Consiglio di Stato 2021-Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro Com.Gen.le dell'

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Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro Com.Gen.le dell'Arma dei Carabinieri, avverso il provvedimento di trasferimento d'autorità per incompatibilità ambientale. Consiglio di Stato 2021-

Adunanza di Sezione del 27 ottobre 2021 NUMERO AFFARE 00983/2021

R E P U B B L I C A

I T A L I A N A

Consiglio di Stato Sezione Prima Adunanza di Sezione del 27 ottobre 2021 NUMERO AFFARE 00983/2021

OGGETTO: Ministero della difesa - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri. Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, con istanza sospensiva, proposto dal Carabiniere Scelto XXXX XXXX, contro Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, avverso il provvedimento di trasferimento d'autorità per incompatibilità ambientale. LA SEZIONE

Visto il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica in data 26.8.2019; Vista la relazione ministeriale datata 31.8.2020 trasmessa con nota del 25.6.2021 con la quale il Ministero della Difesa chiede il parere del Consiglio di Stato sull’affare consultivo in esame;


Viste le memorie difensive prodotte in data 23.7.2021 e trasmesse con nota del 25.8.2021. Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Antonella De Miro. Premesso: Il Carabiniere Scelto XXXX XXXX propone ricorso straordinario al Presidente della Repubblica contro il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri per l’annullamento dei seguenti atti: -provvedimento n. 365614/T7-2, datato 9.7.2019, con il quale il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha disposto il trasferimento alla Stazione Carabinieri di XXXX (AL); -esito non conosciuto dell'istanza di trasferimento datata 17.4.2019 confluito nell'istruttoria del procedimento d'ufficio e trattenuto agli atti del Comando Regione Forestale "Piemonte"; -circolare n. 944001-1/T52-18/Pers.Mar. datata 27.4.2019 con la quale è stata normata la "pianificazione annuale dei trasferimenti a domanda per il ruolo forestale" per l'anno 2019; -provvedimento di esclusione dal Ge.Tra. 2019 n.926001-6/T243-2/Pers.Mar. e la

graduatoria

definitiva relativa alla medesima

procedura (indicato

dall’Amministrazione n. 926001-6/T243-2/Pers.Mar. e della relativa lettera n. 926001-6/T243-1/Pers.Mar.) Deduce: 1.violazione di legge riferita “all'art. 1353 d.lgs. n. 66/2010, per effetto del quale l'inciso «da motivi di disciplina» contenuto nell'art. 395 c. rga (r.d. 24/12/1911) - in materia di trasferimenti dei militari dell'Arma - risulta tacitamente abrogato (ex art. 15 preleggi), essendo tale d.lgs. norma superiore e posteriore, e va quindi espunto dal testo aggiornato del RGA”;


2.violazione di legge riferita agli artt. 238 c. 1° d.PR. n. 90/2010 e 393 c. 1° RGA, avendo rimosso il trasferimento d'autorità solo la situazione di incompatibilità esistente tra la ricorrente ed il comandante dei gruppi CC/F di XXXX e XXXX, ma non anche la situazione di incompatibilità che esiste tra la ricorrente ed il Comandante della Regione CC/f "Piemonte" di Torino, la quale continua a permanere dato che il trasferimento è verso un altro reparto posto comunque alle dipendenze di quest’ultimo ufficiale; 3.violazione di legge riferita agli artt. 591 c.p. e 386 RGA, perché con il trasferimento d'autorità non si è tenuto conto dei desideri e della situazione familiare del militare e, al contempo, si è destinata la ricorrente (madre single di figlia minorenne) ad una sede non confacente alle necessità legali dell'esercizio della potestà genitoriale, la cui trasgressione ha rilevanza penale (non avendo ivi nessuno che possa vigilare la figlia, di soli 10 anni d'età, fintanto che è al lavoro e mancando ivi al contempo i servizi pubblici basilari, a cominciare da scuole -sia pubbliche e sia private - che facciano l'orario a "tempo pieno"; 4.eccesso di potere sotto i profili dello sviamento di potere, del difetto di istruttoria, del travisamento e/o erronea valutazione dei fatti, dell'illogicità e/o irragionevolezza e/o insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione, ovvero dell'ingiustizia manifesta, “essendosi solo all'apparenza adottato tale ordine di trasferimento d'autorità per rimuovere le situazioni d'incompatibilità (per vero se n'è rimossa solo una delle due), mentre in realtà -come traspare dal modus operandi dell'amministrazione (sia dalle 'pressioni' fatte e sia dal non aver interpellato anche la regione CC/f "Abruzzo", o altre) - si è fatto uso di un potere discrezionale legittimo per perseguire un fine illegittimo, ossia trasferire la ricorrente in un luogo del tutto contrario alle sue aspirazioni ed interessi”, omettendo di tener conto tanto delle preminenti esigenze di servizio (che imporrebbero si dare priorità al reparto con maggior carenza organica), quanto dei superiori interessi erariali (che prescrivono, nel fare una scelta


