Corte dei Conti 2022-Causa di servizio civile, militare o di guerra Pensioni privilegiate Corte dei

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Corte dei Conti 2022-Causa di servizio civile, militare o di guerra Pensioni privilegiate Corte dei Conti Lombardia Sez. giurisdiz., Sent., (ud. 15/02/2022) 01-04-2022, n. 91 Fatto Diritto P.Q.M. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA IL GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI cons. Silvio Ronci ha pronunziato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 29650 del Registro di Segreteria, proposto da: omissis nei confronti di: MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro p.t. INPS, ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Giulio Peco e Mirella Mogavero per mandato in atti, elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura I.N.P.S., in Milano, Via M. e G. Savare' n. 1 Svolgimento del processo Con atto depositato in data 5.2.2020, il sig. omissis, ex Omissis dell'Esercito in congedo per anzianità dall' Omissis, chiede che venga accertata la dipendenza da causa di servizio delle infermità "note ... Omissis..." e "...Omissis..." ai fini del riconoscimento del diritto a pensione privilegiata ordinaria. Espone al riguardo: di aver presentato all'INPS domanda per il predetto trattamento di beneficio in data Omissis; che la CMO presso il Ministero della Difesa, a seguito della visita effettuata il giorno Omissis, ascriveva le patologie riferite all'apparato locomotore inferiore alla tab. B e quelle relative all'apparato superiore alla tab. A - (...) categoria; che il Ministero della Difesa - Direzione Generale "Previmil", con decreto n. Omissis del Omissis, respingeva la domanda recependo il parere reso il Omissis dal Comitato di Verifica per le cause di servizio del Ministero dell'Economia e delle Finanze, il quale aveva negato la dipendenza da causa di servizio delle patologie lamentate. Pertanto, il sig. G. ricorre nei confronti del Ministero della Difesa contestando la legittimità della decisione adottata da Previmil, in quanto il predetto Comitato di verifica non avrebbe preso in esame alcuno degli elementi posti alla sua attenzione (attività prestata, mansioni effettivamente svolte, durata e condizioni dei servizi nei vari reparti, influenza degli agenti ambientali) aventi efficienza causale e/o concausale nell'insorgere delle denunciate malattie. Chiede quindi che il giudice disponga ulteriori accertamenti medico legali e una CTU che accerti la sussistenza del nesso causale tra le patologie e le condizioni lavorative, per stabilire così la dipendenza da causa di servizio delle infermità "Omissis" e "note Omissis". Il 4.5.2021, in vista dell'udienza di trattazione fissata per il giorno 13.5.2021, si è costituito il Ministero della Difesa - Direzione Generale "Previmil" chiedendo di essere estromesso dal giudizio per carenza di legittimazione passiva, la competenza in materia di pensioni essendo dell'INPS.


Il ricorrente, con nota depositata il 10.5.2021, domandava di respingere la richiesta di estromissione del Ministero della Difesa e di integrare il contraddittorio nei confronti dell'INPS. Il GUP, con ordinanza n. 42 del 13.5.2021, ordinava la predetta integrazione. Il 10.2.2022 si è costituito l'INPS. Nella memoria l'Ente previdenziale dichiara di non accettare il contraddittorio su una domanda di pensione privilegiata mai posta in sede giudiziale, atteso che con l'atto introduttivo del giudizio il ricorrente chiede solo di dichiarare la dipendenza da causa di servizio delle infermità, ma non il riconoscimento del diritto a pensione privilegiata, né fa menzione dell'atto col quale l'INPS aveva rigettato la domanda di pensione privilegiata rifacendosi al parere n. Omissis del Comitato di Verifica per le cause di servizio (che già era stato alla base del decreto n. Omissis col quale il Ministero della Difesa aveva respinto la domanda di equo indennizzo). Inoltre, parte resistente eccepisce la carenza dell'interesse ad agire del ricorrente, essendo questi decaduto dal potere di chiedere la pensione privilegiata ai sensi dell'art. 169 del D.P.R. n. 1092 del 1973. In subordine, nel merito l'INPS rivendica la correttezza del suo diniego opposto alla richiesta di pensione privilegiata, essendosi attenuto al parere espresso dal Comitato di verifica del 6.11.2009, ritenuto del tutto condivisibile laddove ha giudicato non dipendenti da causa di servizio le infermità denunciate. Con nota di trattazione depositata il 