Tar 2021-impugnato, chiedendone l’annullamento il Decreto del Ministero delle Politiche agricole ali

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Tar 2021-impugnato, chiedendone l’annullamento il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali con il quale i medesimi sono stati assegnati all'Arma dei Carabinieri Pubblicato il 12/07/2021

N. 08288/2021 REG.PROV.COLL. N. 00652/2017 REG.RIC.

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter)

ha pronunciato la presente SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 652 del 2017, integrato da motivi aggiunti,

proposto

da

………. contro Ministero della Difesa, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Corpo Forestale dello Stato, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:


1. Del Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, Corpo Forestale dello Stato, Ispettorato Generale, a firma del Capo del Corpo Forestale dello Stato, N. 81280 del 31.10.2016 pubblicato sul Supplemento al Bollettino Ufficiale del Corpo Forestale dello Stato in data 07.11.2016 con il quale i odierni ricorrenti sono stati assegnati all'Arma dei Carabinieri a decorrere dal 01.01.2017; 2. Del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri - adottato su proposta del Ministro per la semplificazione e la Pubblica Amministrazione e di concerto con il Ministro dell'Economia e delle finanze - recante la data del 21.11.2016, non pubblicato, con il quale è stato determinato: - il contingente di personale del Corpo Forestale dello Stato con facoltà di transito in mobilità ad altra amministrazione statale; - le tabelle di equiparazione del personale del Corpo Forestale ai fini dell'inquadramento

nei

ruoli

delle

amministrazioni

statali

secondo

l'ordinamento professionale del Comparto Ministeri; - il numero di posti disponibili delle amministrazioni statali verso le quali è consentito il transito del personale del Corpo forestale che presenta domanda, distinti per amministrazione, sede territoriale, qualifica del personale da ricollocare, area d'inquadramento e fascia economica nell'amministrazione di destinazione; - i criteri da applicare alle procedure di mobilità; 3. Ove occorrere possa, della nota protocollo 88869 del 24 novembre 2016 a firma del Capo del Corpo Forestale dello Stato avente ad oggetto: “Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 novembre 2016, recante: 'determinazione del contingente del Corpo forestale dello Stato che potrà avvalersi della facoltà del transito ad altra amministrazione statale e definizione delle tabelle di equiparazione e dei criteri da applicare alle procedure di


mobilità, ai sensi dell'art.12, comma 3, del decreto legislativo 19 agosto 2016 n.177'; 4. Di tutti gli atti preordinati, presupposti, connessi, consequenziali e successivi ai provvedimenti impugnati. Con contestuale istanza di delibazione della questione di legittimità costituzionale - che si è sollevata espressamente con il ricorso - dell'art. 8 della legge n. 124 del 2015 e degli artt. 1, 2 e da 7 a 20 del d.lgs. n. 177 del 2016. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da D'AMATO ELENA il 15\3\2017 : Il presente atto di motivi aggiungi ha ad oggetto la domanda di annullamento: 1. Del Decreto del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, a firma del Direttore Generale, M_D GMIL REG2016 0732481 20-122016, pubblicato sul Giornale Ufficiale della Difesa, Dispensa n. 36 del 30.12.2016, con il quale è stato stabilito che: - a decorrere dal 01.01.2017, i Periti Superiori Scelti provenienti dal ruolo dei Periti del Corpo Forestale dello Stato sono inquadrati nel ruolo forestale dei Periti dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo, con il grado di Perito Superiore con la qualifica di Scelto, secondo l'ordine di ruolo acquisito nel ruolo di provenienza e mantenendo l'anzianità posseduta e a fianco di ciascun nominativo indicata (art. 1); - a decorrere dal 01.01.2017, i Periti Superiori provenienti dal ruolo dei Periti del Corpo Forestale dello Stato sono inquadrati nel ruolo forestale dei Periti dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo, con il grado di Perito Superiore, secondo l'ordine di ruolo acquisito nel ruolo di provenienza e mantenendo l'anzianità posseduta e a fianco di ciascun nominativo indicata (art. 2);


