Opposizione
a
cartella
di
pagamento
in
materia
di
circolazione stradale conosciuta attraverso estratto di ruolo. Tribunale Roma Sez. XII, Sent., 18/07/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE Il giudice dott. PARZIALE Roberto ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 66582
del
ruolo
generale
per
gli
affari
contenziosi
dell'anno 2020, trattenuto in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 23 maggio 2022 sulle conclusioni precisate come in atti, e vertente TRA x APPELLANTE E Agenzia delle Entrate Riscossione (cf (...)), in persona del legale
rappresentante
pro
tempore,
elettivamente
domiciliata in Roma, via Cornelio Nepote n. 10 presso lo studio dell'avv. Carla Siciliani che la rappresenta e difende giusta
procura
costituzione
e
alle
liti
risposta
allegata
alla
depositata
comparsa
di
telematicamente
conferita da N.P., procuratore speciale della Agenzia per atto di M.D.L., notaio in R., in data (...) rep. (...) racc. (...)
APPELLATA Roma Capitale (cf (...)) in persona del Sindaco pro tempre, elettivamente domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove n.
21
presso
la
sede
della
Avvocatura
Comunale,
rappresentata e difesa dall'avv. Fiammetta Lorenzetti giusta procura generale alle liti per atto di S.S., notaio in R., in data (...) rep (...) racc (...) APPELLATA Oggetto: opposizione a cartella di pagamento in materia di circolazione stradale conosciuta attraverso estratto di ruolo. Svolgimento del processo Con atto di citazione regolarmente passato per la notifica il giorno 2 dicembre 2019 e depositato il 6 febbraio 2020 D.B.
aveva
proposto
opposizione
ex articolo
615
c.p.c. avverso la cartella di pagamento (...), asseritamente notificata il 3 marzo 2016, con la quale era stato richiesto il pagamento di sanzioni amministrative elevate per violazioni del codice della strada nel 2013, conosciute attraverso l'estratto di ruolo rilasciato dalla Agenzia delle Entrate Riscossione in data 16 ottobre 2019. A fondamento della opposizione aveva dedotto la mancata emissione della cartella entro due anni dalla emissione del
ruolo,
la
accertamento, pagamento,
i
mancata la
mancata
vizi
della
notifica
del
verbale
di
notifica
delle
cartelle
di
stessa
e
la
intervenuta
prescrizione.. Si era costituita la Agenzia delle Entrate Riscossione deducendo la propria carenza di legittimazione passiva in
relazione aliu atti e vizi riferibili ad attività dell'Ente creditore, iniziando la propria competenza solo a seguito della ricezione dell'estratto di ruolo, la inammissibilità della impugnazione dell'estratto di ruolo per mancanza di interesse ad agire in quanto l'estratto di ruolo era una comunicazione informativa priva di efficacia esecutiva e che la cartella di pagamento era stata regolarmente notificata e che era stata notificata la intimazione di pagamento (...) in data 3 febbraio 2017, che la cartella era stata emessa nel termine di due anni dalla emissione del ruolo
e
la
insussistenza
dei
vizi
della
cartella
di
pagamento dedotti. Sii era costituita Roma Capitale deducendo la non impugnabilità dell'estratto di ruolo inquanto si trattava di una mera comunicazione informativa, la inammissibilità della opposizione proposta in relazione alla notifica dei verbali
di
accertamento
se
non
introdotto
ai
sensi
dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 150 del 2011 e nei termini di decadenza previsti, e la inammissibilità della opposizione proposta avverso la notifica delle cartelle di pagamento dovendo
la
stessa
essere
proposta
nel
termine
previsto dall'articolo 617 c.p.c., oltre alla propria carenza di
legittimazione
passiva
in
ordine
alla
eccepita
prescrizione trattandosi di attività posta in essere dal concessionario.
