Tar 2021-” dichiarare
l’esclusivo diritto dei ricorrenti alla collocazione nella categoria D, p.e. D1, a seguito della partecipazione al corso-concorso” Pubblicato il 19/07/2021
N. 08611/2021 REG.PROV.COLL. N. 04079/2012 REG.RIC.
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio)
ha pronunciato la presente SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4079 del 2012, proposto da ………... contro Comune di Roma, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Alessandro Rizzo, domiciliataria ex lege in Roma, via Tempio di Giove, 21; per la dichiarazione di nullità e/o inefficacia dell’art. 30 del Contratto decentrato nella parte in cui riserva la copertura dei posti in categoria D1 al solo personale dell’ex VI q.f. LED, dichiarare l’esclusivo diritto dei ricorrenti alla collocazione nella categoria D, p.e. D1, a seguito della partecipazione al corso-concorso
formativo ed al suo superamento, con condanna dell’amministrazione alla partecipazione dei ricorrenti al predetto corso-concorso; in via subordinata, previa dichiarazione di nullità e/o inefficacia dell’art. 30 del Contratto decentrato nella parte in cui riserva la copertura dei posti in categoria D1 al solo personale dell’ex VI q.f. LED, per il riconoscimento del diritto dei ricorrenti alla partecipazione al corso-concorso relativo alla procedura selettiva già prevista dall’amministrazione illegittimamente per i soli pari qualifica con posizione economica led, con condanna dell’amministrazione alla partecipazione dei ricorrenti al predetto corsoconcorso; per sentir dichiarare, comunque, la nullità e/o inefficacia dell’art. 30 ultimo comma del Contratto decentrato nella parte in cui prevede che le funzioni di coordinamento e controllo dovranno essere esercitate dai dipendenti collocati in categoria D determinando così una dequalificazione dei dipendenti collocati in categoria C ma con mansioni di coordinamento e controllo in violazione dei principi posti a tutela del lavoratore ed in particolare dell’art. 56 D. Lgs.vo 29/93 e dell’art. 2103 c.c. oltre che dell’art. 7 c. 5 dell’allegato al CCNL 1998-2001. - ricorso in riassunzione a seguito della sentenza n. 9497/10 della Corte d'Appello di Roma. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Roma; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 25 giugno 2021 la dott.ssa Francesca Ferrazzoli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO 1. Questi i fatti per cui è causa. Con l’entrata in vigore del CCNL Autonomie Locali del 31 marzo 1999, è stato introdotto il nuovo sistema di classificazione del personale nelle quattro categorie A, B, C e D. Per effetto dell’art. 7 del predetto CCNL, il personale già appartenente alla VI q.f. è stato collocato in C1, mentre il personale appartenente alla VI q.f. LED (cd. Marescialli con funzioni di coordinamento) è stato collocato in C2. L’art. 24, comma 2, lettera e) ha previsto, altresì, l’impegno delle parti a negoziare, entro il 30 aprile 1999 “le problematiche del personale dell’area di vigilanza addetto a compiti di responsabilità di servizio e di coordinamento e controllo collocato nella ex VI q.f. anteriormente alla vigenza del D.P.R. 268/87 ovvero anche successivamente, a seguito di procedure concorsuali per il conferimento delle specifiche funzioni gerarchiche, fermo restando quanto previsto nell’art. 7, comma 5 del CCNL 31.03.1999”. Il successivo art. 29 ha vincolato la possibilità del passaggio al possesso di specifici requisiti – di cui si dirà a breve - ed ha specificato, al comma 9, che “la disciplina del presente articolo ha carattere di specialità ed eccezionalità, ivi compreso il nuovo profilo professionale, e può essere applicata solo nei limiti e con riferimento al personale indicato nel comma 1”. In
data
31.7.2000
l'Amministrazione
Comunale
di
Roma
e
le
Rappresentanze Sindacali hanno sottoscritto il Contratto Collettivo Decentrato Integrativo del Comune di Roma relativo al personale dipendente del Comparto Regioni - Autonomie Locali, il quale all’art. 30 (Polizia Municipale) – oggetto di impugnazione - dispone quanto segue: “in prima applicazione del precedente articolo 28, terzo comma, sulla base del