discrezionale, di privilegiare quella meno dispendiosa per l'amministrazione), senza scordare la focalizzazione, in motivazione, sulla scelta della sede ove trasferirla d'ufficio (tra quelle proposte da comandante di regione CC/f versante in posizione di incompatibilità) tenendo conto della maggiore prossimità a quella attuale (che è irrilevante, sia per la ricorrente e sia per l'erario, dato che le indennità da erogarle per il trasferimento d'autorità sono determinate in misura fissa, a prescindere dalle distanze); 5.eccesso di potere sotto il profilo della falsa rappresentazione della realtà, essendosi - con tale ordine di trasferimento d'autorità - asserito di scegliere la sede di XXXX in quanto dotata di alloggio di servizio prontamente fruibile, stabilendo quindi vi prendesse immediatamente servizio, laddove ciò si è rivelato pure falso (è già stata data una proroga, ed una seconda è noto sia in itinere, in quanto l'alloggio non è idoneo e necessita di lavori di. sistemazione); 6.violazione di legge riferita all'art. 2 c. 1° l. n. 241/1990, “per essere stato dapprima imposta la presentazione della domanda di trasferimento - così da evitare di dover disporre il trasferimento d'autorità con oneri a carico dell'erario (palesando consapevolezza di ciò) - e dappoi deciso, come pare trasparire dal provvedimento sub l), di non dar seguito a tale domanda, senza, ad oggi, neppure degnarsi di fornire riscontro circa l'esito della stessa; si fa riserva di rassegnare motivi aggiunti non appena si avrà conoscenza del provvedimento”; 7.incompetenza assoluta o, in subordine, violazione di legge riferita agli artt. 1 e ss. preleggi, per essere stata - col provvedimento impugnato (che è un mero 'atto amministrativo generale' adottato dal comandante generale dell'Arma dei Carabinieri) - disposta la non applicazione del RGA (regolamento generale dell'Arma, adottato con R.D. 24/12/1911); violazione di legge riferita agli artt. 393, 395 c. 2°, 397 e 398 RGA (che prevale sull'atto amministrativo generale impugnato);


8.eccesso di potere sotto i profili del difetto di istruttoria, del travisamento e/o erronea

valutazione

dei

fatti,

dell'illogicità

e/o

irragionevolezza

e/o

insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione, nonché dell'ingiustizia manifesta e della disparità di trattamento, in quanto le regole dettate per i trasferimenti a domanda dei ruoli forestali per l'anno 2019 - che precludono ai militari r.f. di potersi trasferire da comandi d'ufficiale ad altri comandi d'ufficiale, nonché da reparti con forza effettiva inferiore a 3 unità, ivi inclusi i reparti aventi forza tabellare inferiore a 3 unità, nonché da reparti ove vi è incompatibilità

ambientale

e

l'amministrazione

stia

già

procedendo

unilateralmente . 9.contrasto tra la lex specialis inerente il Ge.Tra. 2019 e il RGA, contrasto che vizierebbe l'intera procedura paraconcorsuale; e illogicità della propria esclusione dal Ge.Tra. 2019, nella considerazione che i trasferimenti d'autorità dovrebbero essere sottratti dal novero di quei provvedimenti che causano l'estromissione dalla procedura automatizzata. 10. violazione di legge riferita all'artt. 1 e ss. preleggi ed agli artt. 393, 395 c. 2°, 397 e 398 rga ed eccesso di potere. Inoltre, chiede al Consiglio di Stato di valutare se il comportamento tenuto dall'Amministrazione possa essere considerato penalmente rilevante in relazione al tentativo di "concussione", “estorsione" o "minaccia ad inferiore". L’Amministrazione riferisce che: 1.Il Carabiniere Scelto (Ruolo Forestale) è stata incorporata nel disciolto Corpo Forestale dello Stato il 21.7.2010 ed è transitata nell'Arma CC. il 1.1.2017. Da quella data il militare: -ha presentato quattro istanze di trasferimento di natura straordinaria (due per movimenti temporanei e due per un impiego definitivo) per reparti dell'organizzazione forestale insistenti nell'ambito delle regioni amministrative "Abruzzo" e "Lazio";