- a decorrere dal 01.01.2017, i Periti Capo provenienti dal ruolo dei Periti del Corpo Forestale dello Stato sono inquadrati nel ruolo forestale dei Periti dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo, con il grado di Perito Capo, secondo l'ordine di ruolo acquisito nel ruolo di provenienza e mantenendo l'anzianità posseduta e a fianco di ciascun nominativo indicata (art. 3); - a decorrere dal 01.01.2017, i Periti provenienti dal ruolo degli Ispettori del Corpo Forestale dello Stato sono inquadrati nel ruolo forestale dei Periti dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo, con il grado di Perito, secondo l'ordine di ruolo acquisito nel ruolo di provenienza e mantenendo l'anzianità posseduta e a fianco di ciascun nominativo indicata (art. 4); - a decorrere dal 01.01.2017, i Vice Periti provenienti dal ruolo dei Periti del Corpo Forestale dello Stato sono inquadrati nel ruolo forestale dei Periti dell'Arma dei carabinieri in servizio permanente effettivo, con il grado di Vice Perito, secondo l'ordine di ruolo acquisito nel ruolo di provenienza e mantenendo l'anzianità posseduta e a fianco di ciascun nominativo indicata (art. 5); 2. Di tutti gli atti preordinati, presupposti, connessi, consequenziali e successivi ai provvedimenti impugnati. Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali - Corpo Forestale dello Stato; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 25 maggio 2021, tenutasi in videoconferenza da remoto mediante piattaforma Microsoft teams ai sensi


dell’art. 25 DL n. 137\2020 il consigliere Achille Sinatra e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO 1. – Con il ricorso in epigrafe i nominati in oggetto, già inquadrati nei ruoli del personale del Corpo Forestale dello Stato, hanno impugnato, chiedendone l’annullamento previa misura cautelare, il Decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali, Corpo Forestale dello Stato, Ispettorato Generale, a firma del Capo del Corpo Forestale dello Stato, n. 81279 del 31.10.2016 pubblicato sul Supplemento al Bollettino Ufficiale del Corpo Forestale dello Stato in data 07.11.2016 con il quale i medesimi sono stati assegnati all'Arma dei Carabinieri a decorrere dal primo gennaio 2017. 2. – L’art. 8 della legge 7 agosto 2015 n. 124 (Riorganizzazione dell'Amministrazione dello Stato) ha conferito al Governo la delega per l'adozione di uno o più decreti legislativi volti a modificare la disciplina della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dei Ministeri, delle agenzie governative nazionali e degli enti pubblici non economici nazionali, stabilendo, nella medesima norma, i princìpi e criteri direttivi da rispettare nella adozione dei decreti medesimi. La norma ha previsto, tra i principi e criteri direttivi, anche il riordino delle funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo della sicurezza e dei controlli nel settore agroalimentare, da realizzare previa riorganizzazione del Corpo forestale dello Stato ed eventuale assorbimento del medesimo in altra Forza di polizia, fatte salve le fondamentali competenze del medesimo Corpo. In esecuzione a tale delega è stato adottato il D. Lgs. 19/08/2016, n. 177 recante «Disposizioni in materia di razionalizzazione delle finzioni di polizia e


assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche». Decreto pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del 12 settembre 2016, n. 213. Successivamente, con nota prot. 63033 del 13.09.21\16, a firma del Capo del Corpo Forestale dello Stato, avente ad oggetto il precitato Decreto Legislativo, è stata fornita agli interessati la comunicazione di avvio del procedimento preordinato all'adozione dei provvedimenti del Capo del Corpo Forestale dello Stato, con i quali avrebbero dovuto essere individuate le unità di personale da assegnare a ciascuna delle amministrazioni indicate nell'art. 12, comma l, D. Lgs. 177/2016. 3. – Il ricorso introduttivo risulta affidato ai seguenti motivi. 1) ILLEGITTIMITÀ DERIVATA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 5, 97, 117, CO. 4, 118 E 120 COST. I

provvedimenti

gravati

sconterebbero

ipotizzati

vizi

di

legittimità

costituzionale delle norme di riferimento, innanzitutto sotto il profilo di un inadeguato coinvolgimento delle Regioni, attraverso un’intesa con le stesse, che sarebbe stata necessaria dal momento che la materia “agricoltura e foreste” rientrerebbe nell’ambito della competenza legislativa regionale. In quest’ottica, la

“militarizzazione”

del

Corpo

forestale

dello

Stato,

conseguente

all’assorbimento nell’Arma dei Carabinieri, eliderebbe il nesso esistente tra il Corpo e le Regioni. 2) VIOLAZIONE DEGLI ART. 3, 23, 52, E 76 E 77 COST. Il decreto legislativo su richiamato sarebbe poi incostituzionale per violazione dell'art. 52 Cost., del principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 Cost. e dei limiti posti dalla legge delega (e quindi degli att. 76 e 77 Cost.) nella parte in cui, prevedendo l'assorbimento del Corpo forestale nell'ambito dell'Arma dei Carabinieri, determinerebbe un mutamento di status dei suoi componenti, che