Aveva
allegato
la
documentazione
relativa alle relate di notifica dei verbali di accertamento. A.V.P. L'APPELLO RIGUARDA LA SENTENZE 12498/2929 PUBBLICATA IL 22 LUGLIO 2020
Il Giudice di pace di Roma, con sentenza 13107/2020, ha respinto
la
opposizione
ritenendo
non
integrata
la
prescrizione indicando che la cartella di pagamento era stata notificata all'opponente il 27 luglio 2019 e che l'estratto di ruolo era stato consegnato il 16 ottobre 2019 e comunque inammissibile era la proposizione della impugnazione avverso l'estratto di ruolo per carenza di interesse. Avverso
detta
sentenza
ha
proposto
appello
il
B.
deducendo la erroneità della decisione del giudice di pace in
quanto
sussisteva
dell'estratto
di
ruolo,
l'interesse la
errata
alla
impugnazione
valutazione
della
correttezza della notifica della cartella di pagamento non essendo stata prodotta la raccomandata di avviso dio consegna ad altra persona. He errato, inoltre il giudicante nel valutare come atto interruttivo della prescrizione la consegna dell'estratto di ruolo e di conseguenza aveva errato nel ritenere interrotta la prescrizione. Chiedendo il rigetto dell'appello in quanto la cartella era stata regolarmente notificata , notifica che determinava il venir
meno
dell'interesse
alla
opposizione
da
parte
dell'opponente. Ha dedotto, inoltre, la novità del motivo di appello basato sulla irregolarità della notifica per non essere stato prodotto l'avviso spedito dopo la avvenuta consegna
della
cartella
a
persona
diversa
dal
destinatario. Si è costituita la Agenzia delle Entrate Riscossione evidenziando come il giudice di primo grado avesse correttamente evidenziato la carenza di interesse alla
opposizione proposta ed ha ribadito la applicabilità del termine ordinario di prescrizione anche per le sanzioni amministrative in caso di mancata impugnazione delle cartelle di pagamento., confermando la regolare notifica delle cartelle stesse. Si è costituita Roma Capitale ribadendo la propria carenza di legittimazione passiva, ribadendola regolare notifica dei verbali di accertamento e cghe la prescrizione era stata interrotta dalla notifica dei verbali di accertamento e della cartella di pagamento. La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata trattenuta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 23 maggio 2022 sulle conclusioni precisate come in atti. Motivi della decisione Preliminarmente osserva il giudicante che deve essere esaminata la norma introdotto nella L. 17 dicembre 2921, n. 215, che ha convertito l'articolo 3 bis del D.L. n. 146 del 20221 che ha a sua volta, introdotto il comma 4 bis all'articolo 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, che ha limitato la impugnabilità degli estratti di ruolo individuando le ipotesi nelle quali è possibile ritenere la sussistenza di un interesse alla impugnazione quando l'interessato debba paretecipare a procedure di appalto, quando lo stesso sia creditore
della
pubblica
amministrazione
in
senso
allargato e quando vi sia pericolo della perdita di un beneficio.
Al
riguardo
ritiene
il
giudicante
che
la
questione
fondamentale da esaminare è costituita dalla retroattività o meno della disposizione. Al riguardo più volte la corte costituzionale, partendo dalla constatazione che la legge dispone per l'avvenire e sono limitate le ipotesi in dui è consentita la retroattività della stessa, ha indicato che tale possibilità deve essere esclusa per le norma tributarie mentre sia consentita al legislatore
una
diversa
valutazione
nel
caso
di
introduzione di norme di interpretazione autentica, che hanno come caratteristica la affermazione della corretta interpretazione della norma fin dalla sua introduzione con il solo limite del giudicato e della intervenuta prescrizione e decadenza, facoltà che può essere esercitata dal legislatore in presenza di un contrasto giurisdizionale e con l'espressa indicazione nella formulazione della norma della sua valenza come interpretazione autentica. Nei casi in cui à consentita la retroattività della legge tale indicazione deve essere esplicitata nella norma stessa per derogare al principio generale contenuto nella legge adottata
nella
disposizione
di
chiusura
che
indica
espressamente la data di entrata in vigore della legge. Il giudicante è consapevole che la questione è stata rimessa nel mese di febbraio 2022 alle sezioni unite civili ma ritiene di dover affermare di ritenere fondata la esclusione della retroattività della norma in questione che trova applicazione solo per i giudizi introdotto dopo la sua entrata in vigore.