processo di ristrutturazione del Corpo della Polizia Municipale, le parti convengono di attivare la copertura di posti in categoria D1 attraverso un percorso selettivo una tantum, consistente in un corso di aggiornamento professionale con valutazione finale, che verrà attivato entro 90 giorni dalla sottoscrizione del C.CD.I. Al corso possono accedere tutti i dipendenti della Polizia Municipale, inquadrati in prima attuazione del sistema di classificazione, nella categoria C2 in possesso di un titolo di studio secondario superiore ovvero un titolo di qualificazione professionale triennale, ovvero che abbiano esercitato le funzioni di coordinamento e controllo nella posizione di Istruttore di Polizia Municipale (6 qf led) per almeno due anni. In attuazione dell'art. 7, quinto comma del CCNL del 31.3.99 i dipendenti già inquadrati nella figura professionale di Istruttore di Polizia Muncipale (6 qf led) non utilmente collocati in graduatoria per il passaggio nella categoria D1 fruiranno di un percorso accelerato di progressione orizzontale che li collocherà nella posizione economica C4. A regime le funzioni di coordinamento e controllo dovranno essere esercitate dai dipendenti collocati in categoria D. Trattandosi di professionalità acquisibili solo dall'interno dell'ente si applica la normativa prevista dall'art. 6 della legge n. 127/97”. Con Delibera n. 1215 del 14 novembre 2000, la giunta comunale ha indetto un corso-concorso per la copertura di 1413 posti da inquadrare nella categoria D1, numero quantificato con riferimento al limite stabilito in sede di accordi sindacali con verbale di concertazione sulle dotazioni organiche del 27 giugno 2000. Con ricorso notificato innanzi al giudice ordinario di Roma il 12 febbraio 2001, numerosi dipendenti C1 (ex VI q.f. non LED) del Comune di Roma, tra i quali gli odierni esponenti, hanno impugnato il predetto art. 30 del Contratto decentrato del Comune di Roma 1998 - 2001 nella parte in cui
riservava l’accesso alla procedura selettiva per il passaggio in categoria D1 al solo personale dell’ex VI q.f. LED., chiedendo, ex art. 700 c.p.c., la sospensione del corso-concorso indetto con la D.G.C. 1215/2000 ovvero la condanna dell’Amministrazione a consentire la partecipazione dei ricorrenti al suddetto concorso. All’esito della fase cautelare con ordinanza 10603 dell’11.04.2001 il Tribunale di Roma –sezione lavoro – ha respinto l’istanza cautelare per difetto del fumus boni iuris, evidenziando, in particolare, come le impugnate disposizioni della contrattazione “non appaiono contrastare con la riserva della partecipazione al corso-concorso ai soli appartenenti alla qualifica ex VI Led, atteso che, pur non emergendo da atti formali il conferimento agli istruttori di vigilanza inquadrati in tale qualifica di compiti di coordinamento e controllo, il principio di effettività dell’esercizio di tali funzioni valorizzato dalle norma in precedenza esaminate appare giustificare la scelta operata in sede decentrata”. Avverso detta ordinanza i ricorrenti hanno proposto reclamo, respinto con ordinanza del 22.06.2001, anche in relazione al sopravvenire della conclusione del concorso. Il giudizio si è concluso con la sentenza di rigetto n. 33600/2003. In sede di appello, la Corte territoriale di Roma con sentenza n. 9497/2010 ha dichiarato il difetto di giurisdizione del GO in favore del GA, sicché il giudizio è stato ritualmente riassunto innanzi a questo TAR. Si è costituito il Comune contestando tutto quanto ex adverso dedotto perché infondato in fatto ed in diritto. In data 17 giugno 2021, parte ricorrente ha depositato istanza per essere autorizzata alla integrazione del contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami, atteso l’elevato numero dei controinteressati e le oggettive difficoltà nel reperire tutti i dati relativi ai nominativi.