passano dall'essere parte di una forza di polizia a ordinamento civile all'essere sottoposti a regole di natura militare, come appunto vi sono sottoposti i carabinieri, con tutto ciò che ne consegue anche in termini di limitazione ai diritti dei singoli, compresi quelli di natura sindacale e di sciopero. Inoltre, nella fattispecie si verificherebbe un arruolamento coatto in una forza armata che non comporterebbe nemmeno un risparmio di costi come prefigurato dalla normativa in esame. 3) ILLEGITTIMITÀ DERIVATA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 4 E 35 COST. Le disposizioni contenute nell’art. 12 del Decreto disciplinerebbero il transito senza lasciare alcuna reale ed effettiva scelta al personale del Corpo forestale dello Stato, in quanto il decreto avrebbe rideterminato le dotazioni organiche delle Forze di Polizia, che saranno incrementate del numero di unità corrispondenti al numero complessivo della Tabella allegata al Decreto e che, di conseguenza, a prescindere dalla volontà dei singoli appartenenti al Corpo, poichè sarebbe stato assicurato il transito – nell’Arma dei Carabinieri e nelle varie Forze di Polizia – del preciso numero di appartenenti al Corpo forestale come stabilito nella Tabella. Pertanto, la circostanza che il personale possa presentare domanda per il transito in altra Forza di Polizia, o in altra Amministrazione civile, sarebbe priva di reale consistenza, considerata: - la oggettiva e preventiva rideterminazione degli organici delle varie Forze di Polizia, come sopra indicato; - la massiccia destinazione di personale all’Arma dei Carabinieri; - i provvedimenti di assegnazione da adottare da parte del Capo del Corpo nel rispetto di criteri tra i quali non risulterebbe contemplata alcuna scelta del dipendente; - la mancanza di garanzia di conservazione dell’impiego – in aggiunta alle ulteriori penalizzazioni giuridiche ed economiche – per coloro i quali richiedano il transito nelle altre Amministrazioni dello Stato, la quale


opererebbe quale deterrente; la previsione che più di 7.000 unità sarebbero destinate all’Arma dei Carabinieri. 4) ILLEGITTIMITÀ DERIVATA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 76 E 77 COST. Il decreto legislativo su richiamato, poi, non avrebbe rispettato i limiti posti dalla legge delega, atteso che –in sintesi- il legislatore delegato non avrebbe operato alcun riordino delle funzioni della sicurezza, con conseguente non giustificata soppressione del Corpo Forestale, posto che la previsione della soppressione, peraltro eventuale e dunque da operare in quanto necessaria allo scopo ed al perseguimento della ratio della delega, rientrava ed era giustificabile solo nell’ambito di un programma più ampio di effettivo riordino delle funzioni della sicurezza. 5) ILLEGITTIMITA’ DEL DECRETO N. 81280 del 31.10.2016 VIOLAZIONE DELL’ART. 12 DEL D. LGS. 177/2016 – VIOLAZIONE DELLA

L.

241/1990

VIZIO

D‘ISTRUTTORIA

VIZIO

DI

MOTIVAZIONE. La partecipazione dei dipendenti al procedimento sarebbe stata penalizzata dalla sua scansione cronologica, considerato che tra l’accesso agli atti - da completare entro il 10 ottobre 2016 - e la presentazione di memorie ed eventuale documentazione integrativa, erano stati previsti giorni 10, scadendo il termine per le memorie ed i documenti il 17 ottobre 2016. Inoltre, entro il 27 ottobre 2016 gli interessati avrebbero potuto presentare ulteriore documentazione per l’acquisizione agli atti dei rispettivi Comandi d’appartenenza, con obbligo dei Comandi di trasmissione della documentazione rilevante alle competenti Divisioni del personale entro 48 ore dalla ricezione, cioè a dire entro e non oltre il 29 ottobre 2016, che cadeva di sabato. Il DPCM, ai sensi del comma 3 dell’art. 12 del D. Lgs. 177/2016, avrebbe dovuto essere adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del


medesimo D. Lgs. 177/2016. Il D. Lgs. 177/2016 è entrato in vigore il 13.09.2016, di tal che il DPCM avrebbe dovuto essere adottato entro e non oltre il 12.11.2016. Il termine è stato violato considerato che la data di adozione del DPCM è quella del 21.11.2016. Inoltre, il medesimo DPCM non sarebbe stato assoggettato a comunicazione e/o forma di pubblicità legale in quanto sarebbe stata omessa sia la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale che quella sul Bollettino Ufficiale del Corpo forestale dello Stato, né sarebbe stata eseguita la notificazione diretta del provvedimento al personale destinatario del medesimo. 6) ILLEGITTIMITA’ DEL DPCM DEL 21.11.2016, ANCHE QUALE ILLEGITTIMITA’ DERIVATA, PER VIOLAZIONE DELL’ART. 12, COMMA 2 E 3, D. LGS. 177/2016. 5. – Con successivo ricorso per motivi aggiunti i nominati in oggetto hanno impugnato altresì il Decreto del Ministero della Difesa, Direzione Generale per il Personale Militare, a firma del Direttore Generale, M_D GMIL REG2016 0732481 20-12-2016, deducendo contro di esso: 1) ILLEGITTIMITÀ DERIVATA. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 5, 97, 117, CO. 4, 118 E 120 COST..

