illustrare, di seguito, l'iter istruttorio e le peculiari caratteristiche dell'Azienda Ospedaliera "omissis".

Il Collegio sindacale, sul punto, nelle relazioni/questionario ha illustrato le misure adottate che, per il 2017, sono state: "Ristrutturazione e/o riorganizzazione delle attività di ricovero con aggregazione di posti letto e ottimizzazione dei percorsi assistenziali; Razionalizzazione ed ottimizzazione dell'attività di sala operatoria e riorganizzazione dell'attività di day surgery e day service per DRG chirurgici; Revisione dell'organizzazione del personale infermieristico, degli OSS, del personale ausiliario e del personale supporto alla logistica, Adeguamento pianta organica; Ottimizzazione della gestione dei pronto soccorsi; Implementazione della cartella clinica elettronica; Ottimizzazione e riorganizzazione delle attività ambulatoriale; Riorganizzazione delle attività dei servizi con ristrutturazione degli spazi, interventi sulle tecnologie, orari di apertura, etc.".

Preliminarmente si osserva che l'Azienda è stata inserita dalla Regione siciliana nell'elenco degli enti soggetti a piano di rientro aziendale, ai sensi dell'art. 1, comma 524, della L. n. 205 del 2015.

L'inserimento di un'azienda ospedaliera in piano di rientro è oggetto di apposito quesito in sede di questionario/relazione per gli enti del SSR, laddove è richiesto, in particolare, di specificare le misure adottate atte al raggiungimento dell'equilibrio economicofinanziario e patrimoniale e al miglioramento della qualità delle cure o all'adeguamento dell'offerta.

Per l'anno 2018, le misure previste hanno riguardato: "le aree amministrative, tecniche e di staff, affinché provvedano a rinegoziare, laddove fattibile, e rinnovare i

In sede istruttoria è stato, quindi, richiesto di illustrare, sia per il 2017 che per il 2018, gli esiti delle azioni intraprese per la realizzazione degli obiettivi del predetto Conpiano.riferimento ai richiamati obiettivi l'Azienda, riscontrando la richiesta istruttoria, ha comunicato che "Nel corso dell'anno 2017 ha proseguito l'attività di monitoraggio degli interventi previsti dal piano 20172019, inserendo tra gli obiettivi di performance la conferma e il monitoraggio delle ulteriori azioni proposte dalle stesse articolazioni aziendali.

contratti di approvvigionamento di beni e servizi; stipulare apposite convenzioni per regolamentare tutti i rapporti dell'azienda con enti e/o strutture pubbliche e private; avviare le attività per la definizione, entro le scadenze, degli investimenti; attivare specifici controlli volti a monitorare l'andamento dell'efficacia dell'azione amministrativa attraverso atti di regolamentazione; avviare processi volti alla razionalizzazione e riduzione del consumo di risorse. Le aree sanitarie affinché provvedano a massimizzare la produzione, perseguendo la saturazione delle risorse disponibili, attraverso interventi organizzativi sul personale e sulle apparecchiature/strutture".

Viceversa, nel corso del 2018, su sollecitazione dell'Assessorato della Salute, è stato stipulato un accordo con l'AGeNaS che ha portato alla revisione di quanto previsto nel piano di rientro 2017-2019 poi concretizzatasi nel nuovo piano di efficientamento per il triennio 20192021 non ancora approvato dai competenti organi assessoriali.

Dette argomentazioni

sono state, altresì, esposte dal Direttore Generale anche nel corso dell'adunanza, ove, dopo aver brevemente illustrato le problematiche che hanno interessato la struttura "Ospedale omissis" per fronteggiare l'emergenza sanitaria da COVID 19 (che ha destinato a tal fine 275 posti letto), ha osservato che il piano di rientro non è stato reso operativo per una serie di motivi a livello nazionale. Ha evidenziato, inoltre, che immediatamente dopo il suo insediamento, avvenuto nel 2018, già nel corso dei primi mesi del 2019 sono stati organizzati una serie di incontri, sia con l'Assessorato che con un Comitato di supporto da parte dell'Agenas, per la definizione di un piano di rientro, il quale è stato puntualmente redatto, trasmesso e validato. Ha precisato, infine, che nel corso del 2019 sono state realizzate una serie di azioni e sono stati raggiunti gli obiettivi prefissati, ma che nel 2020, con l'avvio della pandemia, l'Assessorato, conseguentemente alla situazione di fatto esistente, aveva autorizzato una sospensione del piano di rientro, che permane ancora ad oggi. Nel prendere atto di quanto comunicato dall'Azienda sul punto, si rileva, tuttavia, che l'Assessorato regionale

Gli esiti delle azioni previste piano 2017 - 2019 hanno, pertanto, risentito degli effetti delle interruzioni prodotti dal ricorso della regione Veneto, dalla sentenza 192/2017 e del percorso di revisione attuato nel 2018 sotto il coordinamento regionale. In ogni caso, sono stati portati a compimento gli atti di regolamentazione previsti e sono state avviate le attività per il monitoraggio dell'andamento dell'efficacia dell'azione amministrativa e sanitaria".

salute, con D.A. n. 479 del 4 giugno 2020, a seguito dell'emergenza sanitaria da Covid-19, ha ritenuto opportuno sospendere l'applicazione delle disposizioni in materia di piani di efficientamento ( di cui ai D.A. n. 786 del 2 maggio 2019 e n. 1709 del 7 agosto 2019), nelle more che le Aziende Ospedaliere soggette ai predetti piani, riprogrammino i propri "assets organizzativi ed erogativi" e conseguentemente attuino strategie gestionali volte esclusivamente ai principi di efficienza, efficacia ed economicità, propri di una gestione postemergenza epidemiologica. Si ritiene opportuno, prima di passare all'analisi dei singoli punti oggetto di approfondimento in sede istruttoria, ripercorrere l'iter normativo e procedimentale che ha portato alla costituzione dell'Azienda Ospedaliera Con"omissis".deliberazione di Giunta regionale n. 312 dell'1 agosto 2007, a seguito dell'Intesa tra il Ministero della Salute, il Ministero dell'Economia e delle Finanze e la Regione siciliana, è stato adottato l'Accordo attuativo del Piano previsto dall'art. 1, comma 180, della L. 3 dicembre 2004, n. 311 e il Piano di rientro, di riorganizzazione, di riqualificazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento del riequilibrio economico del servizio sanitario regionale, con le relative misure ed azioni da Dettoadottare.Accordo, con il piano in allegato, è stato reso noto con decreto dell'Assessorato della Sanità del 6 agosto 2007 e pubblicato con la Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 40 del 31 agosto 2007.

Direttori generali delle A. e delle AO di attuare la riorganizzazione e rimodulazione ospedaliera territoriale, tramite l'adozione di un apposito atto programmatico da

Con decreto assessoriale del 24 dicembre 2008 sono stati definiti gli indirizzi e i criteri ai fini dell'applicazione del Piano di rientro di cui all'art. 1, comma 180, della L. n. 111 del 2004, adottato dalla Regione siciliana in data 31 luglio 2007, ritenendo non più derogabile, per l'anno 2009, il perseguimento degli obiettivi previsti nel Piano 2007/2009, raggiunti solo parzialmente nei primi due esercizi di Trariferimento.questi,l'obiettivo della riduzione del numero delle aziende ospedaliere, previsto alla lettera C del Piano di rientro, per il perseguimento del quale il D.A. 24/12/2008, ha definito i criteri per la riconversione e/o accorpamento dei presidi ospedalieri esistenti nel territorio siciliano richiamando l'obiettivo affidato ai

Tra gli obiettivi posti dal piano di contenimento e riqualificazione del SSR 2007-2009, in termini di contenimento della spesa, è stato previsto, tra gli altri, "la riduzione delle risorse destinate all'assistenza ospedaliera pubblica e privata, con la revisione della rete ospedaliera, la riduzione dell'attività ad alto rischio di inappropriatezza e il minor ricorso alla mobilità interregionale (lettera C del Piano 2007-2009)". Nello specifico, al punto C.5 di tale obiettivo è stata prevista "la riduzione del numero delle aziende ospedaliere" con l'approvazione del relativo Provv. entro il 30 giugno 2008.

sottoporre all'Assessorato della sanità ai fini della verifica della coerenza con gli obiettivi del Piano di rientro.

L'adozione del Piano di rientro da parte della Regione siciliana, infatti, si inserisce nell'ambito di un contesto normativo proiettato alla crescente responsabilizzazione dei soggetti preposti alla gestione della sanità (introdotta mediante lo strumento della negoziazione delle risorse del FSR, affidata ai direttori generali della aziende del SSR), fissa tutta una serie di obiettivi strategici il cui raggiungimento avrebbe dovuto garantito dagli stessi direttori generali delle aziende sanitarie, a pena di Nell'ambitodecadenza.

del processo di riordino della rete ospedaliera, l'obiettivo della riduzione delle aziende ospedaliere è stato portato a compimento con l'approvazione della L.R. 14 aprile 2009, n. 5 contenente "Norme per il riordino del Servizio sanitario regionale", cui hanno fatto seguito il D.A. n. 01150/2009 per la definizione degli "indirizzi e dei criteri per il riordino, la rifunzionalizzazione e la riconversione della rete ospedaliera e territoriale regionale" e i decreti assessoriali specifici per il riordino delle singole aziende sanitarie individuate dalla L.R. n. 5 del 2009, adottati tra il mese di marzo e il mese di maggio dell'anno 2010. Nello specifico, e per quanto di interesse in questa sede, ai sensi dell'art. 8, comma 1, Titolo IV della predetta L.R. n. 5 del 2009, è stata costituita l'Azienda Ospedaliera "omissis - omissis" e con D.A. del 12/03/2010 è stato approvato il relativo piano di "riordino, rifunzionalizzazione e riconversione" sulla base degli indirizzi definiti con il

decreto assessoriale n. 01150/2009 il quale aveva sancito, nell'ambito territoriale di Palermo: - l'accorpamento dei presidi V.S. (comprendente lo stabilimento CTO), omissis e omissis, con conseguente revisione della pianta organica riferita alle posizioni apicali di direzione sanitaria, radiologia, laboratorio analisi, farmacia e rianimazione e di tutti quei reparti per le quali fosse stato possibile realizzare l'accorpamento; - la disattivazione del presidio omissis con conseguente trasferimento delle unità operative presso gli altri -nosocomi;larifunzionalizzazione del presidio CTO per attività Aiambulatoriali.finidellarealizzazione dell'accorpamento sono state 1.emanate:laDeliberazione di Giunta regionale n. 335 del 27 agosto 2009 di nomina del direttore generale dell'A.O. "omissis" di Palermo, ai sensi dell'art. 33 della L.R. n. 5 del 2009 il quale prevedeva che le A. e le A.O. di nuova istituzione sarebbero state operative a decorrere dal 1 settembre 2009, previa nomina dei rispettivi direttori 2.generali;ilD.A.n. 736 dell'11 marzo 2010 sulle "Linee guida per la redazione dell'atto aziendale" ai sensi dell'art. 9, commi 3 e 4, della L.R. n. 5 del 2009 ai sensi del quale l'organizzazione e il funzionamento delle aziende del SSR sarebbero state disciplinate con atto aziendale di diritto

privato adottato dal direttore generale, sulla base degli indirizzi forniti dall'Assessore regionale per la salute;

