Tar 2021-’Con
il ricorso in esame il ricorrente si duole del giudizio “inferiore alla media” espresso nella scheda valutativa impugnata.’ Pubblicato il 15/02/2021
N. 00097/2021 REG.PROV.COLL. N. 00285/2014 REG.RIC.
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 285 del 2014, proposto da: -OMISSIS-,
rappresentato
e
difeso
dagli
avvocati
----------------
----------------, ---------------- ----------------, ---------------- ---------------- e ---------------- ----------------, con domicilio eletto in Cagliari presso lo studio ---------------- ----------------, via ---------------- n. 65; contro Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Cagliari, domiciliato in Cagliari presso gli uffici della medesima, via Dante n. 23; per l’annullamento della scheda valutativa n. 9, compilata per il periodo dal 30 ottobre 2012 al 22 ottobre 2013 (notificata il 17 gennaio 2014); - di tutti gli atti ad essa comunque presupposti, connessi o conseguenti. Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero della Difesa; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell’udienza pubblica del giorno 3 febbraio 2021, tenutasi in modalità telematica ai sensi dell’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nonché dell’articolo 1, comma 17, del d.l. 31 dicembre 2020 n. 183, il dott. Tito Aru; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO 1. Il ricorrente è Maresciallo dell’Arma dei Carabinieri. 2. Nell’arco della propria carriera militare è sempre stato valutato positivamente dai propri superiori gerarchici.
3. Sennonché, con le ultime note caratteristiche, la sua valutazione professionale è stata degradata da “nella media” ad “inferiore alla media”. 4. Il giudizio complessivo finale espresso dai superiori è stato il seguente: “Il
Maresciallo
-OMISSIS-
riunisce
modeste
qualità
complessive.
Professionalmente carente ha operato con relativo slancio aderendo parzialmente all’azione di guida del proprio superiore diretto. Nella conduzione del reparto ha talvolta mancato di esempio e non ha espresso i livelli di operatività commisurati a quanto offerto dal territorio. È in definitiva elemento che necessità di costante guida e che ha conseguito risultati mediocri”. 5. Nell’assunto del ricorrente tale provvedimento, riferito al periodo in cui ha svolto l’incarico di Comandante in sede vacante della Stazione di OMISSIS-, sarebbe illegittimo per i seguenti motivi: 1) Difetto di motivazione: in quanto la deteriore qualifica assegnatagli non sarebbe assistita da un’adeguata motivazione e non sarebbe comunque giustificata da un effettivo calo del rendimento dimostrato nel periodo di osservazione rispetto a quello precedente, durante il quale il suo rendimento era stato considerato sufficiente. 2) Violazione di legge: in quanto nel momento in cui è stato assegnato all’incarico di Comandante della Stazione di -OMISSIS- il ricorrente non sarebbe stato in possesso del requisito previsto dalla circolare del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri n. 40501-1/T-278-2/PSAC del 29 gennaio 1993 avendo riportato, nel periodo precedente, la valutazione “nella media” anziché quella richiesta per poter esercitare il comando di “superiore alla media”. Il ricorrente, pertanto, sarebbe stato valutato per un incarico che non avrebbe potuto adeguatamente svolgere perché non adeguato alla sua esperienza.
Inoltre l’art. 173, comma 1, lett. e) del D. Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 prevederebbe che le Stazioni possano essere comandate esclusivamente “da maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza luogotenente e da maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza o maresciallo capo”, mentre il ricorrente durante il periodo considerato dal documento impugnato, rivestiva soltanto il grado di “maresciallo”. 3) Eccesso di potere: in quanto le deteriori valutazioni impugnate nasconderebbero, in realtà, il tacito intento di ledere ingiustamente il ricorrente alla stregua di una sanzione per atteggiamenti o comportamenti non graditi ai superiori. 4) Difetto di motivazione: in quanto la declinazione della valutazione caratteristica impugnata sarebbe immotivatamente contraddittoria con gli apprezzamenti ricevuti dal ricorrente durante il periodo considerato dalla scheda valutativa. 5) Difetto di motivazione: in quanto sarebbe illogico affermare – in assenza di un’idonea motivazione – che le qualità del militare abbiano subito una così rilevante degradazione come avvenuto nel caso di specie, anche in considerazione del breve periodo di tempo intercorso dalle precedenti annotazioni soddisfacenti. 6. Concludeva quindi il ricorrente chiedendo l’annullamento del provvedimento impugnato, con ogni conseguente pronuncia in ordine alle spese del giudizio. 7. Per resistere al ricorso si è costituita l’amministrazione intimata che ne ha chiesto il rigetto, vinte le spese. 8. In vista dell’udienza di trattazione le parti hanno depositato memorie con le quali hanno insistito nelle rispettive conclusioni. 9. Alla pubblica udienza del 3 febbraio 2021 la causa è stata posta in decisione.