-ha aderito all'ordinaria procedura paraconcorsuale dei trasferimenti a domanda per l'anno 2019 (d'ora in poi Ge.Tra. 2019), chiedendo di essere assegnata nelle predette regioni amministrative; -ha promosso due ricorsi gerarchici avverso le proprie valutazioni caratteristiche (schede valutative n. 2, relativa al periodo dal 14.11.2017 al 13.11.2018, e n. 3, relativa al periodo dal 14.11.2018 al 22.3.2019) di cui il primo respinto (decreto del 29.8.2019) e il secondo accolto (decreto del 11.9.2019); -è rimasta coinvolta in due distinti procedimenti penali, avviati nei suoi confronti per "simulazione di infermità aggravata e truffa militare pluriaggravata in continuazione" e "insubordinazione con minaccia e ingiuria, con circostanze aggravanti", entrambi archiviati dal Tribunale Militare di Verona (rispettivamente il 13.2.2018 e il 25.7.2019); -è stata sanzionata disciplinarmente con 7 giorni di "consegna", per aver reso dichiarazioni offensive nei confronti dei suoi superiori gerarchici nell'ambito delle memorie dalla stessa presentate in relazione al primo dei sopracitati ricorsi gerarchici; -il 3.5.2019, rilevando un'evidente situazione di incompatibilità ambientale ingeneratasi con la linea gerarchica, il Comando Regione Forestale "Piemonte" ha avanzato una proposta di trasferimento per incompatibilità ambientale nei confronti della ricorrente, che è stata condivisa dai sovraordinati Comandi e trasmessa al Comando Generale; nell'ambito dell'istruttoria relativa al movimento d'ufficio, in data 17.4.2019, la ricorrente ha interloquito informalmente, tramite email, con il proprio Comandante di Regione Forestale, abbozzando un'istanza di trasferimento in riferimento a sedi a lei gradite "qualora al Comando Generale vada bene almeno una di loro"; -il provvedimento d'autorità è stato causa di esclusione dal Ge.Tra. 2019, essendo soggette ad archiviazione le domande di trasferimento presentate da


personale che, nelle more della trattazione della pianificazione annuale, sia stato trasferito ad altro comando. Nel ribadire la legittimità degli atti avversati, l’Amministrazione ritiene il ricorso in parte "inammissibile" e in parte "infondato", precisando che: 1.il trasferimento "d'autorità" è stato adottato al fine di elidere tempestivamente una accertata incompatibilità della ricorrente a permanere presso il Gruppo Carabinieri Forestale di XXXX, nonché nei Comandi da esso dipendenti, tale da compromettere il rapporto fiduciario tra l'interessata e i propri superiori e da pregiudicare il corretto funzionamento del Reparto d'appartenenza; 2.tale incompatibilità non viene assolutamente messa in dubbio dalla ricorrente la quale, anzi, vorrebbe ancor più ampliarla andando a includere la figura del proprio Comandante di Regione che, seppur sovraordinato in linea diretta rispetto alla querente, ne è talmente distante, sia in termini fisici che gerarchici, da non intervenire nemmeno nella sua valutazione caratteristica; 3.il trasferimento per incompatibilità ambientale si inquadra quale "precetto imperativo tipico della disciplina militare e del relativo ordinamento gerarchico e, diversamente da altri atti appartenenti concettualmente alla medesima categoria, non richiede alcuna motivazione, perché è intrinseco a materia in cui l'interesse pubblico specifico del rispetto della disciplina e dello svolgimento del servizio prevalgono in modo immediato e diretto su qualsiasi altro" (ex multis CdS, IV, n. 4260/2012), rispetto ai quali l'interesse del militare a prestare servizio in una determinata sede assume, di norma, una rilevanza di mero fatto" (ex plurimis CdS - Sez. I, parere n. 2777/2019) e sono sottratti all'applicazione dei capi I, III e IV della legge 7 agosto 1990, n. 241. Richiama la costante giurisprudenza di questo Consiglio di Stato che attribuisce alle decisioni dell’Autorità una valutazione ampiamente discrezionale dei fatti che possono sconsigliare la permanenza del militare in una determinata sede (ex plurimis C.d.S., Sez. IV, n. 1675/2009 e Sez. VI, n. 944/2010);