3. la Deliberazione n. 516 del 14 maggio 2010 di approvazione e adozione dell'Atto aziendale da parte del direttore generale dell'A.O. "omissis" e la Deliberazione n. 1045 del 30 agosto 2010, di modifica ed integrazione dello 4.stesso;laDeliberazione di Giunta regionale n. 332 del 21 settembre 2010, di acquisizione del parere favorevole da parte della Regione per l'approvazione dell'atto aziendale dell'A.O. "omissis";

5. L'Atto aziendale definitivo dell'A.O. "omissis" del 16 novembre 2010. Si osserva, al riguardo, che la costituzione dell'A.O. "omissis", a seguito della riorganizzazione della rete ospedaliera, non sufficientemente supportata, tuttavia, da uno studio di fattibilità in termini economici che individuasse con maggiore esattezza, oltre i risparmi di spesa derivanti dall'accorpamento delle unità operative allocate nei presidi ospedalieri dismessi, anche e soprattutto i costi che sarebbero scaturiti dalle difficoltà oggettive a sopprimere alcune unità operative, ha determinato il generarsi, in maniera pressocché costante negli anni, di ingenti perdite di esercizio che vengono annualmente ripianate da parte della Regione in sede di negoziazione delle risorse del FSR, attraverso il meccanismo della definizione, autorizzazione e finanziamento delle cosiddette "perdite programmate".

Ciò premesso, l'esame dei bilanci di esercizio 2017 e 2018, dell'Azienda ha evidenziato "perdite programmate" pari ad Euro 31.625.000,00 nell'esercizio 2017 e ad Euro 39.377.000,00 nell'esercizio 2018; pertanto, in sede istruttoria (nota prot. n. (...) del 21/10/2020 - punto 2) è stato richiesto all'Azienda di riferire in merito alle cause della loro genesi e di chiarire il meccanismo con cui la Regione siciliana provvede annualmente a ripianare dette "perdite programmate" in sede di negoziazione delle risorse del FSR, trasmettendo copia dei verbali di negoziazione per entrambi gli esercizi interessati.

L'Azienda ospedaliera, nel fornire i chiarimenti richiesti, ha fatto presente che la principale causa delle ingenti perdite annuali risiede nella difficoltà a realizzare quelle economie di spesa che si sarebbero dovute generare con la fusione delle due principali aziende ospedaliere coinvolte, ciascuna con peculiarità differenti e dislocate in quartieri molto distanti tra loro: 1. l'A.O. "V.S. e C.T.O." allocata nel quartiere San Lorenzo; 2. l'A.O. "omissis" ubicata nel quartiere Cruillas. Nello specifico, veniva illustrato che nonostante siano stati raggiunti risultati significativi nella condivisione delle linee strategiche aziendali, nella razionalizzazione delle procedure e nel superamento di parte delle duplicazioni ereditate dalle aziende ospedaliere preesistenti, ancora oggi si scontano gli effetti, in termini di diseconomie gestionali, derivanti dall'essere la strutturazione aziendale dislocata in più presidi, ciascuna con una propria area di emergenza, che impone l'esigenza del permanere di duplicazioni nell'ambito di discipline e

attività analoghe, prevalentemente sanitarie. Veniva, tuttavia, precisato, anche, che numerose difficoltà operative erano spesso connesse all'indisponibilità degli spazi e/o all'inidoneità delle strutture e/o degli impianti.

Tali difficoltà sono state meglio rappresentate nel piano di efficientamento aziendale redatto dall'A.O. per il triennio 2019 - 2021, a seguito dell'inserimento nell'elenco degli enti soggetti a piano di rientro ai sensi dell'art. 1, comma 524, della L. n. 205 del 2015, lettera a), avendo conseguito "uno scostamento tra costi rilevati dal modello di rilevazione del conto economico (CE) consuntivo e ricavi determinati come remunerazione dell'attività, ai sensi dell'articolo 8-sexies del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, pari o superiore al 7 per cento dei suddetti ricavi, e, in valore assoluto, pari ad almeno 7 milioni di Euro".

Secondo quanto riferito dall'A.O., ed evidenziate nel Piano di efficientamento aziendale per il triennio 2019 - 2021, sussistono specifiche criticità, interne ed esterne, che hanno concorso a generare il suddetto scostamento tra i costi e i ricavi aziendali che di seguito si elencano: I fattori di criticità interni all'organizzazione aziendale

1.riguardano:Diseconomie gestionali correlate alla strutturazione dell'azienda in più presidi, ciascuno con una specifica area di emergenza; 2. Articolazione su più presidi abbastanza distanti tra loro;

6. Afflusso alle aree di Emergenza-Urgenza di una elevata quota di codici verdi e bianchi, derivati dalla carente offerta territoriale per le cure a bassa intensità e bassa complessità e conseguente ruolo di supplenza all'offerta sanitaria territoriale;

7. Presenza di personale con età media avanzata ( di 50 anni) con conseguente massiccia presenza di esenzioni, minori aggravi, legge 104, ecc. I fattori di criticità esterni all'organizzazione aziendale o relativi al rapporto di committenza con la Regione 1.riguardano:Rigiditàdei

2. Difficoltà a creare continuità e sviluppo delle competenze e del know-how anche a causa delle rigidità normative relative al turnover delle risorse umane (contratti a tempo determinato, precarietà, ecc.);

3. Strutture ospedaliere non sempre rispondenti, dal punto di vista strutturale, alle moderne esigenze nosocomiali e che richiedono ingenti investimenti;

sistemi di reclutamento per il turnover delle risorse umane, anche in attesa della rimodulazione della rete ospedaliera;

4. Esigenza di ammodernamento dei plessi ospedalieri, degli impianti e delle tecnologie; 5. Esigenza di un'implementazione del sistema informativo aziendale per renderlo idoneo alle nuove sfide legate alla digitalizzazione della P.A.;

4. Presenza di molteplici funzioni esclusive, assegnate dalla programmazione regionale (es.: Nefrologiafarmaco), per nulla o non adeguatamente remunerate, i cui costi non possono trovare copertura entro il limite fissato per il finanziamento per funzioni;

3. Presenza del Servizio Regionale di Trasporto di Emergenza Neonatale (STEN) e del Servizio Regionale di Trasporto Assistito Materno (STAM);

6. Ritardi nell'individuazione delle direzioni strategiche e commissariamenti delle Aziende Sanitarie che hanno provocato conseguenti ritardi nell'assegnazione degli obiettivi strategici da parte dell'Assessorato Sanità ed il conseguente rallentamento delle attività gestionali, accrescendo la percezione di precarietà complessiva, rallentando la riorganizzazione delle aziende ed i conseguenziali processi di miglioramento organizzativo. Da quanto emerso dalle risposte fornite dall'Azienda ospedaliera e dai verbali di negoziazione delle risorse del FSR per gli esercizi finanziari 2017 e 2018 acquisiti in sede istruttoria (allegati 1 e 2 alla nota di risposta prot. n. (...) dell'11/11/2020), le difficoltà oggettive evidenziate nel piano di efficientamento 2017-2019 si rivelerebbero alquanto improbabili da superare con le risorse ordinarie annualmente negoziate con la Regione sulla base degli attuali criteri, che non tengono conto degli ulteriori costi, divenuti ormai fissi per l'Azienda, provenienti da molteplici

5. Difficoltà a trasferire in strutture territoriali pazienti che necessitano di assistenza domiciliare o di strutture riabilitative o di lungodegenza, con conseguente allungamento dei tempi di degenza;

fattori, tra cui la peculiarità delle attività "non tariffate" che la contraddistinguono e per le quali non è possibile rispettare il limite previsto per la "quota funzioni"; da problemi oggettivi connessi agli effetti della fusione delle aziende preesistenti, e da altre ulteriori cause che generano annualmente il configurarsi di consistenti perdite d'esercizio, a fronte delle quali il rimedio è costituito dalla contrattazione di ulteriori risorse per il relativo ripiano con l'Assessorato Sanità.

La base normativa ai sensi della quale la Regione provvedere ad autorizzare e finanziare il ripiano delle perdite, impropriamente definite "programmate", è da rinvenire nella L. n. 208 del 2015 per effetto della quale l'Azienda ospedaliera "omissis" è inserita nell'elenco regionale delle aziende in piano di rientro e per le quali, ai sensi dell'art. 1, comma 531, della predetta legge, viene accantonato nel bilancio di esercizio della GSA una quota di fondo sanitario regionale corrispondente alla somma degli eventuali scostamenti negativi di cui ai piani di rientro degli enti del Servizio sanitario regionale, da erogarsi solo a seguito della verifica trimestrale, da parte della Regione, circa l'adozione e la realizzazione delle misure previste dai piani di rientro. Ciò, tuttavia, presuppone l'avvenuta approvazione, da parte dell'Assessorato della Salute della Regione siciliana, dei piani di rientro degli enti del proprio servizio sanitario e la successiva comunicazione della stessa ai Tavoli tecnici ministeriali competenti, entro il termine di cinque giorni dall'adozione del provvedimento di approvazione, unitamente all'importo degli scostamenti negativi di cui ai medesimi piani di rientro.

Allo stato, nonostante il quinquennio oramai trascorso dalla L. n. 205 del 2015, i piani di rientro non sono mai stati definitivamente approvati dai competenti organi assessoriali: in un primo tempo a causa del ricorso per incostituzionalità proposto della regione Veneto, definito con sentenza della Corte Costituzionale n. 192/2017; successivamente per effetto del percorso di revisione attuato nel 2018 sotto il coordinamento regionale e, da ultimo, per effetto dell'emergenza sanitaria derivante da COVID-19, a seguito della quale l'Assessorato regionale Salute ha sospeso l'iter di approvazione, in attesa di riprogrammare gli "assets organizzativi ed erogativi" delle aziende in piano di rientro e conseguentemente attuare strategie gestionali volte esclusivamente ai principi di efficienza, efficacia ed economicità, propri di una gestione post-emergenza epidemiologica.