DIRITTO 1. Con il ricorso in esame il ricorrente si duole del giudizio “inferiore alla media” espresso nella scheda valutativa impugnata. 2. Il ricorso è infondato. 3. Con il primo motivo il Maresciallo -OMISSIS- lamenta il difetto di motivazione del provvedimento valutativo contestato in quanto la deteriore qualifica assegnatagli non sarebbe assistita da un’adeguata indicazione delle ragioni che l’hanno determinata, e non sarebbe comunque giustificata da un effettivo calo del rendimento dimostrato nel periodo di osservazione rispetto a quello precedente, durante il quale il suo rendimento era stato considerato sufficiente. 4. Osserva il Collegio che, ai fini del decidere, deve partirsi dal rilievo che come costantemente affermato dalla giurisprudenza amministrativa - i documenti
caratteristici,
contenendo
giudizi,
sono
connotati
da
un’altissima discrezionalità e sono sindacabili in sede di legittimità solo in caso di manifesta incongruenza, contraddittorietà o illogicità; con la conseguenza che il giudice amministrativo può essere chiamato a verificare la coerenza generale del giudizio senza però invadere la sfera discrezionale propria dell'amministrazione, se non in presenza di manifesta abnormità o di travisamento dei presupposti di fatto. 5. Orbene, con riferimento a un primo profilo di censura va ricordato che, come più volte precisato dalla giurisprudenza, non costituisce vizio di legittimità della scheda valutativa - per contraddittorietà con i giudizi espressi negli anni precedenti – la circostanza che le valutazioni caratteristiche immediatamente precedenti a quelle contestate fossero positive.
6. Il principio dell’autonomia delle valutazioni caratteristiche, sia relativamente al contesto temporale di riferimento che con riguardo alle autorità che intervengono nella redazione del documento, esclude infatti che la legittimità delle stesse possa essere scrutinata attraverso il raffronto con le pregresse valutazioni. 7. Detto principio ha trovato recente conferma nella giurisprudenza amministrativa, con la quale si è precisato che “…ciascuna scheda o rapporto informativo si concentra esclusivamente sul rendimento complessivo del militare riguardo ad un dato periodo di riferimento e le valutazioni periodiche ad essa sottese sono autonome e indipendenti le une dalle altre in quanto devono limitarsi a riscontrare il modo con il quale il dipendente ha svolto, in un determinato arco temporale, le sue funzioni. Tutte le doti di un militare possono subire un appannamento nel corso del tempo in quanto il carattere, le attitudini e i risultati del lavoro compiuto dall'interessato, lungo il corso degli anni, non sono necessariamente uniformi. Le schede di valutazione rivestono la specifica funzione di dare conto degli andamenti di rendimento proprio sotto il profilo diacronico e, sotto tale angolazione, è del tutto irrilevante che precedentemente o successivamente il ricorrente abbia conseguito giudizi finali migliori. Pertanto, in linea di principio, i giudizi analitici e quello complessivo, contenuti nei rapporti informativi o nelle schede di valutazione, possono variare di anno in anno, senza che sia configurabile il vizio di eccesso di potere per contraddittorietà tra il giudizio afferente ad un anno e quelli espressi nei periodi o negli anni precedenti…” (Consiglio di Stato, Sezione II, n. 5689 del 28 settembre 2020). 8. Sotto un secondo profilo, ossia con riguardo alla contestata mancata puntuale esternazione delle ragioni poste a fondamento della valutazione
sfavorevole, deve invece ricordarsi che la scheda valutativa dei militari, per sua natura, non deve contenere un elenco analitico di fatti e circostanze relative alla carriera o ai precedenti del militare, ma raccogliere un giudizio sintetico, ancorché esauriente, su tali caratteristiche riscontrate nel complesso del servizio svolto nel periodo considerato ai fini valutativi; pertanto, per rispondere all’obbligo di motivazione, non vi è alcuna necessità che il documento menzioni fatti o circostanze specifiche in occasione delle quali il ricorrente si sia comportato in conformità alla tipologia del giudizio riportato. 9. Ad avviso del Collegio, nel caso di specie, l’onere motivazionale richiesto dalla vigente disciplina è stato senz’altro rispettato. Il compilatore della scheda valutativa così esprime il suo giudizio conclusivo: “Il
Mar. -OMISSIS- è militare dotato complessivamente di appena sufficienti
qualità complessive che, anche alla luce dell'incarico d Comandante di Stazione in S. V. in area particolarmente sensibile ricoperto, non ritengo adeguate. Nel periodo in esame ha infatti evidenziato molteplici carenze nell’azione di comando, che hanno inevitabilmente inciso sull'efficienza dell’intero reparto, con conseguenti risultati operativi oggettivamente inferiori alle reali potenzialità offerte dal territorio. Nonostante le continue esortazioni, verbali e scritte, ha inoltre palesato alcune lacune nel controllo disciplinare dei dipendenti, nella gestione burocratica/amministrativa della caserma, nonché nel governo del personale, nel quale è stato chiaramente percepibile, nel tempo, un significativo calo di affidamento e solidarietà reciproca. Lo propongo per un’esortazione affinché esprima al meglio le proprie qualità, in modo che con una maggiore consapevolezza del proprio ruolo, possa in futuro indirizzare la propria azione di comando ad adeguati livelli di efficienza ed affermarsi quale sicuro punto di riferimento”.
