Opposizione a cartella di pagamento in materia di circolazione stradale conosciuta attraverso estrat

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Opposizione

a

cartella

di

pagamento

in

materia

di

circolazione stradale conosciuta attraverso estratto di ruolo. Tribunale Roma Sez. XII, Sent., 18/07/2022 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE Il giudice dott. PARZIALE Roberto ha pronunciato la seguente SENTENZA nel procedimento civile di secondo grado iscritto al n. 66582

del

ruolo

generale

per

gli

affari

contenziosi

dell'anno 2020, trattenuto in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 23 maggio 2022 sulle conclusioni precisate come in atti, e vertente TRA x APPELLANTE E Agenzia delle Entrate Riscossione (cf (...)), in persona del legale

rappresentante

pro

tempore,

elettivamente

domiciliata in Roma, via Cornelio Nepote n. 10 presso lo studio dell'avv. Carla Siciliani che la rappresenta e difende giusta

procura

costituzione

e

alle

liti

risposta

allegata

alla

depositata

comparsa

di

telematicamente

conferita da N.P., procuratore speciale della Agenzia per atto di M.D.L., notaio in R., in data (...) rep. (...) racc. (...)


APPELLATA Roma Capitale (cf (...)) in persona del Sindaco pro tempre, elettivamente domiciliata in Roma, via del Tempio di Giove n.

21

presso

la

sede

della

Avvocatura

Comunale,

rappresentata e difesa dall'avv. Fiammetta Lorenzetti giusta procura generale alle liti per atto di S.S., notaio in R., in data (...) rep (...) racc (...) APPELLATA Oggetto: opposizione a cartella di pagamento in materia di circolazione stradale conosciuta attraverso estratto di ruolo. Svolgimento del processo Con atto di citazione regolarmente passato per la notifica il giorno 2 dicembre 2019 e depositato il 6 febbraio 2020 D.B.

aveva

proposto

opposizione

ex articolo

615

c.p.c. avverso la cartella di pagamento (...), asseritamente notificata il 3 marzo 2016, con la quale era stato richiesto il pagamento di sanzioni amministrative elevate per violazioni del codice della strada nel 2013, conosciute attraverso l'estratto di ruolo rilasciato dalla Agenzia delle Entrate Riscossione in data 16 ottobre 2019. A fondamento della opposizione aveva dedotto la mancata emissione della cartella entro due anni dalla emissione del

ruolo,

la

accertamento, pagamento,

i

mancata la

mancata

vizi

della

notifica

del

verbale

di

notifica

delle

cartelle

di

stessa

e

la

intervenuta

prescrizione.. Si era costituita la Agenzia delle Entrate Riscossione deducendo la propria carenza di legittimazione passiva in


relazione aliu atti e vizi riferibili ad attività dell'Ente creditore, iniziando la propria competenza solo a seguito della ricezione dell'estratto di ruolo, la inammissibilità della impugnazione dell'estratto di ruolo per mancanza di interesse ad agire in quanto l'estratto di ruolo era una comunicazione informativa priva di efficacia esecutiva e che la cartella di pagamento era stata regolarmente notificata e che era stata notificata la intimazione di pagamento (...) in data 3 febbraio 2017, che la cartella era stata emessa nel termine di due anni dalla emissione del ruolo

e

la

insussistenza

dei

vizi

della

cartella

di

pagamento dedotti. Sii era costituita Roma Capitale deducendo la non impugnabilità dell'estratto di ruolo inquanto si trattava di una mera comunicazione informativa, la inammissibilità della opposizione proposta in relazione alla notifica dei verbali

di

accertamento

se

non

introdotto

ai

sensi

dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 150 del 2011 e nei termini di decadenza previsti, e la inammissibilità della opposizione proposta avverso la notifica delle cartelle di pagamento dovendo

la

stessa

essere

proposta

nel

termine

previsto dall'articolo 617 c.p.c., oltre alla propria carenza di

legittimazione

passiva

in

ordine

alla

eccepita

prescrizione trattandosi di attività posta in essere dal concessionario.

Aveva

allegato

la

documentazione

relativa alle relate di notifica dei verbali di accertamento. A.V.P. L'APPELLO RIGUARDA LA SENTENZE 12498/2929 PUBBLICATA IL 22 LUGLIO 2020


Il Giudice di pace di Roma, con sentenza 13107/2020, ha respinto

la

opposizione

ritenendo

non

integrata

la

prescrizione indicando che la cartella di pagamento era stata notificata all'opponente il 27 luglio 2019 e che l'estratto di ruolo era stato consegnato il 16 ottobre 2019 e comunque inammissibile era la proposizione della impugnazione avverso l'estratto di ruolo per carenza di interesse. Avverso

detta

sentenza

ha

proposto

appello

il

B.