4.non è "configurabile per i militari una situazione giuridica soggettiva tutelabile in ordine alla sede di servizio poiché l'aspettativa del militare ad una sede desiderata, seppur per esigenze obiettive e finanche per necessità personali o di ordine patrimoniale o familiare, non può essere considerata una situazione giuridica tutelabile in quanto tale. La permanenza del militare in una determinata sede, così come lo spostamento transitorio o il trasferimento definitivo devono essere valutate con riferimento all'interesse della Difesa militare" (ex plurimis CdS - Sez. III, parere n. 673/2008); interesse che è stato pienamente valutato nell'ambito dell'istruttoria contesa; 5.infondata la censura della violazione dei principi di economicità ed efficienza, perché non tiene conto dell'interesse pubblico a mantenere un'equa e bilanciata distribuzione delle forze in ambito nazionale; interesse che sposta necessariamente piano di valutazione dalla più semplice delle unità dell'Arma, il Comando Stazione, al complesso degli organici relativi alle Regioni Forestali Carabinieri; 6.l'Amministrazione ha agito correttamente mantenendo la risorsa in forza alla Regione Forestale "Piemonte" che attualmente soffre di un sottorganico di “95” unità nel complesso e “-58” nel ruolo di appartenenza della militare, non impiegandola nell'ambito della gradita Regione Forestale "Abruzzo e Molise", che gode di un sovraorganico di “+36” e di “+15” nel ruolo Appuntati e Carabinieri; 7.assolutamente indimostrate e inconferenti sono le asserite "pressioni" che la controparte avrebbe ricevuto dal proprio Comandante di Corpo al fine di produrre una domanda di trasferimento utile a definire il procedimento per incompatibilità ambientale e ribadisce la linearità del procedimento amministrativo, come l’asserito comportamento vessatorio dello stesso Comandante;


8.inconferente appare la doglianza relativa al travisamento dei fatti in merito all'immediata disponibilità di un alloggio di servizio nella sede alessandrina, per il valore assolutamente marginale che questa situazione di fatto, peraltro successivamente sanata, ha sull'interesse pubblico in base al quale è stato disposto il trasferimento. In realtà, la valutazione circa la disponibilità di una soluzione abitativa da offrire a titolo gratuito alla controparte nella nuova sede, non sussistendo alcun obbligo in tal senso, afferisce unicamente a un'attenzione che il Comando Generale ha avuto per l'odierna ricorrente in sede di accessoria contemperazione dell'interesse pubblico con quello privato; 9.inconferente è ritenuta la censura relativa al disposto dell’art. 395 del RGA, volta ad espungere l'inciso "motivi di disciplina" in relazione alla tassatività delle sanzioni disciplinari. In particolare, appurato che il movimento disposto nei confronti della graduata non ha risvolti punitivi, non si comprende la motivazione per la quale la controparte aggredisca una norma che, nel dettare le linee di principio inerenti al governo del personale, non fa alcun riferimento alla disciplina intesa quale strumento sanzionatorio: peraltro, la norma richiamata ha un'attinenza marginale con la materia del contendere, che può essere rilevata solo, con un'interpretazione estensiva, rispetto all'avvio del procedimento oggi conteso; avvio che sarebbe dovuto comunque avvenire in forza delle prescrizioni di cui all'art. 238 del D.P.R. n. 90/2010,. Con riferimento alla contestata legittimità della esclusione dalla procedura di mobilità l’Amministrazione precisa che: -il ricorso è inammissibile nella considerazione che la ricorrente, pur avendo correttamente impugnato tutti gli atti autonomamente lesivi, ivi compresa la graduatoria finale del procedimento, non ha rispettato le disposizioni di cui all'art. 9 del d.P.R. n. 1199/1971 nella parte in cui prevede la notifica ad uno almeno dei controinteressati, dal momento che il procedimento concorsuale contestato è stato definito prima che fosse depositato il ricorso in disamina.