10.2.2022, il difensore del sig. G. avversa l'assunto dell'INPS di non accettare il contraddittorio, in quanto dagli atti e dalla cronologia degli eventi si evince chiaramente che la domanda giudiziale ha ad oggetto il rigetto della domanda di pensione privilegiata, che i termini di legge sono stati rispettati e che la stessa è ammissibile in quanto il ricorrente è titolare di un interesse concreto ad agire nei confronti sia del Ministero della Difesa (attesa la competenza esclusiva a decidere sulla dipendenza da causa di servizio del Comitato di Verifica), sia dell'INPS (ente che eroga il trattamento privilegiato). Il giorno 15.2.2022, in assenza di richiesta di discussione orale, la causa è stata decisa sulla base degli atti depositati ai sensi dell'art. 85, comma 5, del D.L. n. 18 del 2020, modificato dall'art. 36, comma 4, del D.L. n. 23 del 2020 e dall'art. 5 del D.L. n. 28 del 2020, convertito con modifiche in L. 24 aprile 2020, n. 27 (vedi art. 26 ter del D.L. n. 104 del 2020, introdotto dalla L. di conversione 13 ottobre 2020, n. 126). Motivi della decisione Innanzi tutto, va rigettata la richiesta, avanzata dal Ministero della Difesa, di essere estromesso dal processo per carenza di legittimazione passiva. Con la domanda l'attore chiede l'ottenimento della pensione privilegiata previo accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità. Trattasi di giudizio che implica l'accertamento dei fatti di servizio e delle loro caratteristiche eventualmente rilevanti per la valutazione della determinazione causale delle patologie. Il naturale contradditore per l'accertamento dei presupposti fatti di servizio è quindi l'amministrazione di appartenenza del dipendente, presso la quale il servizio oggetto di accertamento è stato svolto. La richiesta estromissione del Ministero non può quindi essere accolta. In via preliminare, occorre vagliare le eccezioni di inammissibilità ed improponibilità del ricorso sollevate dall'INPS. Con l'atto introduttivo del giudizio il ricorrente chiede l'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermità "note Omissis" e "...Omissis..." ai fini del riconoscimento del diritto alla corresponsione della pensione privilegiata ordinaria. Al riguardo, occorre tenere presente che il sig. G. in data Omissis presentato domanda all'INPS per ottenere il trattamento aveva di beneficio, ma l'istanza è stata rigettata dall'Ente previdenziale il quale si è conformato al parere del Comitato di Verifica n. Omissis ed ha riliquidato la pensione ordinaria di anzianità. Si premette che nella fattispecie non si pone alcun problema di giurisdizione (peraltro non oggetto di eccezioni di parte), dato che la giurisprudenza delle Sezioni unite della Corte di


cassazione è ormai pacificamente orientata nel ritenere che sia "devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti non soltanto la domanda di accertamento della causa di servizio, proposta unitamente alla conseguente domanda di condanna dell'ente al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio, quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato, atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia" (cfr. sent., 06/03/2009, n. 4325 e sent., 19/01/2017, n. 1306). Atteso che nel ricorso è detto espressamente che la domanda mira alla concessione della p.p.o. ed essendo già intervenuta, sulla relativa istanza presentata in via amministrativa il Omissis, una decisione negativa da parte dell'INPS, è dunque da respingere l'eccezione di inammissibilità, sollevata da quest'ultimo, volta a "...non accettare il contraddittorio su una domanda di pensione privilegiata mai posta in sede giudiziale...". Quanto all'eccepita carenza di interesse per decorso del termine quinquennale previsto dall'art. 169 del D.P.R. n. 1092 del 1973, si richiama il consolidato orientamento giurisprudenziale (SS.RR., sent. n. 8/2001/QM e sent. n. 4/2003/QM; Sez. II App., sent. n. 409/2009, sent. n. 432/2011 e sent. n. 664/2016) secondo il quale "non si verifica la decadenza di cui all' art. 169 del D.P.R. n. 1092 del 1973 in ipotesi di intervenuta constatazione, ancorché negativa ed anche con la formula allo stato degli atti, sulla dipendenza di una malattia da causa di servizio effettuata da organi pubblici tecnici medico-legali in sede di valutazione della malattia a fini incidenti sul rapporto di impiego o di servizio". Ebbene, nella fattispecie una prima constatazione delle infermità risale al 2001, quando il ricorrente aveva presentato istanze di equo