10. Dette valutazioni sono coerenti con le valutazioni sintetiche che le precedono. 10.1 Solo a titolo esemplificativo, in un contesto di generale di giudizi non lusinghieri, si richiamano il punto n. 7 “Lealtà”( in cui il giudizio è “Talvolta agisce in modo non pienamente trasparente”), il punto 8 “Ascendente” (in cui il giudizio è “Accettato solo da chi lo conosce a fondo”), il punto 13 “Preparazione professionale” in cui il giudizio è (“Superficiale/Presenta alcune lacune”), il punto 14 “Gestione del personale” (in cui il giudizio è “Non sempre razionale”). 11. In relazione a quanto sopra è del tutto comprensibile, e senz’altro adeguatamente motivato, il giudizio del 1° Revisore, il Comandante Provinciale Col. -OMISSIS-, per il quale “Il Maresciallo -OMISSISriunisce modeste qualità complessive. Professionalmente carente ha operato con relativo slancio aderendo parzialmente all’azione di guida del proprio superiore diretto. Nella conduzione del reparto ha talvolta mancato di esempio e non ha espresso i livelli di operatività commisurati a quanto offerto dal territorio. È in definitiva elemento che necessità di costante guida e che ha conseguito risultati mediocri”. 12. Il motivo con il quale si contesta sotto diversi profili il vizio di difetto di motivazione va dunque respinto. 13. Con il secondo motivo il ricorrente contesta la violazione della circolare del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri n. 40501-1/T-278-2/PSAC del 29 gennaio 1993 in quanto, avendo riportato nel periodo precedente la valutazione “nella media” anziché quella di “superiore alla media” non era in possesso del requisito previsto dalla richiamata circolare per poter esercitare il comando di una stazione.
Sarebbe stato pertanto valutato per un incarico che non avrebbe dovuto svolgere perché non adeguato alla sua esperienza. 14. Neanche tale censura meria accoglimento. 15. L’anzidetta circolare del Comando generale dell’Arma dei Carabinieri reca la seguente indicazione: “la scelta dei Comandanti dì Stazione dovrà comunque ricadere su sottufficiali con qualifica minima di “superiore alla media” in possesso di un armonico complesso di qualità morali, militari, professionali e dì carattere”. 16. Essa concerne, dunque, la nomina dei comandanti titolari di stazione mentre, come evidenzia nelle sue difese l’amministrazione, nel caso di specie il ricorrente, essendo il militare più elevato in grado tra gli effettivi a quel reparto, è stato provvisoriamente impiegato come comandante della stazione in sede vacante in attesa dell’assegnazione del titolare e, dunque, non è stato nominato come titolare del comando della stazione, non operando dunque nel caso concreto le indicazioni dell’invocata circolare. 17. In ogni caso i giudizi espressi con i documenti caratteristici in contestazione, come precisato nella relazione dell’11 aprile (in atti) hanno riguardato l’insieme delle qualità fisiche, morali, caratteriali, culturali e professionali del militare considerando e tenendo conto dei limiti professionali dovuti alla poca esperienza del Maresciallo -OMISSIS-. 18. Il ricorrente lamenta inoltre la violazione dell’art. 173, comma 1, lettera e) del D.Lgvo 15 marzo 2010 n. 66, per il quale i comandi di stazione, “… sono retti, di massima e in relazione alla rilevanza dell'impegno operativo, da maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza luogotenente e da maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza o maresciallo capo…”, in quanto egli, durante il periodo considerato dal documento impugnato, rivestiva il grado di “maresciallo”.