In detto contesto, le c.d. "perdite programmate", che manifestano un andamento crescente negli anni (+24% nel 2018 rispetto al 2017) vengono definite, in sede di contrattazione delle risorse, coerenti con gli obiettivi di scostamento, stabiliti in termini percentuali e in termini assoluti nel piano di rientro formalmente non approvato dalla Regione, consentendo l'accesso a risorse aggiuntive di sostegno per la relativa copertura, in assenza delle quali lo squilibrio economico finanziario dell'Azienda V.S.C. non risulterebbe azzerato.

Ciò nonostante, l'Azienda ospedaliera ha comunicato di aver portato a compimento gli atti di regolamentazione previsti e di aver avviato le attività per il monitoraggio dell'andamento dell'efficacia dell'azione amministrativa e sanitaria, rendendo "di fatto" operativi i piani di rientro, sebbene formalmente non ancora approvati.

Alla luce delle problematiche su esposte, detta prassi, ormai consolidata, suscita numerose perplessità in merito all'effettiva efficacia dei piani di efficientamento adottati dall'Azienda ospedaliera e sulla sua effettiva capacità di garantire il rientro da quella condizione di squilibrio

In tema di negoziazione delle risorse, va precisato che la normativa di riferimento, e nello specifico l'art. 24 della L.R. n. 2 del 2007 e l'art. 6 della L.R. n. 5 del 2009, affida ai direttori generali la negoziazione delle risorse del FSR in funzione della specifica attività erogata dalle singole aziende ospedaliere, con l'obiettivo di garantire l'equilibrio economico con le risorse negoziate per la gestione delle aziende sanitarie, a pena di decadenza (art. 24, comma 16, della L.R. n. 2 del 2007). Nessuna menzione viene fatta dalla vigente normativa circa la negoziazione preventiva delle "perdite" in funzione delle risorse finanziarie disponibili annualmente in termini di "obiettivo di perdita Taleprogrammata".prassièstata introdotta al fine di consentire l'accesso alle risorse accantonate nella GSA per effetto del comma 531, dell'art. 1, della L. n. 208 del 2015 e non incorrere in un esito negativo della verifica annuale dello stato di attuazione del piano di rientro per effetto del quale, ai sensi del comma 534, è prevista la decadenza automatica del direttore generale. Peraltro, nessun riscontro è stato fornito, in merito al ripiano perdite programmate, da parte dell'Assessorato il quale, anche a seguito di esplicita richiesta in sede di contraddittorio, ha dichiarato di non aver nulla da aggiungere sull'argomento.

economico e finanziario che ha determinato il permanere dell'A.O. "Ospedali Riunti - C.S.C. tra le aziende in piano di rientro per effetto del comma 524 dell'art. 1 della L. n. 208 del 2015. In sede istruttoria, sono state approfondite ulteriori tematiche. In particolare: 1. Proventi e oneri straordinari. In sede istruttoria è stato richiesto di fornire chiarimenti in merito all'importo di cui alla lettera E) del C.E. "Proventi ed oneri straordinari", corrispondente al risultato della gestione straordinaria, che nell'esercizio 2017 risultava positivo e pari ad Euro 1.156.040,00 a fronte di un risultato negativo in sede di bilancio di previsione 2017 pari a -Euro 112.149,00. A tal riguardo, è stato richiesto di fornire il dettaglio delle sopravvenienze attive, delle sopravvenienze passive, nonché delle insussistenze passive v/terzi (nota prot. n. (...) del 21/10/2020- punto 3). In sede di riscontro istruttorio l'Azienda ospedaliera non ha fornito la motivazione dello scostamento del risultato della gestione straordinaria rilevata a consuntivo dal valore previsto in sede di bilancio di previsione. Ha, tuttavia, fornito il dettaglio delle voci di costo e di ricavo che lo compongono, attribuendo l'elevato importo del saldo positivo alla rilevazione di poste correttive per lo più imputabili all'adeguamento del Fondo rischi contenzioso, a seguito di transazioni ed errori negli accantonamenti effettuati negli esercizi precedenti e nei relativi utilizzi, all'adeguamento degli importi accantonati a titolo di contributi per progetti in corso, a seguito di rimodulazione dei relativi importi (PO FESR 2007/2013 e PROGETTO PER

In sede di contraddittorio, a maggiore chiarimento sul punto, l'Azienda ha fornito un prospetto con il dettaglio degli scostamenti tra le voci del bilancio consuntivo e del bilancio di previsione 2017 come di seguito riportato: Ha,Omissispoi, precisato che: "in sede di consuntivo sono state rilevate ulteriori componenti straordinarie di reddito sia attive (+ 6.398.505,69 Euro) che passive (+ 5.130.317,12 Euro), che in sede di bilancio di previsione non erano prevedibili per il carattere di eccezionalità e non ripetibilità che le contraddistingue.

LA RFUNZIONALIZZAZIONE DELL'AREA DI EMERGENZA P.O. V.S. E P.O. omissis), all'aggiudicazione definitiva di gare d'acquisto e allo sgravio di cartelle esattoriali.

Dall'analisi del dettaglio a consuntivo della composizione delle voci in argomento, già fornito nel riscontro istruttorio, si rileva che sia l'incremento delle poste straordinarie attive che l'incremento delle poste straordinarie passive è principalmente riconducibile a scritture di adeguamento "straordinario" dei fondi rischi ed oneri effettuate in sede di chiusura del bilancio consuntivo, ed a scritture che hanno interessato sia le "insussistenze attive" che le "insussistenze passive" per pari importo (quali l'adeguamento di fondi, crediti, debiti, e/o immobilizzazioni a seguito di rimodulazione progetti e/o aggiudicazione gare). A ciò si aggiunga la ricezione di note di credito a storno costi di competenza di anni precedenti, la definizione di transazioni e lo sgravio di cartella esattoriale tra le poste attive, la ricezione di fatture per acquisto di beni e servizi relativi ad anni

Nello specifico, è stato rappresentato che il dato riportato nel C.E. tra la voce dei contributi FSR corrisponde al totale delle assegnazioni definitive di competenza per l'esercizio di riferimento al lordo della quota relativa alla "valorizzazione degli emoderivati ricevuti in eccesso rispetto al conferito" rilevata tra i costi del C.E. alla voce "emoderivati di produzione regionale". Contrariamente, il dato esposto nel questionario fa riferimento alla quota di assegnazione definitiva in termini di cassa, ossia comprensivo del saldo della mobilità.

A tal riguardo, l'A.O. ha trasmesso correttamente, così come richiesto, i provvedimenti di assegnazione definitiva delle risorse del FSR per gli esercizi 2017 e 2018 (allegati

Con riferimento alle risorse del FSR assegnate negli esercizi 2017 e 2018, in sede istruttoria (nota prot. n. (...) del 21/10 /2020, punto 4) è stato richiesto di chiarire il diverso importo indicato nella tabella di cui al punto 2 parte seconda del questionario, rispetto all'importo totale del contributo assegnato rilevato nel C.E., pari ad Euro 113.944.462 nell'esercizio 2017 e ad Euro 124.982.247,00 nell'esercizio 2018, con la trasmissione della copia del provvedimento definitivo di assegnazione delle risorse del FSR negli esercizi di riferimento.

precedenti e la rilevazione di oneri tributari relativi ad anni precedenti tra le poste passive".

2. Risorse FSR

In sede di riscontro istruttorio l'A.O. ha chiarito la diversa origine dei dati esposti nel questionario rispetto a quelli rilevati nel C.E.

Dall'esame dei provvedimenti di assegnazione definitiva emerge che la Regione siciliana trasmette alle aziende del SSR una nota avente per oggetto "Direttiva per la chiusura dei bilanci d'esercizio delle aziende sanitarie pubbliche regionale per l'esercizio di riferimento" in data precedente all'invio del provvedimento di assegnazione definitiva delle risorse recante la medesima data del D.A. di riparto definitivo delle risorse del FSR (D.A. 867 del 17/05/2018 per l'esercizio 2017 e D.A. 1056 del 31/05/2019 per l'esercizio 2018).

Nella tabella allegata al provvedimento di assegnazione definitiva, infatti, si rileva l'importo della quota per il ripiano della perdita definita in sede di negoziazione e l'importo della quota aggiornata in sede di riparto Adefinitivo.talspecifico riguardo, il Collegio sindacale, nella relazione sul bilancio di esercizio 2018 (pag. 4), ha fatto presente che "rispetto al risultato economico definito quale obiettivo in sede di negoziazione delle risorse del

3 e 4), con le rispettive tabelle allegate riportanti gli importi definiti in sede di negoziazione per singola finalità e gli importi aggiornati in sede di assegnazione definitiva.

Tra le assegnazioni definitive, emerge in primo luogo, la quota contrattata per il riequilibrio che fa riferimento alle risorse erogate per effetto della L. n. 208 del 2015, art. 1, comma 531, di cui si è ampiamente relazionato nei punti precedenti, che viene assegnata alle aziende prima della chiusura dei bilanci di esercizio, quando si conosce con certezza l'esatto importo della perdita, in modo da chiudere il bilancio in equilibrio o addirittura in utile.

3. RelativamenteCrediti ai crediti, è stato richiesto (nota prot. n. (...) del 21/10/2020 punto 5) di fornire il dettaglio dei crediti v/Regione per spesa corrente e per versamenti a patrimonio netto riportati nelle tabelle di cui al punto 14.1 e 14.2 del questionario, con particolare riferimento agli esercizi pregressi.

FSR per l'anno 2018, ovvero alla perdita massima programmata di Euro 39.776.868,00, il Conto Economico dell'A.O.R. V.S. - omissis espone un utile pari ad Euro 19.553,00 (segnando una flessione di Euro 66.234,00 rispetto al risultato economico del precedente esercizio, pari a Euro 85.787,00) a fronte di risorse assegnate per il riequilibrio, pari ad Euro 37.793.000,00".