indennizzo (in data Omissis e Omissis, cui aveva fatto seguito anche quella di "aggravamento" del Omissis), suffragate dai pareri della CMO di Milano (che aveva giudicato la "Omissis con .... Omissis...." si contratta da causa di servizio ed ascrivibile a tab. B verbale del Omissis, mentre l'infermità "note Omissis" non ascrivibile a categoria di pensione verbali del Omissis e del Omissis). Dopodiché il Ministero della Difesa, con decreto n. Omissis del Omissis, ha respinto tutte le istanze di equo indennizzo sulla base del parere n. Omissis del Omissis col quale il Comitato di Verifica ha ritenuto entrambe le suindicate patologie non dipendenti da causa di servizio. E' dunque evidente che alla data del suo collocamento in pensione (Omissis) il sig. G. aveva già avviato il procedimento amministrativo per accertare la dipendenza da causa di servizio, ricevendo il formale diniego nel 2013. Poco prima, e precisamente in data Omissis, inoltre, il medesimo ha presentato all'INPS anche la domanda di pensione privilegiata. Pertanto, alla luce di tale ricostruzione fattuale e ai sensi della suindicata giurisprudenza, va disattesa l'eccezione di decadenza quinquennale ai sensi dell'art. 169 del D.P.R. n. 1092 del 1973. Si può ora passare alla trattazione del merito della causa. Ai sensi dell'art. 67 del D.P.R. n. 1092 del 1973, la pensione privilegiata spetta al militare ".... le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla L. 18 marzo 1968, n. 313, e non siano suscettibili di miglioramento....". Al riguardo, per "fatti di servizio" devono intendersi gli eventi e le circostanze strettamente correlati all'adempimento degli obblighi lavorativi del militare e che abbiano assunto, nel caso concreto, un effettivo rilievo causale o concausale di immediata correlazione con le patologie riscontrate. Secondo un indirizzo giurisprudenziale costante, va escluso l'operare di una presunzione assoluta o relativa - di dipendenza dal servizio per gli eventi morbosi e lesivi della integrità personale dei quali sia provato soltanto che si verificarono durante la prestazione del servizio stesso: la mera coincidenza temporale, infatti, non consente ex se di considerare realizzato il presupposto voluto dalla legge. Secondo altro orientamento, può costituire titolo per il conseguimento di pensione privilegiata anche una infermità di natura c.d. endogena, avente un substrato organico costituzionale o eredopatologico: questa, tuttavia,


deve trovare in specifici episodi, condizioni, eventi correlati al servizio - che il ricorrente deve indicare ed adeguatamente documentare - concause in senso medico-legale, cioè fattori in assenza dei quali è certo o almeno probabile che il soggetto non sarebbe andato incontro all'insorgenza o ad un'evoluzione della malattia, così come concretamente manifestatasi. Ciò premesso, nel caso di specie si evidenzia che per nessuna delle due infermità lamentate il ricorrente - sul quale incombeva il relativo onere probatorio - ha prodotto documentazione di rilievo medico-legale idonea a provare i presupposti della dipendenza da causa di servizio, nei termini individuati dalla giurisprudenza. L'attore, infatti, fonda il preteso riconoscimento delle "note Omissis" e della "....Omissis..." esclusivamente sul riferito svolgimento di "servizi presso il distretto militare di Omissis operando in ambienti umidi sottoposto a frequenti sbalzi di temperatura e ciò in quanto incaricato dello smaltimento di tutto il materiale cartaceo da versare al Distretto militare di Omissis e lavorando per lunghi periodi in ambienti non riscaldati costretto a svolgere anche attività di spostamento di pesanti faldoni..., come emrge dai rapporti informativi e dai pareri favorevoli espressi dal Comandante del Corpo": e, in proposito, allega una serie di Rapporti informativi sottoscritti dai Comandanti degli uffici di servizio riferiti, nel complesso al periodo che va dal 2.9.1988 al 29.6.2007. Dopo aver esaminato i precedenti di servizio risultanti dai predetti atti, il Comitato di verifica del MEF, col parere n. Omissis, aveva già escluso la dipendenza ai fini dell'equo indennizzo, avendo ritenuto che per l'insorgenza e il decorso sia dell' Omissis (dovuta a un processo Omissis a livello delle ... Omissis... associate ad usura dei ...Omissis..., da considerarsi prevalentemente sintomo di fisiologico invecchiamento, talvolta precoce, delle ... Omissis...), sia delle note ... Omissis.... (patologia .... Omissis.... dovuta a Omissis, ossia a .... Omissis...) gli