ILLEGITTIMITA’

DERIVATA

DEL

DECRETO

D’INQUADRAMENTO E ATTRIBUZIONE DEL GRADO. 2) VIOLAZIONE DEGLI ART. 3, 23, 52, E 76 E 77 COST.. ILLEGITTIMITA’ DERIVATA DEL DECRETO D’INQUADRAMENTO E ATTRIBUZIONE DEL GRADO. 3) ILLEGITTIMITÀ DERIVATA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 2, 4 E 35 COST.. ILLEGITTIMITA’ DERIVATA DEL DECRETO DI INQUADRAMENTO E ATTRIBUZIONE DEL GRADO.


4) ILLEGITTIMITÀ DERIVATA. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL’ART. 76 E 77 COST.. ILLEGITTIMITA’ DERIVATA DEL DECRETO D’INQUADRAMENTO E DI ATTRIBUZIONE DEL GRADO. 5)

ILLEGITTIMITA’

DEL

PROVVEDIMENTO

IMPUGNATO

-

VIOLAZIONE DELL’ART. 12 DEL D. LGS. 177/2016 – VIOLAZIONE DELLA

L.

241/1990

MOTIVAZIONE.

VIZIO

ILLEGITTIMITA’

D‘ISTRUTTORIA DERIVATA

DEL

VIZIO

DI

DECRETO

D’INQUADRAMENTO E ATTRIBUZIONE DEL GRADO. In tale atto d’impugnazione i ricorrenti hanno, nella sostanza, ripetuto le medesime censure di cui all’atto introduttivo. 6. - Le Amministrazioni intimate si sono costituite in giudizio chiedendo il rigetto dell’impugnazione con memoria. 7. – Con istanza depositata in vista della pubblica udienza del 25 maggio 2021, in cui il ricorso è stato posto in decisione, la difesa dei ricorrenti ha dato atto della

rinunzia

all’impugnazione

da

parte

dei

ricorrenti .................. .................., .................. .................., .................. ............... ... e .................. ................... DIRITTO 1. – In via preliminare, in ragione della conforme dichiarazione dei difensori dei ricorrenti,

va

dichiarata

l’improcedibilità

del

ricorso

i

ricorrenti .................. .................., .................. .................., .................. ............... ... e .................. ................... 2. – In relazione alla posizione degli altri ricorrenti, il ricorso va respinto. La sentenza della Corte Costituzionale n. 170\2019 ha affrontato e risolto, nel senso della loro infondatezza, le medesime questioni poste a base dei motivi di impugnazione proposti dagli odierni ricorrenti.


3. – In particolare, le censure che deducono la lesione delle competenze legislative regionali sono vanno respinte, in quanto il Giudice delle leggi con la citata sentenza ha statuito: “Le disposizioni in esame non incidono su competenze statali e regionali inestricabilmente connesse, poiché l'esistenza di competenze amministrative del Corpo forestale nella materia agricoltura e foreste non pone in essere quella «fitta trama di relazioni» in cui ravvisare plurimi e distinti interessi da ripartirsi diversamente lungo l'asse della competenza normativa di Stato e Regioni (sentenze n. 251 del 2016 e n. 278 del 2010). Dal punto di vista organizzativo e del personale, la disciplina delle forze di polizia è riconducibile alla materia «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato» di cui all'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost. (sentenze n. 81 del 2017, n. 89 del 2015 e n. 327 del 2006). Sotto il profilo funzionale, le attribuzioni interessate sono riconducibili alla materia «ordine pubblico e sicurezza» (art. 117, secondo comma, lettera h, Cost.) e «ordinamento penale» (art. 117, secondo comma, lettera l, Cost.). L'attività delle forze di polizia ha per oggetto la prevenzione dei reati e il mantenimento dell'ordine pubblico, inteso quale complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali si regge la civile convivenza nella comunità nazionale (ex plurimis, sentenza n. 118 del 2013). Tale materia viene evidentemente in rilievo avendo riguardo alle funzioni del Corpo forestale (in particolare, a quelle precedentemente indicate dall'art. 2, comma 1, lettere a, b, d, e, f, g e h, della legge 6 febbraio 2004, n. 36, recante «Nuovo ordinamento del Corpo forestale dello Stato») e allo specifico riferimento della delega alle «funzioni di polizia di tutela dell'ambiente, del territorio e del mare, nonché nel campo

della

sicurezza

e

dei

controlli

nel

settore

agroalimentare».