In sede di risposta istruttoria l'A.O. si è limitata a trasmettere l'elenco dei crediti esistenti al 31/12/2017 e al 31/12/2018 estratti dalla nota integrativa ai bilanci 2017 e 2018 (allegati 5 e 6), senza fornire alcun chiarimento in merito alla loro natura e alle cause della loro permanenza in bilancio, tenuto conto che la maggior parte di essi

Dalla comparazione dei provvedimenti trasmessi dall'A.O. con i decreti assessoriali di riparto definitivo delle risorse del FSR, emerge, infine, una differenza di importo tra le quote assegnate in termini di competenza e di cassa rilevate nel prospetto del D.A. con le quote effettivamente assegnate all'Azienda Ospedaliera risultante dai provvedimenti intestati alla stessa e rilevabili dai documenti contabili in sede di approvazione dei bilanci di esercizio, pur essendo emanati nella stessa data, che pregiudica l'attendibilità dei provvedimenti assessoriali.

risalgono ad esercizi precedenti il 2013, imputabili prioritariamente a quote del FSR 2012 e 2013, per la parte corrente, e a crediti per investimenti relativi a decreti regionali approvati negli esercizi 2001 e 2002.

4. Crediti per finanziamenti per investimenti Relativamente ai crediti per finanziamenti per investimenti, complessivamente pari ad Euro 16.206.265,00 nel 2017 e ad Euro 12.543.329 nel 2018, invece, da quanto riportato nelle note integrative ai bilanci degli esercizi 2017 e 2018 dell'Azienda Ospedaliera, nonché da quanto emerso in sede di risposta istruttoria, le voci più rilevanti riguardano i contributi regionali assegnati ex L. n. 488 del 1998, art. 71, per la riqualificazione dell'assistenza sanitaria (contabilizzati al capitolo di spesa 812410 del bilancio regionale) e i contributi ex L. n. 67 del 1988, art. 20, in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti (contabilizzati al capitolo di spesa 812010 del bilancio Aregionale).detticrediti corrispondono, infatti, debiti della Regione rilevati tra le perenzioni in vita al 31/12/2017 e al 31/12/2018 del bilancio regionale, per i quali l'amministrazione procede alla relativa reiscrizione, con conseguente erogazione, con notevole ritardo, tenuto conto delle annualità parecchio risalenti nel tempo cui essi fanno riferimento. Secondo quanto riportato nella nota integrativa al bilancio di esercizio 2018, tale voce, nello stesso 2018, non

In sede di memoria per l'adunanza in contradditorio, sull'argomento, è stato precisato quanto segue: "Con riferimento al secondo punto, come è possibile rilevare dal dettaglio dei crediti v/Regione esistenti al 31/12/2018

sarebbe stata interessata da alcuna riscossione e il decremento della consistenza dei crediti sarebbe imputabile ad una variazione negativa per Euro 3.647.209,00, a seguito di riduzione della copertura finanziaria dell'intervento "LAVORI DI COMPLETAMENTO RISTRUTTURAZIOINE EX ONIG" di cui al D.A. 790/2002, originariamente assegnata con risorse ex art. 20 della L. n. 67 del 1988 e da fondi del bilancio regionale (riduzione comunicata all'Azienda con nota assessoriale prot. (...) acquisita al protocollo (...) - CS dell'11 aprile).

La mancata o ritardata reiscrizione delle somme perenti relative ai progetti di investimento, da parte della Regione, mal si concilia con le difficoltà rappresentate dall'Azienda Ospedaliera circa la capacità a contenere i costi aziendali connessi all'inidoneità delle strutture e/o degli impianti Dall'interrogazioneesistenti.della banca dati regionale SIC, tuttavia, si rileva una movimentazione sul capitolo 812010 per finanziamenti erogati all'A.O.R. V.S. - omissis a seguito di reiscrizione di somme perenti per investimenti ex art. 20 della L. n. 67 del 1988, relativamente al progetto di "Realizzazione sistema PET/Ciclotrone presso il P.O. V.S. e Policlinico di Palermo" per l'importo di Euro 1.558.314,70 (DDS n. 1945 del 24.10.2018) e ai "Lavori di riqualificazione e adeguamento a norma del P.O. omissis di Palermo" per l'importo di Euro 22.364,18 (DDS n. 2055 del 7.11.2018), che necessitano di ulteriori chiarimenti.

ed al 31/12/2017, fornito nel riscontro istruttorio, permangono in bilancio, in quanto non ancora incassati dalla Regione, crediti sia di natura corrente (Fondo sanitario, fondi vincolati per Progetti obiettivo PSN o per progetti di farmacovigilanza, emovigilanza, contributo payback, rimborsi per personale comandato ecc.) che c/capitale (finanziamenti per investimenti).

− Euro 1.558.314,70 per realizzazione sistema PET/ciclotrone presso il P.O. V.S. e Policlinico di Palermo con ordinativo di incasso n. 1977 del 26/11/2018 (Allegato 1). Lo stesso importo è stato contestualmente trasferito all'Azienda O.U.P. "P. Giaccone" di Palermo in quanto vincolato in favore della stessa; − Euro 22.364,18 per lavori di riqualificazione e adeguamento a norma del P.O. omissis con ordinativo di incasso n. 1994 del 27/11/2018 (Allegato 2).

Con specifico riferimento alla movimentazione di questi ultimi, si precisa che, come risulta agli atti di codesta Corte, nell'anno 2018 sono stati incassati da questa azienda i seguenti importi:

Tali incassi, tuttavia, non hanno determinato un decremento della consistenza dei crediti v/Regione per finanziamenti per investimenti nell'esercizio 2018, in quanto gli stessi non risultavano ancora iscritti in Solobilancio.almomento dell'avvenuto incasso, infatti, si è provveduto all'iscrizione del credito, rispettivamente con la prima nota n. 50531 (Allegato 1) e n. 50679 (Allegato 2), ed alla contestuale estinzione".

Si rileva, tuttavia, sul punto, che riferendosi a residui passivi perenti nel bilancio della Regione siciliana, la mancata rilevazione di tali crediti al momento dell'emanazione del decreto di assegnazione regionale, genera un inevitabile disallineamento tra le poste contabili esistenti nel Conto del Patrimonio del Bilancio regionale e l'ammontare dei crediti vantati dall'Azienda ospedaliera nei confronti della Regione stessa.

L'assenza di allineamenti contabili si rivela preoccupante nella misura in cui non consente di poter rilevare in maniera trasparente la posizione creditoria/debitoria

In sede di contradditorio sono state richieste ulteriori delucidazioni sul punto, alle quali il Dirigente Amministrativo, UOC Economico Finanziario e Patrimoniale dell'Azienda ha precisato che "prima che l'articolo 29 del D.Lgs. n. 118 del 2011 intervenisse a definire la situazione, stabilendo che i crediti per conto capitale, - che hanno, quindi, una contropartita a patrimonio netto e non a conto economico, in termini di contributo - vadano iscritti al momento del decreto di assegnazione, la loro iscrizione non era realizzata da tutte le aziende. Nel caso specifico, dalle scritture contabili dell'azienda è emerso che l'iscrizione del credito è avvenuto al momento della cassa e non in quello dell'assegnazione; inoltre, era stabilito che tale credito fosse vincolato all'azienda universitaria Policlinico di Palermo, pertanto, nel momento in cui l'azienda V.S. lo ha incassato, lo ha girocontato, ovvero trasferito al Policlinico di Palermo; in questo modo, anche il contributo iscritto al patrimonio netto, è stato girocontato sull'altra azienda, perché così era stato definito con l'Assessorato".

esistente tra la Regione siciliana e le aziende del SSN, con possibili ripercussioni sulla veridicità del bilancio consolidato della GSA. 5. Debiti v/fornitori Con riferimento ai debiti v/fornitori esistenti al 31/12/2017, pari a complessivi Euro 50.935.385,00 di cui Euro 33.673.933,00 scaduti, è stato chiesto (nota prot. n. (...) del 21/10/2020 - punto 6) di motivare il mancato pagamento di quest'ultimi al 31.12, tenuto conto che la consistenza di cassa al termine dell'esercizio era pari ad Euro 89.426.563,00. Analoghi chiarimenti sono stati richiesti per l'esercizio 2018, in riferimento al quale l'importo dei debiti v/fornitori scaduti al 31.12 era pari ad Euro 36.811.402,00 a fronte di una disponibilità di cassa pari ad Euro 65.430.209,00. In sede di risposta istruttoria l'Azienda Ospedaliera ha fatto presente che i debiti scaduti e non pagati al 31/12 sono costituiti da debiti non liquidabili per contestazioni in corso ovvero da debiti il cui iter amministrativo per la liquidazione è stato rallentato dalla mancata disponibilità di uno o più elementi necessari a comprovare l'esecuzione del servizio e/o della fornitura (bolla di accompagnamento merce, ordine, carico di magazzino, attestazione di avvenuta esecuzione del servizio, ecc.).

In particolare, con riferimento a quest'ultimi, l'Azienda Ospedaliera ha avuto modo di verificare che i debiti non pagati di maggior valore, sono principalmente riconducibili alla fattispecie dei servizi non sanitari (ausiliariato, pulizia, ecc.) e a canoni (noleggio, manutenzione ecc.) per i quali il reperimento

6. Servizi erogati dalla società partecipata "S.A.S." In merito agli impegni contrattuali assunti annualmente per i servizi erogati dalla società partecipata "S.A.S.", è stato richiesto in sede istruttoria (nota prot. n. (...) del 21/10/2020 - punto 7) di specificare la tipologia di servizi erogati rispetto a quelli riportati in nota integrativa derivanti dai contratti multiservizio.