Osserva,
inoltre,
il
giudicante
che
l'oggetto
della
opposizione non era l'estratto di ruolo in sé ma la prescrizione
dei
pagamento
in
crediti
contenuti
quanto
l'estratto
nelle di
cartelle ruolo,
di
nella
prospettazione dell'opponente, costituiva solo il fatto attraverso
il
quale
era
venuto
a
conoscenza
della
esistenza di una pretesa creditoria nei suoi confronti e conseguentemente
la
intervenuta
prescrizione
della
stessa. Infatti deve ritenersi, in astratto, sussistente l'interesse ad agire per l'accertamento della avvenuta estinzione del credito essendo la prescrizione una eccezione meramente processuale e non essendovi alcun obbligo per la p.a. di procedere in via di annullamento d'ufficio in presenza di eccezione
stragiudiziale
di
prescrizione
-
attività
comunque posta in essere dall'opponente - esistendo, comunque la possibilità di agire per la riscossione dovendo essere il debitore ad eccepire in sede giudiziale la intervenuta prescrizione, operando comunque la soluti retentio in caso di pagamento. D'altra parte, anche considerando la giurisprudenza della corte di cassazione richiamata, ove condivisa, che ha individuato la carenza di interesse ad agire solo nel caso che siano stati regolarmente notificati gli atti presupposti, è tuttavia esistente altra giurisprudenza della corte di cassazione che ritiene che la proposizione dell'azione di accertamento
negativo
comunque,
valutazione
la
del
credito
della
consentirebbe,
domanda
diretta
ad
ottenere la dichiarazione di estinzione del credito per
prescrizione (Cass. Sez. VI-V, 18 febbraio 2020 n. 3990; Cass. Sez. V, 418/2018; Cass. Sez. VI 29174/2017) ed alla quale il giudicante ritiene di uniformarsi. Nel caso di specie poiché il giudice di primo grado ha valutato la notifica in parti motiva al solo fine di pronunziarsi sulla ammissibilità della opposizione per quanto riguarda la sussistenza di un interesse ad agire, dichiarando la inammissibilità della opposizione, ritiene in giudicante che debba essere esaminata la ammissibilità della opposizione alla stregua della sentenza delle sezioni unite 22080/2017. Al riguardo osserva il giudicante che era in discussione il rapporto
intercorrente
opposizione c.p.c. per
alla i
tra
la
esecuzione
fatti
estintivi
generale
possibilità
offerta dall'articolo sopravvenuti
quale
di 615 la
prescrizione, la disciplina relativa alla contestazione dei vizi di notifica dei verbali di accertamento per la quale è ora applicabile il ricorso di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 150 del 2011 e quella relativa ai vizi della cartella, compresa
la
notifica,
trova
applicazione
il
disposto dell'articolo 617 c.p.c.. Inoltre, nel caso di specie l'atto di citazione poteva essere fatto valere anche come opposizione agli atti esecutivi se introdotto entro i venti giorni
dalla
notifica
o
come
ricorso
ex
articolo 7 del D.Lgs. n. 150 del 2011 se depositato entro 30 giorni dalla notifica del primo atto con il quale l'attore sia venuto a conoscenza della esistenza di un credito vantato nei suoi confronti, da indentificarsi, sulla base
della prospettazione della parte nella data di consegna dell'estratto di ruolo. Nel caso di specie, infatti, parte attrice ha dedotto di aver ricevuto l'estratto di ruolo in data 16 ottobre 2019, proponendo l'opposizione con atto di citazione passato per la notifica a mezzo pec in data 2 dicembre 2019 e depositato il 6 febbraio 2020. Di conseguenza, nel caso di specie era in discussione il rapporto tra la generale possibilità di opposizione alla esecuzione
offerta dall'articolo
615
c.p.c. per
i
fatti
estintivi sopravvenuti quale la prescrizione, e quanto previsto per dedurre i vizi della cartella di pagamento e della notifica dei verbali di accertamento. Sul punto la cassazione ha cercato di fornire i criteri per distinguere quando sia esperibile ciascuna opposizione tenendo conto che la mancata opposizione nei termini di cui all'articolo 22 della L. n. 689 del 1981 (ora 7 del D.Lgs. n.