All'ordinamento penale, infine, in virtù del costante orientamento di questa Corte (sentenze n. 35 del 2011 e n. 167 del 2010), vanno ricondotte le funzioni di polizia giudiziaria, pure esercitate dal Corpo forestale (art. 5 del decreto


legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante «Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale»). La delega si è occupata di queste funzioni, appartenenti a materie di competenza esclusiva dello Stato, senza innovare le funzioni amministrative che il Corpo forestale esercita in ambito regionale. La giurisprudenza costituzionale ha limitato la materia forestale di competenza regionale alla funzione economico-produttiva del patrimonio boschivo, mentre i profili ambientali sono ascritti alla «tutela dell'ambiente e dell'ecosistema», di competenza esclusiva statale ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (sentenza n. 105 del 2008). Quindi non è rilevante, ai fini del presente scrutinio, il richiamo alle funzioni regionali esercitate avvalendosi del Corpo forestale. Questa Corte, da un lato, ha ravvisato nell'art. 118, terzo comma, Cost. una riserva di legge statale ai fini della disciplina di forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui all'art. 117, secondo comma, lettera h), Cost. (sentenze n. 274 del 2010, n. 226 del 2010 e n. 167 del 2010); dall'altro, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., ha precisato che forme di collaborazione e coordinamento coinvolgenti compiti e attribuzioni di organi dello Stato non possono

essere

disciplinate

unilateralmente

dalle

Regioni,

nemmeno

nell'esercizio della loro potestà legislativa, ma devono trovare il loro fondamento o presupposto in leggi statali che le prevedano o le consentano, o in accordi tra gli enti interessati (ex plurimis, sentenza n. 104 del 2010). La riconducibilità della riforma a materie di competenza esclusiva dello Stato non esclude la possibilità di accordi di collaborazione e coordinamento con le Regioni, tant'è che l'art. 13, comma 5, del d.lgs. n. 177 del 2016 li contempla espressamente, ponendosi nel solco dell'art. 4 della legge n. 36 del 2004. E ciò esclude l'asserito pregiudizio al buon andamento dell'amministrazione regionale e, al contempo, scongiura il pericolo che, a fronte dell'assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell'Arma dei carabinieri, le singole Regioni siano indotte a


dotarsi di autonomi corpi di polizia amministrativa, onerando del relativo costo i propri bilanci e, più in generale, la finanza pubblica allargata”. 4. – Parimenti non fondate –con la conseguente infondatezza dei motivi che si appellano a tale pretesa incostituzionalità delle norme di riferimento- sono state giudicate le questioni legate al mutamento di status, con conseguente “rimilitarizzazione” degli esponenti e deminutio dei loro diritti di lavoratori; e così anche le censure che contestano la razionalità della riforma contenute nel terzo motivo. Sul punto la Corte Costituzionale ha infatti affermato: “… la legge di delega n. 124 del 2015 e il d.lgs. n. 177 del 2016 hanno dato luogo a «una riorganizzazione assai complessa, che incide in profondità sulle strutture e sul personale di tutte le Forze di polizia» (sentenza n. 229 del 2018). In tale contesto, la delega, contemplando espressamente l'eventualità dell'assorbimento del Corpo forestale «in altra Forza di polizia», consente che essa possa essere individuata nell'Arma dei carabinieri, rientrante nel novero delle forze di polizia secondo il quadro normativo di riferimento (in particolare, l'art. 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, recante «Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza», e l'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, recante «Attuazione dell'art. 2 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di procedure per disciplinare i contenuti del rapporto di impiego del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate del 1995»). La volontà del legislatore delegante di consentire la soluzione del passaggio all'Arma dei carabinieri, si ricava, peraltro, anche dalle risultanze dei lavori preparatori: nella seduta dell'8 luglio 2015 della Commissione affari costituzionali della Camera dei deputati fu respinto un subemendamento finalizzato a precludere il passaggio alla menzionata Arma. Inoltre, due ordini del giorno (n. G8.2 e n. G8.3), approvati in Senato nella seduta del 3 agosto 2015, impegnavano il Governo a valutare l'opportunità di individuare nell'Arma dei carabinieri la