All’udienza di smaltimento del 25 giugno 2021 la causa è stata introitata per la decisione. 2. Preliminarmente, osserva il Collegio che la Corte di Appello di Roma, con la sentenza n. 9497/2010 - accogliendo l’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Amministrazione capitolina e devolvendola al giudice amministrativo - ha riformato la sentenza del Tribunale civile n. 2947/2005. Pertanto, nell’atto di riassunzione le parti avrebbero dovuto riproporre le domande ed i motivi di ricorso sollevati innanzi al Tribunale Civile, e non le domande ed i motivi sollevati avverso la ridetta sentenza del giudice ordinario di primo grado. Ad ogni modo, si rileva che è stato depositato in questo giudizio il fascicolo di primo grado innanzi al Tribunale Civile, ivi incluso il ricorso ex articolo 414 c.p.c.. 3. Ciò doverosamente premesso, il ricorso è infondato e va di conseguenza respinto. L’infondatezza del ricorso nel merito, peraltro consente di non procedere all’integrazione del contraddittorio, pure se richiesta dalla parte ricorrente, in attuazione del principio di economia dei mezzi processuali. 4. Gli esponenti assumono, in estrema sintesi, che i soggetti realmente titolati alla procedura per la copertura dei posti di categoria D in sede di progressione verticale non sarebbero i dipendenti già inquadrati con la VI qualifica led ma i dipendenti inquadrati con contratto individuale a decorrere dal 1° dicembre 1997 con la VI qualifica funzionale (non led). I soggetti cui è stato sostanzialmente destinata la procedura selettiva - che nessun privilegio in diritto possono vantare - avrebbero avuto un’attribuzione astratta e di categoria dei compiti da eseguire (sulla base appunto di previsioni destinate a tutti i dipendenti di qualifica VI mediante atti a carattere generale, indipendentemente dall'accertamento concreto del possesso delle qualità professionali), mentre ai ricorrenti i compiti
relativi alla qualifica e richiesti per la partecipazione al corso ex art. 30 del contratto decentrato, sarebbero stati attribuiti soggettivamente ed individualmente a seguito di apposito concorso interno per titoli e colloquio. Sarebbe inoltre illegittima la differenziazione giuridica di cui al predetto art. 30, atteso che i soggetti de quibus apparterrebbero tutti alla stessa qualifica funzionale (VI, corrispondente ormai alla categoria C), pur con un diverso trattamento economico. Ai soggetti con retribuzione LED non sarebbe stata conferita nessuna differenziazione mansionale, non esisterebbero atti formali di attribuzione dei compiti di coordinamento e controllo a favore di tali soggetti. Infine, deducono che l'art. 30 del contratto collettivo decentrato, nel suo comma 3, prevede che “a regime le funzioni di coordinamento e controllo dovranno essere esercitate dai soli dipendenti collocati in categoria D”. Poichè i ricorrenti sarebbero stati tutti inquadrati con contratto individuale per svolgere proprio le suddette mansioni, questa previsione di contratto decentrato determinerebbe una dequalificazione del personale interessato, non consentita al datore di lavoro. 5. Osserva il Collegio che la scelta a suo tempo operata dalla contrattazione collettiva di valorizzare in termini di progressione in D1 gli appartenenti alla ex VI q.f. LED (C2) che avessero effettivamente svolto funzioni di coordinamento e di controllo di personale di livello pari o inferiore, è del tutto coerente con il quadro normativo di riferimento. Invero, ai sensi dell’art. 35 del D.P.R. n. 333/90, nel sistema di classificazione del personale dell’Area della Vigilanza previgente alla Contrattazione di Comparto, gli appartenenti alla VI qualifica funzionale potevano acquisire il livello “LED” solo in caso di superamento di apposita selezione effettuata tra il personale con un’anzianità di effettivo servizio