150
del
proposizione
2011) di
comporta
opposizioni
la
decadenza
avverso
il
per
la
verbale
di
accertamento e la conseguente inoppugnabilità dello stesso, mentre in relazione alla cartella di pagamento deve essere introdotta la opposizione agli atti esecutivi entro venti giorni dalla ricezione dell'atto. Infatti, avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili, come ricordato
anche
dal
giudice
di
primo
grado,:
a)
l'opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del
verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli
atti
ex art.
sanzionatori;
615
cod.
b)
proc.
l'opposizione
civ.,
allorché
all'esecuzione si
contesti
la
legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi
sopravvenuti
alla
formazione
del
titolo;
c)
l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora. Mentre nel primo caso, ove non sia stato possibile proporre opposizione nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 204 codice della strada, il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella (cfr Cass. Sez. III, 14 marzo 2013, n. 6565; Cass. Sez. I, 15 febbraio 2005, n. 3035; Cass. Sez. I, 7 maggio 2004, n. 8695;
Cass.
Sez.
I,
4
agosto
2000,
n.
10270),
determinandosi altrimenti la decadenza dal potere di impugnare, nel caso di contestazione di vizi propri della cartella esattoriale l'opposizione - all'esecuzione o agli atti esecutivi - va proposta nelle forme ordinarie previste dagli artt. 615 e ss. cod. proc. civ., e non è soggetta alla speciale
disciplina
dell'opposizione
a
sanzione
amministrativa dettata dalla L. n. 689 del 1981 (Cass. Sez. II, 22 febbraio 2010, n. 4139; Cass. Sez. I, 20 aprile 2006, n. 9180).
Si deve, pertanto, ritenere che attraverso la proposizione della opposizione alla esecuzione l'opponente non possa superare inoppugnabilità che si è formata sul verbale di accertamento
proprio
per
la
sua
scelta,
una
volta
conosciuta l'esistenza del verbale di accertamento, di non proporre l'opposizione di cui all'articolo 22 della L. n. 689 del
1981 oppure
di
proporre
la
opposizione
alla
esecuzione comunque nel rispetto di tale termine proprio per evitare che sul verbale di accertamento si formi l'inoppugnabilità. Infatti, avverso la cartella esattoriale o l'avviso di mora emessi ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie
è
ammissibile
l'opposizione,
ai
sensi
dell'art. 22 della L. 24 novembre 1981, n. 689, soltanto ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogatale, in quanto
sia
mancata
la
notificazione
dell'ordinanza-
ingiunzione; in tal caso, però, l'opposizione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, nel termine di trenta giorni previsto dalla norma citata. (Cass. Sez. II, ord. 30 marzo 2009, n. 7721 secondo cui "Qualora
infatti
sia
mancata
la
notificazione
dell'ordinanza- ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada è ammissibile non l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ma l'opposizione ai sensi della L. n. 689 del
1981,
dovendosi
consentire
all'interessato
di
recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori (vedi Cass. 9180/06)";Cass. Sez. II, 22 ottobre 2010, n. 21793; Cass. Sez. III, 14 marzo 2013, n. 6565). D'altra parte la corte di cassazione ha avuto modo di ribadire più volte che, se l'opposizione alla cartella esattoriale è finalizzata a recuperare "il momento di garanzia di cui l'interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo per mancata notifica dell'ordinanza ingiunzione", ovvero per mancata notifica del verbale di accertamento - com'è avvenuto nel caso oggi in esame - il procedimento da seguire non è quello
dell'opposizione
all'esecuzione,
bensì
quello
previsto dalla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, applicabili alla fattispecie ratione temporis (v. sentenze 7 maggio 2004, n. 8695, e 15 febbraio 2005, n. 3035). Tale principio è stato in sostanza confermato anche dalle successive sentenze 13 marzo 2007, n. 5871, e 22 ottobre 2010, n. 21793, le quali hanno rilevato che l'opposizione di cui alla L. n. 689 del 1981, può avere ad oggetto anche una cartella esattoriale "quando la parte deduca che essa costituisce conoscenza
il
primo della
atto
con
sanzione
il
quale
è
irrogatagli",
venuta
a
sicché
l'impugnazione mira a recuperare le ragioni di opposizione alla sanzione amministrativa che non è stato possibile far valere nelle forme di cui alla L. n. 689 del 1981, "per nullità o omissione della notifica del processo verbale di contestazione o dell'ordinanza ingiunzione" (v. anche Cass. Sez. VI - III, ord. 21 dicembre 2012 e Cass. Sez. VI -