L'U.O.C. Affari generali dell'Azienda Ospedaliera ha chiarito che il contratto di servizio sottoscritto tra l'A.O.R. V.S. - omissis e la società consortile per azioni, per la fornitura di servizi strumentali ed ausiliari affidati in regime di "in house providing" per il periodo compreso tra il 1 Gennaio 2017 e il 31 Dicembre 2018, prevede, all'art. 2, la fornitura dei seguenti servizi ausiliari, secondo i fabbisogni rilevati dalle parti:

il ripetersi di tali ritardi, l'Azienda riferisce di aver adottato, nell'ambito del PAC (Percorso per la certificazione aziendale), idonee procedure amministrative che, interessando in maniera trasversale tutte le Unità Operative aziendali (amministrative e sanitarie) possano rendere maggiormente efficace ed efficiente la produzione di tutta la necessaria documentazione a supporto e snellire, pertanto, i processi di liquidazione delle fatture migliorando la tempestività dei pagamenti.

dell'attestazione di avvenuta e corretta esecuzione del servizio da parte delle varie UU.OO. che ne usufruiscono comporta un rallentamento dell'iter di autorizzazione al Alpagamento.finediscongiurare

3. Ausiliariato all'Attività di Assistenza sociosanitaria;

2. Servizio Ausiliariato al Back Office Amministrativo;

4. Supporto all'Ausiliariato all'attività di Assistenza

7. Pagamento dei debiti scaduti Il ritardo nel pagamento dei debiti scaduti, da parte dell'Azienda Ospedaliera, si riflette in un elevato importo del costo per interessi passivi di mora. A tal riguardo, è stato richiesto all'Azienda ospedaliera (nota prot. n. (...) del 21/10/2020 - punto 8) di relazionare in merito agli importi sostenuti negli esercizi 2017 e 2018 a titolo di "Altri interessi passivi" pari, rispettivamente, a Euro 147.170,00 e a Euro 171.916,00. In sede di risposta istruttoria, l'Azienda Ospedaliera riferisce che essi sono imputabili, principalmente, agli

1. Servizio Ausiliariato al Front Office Amministrativo;

Ha,7.6.5.sociosanitaria;TrasportoPersone;Portierato;Coordinamento.infine,specificato che il contratto stipulato con la società consortile S.A.S., per la tipologia dei servizi forniti, non è catalogato tra i contratti multiservizio (Global Service).

importo nell'esercizio 2018, in aumento rispetto all'esercizio 2017, denota un peggioramento del fenomeno del ritardo dei pagamenti, avvalorato dall'aumento, nel 2018, dei tempi medi di pagamento con un indice di tempestività dei pagamenti pari a 78,63 giorni a fronte di un ITP pari a 59 gg nel 2017.

L'elevato importo degli interessi passivi di mora suscita diverse perplessità non solo sulla capacità dell'Azienda ad assolvere nei tempi alle proprie obbligazioni scadute, ma anche con riferimento al fenomeno frequente della cessione dei crediti, da parte delle imprese di fornitura di beni e servizi alle società factoring, oggetto di attenzione nella recente Delib.G.R. n. 34 del 6 febbraio 2020 con la quale è stato costituito un "Coordinamento interistituzionale per il contrasto ai fenomeni distorsivi scaturenti dalla cessione di credito effettuate da soggetti contraenti con le Aziende del Servizio sanitario regionale a favore delle società di factoring".

interessi di mora dovuti alle società di factoring per ritardato pagamento delle fatture cedute, allegando il dettaglio delle spese addebitate come di seguito L'elevatoOmissisriportato:

Nello specifico è stato rilevato che il che il factoring, disciplinato dalla L. n. 52 del 1991, è stato utilizzato, nel recente passato, dalle imprese di fornitura di beni e servizi al fine di approvvigionarsi di risorse finanziarie a costi bassi, stante i tempi molto lunghi di pagamento da parte delle Aziende del Servizio sanitario regionale e che, nonostante le nuove direttive di finanza pubblica abbiano

notevolmente accorciato i tempi di pagamento a favore delle imprese contraenti con le Aziende del Servizio sanitario regionale, le stesse hanno continuano ad avvalersi del factoring non più solo quale strumento di approvvigionamento di risorse finanziarie, ma quale vero e proprio servizio di cura e gestione degli incassi da parte dei clienti. Il costante ricorso alle società di factoring e il costo che ne scaturiva a carico delle aziende del servizio sanitario regionale, ha messo in luce il manifestarsi di fenomeni distorsivi relativi all'applicazione dei costi connessi al ritardato pagamento delle fatture da parte degli enti del InSSR.particolare, nella delibera di Giunta citata è stato evidenziato che l'art. 5 del D.Lgs. n. 231 del 2002 prevede, in caso di ritardo nei pagamenti da parte delle PP.AA. e degli Enti pubblici che forniscono assistenza sanitaria e che siano debitamente riconosciuti a tal fine, l'applicazione degli interessi moratori e l'art. 6, del medesimo decreto legislativo, prevede, altresì, che il creditore, senza che sia necessaria la costituzione in mora, abbia diritto al rimborso dei costi per il recupero delle spese sostenute, forfettizzate in Euro 40,00, senza specificare l'unità di riferimento che darebbe diritto al rimborso, mentre la direttiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, sembra riconoscere tale importo per ciascuna fattura. Ciò comporta che una lettura della norma in tal senso si presta ad un uso distorto della disposizione, che può

Il Collegio sindacale illustrava, al riguardo, che detto peggioramento è effetto del pagamento di partite di debito pregresse a seguito dell'attività, incentivata dalla

comportare gravissimi effetti sul piano economicofinanziario della gestione del Sistema sanitario regionale, facendo sì che l'importo forfettizzato si trasformi da strumento di rimborso a fenomeno di speculazione, con conseguente danno per l'erario.

E' stato evidenziato, tra l'altro, che alcuni operatori del factoring, applicando nel senso ultimo descritto la disposizione in argomento, hanno già emesso a carico delle Aziende del Servizio sanitario regionale cospicue note di debito, calcolando l'importo forfettario di Euro 40,00 per ciascuna fattura e per tutte le fatture emesse, anche in relazione a fatture di modestissimo valore, per un ammontare complessivamente assai rilevante, con il rischio elevato e concreto che ciò venga replicato da parte di tutti gli operatori del settore nei confronti delle Aziende del Servizio sanitario regionale, così determinando un impatto gravoso sullo stato economicofinanziario delle singole Aziende e di riflesso sul bilancio 8.Indicatoreregionale. tempestività pagamenti Il tema dell'Indicatore di tempestività dei pagamenti, strettamente connesso al punto precedente, è stato oggetto di precise osservazioni anche da parte del Collegio sindacale, per entrambi gli anni in esame. Detto Indice annuale, infatti, manifesta, nel triennio 2016-2018, un peggioramento, passando da 54,91 del 2016, a 59,11 del 2017, a 78,63 del 2018.

9. Stato del contenzioso Con riferimento allo stato del contenzioso pendente in cui è parte l'Azienda e la cui entità complessiva è risultata pari ad Euro 34.899.351 nel 2017 e ad Euro 42.026.930 nel 2018 (come precisato alle risposte 3.1.2 - parte quarta dei questionari) è stato chiesto di fornire dettagliata e

Direzione strategica dell'Azienda, finalizzata a risolvere le problematiche sottostanti, che impedivano la definizione delle relative procedure di liquidazione e pagamento. In particolare, il pagamento dei debiti pregressi è avvenuto anche a seguito di conclusione di transazioni con le controparti, come nel caso della S. spa, di diverse aziende del SSR (quali l'ARNAS Civico e l'Azienda O.U.P. di Palermo), dei fornitori del servizio mensa e pulizia, i cui crediti erano in contestazione e/o contenzioso. La problematica è stata oggetto di segnalazioni da parte del Collegio sindacale, che nelle relazioni semestrali ha rappresentato come, dal punto di vista operativo, non fosse stato possibile escludere, dai dati per il calcolo dell'ITP, le fatture per le quali la somma era inesigibile essendo la richiesta di pagamento oggetto di contestazione o contenzioso, per cui si era tenuto conto anche dei periodi in cui la somma non era esigibile. Il Collegio sindacale ha illustrato anche le azioni intraprese dall'Azienda, al fine di escludere dal calcolo dell'ITP, come previsto dalla normativa vigente, i periodi in cui la somma non è esigibile, consistenti nella valutazione di idonee soluzioni informatiche che consentano di dare separata evidenza dei suddetti periodi di inesigibilità. In tal modo l'indice non verrebbe a risentire del pagamento di debiti pregressi in contestazione, rispondendo al meglio ai principi normativi in materia.

analitica relazione esplicativa sul numero e sulla tipologia delle singole liti pendenti, sull'importo complessivo di ciascuna nonché di indicare specificatamente quali sono ritenute a rischio di soccombenza.

Per l'anno 2017, a fronte di un valore di contenzioso pari a Euro 34.899.351, si è determinato un rischio di soccombenza pari a Euro 14.322.303, corrispondente al fondo rischi complessivamente accantonato in bilancio al 31.12; per l'anno 2018, a fronte di un valore di contenzioso pari a Euro 42.026.929 si è determinato un rischio di soccombenza pari a Euro 13.389.592, corrispondente al fondo rischi complessivamente accantonato in bilancio al 31.12. A supporto di quanto riferito l'Azienda allega, sia per il 2017 che per il 2018, i prospetti contenenti il dettaglio analitico dei contenziosi (Tipologia del contenzioso, descrizione della causa, richiesta di risarcimento e /o condanna e importo da imputare al 10.Fondo).Fondo rischi contenzioso Con riferimento al Fondo rischi contenzioso è stato chiesto, inoltre, (nota prot. n. (...) del 21/10/2020 - punto 16) di riferire in merito alle modalità di calcolo della quota di accantonamento dell'esercizio, pari ad Euro 3.271.970,00 nell'esercizio 2017 e ad Euro 2.352.500,00 nell'esercizio 2018, in funzione del rischio di soccombenza dell'ammontare complessivo del contenzioso.

A tal riguardo, l'Azienda ha specificato che l'importo indicato nei questionari corrisponde al valore del "petitum", laddove determinato, di ciascun contenzioso.

In sede di riscontro istruttorio l'Azienda Ospedaliera ha fornito risposte vaghe, affermando che: "l'accantonamento al Fondo rischi viene determinato annualmente sulla base della stima del valore del contenzioso classificato "probabile". Una volta determinato, infatti, il valore complessivo di quest'ultimo, si determina l'accantonamento necessario a rimpinguare la capienza del fondo al 31/12 di ogni anno", allegando la circolare esplicativa circa i criteri di calcolo adottati per determinare l'accantonamento al fondo rischi (circolare prot. n. (...) del 18.11.2019).

Sul punto, il Collegio sindacale, sia per il 2017 che per il 2018, nelle annotazioni al questionario illustrava che: "La formazione dell'entità del fondo rischi tiene conto delle richieste risarcitorie e dei rischi di soccombenza (remoto, probabile, possibile) formulati dai legali incaricati, per cui astrattamente è possibile il verificarsi di un ulteriore onere per una condanna non preventivabile. Tuttavia, si dà atto che questa evenienza non si è mai verificata, perché il fondo rischi è stato sempre calcolato con sufficiente capienza".

Pur apprezzando le direttive emanate con la suddetta circolare, che descrive dettagliatamente la procedura e i criteri per la classificazione del contenzioso in essere e le modalità di accantonamento e utilizzo del fondo rischi, bisogna tuttavia rilevare che essa non esplica le modalità di calcolo della quota di accantonamento annuale rispetto all'ammontare complessivo del contenzioso classificato a "rischio di soccombenza", non consentendo di valutare la congruità dell'accantonamento in ciascun esercizio.