nella qualifica non inferiore a tre anni ed in possesso di idonei titoli culturali, professionali e di servizio, valutati secondo criteri obiettivi predeterminati in sede di contrattazione decentrata (art. 36 co. 1 e 2 del D.P.R. n. 333/90). Agli stessi, inoltre, secondo quanto accertato anche in base alla testimonianza resa nel giudizio innanzi al Tribunale Civile conclusosi con la sentenza n. 33600/2003 dal RSU Roberto Puma, sono state concretamente attribuite funzioni di coordinamento e di controllo sui livelli inferiori (V livelli e VI livelli non Led). Pertanto, al momento del passaggio al nuovo sistema di classificazione, gli ex VI LED sono stati inquadrati in C2, a differenza dei V e VI non LED che sono stati inquadrati in C1. Segnatamente, l’art. 7 comma 5 del CCNL Autonomie Locali del 31.03.1999 ha demandato agli enti locali l’adozione delle “misure atte a dare adeguata valorizzazione alle posizioni di coordinamento e controllo collocate nella ex VI q.f. della medesima area a seguito di procedure concorsuali”. Quindi il successivo art. 24 comma 2, lettera e) ha previsto l’impegno delle parti a negoziare, entro il 30.04.1999 “le problematiche del personale dell’area di vigilanza addetto a compiti di responsabilità di servizio e di coordinamento e controllo collocato nella ex VI q.f. anteriormente alla vigenza del D.P.R. 268/87 ovvero anche successivamente, a seguito di procedure concorsuali per il conferimento delle specifiche funzioni gerarchiche”. L’art. 29 del CCNL del 14.09.2000, nel dare concreta attuazione al predetto art. 24 relativamente alla progressione del personale dell’area di vigilanza, ha vincolato la possibilità di accedere alle procedure selettive per il passaggio in D1 al possesso di specifici requisiti, limitandola: al personale
al quale, con atti formali da parte dell’amministrazione di appartenenza, fossero state attribuite funzioni di responsabile del servizio complessivo dell’intera area di vigilanza; al personale addetto all’effettivo esercizio di compiti di coordinamento e controllo di operatori di pari qualifica o di quella inferiore, già collocato, a seguito di procedure concorsuali, nella ex VI q.f. su posti istituiti che prevedessero l’esercizio di tali funzioni anteriormente all’entrata in vigore del D.P.R. n. 268/1987; al personale addetto all’effettivo esercizio di compiti di coordinamento e controllo di altri operatori di pari qualifica o di quella inferiore, già collocato nella ex VI q.f., a seguito di procedure concorsuali su posti istituiti successivamente al D.P.R. n. 268/1987 stesso, i cui titolari sono esclusi dall’applicazione delle disposizioni del medesimo art. 29 del CCNL del 14.09.2000 (gli ex VI livelli LED). Al comma 9 - come già visto - ha specificato altresì che “la disciplina del presente articolo ha carattere di specialità ed eccezionalità, ivi compreso il nuovo profilo professionale, e può essere applicata solo nei limiti e con riferimento al personale indicato nel comma 1”, stabilendo espressamente che l’applicazione da parte degli enti del comparto della disciplina prevista dal medesimo art. 29 rappresentasse per gli stessi una facoltà e non un obbligo. Gli articoli 28 e 30 del C.C.D.I. 1998/2001, hanno previsto, poi, l’attivazione di un percorso selettivo una tantum, consistente in un corso di aggiornamento professionale con valutazione finale per la copertura di posti ascrivibili alla categoria D, posizione economica D1, riservato ai dipendenti della Polizia Municipale già inquadrati nella categoria C2 e “in possesso di un titolo di studio secondario superiore ovvero un titolo di qualificazione professionale triennale, ovvero che abbiano esercitato le
funzioni di coordinamento e controllo nella posizione di Istruttore di Polizia Municipale ( VI q.f. LED) per almeno due anni ”. L’art. 30, comma 2 del suddetto CCDI, inoltre, ha disposto che i dipendenti già inquadrati nella VI q.f. LED, non utilmente collocati in graduatoria per il passaggio nella categoria D1, avrebbero fruito di un percorso accelerato di progressione orizzontale con collocazione nella categoria C posizione economica C4. Atteso che la norma de qua privilegia la crescita professionale del solo personale appartenente all’ex VI q.f. in possesso di idonei titoli culturali e di servizio, nonché incaricato dell’effettivo espletamento di funzioni di coordinamento e di controllo, ritiene il Collegio essa sia coerente con la Contrattazione collettiva nazionale. Sulla questione si era già espresso, peraltro, il Tribunale civile con la sentenza n. 33600/2003 - oggetto di impugnazione innanzi alla Corte d’Appello di Roma che poi, come già visto, ha declinato la giurisdizione in favore del giudice amministrativo – che ha condivisibilmente ritenuto che: “è da escludere la riconoscibilità al personale già inquadrato in VI q.f. senza Led e riclassificato dal CCNL 31/073/99 in C1, di un diritto soggettivo perfetto a fruire