III, ord. 7 giugno 2013, n. 14496).(Cass. Sez. III, 29 gennaio 2014, n. 1985) Tale principio è stato ulteriormente ribadito dalla Corte di Cassazione (vedi Sez. III, 16 giugno 2016, n. 12412) secondo la quale i vizi denunciati con l'opposizione a cartella esattoriale attengono, per un verso alla tutela c.d. recuperatoria, vale a dire a quella accordata alla parte destinataria di un accertamento di violazione di norme del codice della strada, qualora deduca di non avere ricevuto la notificazione del relativo verbale e di non essere stata perciò in condizioni di contestare il merito della sanzione. Sono riconducibili a questa fattispecie i vizi, appunto, di omessa notificazione dei verbali di accertamento e di conseguente decadenza dell'amministrazione dal diritto di iscrivere a ruolo le somme corrispondenti. Per altro verso, i vizi relativi alla regolarità formale del procedimento avviato dal concessionario per l'esecuzione esattoriale, con riferimento agli atti a questo prodromici sono
denunciabili
ai
sensi dell'art.
617
cod.
proc.
civ.. Sono riconducibili a questa fattispecie i vizi di mancata sottoscrizione della cartella esattoriale e di mancata allegazione alla cartella esattoriale dei verbali di accertamento e di mancata notifica delle cartelle stesse. Costituisce, infine, materia di opposizione all'esecuzione ex art.
615
cod.
proc.
civ. la
denuncia
da
parte
dell'opponente di fatti sopravvenuti alla formazione (o alla definitività) del titolo esecutivo legittimante l'iscrizione al ruolo esattoriale quali la prescrizione o la applicazione
dell'articolo 27 della L. n. 689 del 1981 (Cass. Sez. VI-III, 22 dicembre 2017, n. 30774). L'orientamento prevalso presso la Corte di Cassazione è stato quello per il quale in materia di violazioni del codice della strada, l'opposizione con cui si deduca l'illegittimità della cartella esattoriale per sanzione amministrativa a ragione dell'omessa notifica del verbale di contestazione della violazione non è soggetta al termine di trenta giorni stabilito dall'art. 22 della L. 24 novembre 1981, n. 689, ma al termine di sessanta giorni previsto dall'art. 204 bis cod. strada, atteso che, quando è mancata la contestazione della violazione, l'impugnazione della cartella esattoriale ha funzione "recuperatoria", in consonanza ai valori costituzionali dell'effettività della tutela giurisdizionale e dell'uguaglianza, tenuto conto che al ricorrente viene, in tal modo, restituita la medesima posizione giuridica che avrebbe avuto se il verbale di contestazione gli fosse stato a suo tempo notificato (così, da ultimo, Cass. ord. n. 21043/13). Tuttavia, quest'ultimo orientamento è stato superato dall'entrata in vigore dell'art. 7 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, intitolato "dell'opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada", che prevede, al terzo comma, che il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento (sessanta se il ricorrente risiede all'estero). Ai sensi dell'art. 36, comma primo, del detto decreto legislativo, la norma si applica "ai procedimenti
instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso" che è quella del 6 ottobre 2011. Pertanto, in coerenza con i principi di diritto sopra richiamati, ma tenuto conto della normativa sopravvenuta, va affermato che in materia di violazioni del codice della strada, l'opposizione, proposta dopo il 6 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150), con cui si deduca l'illegittimità della cartella esattoriale
per
sanzione
amministrativa
a
ragione
dell'omessa notifica del verbale di contestazione della violazione, e soggetta al termine di trenta giorni stabilito dall'art. 7 comma terzo del detto decreto legislativo, atteso che, quando è mancata la contestazione della violazione, l'impugnazione della cartella esattoriale ha funzione recuperatoria ed al ricorrente viene, in tal modo, restituita la medesima posizione giuridica che avrebbe avuto se il verbale di contestazione gli fosse stato a suo tempo notificato. Con la conseguenza che, se non impugnato nel termine perentorio
di
trenta
giorni
dalla
notificazione
della
cartella di pagamento, l'accertamento contenuto nel verbale di contestazione della violazione, anche se non notificato, diviene definitivo. Resta
peraltro
immutato,
e
va
qui
ribadito,
l'altro
principio, univocamente affermato dalla giurisprudenza della corte di cassazione, secondo cui possono essere fatti
valere
con
sensi dell'art.