11. Acquisti autonomi

Diverse perplessità suscitano, infine, le direttive in funzione delle quali l'Azienda Ospedaliera prevede accantonamenti solo per i contenziosi ritenuti "probabili" e non anche per quelli considerati "possibili", per i quali sarebbe auspicabile procedere ad un ulteriore accantonamento, statuendo modalità differenti di calcolo parametrati al minore rischio di soccombenza. Si raccomanda, pertanto, un attento monitoraggio dell'ammontare complessivo del contenzioso in essere e dell'importo accantonato nel bilancio a titolo di Fondo rischi, precisando che lo stesso costituirà oggetto di ulteriore verifica nei successivi cicli di controllo.

Con riferimento agli acquisti autonomi cui l'Azienda ha fatto ricorso, sia nel 2017 (40) che nel 2018 (63) - come indicati nella tabella 1.2 della parte quarta del questionario - in sede istruttoria è stato chiesto di riferire sulle categorie merceologiche che ne hanno costituito oggetto, nonché di illustrare le motivazioni che hanno ostacolato il ricorso alle centrali uniche di committenza e/o alle convenzioni Consip - Me.Pa, allegando eventuale documentazione a supporto. L'Azienda, in riscontro alla predetta richiesta, ha prodotto la relazione dell'U.O.C. Provveditorato (nota prot. n. (...) del 27/10/2020) nella quale si riferisce che: "Gli acquisti autonomi cui l'Azienda Ospedaliera ha fatto ricorso sia nel 2017 (40) che nel 2018 (63) sono stati effettuati - laddove l'importo a base d'asta fosse sotto soglia comunitaria esclusivamente per categorie merceologiche che non costituivano oggetto di bando del Mercato Elettronico e/o

Le categorie cui fanno riferimento i suddetti acquisti sono farmaci e reagenti-reattivi esclusivi, protesi, servizi di manutenzione, abbonamenti on line, materiale per sala operatoria, Service di Chimica clinica". Il Collegio prende atto dei chiarimenti forniti.

Con specifico riferimento ai 4 rinnovi contrattuali, che hanno ad oggetto i servizi di vigilanza armata, la

Relativamente alle proroghe contrattuali effettuate (9 nel 2017 e 15 nel 2018), nonché ai 4 rinnovi contrattuali relativi al 2017, in sede istruttoria è stata richiesta una relazione analitica sulle ragioni di necessità/opportunità che hanno determinato il ricorso ad ogni provvedimento di proroga e di rinnovo, con copia di eventuale documentazione dalla quale emergano significativi elementi di giustificazione. In riscontro alla richiesta l'Azienda ha prodotto la relazione dell'U.O.C.

12. Proroghe e Rinnovi contrattuali.

Convenzione Consip né erano presenti in iniziative della Centrale Unica di Committenza o, talvolta, a seguito di procedure su Mepa andate deserte. Laddove invece l'importo presunto a base di gara fosse superiore alla soglia comunitaria non erano presenti né Convenzioni Consip né iniziative della Centrale unica di Committenza. Tale condizione risulta dichiarata in ogni provvedimento di indizione e/o aggiudicazione.

Provveditorato (nota prot. n. (...) del 27/10/2020) nella quale si illustra schematicamente ma esaustivamente l'oggetto e la motivazione di ogni provvedimento.

Quanto alle proroghe, dalle motivazioni specificate per ogni provvedimento, si desume che trattasi di proroghe tecniche disposte nelle more dell'approvazione delle nuove gare o nell'attesa della definizione di problematiche complesse, come per il Teleconsulto e il Centro Unico Prenotazioni (CUP). Questa Sezione, nel prendere atto delle argomentazioni fornite, ricorda, tuttavia come le stesse costituiscano, comunque, uno strumento atto a fronteggiare situazioni non ordinarie, non dipendenti dalla volontà dell'ente, e non un ordinario mezzo negoziale: le proroghe contrattuali, infatti, sono legittime solo al fine di attendere l'aggiudicazione di una gara d'appalto tempestivamente bandita. Per consolidata giurisprudenza amministrativa, anche risalente nel tempo, infatti, "in materia di rinnovo o proroga dei contratti pubblici di appalto di servizi, non vi è alcuno spazio per l'autonomia contrattuale delle parti in quanto vige il principio inderogabile, fissato dal legislatore per ragioni di interesse pubblico, in forza del quale, salve espresse previsioni dettate dalla legge in conformità della normativa comunitaria.

ristorazione degenti, la raccolta e smaltimento rifiuti e lavanolo, l'Azienda ha riferito che trattasi di servizi oggetto di iniziativa della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.). Il Dirigente della C.U.C. per la Regione Siciliana, con nota prot. n. (...), comunicava che "attesi i tempi di espletamento, per i contratti aziendali in scadenza, si poteva attivare un "contratto ponte" (rinnovo) secondo le modalità indicate dal Ministero dell'Economia e Finanze e dal Ministero della Salute (nota congiunta prot. n. (...) del 19 febbraio 2016)". Per tutti i servizi viene, altresì, specificato che il contratto è stato stipulato con miglioria.

L'Amministrazione, una volta scaduto il contratto, deve, qualora abbia ancora la necessità di avvalersi dello stesso tipo di prestazioni, effettuare una nuova gara pubblica" (v. Consiglio di Stato, sentenza n. 4192/2013). Come già affermato, anche, da questa Sezione Controllo (v. deliberazioni n. 54/2021/PRSS e n.56/2021/PRSS) è indispensabile una corretta programmazione che, tenuto conto anche dei tempi richiesti per le procedure di gare espletate all'interno o delegate ad altri soggetti, nonché delle difficoltà che possano comportare ritardi, consenta di garantire la continuità del servizio. Il principio è stato ribadito, e ulteriormente chiarito, dall'ANAC, intervenuta in materia con recente delibera (riguardante la gestione e manutenzione di apparecchiature biomediche da parte di un'A.), la quale ha affermato che "la proroga dei contratti pubblici, cd. tecnica, ovvero quella diretta a consentire la mera prosecuzione del rapporto contrattuale in corso, nelle more dell'espletamento una nuova procedura di gara, ha carattere eccezionale e di temporaneità, essendo uno strumento volto esclusivamente ad assicurare una data prestazione in favore di una pubblica amministrazione, nel passaggio da un regime contrattuale ad un altro. L'utilizzo reiterato della proroga tecnica, che si traduce in una fattispecie di affidamenti senza gara, comporta la violazione dei principi comunitari di libera concorrenza e di parità di trattamento, enunciati dall'art. 2 comma 1 del D.Lgs. n. 163 del 2006, oggi art. 30 comma 1 del D.Lgs. n. 50 del 2016" (Delib. ANAC n. 576 del 28 luglio 2021).

13.Incarichi legali.

In considerazione dell'elevato numero di contenziosi affidati a legali esterni - 46 nel 2017 e 183 nel 2018 (risultanti dalle tabelle di cui al punto 2 della parte IV dei questionari), in sede istruttoria è stato chiesto di relazionare sull'assenza di adeguate professionalità interne e sulle eventuali ulteriori esigenze che hanno determinato il cospicuo ricorso alle professionalità esterne. In riscontro alla richiesta l'Azienda ha allegato una relazione del Servizio Legale (nota prot. n. (...) del 4/11/2020) che giustifica il ricorso ai professionisti esterni poiché nel biennio di riferimento erano presenti solo due legali interni patrocinanti, come di seguito riportato: "Il ricorso a legali esterni è ascrivibile al fatto che nel periodo di riferimento il Servizio Legale accusava diverse criticità qui sotto descritte. A far data dal 2014 l'Azienda contava sull'operato di tre legali interni patrocinanti, cui venivano quasi interamente conferiti i mandati difensivi.

Con deliberazioni n. 1581 del 29/12/2016 e n. 33 del 19/1/2017 veniva revocato il patrocinio legale ad uno dei legali, e quindi annullati i conferimenti incarichi a suo tempo affidati ed ancora in itinere, in quanto il relativo profilo professionale veniva ritenuto più compatibile con l'attività di legale patrocinante interno. Tali incarichi venivano affidati interamente ad altro legale interno, con aumento del carico di lavoro, considerato che lo stesso, nel periodo di riferimento, unitamente all'attività legale di patrocinio provvedeva anche a dirigere il disbrigo dell'attività interna. Nell'anno 2017, pertanto, i legali interni patrocinanti dell'Azienda da tre passarono a due con evidente difficoltà ad abbracciare l'intero contenzioso che gravava sull'Azienda. Tale situazione persisteva nell'anno 2018,

È stato richiesto inoltre di giustificare la non congruenza, tra le diverse annualità, degli importi indicati a titolo di retribuzione. L'Azienda, in riscontro all'istruttoria, ha rappresentato che: "l'incarico 15 septies del dirigente amministrativo anno 2018 riguarda un professionista diverso da quello dell'anno 2017; l'importo di Euro 116.795,66 per l'anno 2017 si riferisce al compenso percepito per l'anno in questione comprensivo dei contributi a carico dell'Azienda; l'importo di Euro 40.942,44 per l'anno 2018 si riferisce al compenso annuo senza i contributi a carico dell'Azienda, l'incarico decorre dal 14.06.2018.

resa ancora più critica dal fatto che due dei legali si assentavano dal servizio per motivi di salute.

Quindi, in definitiva, si può dire che, nel periodo di riferimento, per la sopradescritta situazione organizzativa che prevedeva l'utilizzo di soli due legali interni patrocinanti, si rendeva necessario il ricorso ai legali Sulesterni".punto questa Sezione prende di quanto comunicato in ordine alla dotazione organica dell'ufficio legale. 14. Altri incarichi.

Con riguardo agli incarichi di dirigente amministrativo e di dirigente medico, conferiti nel biennio 2017/2018, ai sensi dell'art. 15 septies D.Lgs. n. 502 del 1992 (indicati nella tabella di cui al punto 2.2.1 della parte IV dei questionari), è stato chiesto, in sede istruttoria, di riferire se i predetti incarichi fossero relativi al medesimo profilo professionale, in particolare, se si riferissero agli stessi professionisti.