-L'impugnato Ge.Tra. 2019 è assolutamente legittimo nella propria struttura che non contraddice i principi dettati dal RGA e dalla normativa di rango legislativo che, nel corso degli anni, si è evoluta superando, in molte sue parti, il Regolamento Generale. -Legittimo è l'atto di esclusione della controparte, la quale, indipendentemente dalle sue considerazioni sulle cause di estromissione dalla procedura, è stata trasferita ad altro Comando nelle more della trattazione del Ge.Tra. 2019, integrando così perfettamente la fattispecie di cui al punto 13 lettera "h'. del bando, rammentando come la giurisprudenza abbia chiarito nello statuire che "il discrimine tra trasferimento d'autorità e trasferimento a domanda del personale militare deve cogliersi nel diverso rapporto che intercorre nelle due ipotesi tra interesse pubblico e interesse personale del dipendente: nel primo caso il trasferimento è reputato indispensabile per realizzare l'interesse pubblico; mentre nel secondo caso è riconosciuto solo compatibile con le esigenze amministrative" (nel senso CdS, Sez. II, n. 3363/2019); motivo per il quale sottrarre i trasferimenti d'autorità, disposti per pubblico interesse, dal novero .di quelli che causano l' esclusione da una procedura che concede dei movimenti solo compatibili con le esigenze amministrative sarebbe totalmente illogico. La ricorrente presenta memorie di replica stigmatizzando il ritardo dell’Amministrazione nel relazionare al Consiglio di Stato e ribadendo le censure in ricorso. Precisa che l’Amministrazione ha omesso di chiarire la ratio delle molteplici pregresse istanze di trasferimento “le quali, di per sé, avrebbero già potuto/dovuto indurre a capire l'esistenza di problemi ambientali che sarebbe stato opportuno affrontare subito, anziché far incancrenire i problemi fino alla loro deflagrazione”, dall'altro ha omesso di esplicitare - in tal guisa cercando di dare una pessima immagine della ricorrente - che i procedimenti penali, in realtà, sono solo uno (ed è stato archiviato dal Tribunale Militare di Verona), laddove l'altro era un procedimento amministrativo (per fatti non


costituenti reato, archiviato de plano dalla Procura Militare di Verona senza neppure sottoporlo al vaglio del G.I.P.) e, comunque, entrambi sono stati archiviati per l'insussistenza delle rispettive denunce, ed è bene che questo venga tenuto a mente. Ribadisce di non avere manifestato la disponibilità al trasferimento solo per Reparti dipendenti dalla Regione CC Forestale "Abruzzo e Molise". Ritiene ammissibile il ricorso avverso la esclusione dalla procedura di trasferimento a domanda in quanto è qui d'interesse esclusivamente il bando con riferimento alla Stazione CC For. di XXXX (CH) ove erano indicati n. 2 posti vacanti da App./Car. (che tali sono rimasti per totale mancanza di candidati), mentre per i provvedimenti a valle, il primo (esclusione dalla partecipazione alla procedura) è atto plurimo con valenza monopersonale (tant'è che per ciascun soggetto in elenco sono indicati motivi differenti di esclusione), ed il secondo (graduatorie dei vincitori su ciascuna sede) serve solo a palesare che il bando, per la sede di XXXX (CH), è andato deserto, sicché anche per questi altri atti non esistono controinteressati. I partecipanti alla procedura per altre sedi (in disparte che la loro situazione si è comunque ormai consolidata) non assumono in ogni caso veste di controinteressati. Contesta che la volontaria partecipazione al bando "Ge.Tra. 2019" vincoli il candidato (come sembra sostenere il CGA) a sottostare al bando (ancorché lex specialis del concorso) e sostiene l' opportunità, prima di disporre un trasferimento per incompatibilità, di un interpello formale dell'interessato tenendo conto delle esigenze e delle preferenze. Considerato: Con il gravame in disamina, la ricorrente ricostruisce la propria vicenda storica, mettendo in evidenza la sua situazione di incompatibilità ambientale presso la vecchia