615
l'opposizione cod.
proc.
all'esecuzione civ. soltanto
i
ai fatti
sopravvenuti alla definitività dell'accertamento ovvero la
mancanza
di
titolo
legittimante
l'iscrizione
al
ruolo
esattoriale (cfr. già Cass. S.U. n. 562/2000; nello stesso senso, tra le tante, anche Cass. S.U. n. 489/2000 e Cass. n.
4891/06,
n.
24215/09,
n.21793/10)
e
la
mancata
notificazione del verbale di accertamento non ne fa venire meno la natura di atto legittimante l'iscrizione a ruolo delle somme corrispondenti alla sanzione amministrativa; men che meno la mancata notificazione del verbale di accertamento è fatto estintivo del credito per la sanzione. Nel caso di specie le questioni dedotte rientravano in parte nella opposizione di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 150 del 2011 e 204 codice della strada (con il termine valido
a
seguito
della
entrata
in
vigore
dell'articolo 7 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150) in relazione
alla
accertamento,
mancata in
parte
notifica nella
del
verbale
opposizione
agli
di atti
esecutivi relativamente ai dedotti vizi di notifica della cartella ed alla opposizione ex articolo 615 c.p.c. in relazione alla eccezione di prescrizione. Di conseguenza in relazione alla notifica dei verbali di accertamento la opposizione doveva essere proposta con deposito dell'atto nel termine di trenta giorni ai sensi dell'articolo 204 del codice della strada decorrenti dal momento in cui l'attore ha avuto conoscenza della esistenza dei verbali e della pretesa creditoria ed il rispetto
di
tale
termine
costituisce
una
decadenza
processuale che deve essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio poiché, riguardando l'ordinato svolgimento del processo, è sottratta alla disponibilità
delle parti (Cass. 8 marzo 1980 n. 1544; Cass. Sez. U., 13 luglio 2000, n. 491; Cass. Sez. VI- III, 21 dicembre 2012, n. 23891) senza che possa formarsi un giudicato interno. Tale orientamento ha trovato espressa conferma da parte delle Sezioni Unite della Cassazione che hanno stabilito che
l'opposizione
riscossione
di
a
cartella
sanzione
di
pagamento,
amministrativa
per
la
pecuniaria
irrogata ai sensi del codice della strada, va proposta, nel termine di trenta giorni, a pena di inammissibilità, ex art. 7 D.Lgs. n. 150 del 2011 e non ex art. 615 c.p.c., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada (Cass. Sez. Un. 22 settembre 2017, n. 22082) Fatta questa premessa osserva il giudicante che per procedere alla contestazione della notifica del verbale di accertamento era necessario introdurre il giudizio ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 150 del 2011, e il ricorso o l''atto di citazione - che può essere utilizzato per il principio di conservazione degli atti giuridici - doveva essere proposto nel termine di decadenza di trenta giorni da considerarsi, ai sensi della sentenza delle sezioni unite 758/2022, alla data di avvio della notifica nel caso di atto di citazione e alla data del deposito nel caso di ricorso. Nel caso di specie la opposizione per essere ammissibile doveva essere passata per la notifica entro il 15 novembre 2019, essendo stato consegnato l'estratto di ruolo il 16
ottobre 2019, ove non vi fosse la prova della avvenuta conoscenza da atti precedentemente ricevuti. Essendo stato passato l'atto per la notifica a mezzo pec il 2 dicembre 2019 la opposizione contro la notifica dei verbale di accertamento era irrimediatamente tardiva. Per quanto riguarda la notifica della cartella di pagamento la opposizione doveva essere proposta nel termine di 20 giorni della consegna dell'estratto di ruolo e vale a dire entro il 5 novembre 2019, ove non risulti la prova della avvenuta notifica di altri atti dai quali l'interessata poteva trarre la conoscenza della esistenza della cartella di pagamento. In ogni caso essendo stato passato l'etto per la notifica solo il 2 dicembre 2019 detta opposizione era irrimediabilmente tardiva. Per quanto riguarda la prescrizione la Agenzia delle Entrate
Riscossione
ha
depositato
documentazione
relativa alla notifica della cartella di pagamento (...), documentazione dalla quale risulta che la notica è stata eseguita con consegna in data 3 gennaio 2016 a persona addetta alla casa. Poiché la notifica è stata eseguita ai sensi della artciolo 139 c.p.c. e 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, è stata prodotta la distinta delle raccomandate accettate da P.I. tra le quali è indicata quella n.(...) in data 8
marzo
2016.