invocati fatti di servizio non possono essere ritenuti fattori causali o concausali efficienti e determinanti. I medesimi eventi di servizio già "attenzionati" dal Comitato di verifica, senza apportare fatti diversi e nuova documentazione, sono ora prodotti dal ricorrente per chiedere la dipendenza da causa di servizio delle infermità a fondamento della domanda di p.p.o. Ma l'esame delle prove allegate rivela che le mansioni e i servizi svolti dal ricorrente non giustificano l'ascrivibilità a causa di servizio delle patologie lamentate. Dai rapporti informativi, infatti, emerge che il sig. G.: 1) è stato Omissis con l'incarico di "addetto al Omissis e ... Omissis... in sede vacante" presso il Distretto Militare di Omissis (dal Omissis all' Omissis), dove ha svolto "i compiti istituzionali previsti dall'incarico ricoperto..." e, inoltre, si è occupato del recupero, trasporto e predisposizione della documentazione presente negli "... archivi delle caserme Omissis e Omissis rimasti invasi dall'acqua a seguito del fortunale abbattutosi sulla città di Omissis nel mese di Omissis ..., operando in locali spesso umidi e privi di riscaldamento": risulta trattarsi, quindi, di normale attività di tipo amministrativo connessa alle funzioni di appartenenza, alla quale si è aggiunto un lavoro di "manovalanza" del quale tuttavia non sono fornite informazioni particolareggiate e specifiche (ad esempio sulla effettiva durata, sull'attrezzatura impegata); 2) successivamente, presso l'Ufficio Comando del Distretto Militare di Omissis, ha ricoperto gli incarichi di "Capo Nucleo ... Omissis... (dal Omissis al Omissis), di "addetto al Comando" (dal Omissis al Omissis), di "addetto alla Sezione Omissis" (dal Omissis all' Omissis) e di "Capo Segreteria del Omissis (dal Omissis al Omissis): evidentemente, erano ordinarie mansioni di carattere impiegatizio, in relazione alle quali appare del tutto risibile invocare, quale fattore causale o concausale delle patologie, "il fenomeno del pendolarismo da Omissis a Omissis con frequenti e forti sbalzi di temperatura, soprattutto nei periodi invernali, causati dall'uso dei mezzi pubblici per raggiungere questo Comando"; 3) infine, ha trascorso circa tre mesi (dal Omissis al v) in Iraq come addetto alla Segreteria del .... Omissis.... Omissis..., dove ha partecipato al "recupero, confezionamento, trasporto e stivaggio in container di tutta la documentazione originata o ricevuta dal Centro


Omissis ...": anche tale attività, così come descritta nel rapporto informativo, non rivela caratteristiche tali da essere ricollegate all'insorgere o alla evoluzione delle infermità, tanto più che si è trattato di un periodo molto breve. Non risulta prodotto dal ricorrente alcun elemento probatorio idoneo a convincere questo giudice a discostarsi dal giudizio di non dipendenza da causa di servizio già espresso dal Comitato di verifica col parere n. Omissis (che, sebbene riferito alla domanda di equo indennizzo, contiene valutazioni medico-legali valide anche in sede di vaglio della richiesta di pensione privilegiata, ai sensi del principio di unicità dell'acceramento di cui all'art. 12 del D.P.R. 29 ottobre 2001, n. 461). In conclusione, sulla base della documentazione agli atti, il ricorso è infondato e deve essere respinto. Le spese seguono la soccombenza a norma dell'art. 31 del Codice di giustizia contabile, per cui il ricorrente dovrà rifondere, in base ad una determinazione forfettaria, la somma di Euro 200,00 (duecento/00) a favore di INPS e di Euro 200,00 (duecento/00) a favore del Ministero della Difesa. P.Q.M. la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale regionale per la Lombardia, in composizione monocratica, rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alle spese di lite, da liquidarsi come in motivazione. Il giudice, considerata la normativa vigente in materia di protezione di dati personali e ravvisati gli estremi per l'applicazione dell'art. 52 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, avente ad oggetto "Codice in materia di protezione dei dati personali", dispone che, a cura della Segreteria, venga apposta l'annotazione di omissione delle generalità e degli altri elementi identificativi, anche indiretti, dei ricorrenti, dei terzi e, se esistenti, dei danti causa e degli aventi causa. Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti. Così deciso il 15 febbraio 2022. Depositata in Cancelleria il 1 aprile 2022.


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