forza di polizia di eventuale destinazione…”, inoltre che “Alla luce di tali enunciati, la possibilità dell'assorbimento nell'Arma dei carabinieri appare conforme alla delega. Come ricordato nel precedente punto 5.1, già dall'andamento dei lavori parlamentari si evinceva la possibilità di un transito del Corpo forestale nell'Arma dei carabinieri. Ma anche l'espressa formulazione delle disposizioni contenute nell'art. 8, comma 1, lettera a), della legge n. 124 del 2015 appare inequivocabile nel consentire la soluzione adottata dal legislatore delegato. L'ipotesi dell'«eventuale assorbimento» del Corpo forestale in altra forza di polizia risulta corredata dalla possibilità di «conseguenti modificazioni agli ordinamenti del personale» della forza di polizia interessata all'accorpamento. In tale prospettiva funzionale, la delega consentiva, infatti, la revisione della disciplina in materia di reclutamento, stato giuridico, progressione in carriera mediante «l'eventuale unificazione, soppressione ovvero istituzione di reali gradi e qualifiche», ferme restando le peculiarità ordinamentali e funzionali della forza di polizia assorbente. 6.1.1.- Vi sono, poi, elementi fattuali che corroborano in modo appropriato il merito della scelta legislativa: in particolare, vi è una solida coincidenza tra la diffusione capillare sul territorio nazionale delle stazioni dell'Arma dei carabinieri e di quelle del Corpo forestale, mentre la Polizia di Stato, verso cui le parti costituite sembrano esprimere la propria preferenza, è prevalentemente dislocata nel territorio urbano, come emerge con chiarezza, tra l'altro, dall'audizione del 12 luglio 2016 del Capo della Polizia di Stato davanti alle Commissioni Affari costituzionali e Difesa del Senato della Repubblica… Non è peraltro irrilevante, sotto il profilo operativo, strettamente correlato agli obiettivi di efficienza del riassetto, che l'Arma abbia potenziato, nel corso del tempo, la tutela ambientale e agroalimentare, in ragione delle competenze specifiche sviluppate dai propri reparti specializzati. Anche tale elemento corrobora, sotto l'aspetto funzionale, l'assorbimento delle funzioni affini svolte dal Corpo forestale dello Stato nei


settori della sicurezza in materia di sanità, igiene e alimenti, agroalimentare e ambientale. In definitiva, il legislatore delegato, tra le soluzioni ivi prefigurate, ha operato una scelta che non risulta sproporzionata per plurimi motivi. Tra questi è opportuno menzionare la dislocazione sul territorio degli uffici e delle stazioni forestali, sostanzialmente simile a quelle dell'Arma dei carabinieri, il principio più volte enunciato della tendenziale conservazione dell'apparato nelle pur inevitabili vicende modificative dell'ente accorpato, la presenza di alternative residuali, graduate secondo le possibilità concretamente esistenti, nell'ordinamento delle forze di polizia e di altre amministrazioni secondo un criterio di compatibilità tra vecchie e nuove funzioni del personale trasferito.” Inoltre, la Corte ha affermato, circa la dedotta imposizione di uno status di militare non voluta, che “Occorre preliminarmente ribadire che non può essere configurato un diritto fondamentale incomprimibile al mantenimento del posto di lavoro. È stato al riguardo affermato che «la disciplina dei rapporti di lavoro a tempo indeterminato [deve essere circondata] di doverose garanzie [...] e di opportuni temperamenti [quando] si renda necessario far luogo a licenziamenti» (sentenza n. 45 del 1965). Licenziamenti che tuttavia non sono previsti dalla riforma in esame, la quale appare conforme all'orientamento di questa Corte secondo cui il diritto al lavoro si contempera con la facoltà di regolarne l'esercizio «mediante l'adozione di opportune cautele che valgano a tutelare altri interessi ed altre esigenze sociali» (sentenza n. 194 del 1976). (…) Fermo restando quanto argomentato in ordine alla conformità del decreto alla delega sotto il profilo dell'assorbimento nell'Arma dei carabinieri del Corpo forestale, non risulta censurabile la disciplina di tale passaggio prevista dalle lettere a), b) e c) del comma 2 dell'art. 12 del d.lgs. n. 177 del 2016. Dette disposizioni operano con modalità graduali nella prospettiva di una tendenziale conservazione del rapporto tra funzioni e personale trasferito, in modo da preservare la sinergia tra esperienze acquisite e attività esercitate. Così, il