L'integrazione fornita si può ritenere sufficiente anche alla luce del fatto che, già nel questionario, il Collegio sindacale aveva confermato la sussistenza dei presupposti richiesti dalla norma per il conferimento degli 15.Inincarichi.sede istruttoria è stato, altresì, richiesto di comunicare le iniziative intraprese dall'Azienda per il superamento delle osservazioni e considerazioni formulate nelle relazioni semestrali dal Collegio sindacale (ex art. 48, c. 3, L.R. n. 17 del 2004) e nei verbali di approvazione dei bilanci (verbale n. 26/2018 e verbale n. 26/2019), che di seguito si riportano: 15.1 Rimanenze di magazzino Con riferimento alle rimanenze di magazzino (domanda 11. parte terza - stato patrimoniale), il Collegio sindacale, nelle annotazioni al questionario/relazione, illustra che: "nell'ambito della propria attività ispettiva, ha verificato che in alcuni casi l'aggiornamento, da parte dei responsabili dei singoli reparti, del carico e scarico non avviene con la dovuta tempestività e pertanto, è stato segnalato alla Direzione aziendale di vigilare affinché si provveda ai necessari aggiornamenti non solo a fine anno ma anche durante la normale attività gestionale al fine di garantire le necessarie scorte di reparto senza

L'incarico 15 septies del dirigente medico anno 2017/2018 riguarda il medesimo professionista; l'importo di Euro 73.737,14 per l'anno 2017 si riferisce al compenso annuo comprensivo dei contributi a carico dell'Azienda; l'importo di Euro 50.342,04 per l'anno 2018 si riferisce al compenso annuo senza i contributi a carico dell'Azienda".

15.2 Inventari Per l'esercizio 2018, relativamente alla verifica della regolare tenuta degli inventari dei beni mobili, nonché del costante aggiornamento (domanda 9, parte terza - stato patrimoniale) il Collegio sindacale, nelle annotazioni, riporta: "Con riferimento alle immobilizzazioni materiali ed in particolare alle attrezzature/macchinari in uso presso i reparti, il Collegio ha verificato, tramite accesso ad alcuni reparti, che vi sono in alcuni casi delle mancate rispondenze tra il sistema di rilevazione inventariale e l'esistenza fisica dei beni ammortizzabili. Dai dati acquisiti dalle direzioni amministrative e tecniche, la problematica è stata attenzionata attraverso un'attività straordinaria di inventariazione ed etichettatura per i beni acquistati/donati negli anni 2017-2018, mentre per i beni acquistati/donati negli anni 2016 ed antecedenti è stato predisposto nello scorso mese di maggio un calendario di attività per la realizzazione di inventari fisici "a campione" tenendo conto di criteri di rilevanza economica, di rischio di danneggiamento ed usura e di rischio di furto. Inoltre, con riferimento specifico alle apparecchiature elettromedicali è stato effettuato un censimento

pregiudicare lo svolgimento delle normali attività medico sanitarie". Con nota istruttoria è stato, quindi, richiesto di illustrare le azioni intraprese dall'Azienda per il superamento della criticità segnalata. A tal riguardo la Direzione aziendale ha comunicato di aver attivato adeguate misure di controllo attraverso la nomina di due Dirigenti Farmacisti, incaricati, ciascuno per il Presidio Ospedaliero di appartenenza, di vigilare sulla tempestiva esecuzione delle procedure di movimentazione di beni sanitari (carico, scarico) delle Unità Operative.

Con riferimento alle verifiche effettuate sulle prestazioni erogate in regime di intramoenia il Collegio sindacale riferiva che: "ai fini della contabilità ALPI (Attività Libero Professionale Intramuraria), sono in fase di completamento delle schede analitiche extra contabili per la determinazione dei costi indiretti".

Con riguardo ai criteri utilizzati per la determinazione dei costi imputati alla libera professione, nei questionari 2017

aggiornato dalla ditta di manutenzione Global Service per conto del Servizio di Ingegneria Clinica dell'Azienda, che sarà oggetto di ulteriore verifica da parte dell'U.O.C. Economico finanziario e patrimoniale. Si evidenzia comunque che i valori residui (al netto degli ammortamenti già effettuati) delle immobilizzazioni oggetto di inventari fisici ancora da definire, in considerazione che si riferiscono ad acquisizioni degli anni 2016 e precedenti, dovrebbero essere di importi non particolarmente rilevanti".

La tematica non è stato oggetto di specifico approfondimento in sede istruttoria; tuttavia, si evidenzia come l'affidabilità delle scritture patrimoniali ed inventariali presuppone la puntuale verifica della corrispondenza tra la consistenza fisica dei beni materiali e quanto risultante dall'inventario. Il sistema amministrativo-contabile aziendale (inventari dei cespiti, inventari di magazzino, ordini ai fornitori, etc.) deve essere in grado di fornire la ragionevole sicurezza che il bilancio o parte di esso non sia inficiato da errori 15.3significativi.Prestazioni sanitarie intramoenia.

L'Azienda, in riscontro alla predetta richiesta ha riferito che, al fine di superare le criticità rilevate dal Collegio sindacale in merito alla contabilità ALPI, ha regolamentato la modalità di valorizzazione dei costi indiretti mediante l'uso di apposito coefficiente di ribaltamento. Tale parametro viene applicato all'ammontare complessivo dei costi dei fattori produttivi aziendali in modo da identificare la quota parte dei costi generali attribuibili all'attività Intramoenia. Come documentazione a supporto l'Azienda ha allegato la relazione dell'U.O.C. Economico Finanziario e Patrimoniale (nota prot. n. (...) EFP del 22/11/2019) nella quale vengono, altresì, citati appositi conti istituiti per la rilevazione dei ricavi e dei costi derivanti dallo svolgimento dell'attività libero professionale intramoenia. Sulla base di quanto riferito e riscontrato attraverso i dai inseriti nella tabella 54, presente in nota integrativa, l'attività libero professionale intramuraria risulta in equilibrio; pertanto è possibile verificare che la differenza tra i ricavi per le prestazioni erogate in regime di

In sede istruttoria è stato chiesto di comunicare se fossero state superate le criticità rilevate dal Collegio sindacale con riferimento alla contabilità separata dei costi e dei ricavi relativi all'ALPI, nonché di riferire se fosse stata completata la fase di predisposizione delle schede e le eventuali refluenze determinate.

e 2018, l'organo di revisione ha specificato che: "i criteri utilizzati per la determinazione dei costi imputati alla libera professione prevedono per ciascuna tipologia: 5% per l'abbattimento delle liste di attesa; 5% per il fondo di perequazione; 5% per il personale di supporto indiretto".

è stato chiesto di comunicare il numero e la tipologia delle figure professionali reclutate specificando se con le medesime unità di personale fossero già stati stipulati, in precedenza, altri contratti di lavoro flessibile. In riscontro alla predetta richiesta l'Azienda ha trasmesso le delibere del Commissario straordinario (n. 390 del 14/12/2018 e n. 132 del 25/10/2019) di approvazione delle graduatorie relative alla selezione pubblica per titoli e colloquio per il conferimento di incarichi di assunzione straordinaria, nonché le (Delib. n. 1235 del 13 luglio 2018, Delib. n. 1258 del 19 luglio 2018, Delib. n. 1334 del 31 luglio 2019) e la nota della Direzione strategica (prot. n. (...) del 21/2/2018) contenenti la ricognizione degli incarichi dichiarati riconducibili alle finalità di cui all'art. 1, comma 542, della L. n. 208 del 2015. La predetta normativa riconosce la possibilità di indire procedure concorsuali straordinarie per l'assunzione di personale

Sia per l'esercizio 2017 che per l'esercizio 2018 il Collegio sindacale ha riferito che l'Azienda ha stipulato contratti a tempo determinato, al fine di assicurare il mantenimento dell'erogazione dei LEA e l'efficiente erogazione dei servizi sanitari, non esistendo altra soluzione di carattere Inorganizzativo.sedeistruttoria

intramoenia e il costo per la compartecipazione al personale per attività libero professionale intramoenia garantisce la copertura di tutti gli altri costi relativi all'attività intramoenia a carico dell'Azienda, come richiesto dall'art. 1, comma 4, della L. n. 120 del 2007. 15.4 Assunzioni di personale a tempo determinato.

Questa Azienda, al fine di assicurare il mantenimento dell'erogazione dei LEA, l'efficiente erogazione dei servizi sanitari nonché, il rispetto delle disposizioni dell'Unione Europea in materia di articolazione dell'orario di lavoro, ha

medico, tecnico-professionale e infermieristico e di stipulare contratti di lavoro flessibile in deroga ai limiti di cui all'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78 del 2010.

Dalla documentazione trasmessa è dato evincere le esigenze che hanno determinato il ricorso alle procedure straordinarie di assunzione (esigenze di carattere temporaneo e/o eccezionale per far fronte alle esigenze assistenziali, per garantire il rispetto della normativa in materia di articolazione dell'orario di lavoro nonché il mantenimento dei Lea, evitando interruzioni di pubblico servizio). Tuttavia, non erano riportati gli aspetti di dettaglio richiesti in sede istruttoria, soprattutto circa l'eventuale stipula di ripetuti contratti di lavoro flessibile con le medesime unità di personale, che si è ritenuto opportuno approfondire, in sede di contraddittorio con l'azienda, attesa l'importanza del rispetto dalla normativa in materia di assunzioni di personale con contratti di lavoro flessibile, che pone limiti stringenti. Sul punto, l'Azienda ha fornito ampie delucidazioni nella memoria per l'adunanza, di seguito riportate: "In merito ai chiarimenti richiesti circa "l'eventuale stipula di ripetuti contratti di lavoro flessibile con le medesime unità di personale ... attesa l'importanza del rispetto della normativa in materia di assunzioni di personale con contratti di lavoro flessibile, che pone limiti stringenti", si rappresenta quanto di seguito riportato.

Nel contesto normativo del periodo cui si fa riferimento va segnalata l'ulteriore deroga prevista dall'art. 20 comma 8 del D.Lgs. n. 75 del 2017 (legge Madia) in base alla quale "Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di cui ai commi 1 e 2 fino alla loro conclusione ...". Questa Azienda ha continuato ad applicare, per l'anno 2017, i limiti di mesi 36 per i rapporti di lavoro a tempo determinato stipulati con il personale sanitario non dirigente ed il limite di anni 5 per quelli stipulati con il personale Dirigente Sanitario. Limitatamente al personale sanitario del comparto, in esecuzione dell'art. 57 comma 2 del CCNL triennio 20162018, il limite di durata massima dei contratti a tempo determinato per il personale sanitario non dirigente è stato, nel corso dell'anno 2018, stabilito in complessivi mesi 48 (36 + 12) come da nota prot. n. (...) del 04/10/2018".

fatto ricorso, anche per gli anni 2017 e 2018 a rapporti di lavoro flessibili. I rapporti di lavoro di cui sopra sono stati stipulati comunque nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 81 del 2015. In particolare, l'art. 29 del su menzionato D.Lgs. rubricato "Esclusioni e discipline specifiche" al comma 2 lett. c) prevede la deroga ai limiti di cui al capo III del medesimo D.Lgs. n. 81 del 2015 anche per "i contratti a tempo determinato stipulati con il personale sanitario, anche Dirigente, del Servizio Sanitario Nazionale".