sede

di

servizio,

sostenendo

di

essere

stata

vessata

dall'Amministrazione ed anche dal suo Comandante di Regione Forestale


Carabinieri. Contesta le scelte discrezionali dell'Arma, in relazione al suo impiego d'ufficio che non avrebbe risolto la sua asserita incompatibilità ambientale con il proprio Comandante di Regione, e la illogicità della propria esclusione dal Ge.Tra. 2019, chiedendo l'annullamento degli atti sopra elencati e il riconoscimento del proprio diritto al trasferimento in una delle sedi a lei gradite. Considerato Giova premettere che a mente dell’art.238, comma 1, d.P.R. n.90/2010 “Il militare dell’Arma dei carabinieri non può prestare servizio: a) nelle sedi in cui sussistono

accertate

situazioni

di

incompatibilità

ambientale

che

ne

condizionano l’imparzialità nell’espletamento dei propri compiti o possono nuocere al prestigio dell’Istituzione”. Inoltre, per costante giurisprudenza del Consiglio di Stato, l’Amministrazione gode di un’ampia discrezionalità in ordine alla valutazione delle ragioni di opportunità che ne giustificano il trasferimento di autorità. E i fatti che ne determinano l’adozione non necessariamente devono costituire illecito disciplinare e/o penale ovvero essere il frutto di azioni od omissioni addebitabili al soggetto trasferito. Ciò che, invece, si intende tutelare attraverso il trasferimento per incompatibilità ambientale è il prestigio dell’amministrazione ed il buon andamento dell’attività della medesima, che possono essere pregiudicati tanto da comportamenti di singoli, quanto da situazioni non addebitabili, sul piano soggettivo, a dolo o colpa del dipendente (che al limite potrebbe subire azioni di terzi); situazioni che, tuttavia - per una valutazione complessiva del contesto in cui si collocano uno o più episodi ovvero di un clima generale che pregiudica l’efficacia dell’azione amministrativa determinano, come misura organizzativa preferibile, l’allontanamento del dipendente dalla sua attuale sede di servizio. Proprio per questa ragione non necessita nemmeno una particolare motivazione e il giudice chiamato a valutare


la legittimità dei provvedimenti che dispongono il trasferimento di autorità per incompatibilità ambientale deve limitarsi al riscontro dell’effettiva sussistenza della

situazione

di

incompatibilità

venutasi

a

creare

nonché

della

proporzionalità del rimedio adottato per rimuoverla (ex plurimis Consiglio di Stato Sez. IV, n. 239/2018; Sez. IV, n. 7562/2020). Sono quindi riconosciuti all'Amministrazione ampi e penetranti poteri discrezionali, sindacabili da parte del Giudice Amministrativo unicamente ab externo, in relazione ai vizi di grave e manifesta illogicità, travisamento dei fatti ed incompletezza della motivazione, rimanendo esclusa ogni indagine del merito dell'effettuata valutazione (Consiglio di Stato, Sez. IV, 4251/2020). La funzione del trasferimento per incompatibilità ambientale non è punitiva ma è quella di ripristinare il corretto funzionamento dell’Ufficio e di tutelarne il prestigio sia interno sia esterno, e può essere conseguita, in via diretta ed immediata, attraverso l’allontanamento del dipendente in capo al quale si annota specificamente la causa della situazione di disagio e della disfunzionalità dell’Ufficio medesimo” (Consiglio di Stato, Sez. II, n. 5073/2019; Sezione II, n. 5459/2019). Alla luce di quanto esposto, il ricorso avverso il provvedimento concernente il trasferimento per incompatibilità ambientale è infondato perché risulta supportato da una compiuta e chiara motivazione, anzi vieppiù sostenuta dalla stessa ricorrente la quale conferma la sussistenza della incompatibilità ambientale con la scala gerarchica, contestando il trasferimento sol perché avrebbe voluto essere trasferita in sede di servizio ubicata in altra Regione, in quanto ritiene sussistere una incompatibilità pure con il Comandante del Corpo regionale - senza peraltro produrre adeguati elementi di prova in relazione a quest’ultimo profilo - e comunque tenuto conto delle esigenze familiari. Giova qui ribadire che, come confermato da un costante orientamento giurisprudenziale (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. IV, n. 2267/2019; n.