comma 2, lettera a), prevede di tener conto «dell'impiego [...] nelle unità dedicate all'assolvimento delle funzioni trasferite a ciascuna delle medesime Amministrazioni». All'interessato che scelga di non transitare nell'Arma dei carabinieri e non venga successivamente assegnato alle altre forze di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco o al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (in ridotte aliquote e nei contingenti limitati indicati: rispettivamente 147 tra Polizia di Stato e Guardia di finanza, 390 nei Vigili del fuoco e 47 nel Ministero, come risulta dalla Tabella A allegata al d.lgs.) rimane la facoltà di richiedere il passaggio, in contingente limitato, ad altra amministrazione statale, individuata con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri con preferenza tra quelle che svolgono funzioni attinenti alle professionalità del personale da ricollocare. In quest'ultimo caso, il rapporto di lavoro sarà privatizzato e verrà corrisposto un assegno ad personam riassorbibile con i successivi miglioramenti economici, a qualsiasi titolo conseguiti, pari alla differenza, limitatamente alle voci fisse e continuative, fra il trattamento economico percepito e quello corrisposto in relazione alla posizione giuridica ed economica di assegnazione. 6.2.3.- Anche per il personale che, entro la data del 31 dicembre 2016, non sia stato ricollocato e non abbia optato per la riassegnazione all'amministrazione individuata (ex art. 12, comma 2) dal Capo del Corpo forestale, il decreto assicura un trattamento non inferiore a quello riservato al personale della mobilità collettiva in esubero previsto dall'art. 33, comma 8, del d.lgs. n. 165 del 2001. Quest'ultimo, riconosce al lavoratore "in disponibilità" il diritto a un'indennità pari all'ottanta per cento dello stipendio e dell'indennità integrativa speciale, con esclusione di qualsiasi altro emolumento retributivo comunque denominato, per la durata massima di ventiquattro mesi. Anche quest'ultima previsione residuale dell'eventuale collocamento in disponibilità non si traduce in un'ingiustificata compressione dei diritti del personale del Corpo forestale, ma costituisce - come


è testimoniato dalla collocazione del precetto nel testo unico riguardante i dipendenti pubblici - una soluzione fisiologica di chiusura del sistema nel caso di impossibilità di reimpiego alternativo. 6.2.4.- Rimane, infine, da esaminare la legittimità costituzionale della prima alternativa - comunque assoggettata alla volontaria scelta del forestale (non pienamente libera secondo i rimettenti) - di transito dall'ordinamento civile a quello militare. È indubbio che lo status giuridico di militare comporta l'adempimento di doveri e obblighi e limita alcune prerogative che la Costituzione garantisce ad altri cittadini (in particolare gli artt. 1465 e seguenti del Codice ordinamento militare). Tuttavia, l'assenza di un meccanismo coercitivo al passaggio dallo status civile a quello militare e l'esigenza di assicurare un maggiore livello di efficienza agli stessi servizi, già svolti dal Corpo forestale e ora assegnati all'Arma dei carabinieri, costituiscono elementi decisivi per ritenere la correttezza del bilanciamento tra interessi antagonisti che il legislatore delegato si è trovato a esprimere nell'ambito della concreta attuazione della riforma. Il mutamento di status, come rilevato dal Consiglio di Stato nel parere sullo schema di decreto legislativo (Consiglio di Stato, commissione speciale, parere 12 maggio 2016, n. 1183/2016), è espressione di una nuova concezione organizzativa in cui sono le competenze e non lo status - a dare la misura della professionalità. In tale ottica, per effetto della capillare diffusione territoriale e dell'omogeneità delle funzioni rispetto a quelle dell'Arma dei carabinieri, al personale forestale, che transita nel nuovo Corpo, è consentito mantenere, compatibilmente con il nuovo assetto organizzativo, la stessa sede di servizio, in relazione alle esigenze di conservazione della specialità e dell'unitarietà delle funzioni (art. 2214-quater, comma 20, lettera b), nonché continuare a svolgere funzioni a presidio dell'ambiente, del territorio e delle acque e della sicurezza agroalimentare, in attuazione del principio, contenuto nella legge delega, della «salvaguardia delle professionalità esistenti». È altresì assicurata la permanenza nel comparto


negoziale sicurezza e difesa al quale sono connesse prerogative giuridiche ed economiche (progressione in carriera, trattamento economico e pensionistico)… Peraltro, la specificità dell'ordinamento militare rispetto a quello civile è stata in parte mitigata dalla recente sentenza di questa Corte n. 120 del 2018, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1475 cod. ordinamento militare, il quale non consentiva ai militari di costituire associazioni professionali a carattere sindacale, nonché dalla giurisprudenza amministrativa (Consiglio di Stato, sezione IV, 12 dicembre 2017, n. 5845), che ha riconosciuto il diritto di iscrizione ai partiti politici e di elettorato passivo ai militari, con l'unico limite dell'assunzione di cariche statutarie. In definitiva, la struttura complessiva del riordino effettuata dal decreto legislativo in esame realizza un bilanciamento non implausibile tra l'esigenza di rendere più efficiente la tutela ambientale, quella di salvaguardare le posizioni lavorative del personale proveniente dal disciolto Corpo forestale e quella di migliorare l'utilizzazione delle risorse economiche disponibili. Bilanciamento che - come detto - dovrà trovare coerente attuazione, garantendo l'ottimale prestazione dei servizi inerenti alla tutela ambientale e l'impiego, nel nuovo ambito operativo, del personale proveniente dal precedente assetto amministrativo”. Infine, anche sotto il profilo dell’efficienza economica la riforma ha superato il vaglio di costituzionalità, in quanto sul punto la Corte ha affermato: “La formulazione della norma smentisce l'assunto dei rimettenti in quanto la stessa persegue sinergie funzionali prima ancora che economiche, così da tendere non a un mero risparmio di spesa, ma a un livello superiore di efficienza coerente con il principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., che conforma l'esercizio dei poteri pubblici e la cura degli interessi generali”. 5. – Anche i motivi di carattere procedimentale vanno respinti. Nel provvedimento il Capo del Corpo Forestale dello Stato ha dato atto di aver tenuto conto sia degli stati matricolari degli interessati, sia dell’ulteriore