Dette argomentazioni, illustrate anche in sede di contraddittorio, nel corso dell'adunanza del 2 dicembre 2021, si ritengono sufficienti a superare le osservazioni Simosse.illustrano di seguito ulteriori aspetti gestionali oggetto dei questionari /relazioni, in ordine ai quali si riporta quanto riferito dal Collegio sindacale e che per i quali non sono state riscontrate particolari criticità:

16.Controlli interni Con riferimento alla struttura organizzativa che si occupa dei controlli interni, al punto 20.1 del questionario il Collegio sindacale illustra, sia per l'anno 2017 che per il 2018, quanto segue: "Il controllo di regolarità amministrativa contabile si estrinseca nella sottoscrizione da parte del Dirigente Responsabile Economico Finanziario sugli atti deliberativi che comportano una spesa (controllo preventivo di regolarità contabile) accompagnata dall'attestazione di regolarità amministrativa da parte del Dirigente estensore dell'atto deliberativo; il Controllo di Gestione verifica l'efficacia e l'efficienza dell'azione amministrativa attraverso la predisposizione della reportistica economica periodica, utilizzata al fine di fornire rapporti fra costi e risultati agli organi direzionali; Il ciclo della performance prevede l'assegnazione di obiettivi ai dirigenti e la valutazione da parte dell'OIV; l'attività di controllo strategico viene attuata costantemente con cadenza trimestrale e, in alcuni casi mensile, da un delegato della Direzione.

Inoltre, l'Internal Audit provvede alla verifica delle procedure amministrativo-contabili e dei sistemi di controllo interno delle aree crediti/ricavi, debiti/costi,

patrimonio netto, disponibilità liquide, area generale, rimanenze e immobilizzazioni ai fini dell'attuazione del Percorso attuativo di certificabilità (P.A.C.) dei dati e dei bilanci Con17.Tuteladell'Azienda".deidatipersonaliriferimentoall'adeguamento dell'Ente alle prescrizioni in materia di tutela dei dati personali nelle annotazioni al questionario 2017 il Collegio sindacale riferisce che: "Secondo quanto relazionato dall'Internal Audit in data 05/10/2018, l'Azienda si sta adeguando alla nuova normativa per il trattamento dei dati personali, Regolamento europeo UE 679/2016. In particolare, con Delib. n. 1479 del 10 settembre 2018, la Direzione Strategica di questa Azienda ha nominato la Dott.ssa E.C. Data Protection Officer (DPO). Inoltre, l'Azienda, con il consenso della Direzione Strategica, ha indetto un'indagine di mercato mirata all'acquisizione dei servizi di supporto al Data Protection Officer (DPO) finalizzati alla creazione della infrastruttura informativa occorrente per la piena applicazione del Regolamento UE 679/2016, accertando che i servizi richiesti sono acquisibili mediante accesso alla convenzione SPC Cloud lotto 2 di Consip, Ditta F. Spa, e che, a seguito delle verifiche espletate dall'U.O. Servizi Informatici, è stata valutata l'adeguatezza della convenzione sopracitata alle necessità di questa Azienda relativamente all'applicazione del GDPR. Attualmente sono in corso le procedure per l'acquisizione in tempi brevi dei servizi di supporto al Data Protection Officer (DPO) che sono di fondamentale importanza per adeguarsi tempestivamente alle indicazioni contenute nel Regolamento UE 679/2016 (a titolo di esempio occorre produrre la DPIA, il registro

Infine, sono già stati consegnati a mano, al Direttore Amministrativo, le nomine dei precedenti referenti privacy (M., V., C.)". Allo stesso modo, nelle annotazioni al questionario 2018 il Collegio riferisce che: "L'Azienda sta provvedendo ad adeguarsi alle prescrizioni di legge. Infatti, secondo quanto relazionato dall'Internal Audit in data 03/10/2019, con Delib. n. 173 del 26 febbraio 2019 l'Azienda ha approvato il progetto dei fabbisogni relativo alla creazione della infrastruttura informativa occorrente per la piena applicazione del Regolamento UE 679/2016 e alle attività di sicurezza. Nel mese di Luglio 2019 è stato sottoscritto il contratto per dare esecuzione al progetto dei fabbisogni sopracitato. In data 31/7/2019 è stato svolto un incontro preliminare tra l'AOOR C.S.C. e la ditta F., al fine di trasferirgli le informazioni basilari per aggiornare il cronoprogramma delle attività. In data 18/09/2019 è stato verbalizzato il primo incontro ufficiale di avvio del progetto". 18.Sistema di controllo dei costi

dei trattamenti, la procedura di data breach, revisionare la modulistica interna in tema di trattamento dei dati, altro).

Con riferimento all'appropriatezza prescrittiva in ambito ospedaliero, sia nel 2017 che nel 2018, nelle annotazioni il Collegio sindacale riferisce che: "L'Azienda ha attivato, attraverso l'U.O.C. Farmacia, adeguate misure di controllo dell'appropriatezza prescrittiva in ambito ospedaliero consistenti nel predisporre moduli di richiesta motivata e personalizzata per classi particolari di farmaci come gli antibiotici e gli emoderivati di particolare rilevanza

19.Rischioeconomica".sanitario

risulta l'attivazione, da parte dell'Azienda, di un sistema di monitoraggi delle attività assistenziali e della loro qualità come previsto dall'art. 1, co. 522, della L. n. 208 del 2015 e s.m.i.; se ne indicano, di

Con riferimento al rischio sanitario il Collegio sindacale, per il 2017 e per il 2018, riferisce che: "L'azienda ha attivato, fin dal luglio 2010 un'adeguata funzione di monitoraggio, prevenzione e gestione del rischio sanitario (risk management). Tale funzione effettua, tra le altre, le seguenti attività: 1) audit o root cause analysis finalizzati allo studio dei processi interni e delle criticità più rilevanti; 2) gestione del sistema interno di incident reporting con raccolta e analisi delle segnalazioni, anonime o meno, del quasi-errore, con identificazione delle possibili attività finalizzate alla messa in sicurezza dei percorsi sanitari; 3) riduzione del rischio di inappropriatezza nei percorsi diagnostici e terapeutici con produzione di specifici PDTA; 4) redazione di procedure aziendali miranti a ridurre eventuali condotte riferibili a medicina difensiva; 5) costante attività formativa aziendale per tutti gli operatori; 6) supporto agli uffici legali della struttura con costante partecipazione alle riunioni del Comitato aziendale valutazione sinistri. Le attività svolte hanno consentito di ridurre alcune tipologie di danno e relativi sinistri, ed hanno anche consentito di migliorare la difesa dell'Azienda in occasione di denunce temerarie. La principale criticità riscontrata è quella relativa alla necessità di incidere sul fattore umano al fine di ottenere condotte coerenti il più possibile con le politiche Dal20.Attivitàaziendali".assistenziali.questionariodel2018

seguito gli esiti: "Annualmente l'Azienda monitora le attività assistenziali in base agli indicatori specifici di natura quantitativa. Inoltre, sulla scorta delle indicazioni regionali ed in coerenza con il PNE vengono effettuati controlli specifici prevalentemente su: 1) Tempestività d'intervento a seguito frattura femore 65 (risultato 201830,85%); 2) Riduzione di incidenza tagli cesarei (risultato anno 2018 - 24,66%); 3) Tempestività effettuazione PTCA nei casi IMA STEMI (0-1) risultato anno 2018 - 90,85%); 4) Proporzione di STEMI trattati con angioplastica coronarica percutanea transluminare entro 90 min (risultato anno 2018 - 83,73%); 5) Proporzione di colecistectomia laparascopica con degenza post operatoria inferiore a 2 giorni (risultato anno 201866,20%). Inoltre, secondo quanto rappresentato dal Dirigente Responsabile dell'U.O.S. Risk Management e Qualità, l'azienda ha attivato un percorso di monitoraggio delle prestazioni in base all'applicazione del Piano Nazionale Esiti. Annualmente AGENAS fornisce un campione di cartelle cliniche da rivedere (o per valutare l'outcome assistenziale o per controllare la qualità della codifica SDO). Il report ottenuto viene trasmesso nei tempi richiesti all'Assessorato della Salute. L'ultimo monitoraggio effettuato ha evidenziato una buona valutazione della qualità della codifica". Conclusivamente questa Sezione, prendere atto, relativamente ai bilanci di esercizio al 31/12/2017 e al 31/12/2018 di tutti gli elementi di giudizio forniti dall'Azienda Ospedaliera V.S.C. e dall'Amministrazione regionale; rileva le criticità illustrate, richiamando l'Assessorato regionale della salute e l'Azienda Ospedaliera "O.R. V.S. - omissis" ad una puntuale azione

nei confronti dell'Azienda Ospedaliera "O.R. V.S.omissis" la sussistenza dei profili di criticità come illustrati nella presente deliberazione, di cui il principale è costituito dalla presenza, per entrambi gli esercizi considerati, di c.d "perdite programmate", con tutti gli aspetti strettamente correlati, come ampiamente illustrati nel testo della presente deliberazione, ciò che ha determinato l'adozione da parte dell'Azienda di un Piano di rientro, piano non ancora approvato dal competente Assessorato alla Salute; ulteriori, specifiche, criticità riguardano: - l'esistenza di pagamento di debiti scaduti e la connessa problematica relativa al factoring, - la consistenza del contenzioso e in cui è parte l'Azienda e la necessità della determinazione del relativo Fondo con criteri più rigorosi e attendibili.

Ospedaliera "O.R. V.S. - omissis" e l'Assessorato regionale della salute, per quanto di rispettiva competenza, ad adottare i provvedimenti necessari a superare le rilevate criticità ORDINA

l'AziendaINVITA

amministrativa ed a scelte gestionali atte a superare le criticità rilevate. accertaP.Q.M.

che, a cura del Servizio di supporto della Sezione di controllo, copia della presente pronuncia sia comunicata al Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera V.S.C. di Palermo, al Presidente della Regione Siciliana, all'Assessore regionale della Salute ed all'Assessore regionale dell'Economia. Così deciso in Palermo, nella Camera di consiglio, in videoconferenza, del 2 dicembre 2021. Depositata in Cancelleria il 18 gennaio 2022.

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