19. Orbene, a parte il rilievo che la disposizione prevede che i comandi di stazione “di massima” (e dunque non “esclusivamente” come afferma il ricorrente) sono comandati da Marescialli di grado superiore a quello posseduto dal Maresciallo -OMISSIS-, si è già detto che le valutazioni espresse nella scheda in contestazione hanno riguardato l’attività di servizio di ordinario svolgimento dei compiti istituzionali tenendo conto nella formulazione del giudizio della limitata esperienza professionale del ricorrente. 20. Con il terzo motivo il ricorrente lamenta l’illegittimità del provvedimento impugnato in quanto le deteriori valutazioni espresse dall’amministrazione nasconderebbero, in realtà, l’intento di punirlo alla stregua di una sanzione per atteggiamenti o comportamenti non graditi ai superiori. 21. L’argomento, oltre che genericamente espresso, è palesemente infondato in quanto, come sopra evidenziato, il giudizio negativo in contestazione si fonda su considerazioni che tengono conto della complessiva attività di servizio svolta dal Maresciallo -OMISSIS- e non lasciano trapelare alcuno degli elementi persecutori di cui egli si duole. 22. Sostiene ancora il ricorrente (quarto motivo) che la declinazione della valutazione
caratteristica
impugnata
sarebbe
immotivatamente
contraddittoria con gli apprezzamenti ricevuti durante il periodo considerato dalla scheda valutativa. 23. Osserva in contrario il Collegio che, come si ricava dalla relazione depositata dall’amministrazione, gli apprezzamenti ai quali si riferisce il ricorrente sono stati ben considerati dall’amministrazione che tuttavia, alla dinamica degli accadimenti che vi hanno dato luogo, ha ritenuto - in sede di valutazione – di non particolare rilievo ai fini che qui occupano la posizione del Maresciallo -OMISSIS-.
24. Infine il ricorrente lamenta che con il documento caratteristico impugnato siano stati immotivatamente ribassati taluni giudizi relativi alle sue singole qualità, in particolare con riguardo ai punti 18 (“motivazione al lavoro e dedizione”), 19 (“affidabilità”), 22 (“predisposizione al comando”) e 23 (“riservatezza”) della scheda di valutazione. 25. A suo avviso, infatti, il declassamento subito su tali rilevanti aspetti, in un breve lasso di tempo ed in assenza di eventi o situazioni particolari in grado di giustificarli, evidenzierebbe l’illegittimità del provvedimento impugnato. 26. Neanche tale argomento è decisivo. Ricordati invero i limiti del sindacato in sede giurisdizionale in ordine ai provvedimenti di valutazione dei militari, e ricordati altresì i criteri di motivazione sintetica che governano la compilazione delle schede caratteristiche, l’infondatezza del motivo discende dal rilievo che le valutazioni espresse dai compilatori hanno riguardato il periodo di tempo indicato nella scheda valutativa e hanno tenuto conto, come esplicitato nella relazione difensiva di cui sopra, di un complessivo atteggiamento del ricorrente in un rilevante arco temporale (30 ottobre 2012 – 22 ottobre 2013) ben più indicativo della precedente scheda valutativa richiamata dal ricorrente che riguardava un periodo di servizio molto più limitato (25 giugno – 17 ottobre 2012) e dunque meno significativo ai fini della valutazione delle sue caratteristiche professionali. 27. In ogni caso, come sopra ampiamente esposto, non sono ravvisabili i dedotti profili di illegittimità per il fatto che la valutazione professionale impugnata contenga giudizi peggiorativi rispetto a quella precedente. 28. In conclusione, quindi, per le suesposte ragioni, il ricorso si rivela infondato e va respinto. 29. Sussistono motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio.
P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all’articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità. Così deciso nella camera di consiglio del giorno 3 febbraio 2021, tenutasi in modalità telematica ai sensi dell’art. 25 del d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nonché dell’articolo 1, comma 17, del d.l. 31 dicembre 2020 n. 183, con l'intervento dei magistrati: Dante D'Alessio, Presidente Tito Aru, Consigliere, Estensore Gianluca Rovelli, Consigliere L'ESTENSORE Tito Aru
IL PRESIDENTE Dante D'Alessio
IL SEGRETARIO In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.