documentazione agli atti dell’Amministrazione attestante il servizio prestato di n. 3730 unità di personale appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo forestale dello Stato, da assegnare all’Arma dei carabinieri, alla data del provvedimento (31 ottobre 2010). Inoltre, richiamando il criterio di cui all’art. 12, comma 2, lettera a), punto 1, che recita “tenendo conto dell'impiego, alla data di entrata in vigore del presente decreto, nelle unità dedicate all'assolvimento delle funzioni trasferite a ciascuna delle medesime Amministrazioni, e in particolare: 1) per le funzioni attribuite all'Arma dei Carabinieri ai sensi dell'articolo 7: tutto il personale assegnato negli uffici, nei reparti e negli enti attraverso i quali sono esercitate le funzioni trasferite, ivi compreso quello in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria delle Procure della Repubblica, il quale permane nelle medesime sezioni per l'assolvimento delle specifiche funzioni in materia di illeciti ambientali e agroalimentari”, ha evidenziato che “n. 3730 unità di personale appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo forestale dello Stato risultano impiegate negli uffici, nei reparti e negli enti attraverso i quali sono esercitate le funzioni trasferite all'Arma dei Carabinieri, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo, ivi comprese quelle in servizio presso le sezioni di polizia giudiziaria delle Procure della Repubblica, le quali permangono nelle medesime sezioni per l'assolvimento delle specifiche funzioni in materia di illeciti ambientali e agroalimentari”. Il Collegio, tenuto conto di quanto specificatamente evidenziato dal Capo del Corpo Forestale dello Stato, e considerato che è stato comunque consentito ai ricorrenti sia di esercitare il diritto di accesso, sia di presentare memorie ed ulteriore documentazione, seppur nei termini ristretti richiesti al fine di garantire una sollecita attuazione della prevista riorganizzazione, ritiene che non sia ravvisabile né un difetto di istruttoria, né un difetto di motivazione.


Inoltre, come già rilevato dalla Sezione in identica fattispecie (sentenza n. 7639\2021 depositata il 25 giugno 2021): - nel provvedimento del 31/10/16 il Capo del Corpo Forestale dello Stato ha dato atto di aver tenuto conto sia degli stati matricolari degli interessati, sia dell'ulteriore documentazione agli atti dell'amministrazione attestante il servizio prestato di n. 3730 unità di personale appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo forestale dello Stato, da assegnare all'Arma dei Carabinieri; - il termine concesso per l’esercizio dei diritti di partecipazione (sette giorni) non è incongruo tenuto conto dell’esigenza di completare la procedura nel rispetto dei termini previsti dall’art. 12 d. lgs. n. 177/16;- in assenza di un’espressa qualificazione legislativa nel senso della perentorietà, il termine previsto dall’art. 12 comma 3 d. lgs. n. 177/16 per l’adozione del decreto ha carattere meramente ordinatorio per cui il suo eventuale superamento non potrebbe mai comportare l’illegittimità dell’atto in esame; - il DPCM del 21/11/16 è stato pubblicato sul sito del Dipartimento della funzione pubblica alla data del 23/11/16 (come esplicitamente dedotto nel gravame: pag. 35 dell’atto introduttivo) e, successivamente (il 03/01/17) sulla Gazzetta Ufficiale. La pubblicazione sul sito del Dipartimento della funzione pubblica costituisce modalità idonea ai fini dell’efficacia del DPCM e della decorrenza del termine, previsto dall’art. 14 comma 4 d. lgs. n. 177/16, per la presentazione, da parte del personale interessato, della domanda di transito ad altre amministrazioni. 6. – Il ricorso, in conclusione, per i ricorrenti per i quali non sia divenuto improcedibile, va respinto. La novità della questione induce alla compensazione delle spese di lite. P.Q.M.


Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Ter), dichiara

improcedibile

il

ricorso

quanto

ai

signori .................. .................., .................. .................., .................. .................. e .................. .................., e per il resto lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 maggio 2021 con l'intervento dei magistrati: Pietro Morabito, Presidente Achille Sinatra, Consigliere, Estensore Francesca Mariani, Referendario L'ESTENSORE Achille Sinatra

IL PRESIDENTE Pietro Morabito

IL SEGRETARIO



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