di una progressione verticale speculare a quella accordata al personale già inquadrato in VI q.f. Led e riclassificato in C2. Ciò per il rilievo che, se alle anzidette due tipologie posizionali proprie della Area vigilanza sono assegnabili prerogative di coordinamento e controllo rispetto ai subalterni, non per questo ne appare corretta la collocazione su un piano di completa fungibilità a tutti gli effetti. L’attribuzione all’una del Led, istituto questo introdotto con l’art. 35 del D.P.R. n. 333/90, non può, invero, non essere riguardato come dato di connotazione del relativo “status” rilevante non soltanto per l’aspetto economico, ma anche per quello della qualità delle prestazioni da essa assicurabili. Lo si deve ritenere perché l’attribuzione è
condizionata al buon esito di apposita selezione tra il personale con un’anzianità di effettivo servizio nel ruolo di qualifica non inferiore a tre anni, dovendo questo essere effettuata sulla base di titoli culturali, professionali e di servizio da valutarsi secondo criteri obiettivi predeterminati in sede di contrattazione decentrata (cfr. art. 36 co. 1 e 2 del citato D.P.R.). Da qui la legittima utilizzabilità della stessa come elemento valevole ad individuare, nell’ambito del personale inquadrato nella medesima qualifica funzionale, la quota di questo inseribile in un programma di avanzamento… Premesso come sia di tutta evidenza la discrezionalità lasciata agli Enti Locali dal disposto del c. 5 dell’art. 7 del CCNL, nell’adozione delle misure atte a dare adeguata valorizzazione alle posizioni di coordinamento e controllo collocate nella ex VI q.f. dell’Area di Vigilanza, se ne deve trarre la logica conseguenza della riconoscibilità… della legittima regolazione in materia, predisposta dalla contrattazione per i dipendenti del Comune di Roma (art. 30 CCID), con la riserva al personale dell’anzidetta ex qualifica funzionale, perché in possesso del Led, della accedibilità al corso per la promozione in D1 in qualità di istruttore direttivo, e ciò per la considerata valenza preferenziale assegnabile a quanti ne fossero stati dotati. Del resto siffatto titolo di valutazione professionale aveva consentito ai medesimi di essere riclassificati, secondo l’ordinamento professionale introdotto dal CCNL 31/03/99, in Categoria C posizione economica 2° anziché in posizione economica 1°, come, invece, lo erano stati quelli di VI q.f. senza possesso del Led. Rilevanza in senso ostativo alla accettabilità della conclusione cui si è pervenuti non appare, poi, annettibile né alla previsione dell’art. 29 dell CCNL 6/07/99 (cd. code contrattuali) né a quella dell’art. 30 ult. Comma del CCID già indicato.
All’una, perché se condiziona il passaggio alla D1 del personale della ex VI q.f. non al possesso da parte dello stesso del Led, ma all’effettivo svolgimento di compiti di coordinamento e controllo oppure alla formale attribuzione di funzioni di responsabile del servizio complessivo dell’intera area di vigilanza, ciò fa in vista dell’assegnabilità delle posizioni operative non di Istruttore direttivo ma di quella di Specialista di vigilanza e di responsabile di Servizio, entrambe di nuova istituzione. All’altra perché la prospettiva postata dal comune di Roma di concentrare nella categoria D le prerogative del coordinamento e controllo non vale ad incidere negativamente sulla restante parte della norma pattizia, che è quella che qui interessa, a prescindere comunque dal fatto che, attualmente, non è idonea a comportare effetti dequalificanti vietati ai sensi dell’art. 52 del D. Lgs.vo n. 165/2001”. Per completezza, deve pure essere rilevato che i ricorrenti, non hanno neppure mai dimostrato di possedere i requisiti declinati all’art. 29 del CCNL del 14.09.2000. In conclusione, il ricorso deve essere respinto. 6. La peculiarità della controversia rende equo disporre la compensazione delle spese del giudizio tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Seconda Stralcio), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 25 giugno 2021 tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza secondo
quanto disposto dall’art. 25 comma 2 d. l. n. 137/2020 con l'intervento dei magistrati: Elena Stanizzi, Presidente Roberto Vitanza, Consigliere Francesca Ferrazzoli, Referendario, Estensore L'ESTENSORE Francesca Ferrazzoli
IL PRESIDENTE Elena Stanizzi
IL SEGRETARIO