Non
è
stato
depositato
l'avviso
di
ricevimento relativo alla raccomandata. Al
riguardo
la
notifica
a
mezzo
messo
comunale
l'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2,
c.p.c., anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona
di
famiglia,
l'invio
della
raccomandata
informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte. (Cass. Sez. V, 3 febbraio 2017, n. 2868) Di conseguenza la raccomandata viene considerata un requisito essenziale della notifica dovendosi ritenenre non sussifiente
la
prova
della
sola
consegna
della
raccomandata per la spedizione , essendo necessaria la prova della consegna della stessa, analogicamente con quanto
ritenuto
nei
caso
di
cui
all'articolo
140
retroagendo la notifica alla data di consegna della cartella. Di conseguenza non è stata provata la notifica della cartella di pagamento, contestazione che era già stata proposta con l'atto di opposizione e non solo con l'appello. Di conseguenza non vi è prova della notifica della cartella di pagamento. Analogo problema ha anche la cartella di pagamento (...) per la quale non è stata prodotta la prova della consegna o del tentativo di consegna della raccomandata di avviso e, comunqu, nonm è stato provato che si trattasse di una inimazione di pagamento relativa ai crediti contenuti nella cartella
di
pagamento
del
2015,
peraltro
neppure
richiamato nell'estratto di ruolo prodotto dalla Agenzia delle Entrate Riscossione, né può avere alcun rilievo la indicazione
della
cartella
di
pagamenro
(...)
specificamente indicato nell'estratto di uolo come non notificato. Di conseguenza alla data del 2 dicembre 2020 - avendo la corte di cassazione confermato che l'estratto di ruolo, proprio per la sua efficacia meramente informativa, non è atto idoneo ad esprimere la volontà di richiedere il credito e, quindi, di interrompere la prescrizione. Deve, quindi, essere dichiarato estinto per prescrizione il credito vantato da Roma Capitale e presupposto dalla cartella di pagamento (...) che deve essere dichiarata inefficace. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a carcio della sola Agenzia delle Entrate Riscossione che con il suo comportamento negligente non ha fornito la prova della notificas di atti interruttivi della prescrizione, Sussistono giusti motivi per compensare le spese dei due gradi di G. tra D.B. e Roma Capitale. P.Q.M. Il
Tribunale
di
Roma,
definitivamente
pronunziando,
accoglie l'appello ed in riforma della sentenza del Giudice di pace di Roma n. 12498/2020 dichiara ammissibile la opposizione proposta avverso la notifica dei verbali di accertamento di Roma Capitale e la notifica della cartella di pagamento (...); dichiara la intervenuta estinzione dei crediti vantati da Roma Capitale per prescrizione relativamente alla cartella di pagamento (...) che dichiara infficace; condanna
la
Agenzia
delle
Entrate
Riscossione,
a
rimborsare a D.B. le spese del presente grado di giudizio,
spese che liquida in Euro 591,50 di cui Euro 500 per onorari delle fasi di giudizio, Euro 91,50 per spese, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria delle spese nella misura del 15%. condanna
la
Agenzia
delle
Entrate
Riscossione,
a
rimborsare a D.B. le spese del primo grado di giudizio, spese che liquida in Euro 343 di cui Euro 300 per onorari delle fasi di giudizio, Euro 43 per spese, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria delle spese nella misura del 15%. Compensa le spese dei due gradi di giudizio tra D.B. e R.C.. Così deciso in Roma, il 16 luglio 2022. Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2022.