1909/2016), del tutto condiviso dalla Sezione (cfr., ex multis, Consiglio di Stato, Sez. I, n. 2001/2019; 1155/2019), i provvedimenti di trasferimento d'autorità di chi abbia lo status di militare rientrano nel genus degli “ordini”, rispetto ai quali l’interesse del militare assume, di norma, una rilevanza di mero fatto. Gli “ordini” sono strettamente connessi alle esigenze organizzative dell'amministrazione ed alla disciplina che connota il rapporto di servizio del relativo personale; sono sottratti all’applicazione della normativa generale sul procedimento amministrativo in conformità di quanto testualmente disposto dall'art. 1349, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il codice dell’ordinamento militare; non richiedono una particolare motivazione, atteso che l’interesse pubblico al rispetto della disciplina ed allo svolgimento del servizio è prevalente sugli altri eventuali interessi del subordinato; non hanno carattere sanzionatorio. Nel caso di specie, circa l’eccepito difetto di motivazione, sub specie di mancata esplicitazione della valutazione di sedi alternative più vicine, il Collegio osserva che, stante la valutazione ampiamente discrezionale da parte delle autorità militari, il provvedimento è sufficientemente motivato dando pure atto che l’Amministrazione ha tenuto conto delle esigenze personali del militare. Infatti, specifica che, tra le possibili sedi individuate dal Comando Regione Carabinieri Forestale "Piemonte" quali reparti di possibile impiego del militare, sono state individuate la Stazione Carabinieri Forestale di XXXX (AL) e la Stazione Carabinieri Forestale di Ormea (CN) che “distano rispettivamente 151 e 227 km dall'attuale sede di servizio (presso cui il graduato è assegnatario di alloggio) e sono entrambe provviste di idonea unità abitativa, prontamente fruibile”, valutando preferibile nell’interesse della ricorrente il trasferimento presso la Stazione Carabinieri Forestali di Stanano (AL) essendo il “reparto più vicino tra quelli deficitari e non dipendenti dal Gruppo Carabinieri Forestale di XXXX, che opera attualmente con sole 2 unità di forza effettiva, a fronte delle


4 ordinativamente previste” e tenuto conto che “ il militare vi “può trovare utile impiego, in un'ottica di equo bilanciamento delle esigenze personali, familiari e istituzionali in esame, perfettamente compatibile con il proprio profilo di impiego e non arreca nessun danno grave e irreparabile all'interessato tenuto conto, peraltro, che è ubicato nella stessa regione amministrativa”. In disparte che la questione relativa all’assenza dell’alloggio è stata superata come confermato dalla stessa ricorrente, è evidente che, in questo quadro di carattere generale, il trasferimento d’autorità di militari non integra una situazione giuridica soggettiva tutelabile, ma costituisce una mera modalità di prestazione del servizio stesso che non può essere condizionata alle condizioni personali dell’interessato, le quali recedono di fronte all’interesse pubblico alla tutela del buon funzionamento degli uffici e del prestigio dell’amministrazione (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, n. 1073/2014). Per quanto attiene la censura riferita alla esclusione dalla procedura paraconcorsuale, la decisione è stata adottata nel rispetto delle previsioni della Pianificazione annuale dei trasferimenti "a domanda" per i ruoli forestali - anno 2019 disposizioni generali, aderente alle direttive di settore, che, nell’elencare all’art.13 le ipotesi in cui sono immediatamente archiviate da parte del Comando Generale le domande di trasferimento, alla lettera “ h” indica espressamente quelle presentare “dal personale che, nelle more della trattazione della pianificazione annuale. è trasferito ad altro comando”. Per le ragioni esposte la Sezione ritiene che il ricorso non sia meritevole di accoglimento. Le questioni sopra vagliate esauriscono la vicenda sottoposta alla Sezione, essendo stati toccati tutti gli aspetti rilevanti a norma dell’art. 112 c.p.c., in aderenza al principio sostanziale di corrispondenza tra il chiesto e pronunciato (come chiarito dalla giurisprudenza costante: fra le tante, per le affermazioni più risalenti, Cass. civ., Sez. II, 22 marzo 1995, n. 3260, e, per quelle più


recenti, Cass. civ., Sez. V, 16 maggio 2012, n. 7663). Gli argomenti di doglianza non espressamente esaminati sono stati dal Collegio ritenuti non rilevanti ai fini della decisione e comunque inidonei a condurre a una conclusione di segno diverso. P.Q.M. Esprime l’avviso che il ricorso debba essere respinto. Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'art. 52, comma 1 D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all' oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.

L'ESTENSORE Antonella De Miro

IL PRESIDENTE Paolo Troiano

IL SEGRETARIO Carola Cafarelli



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