deducendo la erroneità della decisione del giudice di pace in

quanto

sussisteva

dell'estratto

di

ruolo,

l'interesse la

errata

alla

impugnazione

valutazione

della

correttezza della notifica della cartella di pagamento non essendo stata prodotta la raccomandata di avviso dio consegna ad altra persona. He errato, inoltre il giudicante nel valutare come atto interruttivo della prescrizione la consegna dell'estratto di ruolo e di conseguenza aveva errato nel ritenere interrotta la prescrizione. Chiedendo il rigetto dell'appello in quanto la cartella era stata regolarmente notificata , notifica che determinava il venir

meno

dell'interesse

alla

opposizione

da

parte

dell'opponente. Ha dedotto, inoltre, la novità del motivo di appello basato sulla irregolarità della notifica per non essere stato prodotto l'avviso spedito dopo la avvenuta consegna

della

cartella

a

persona

diversa

dal

destinatario. Si è costituita la Agenzia delle Entrate Riscossione evidenziando come il giudice di primo grado avesse correttamente evidenziato la carenza di interesse alla


opposizione proposta ed ha ribadito la applicabilità del termine ordinario di prescrizione anche per le sanzioni amministrative in caso di mancata impugnazione delle cartelle di pagamento., confermando la regolare notifica delle cartelle stesse. Si è costituita Roma Capitale ribadendo la propria carenza di legittimazione passiva, ribadendola regolare notifica dei verbali di accertamento e cghe la prescrizione era stata interrotta dalla notifica dei verbali di accertamento e della cartella di pagamento. La causa, acquisito il fascicolo di primo grado, è stata trattenuta in decisione alla udienza di precisazione delle conclusioni del giorno 23 maggio 2022 sulle conclusioni precisate come in atti. Motivi della decisione Preliminarmente osserva il giudicante che deve essere esaminata la norma introdotto nella L. 17 dicembre 2921, n. 215, che ha convertito l'articolo 3 bis del D.L. n. 146 del 20221 che ha a sua volta, introdotto il comma 4 bis all'articolo 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, che ha limitato la impugnabilità degli estratti di ruolo individuando le ipotesi nelle quali è possibile ritenere la sussistenza di un interesse alla impugnazione quando l'interessato debba paretecipare a procedure di appalto, quando lo stesso sia creditore

della

pubblica

amministrazione

in

senso

allargato e quando vi sia pericolo della perdita di un beneficio.


Al

riguardo

ritiene

il

giudicante

che

la

questione

fondamentale da esaminare è costituita dalla retroattività o meno della disposizione. Al riguardo più volte la corte costituzionale, partendo dalla constatazione che la legge dispone per l'avvenire e sono limitate le ipotesi in dui è consentita la retroattività della stessa, ha indicato che tale possibilità deve essere esclusa per le norma tributarie mentre sia consentita al legislatore

una

diversa

valutazione

nel

caso

di

introduzione di norme di interpretazione autentica, che hanno come caratteristica la affermazione della corretta interpretazione della norma fin dalla sua introduzione con il solo limite del giudicato e della intervenuta prescrizione e decadenza, facoltà che può essere esercitata dal legislatore in presenza di un contrasto giurisdizionale e con l'espressa indicazione nella formulazione della norma della sua valenza come interpretazione autentica. Nei casi in cui à consentita la retroattività della legge tale indicazione deve essere esplicitata nella norma stessa per derogare al principio generale contenuto nella legge adottata

nella

disposizione

di

chiusura

che

indica

espressamente la data di entrata in vigore della legge. Il giudicante è consapevole che la questione è stata rimessa nel mese di febbraio 2022 alle sezioni unite civili ma ritiene di dover affermare di ritenere fondata la esclusione della retroattività della norma in questione che trova applicazione solo per i giudizi introdotto dopo la sua entrata in vigore.


Osserva,

inoltre,

il

giudicante

che

l'oggetto

della

opposizione non era l'estratto di ruolo in sé ma la prescrizione

dei

pagamento

in

crediti

contenuti

quanto

l'estratto

nelle di

cartelle ruolo,

di

nella

prospettazione dell'opponente, costituiva solo il fatto attraverso

il

quale

era

venuto

a

conoscenza

della

esistenza di una pretesa creditoria nei suoi confronti e conseguentemente

la

intervenuta

prescrizione

della

stessa. Infatti deve ritenersi, in astratto, sussistente l'interesse ad agire per l'accertamento della avvenuta estinzione del credito essendo la prescrizione una eccezione meramente processuale e non essendovi alcun obbligo per la p.a. di procedere in via di annullamento d'ufficio in presenza di eccezione

stragiudiziale

di

prescrizione

-

attività

comunque posta in essere dall'opponente - esistendo, comunque la possibilità di agire per la riscossione dovendo essere il debitore ad eccepire in sede giudiziale la intervenuta prescrizione, operando comunque la soluti retentio in caso di pagamento. D'altra parte, anche considerando la giurisprudenza della corte di cassazione richiamata, ove condivisa, che ha individuato la carenza di interesse ad agire solo nel caso che siano stati regolarmente notificati gli atti presupposti, è tuttavia esistente altra giurisprudenza della corte di cassazione che ritiene che la proposizione dell'azione di accertamento

negativo

comunque,

valutazione

la

del

credito

della

consentirebbe,

domanda

diretta

ad

ottenere la dichiarazione di estinzione del credito per


prescrizione (Cass. Sez. VI-V, 18 febbraio 2020 n. 3990; Cass. Sez. V, 418/2018; Cass. Sez. VI 29174/2017) ed alla quale il giudicante ritiene di uniformarsi. Nel caso di specie poiché il giudice di primo grado ha valutato la notifica in parti motiva al solo fine di pronunziarsi sulla ammissibilità della opposizione per quanto riguarda la sussistenza di un interesse ad agire, dichiarando la inammissibilità della opposizione, ritiene in giudicante che debba essere esaminata la ammissibilità della opposizione alla stregua della sentenza delle sezioni unite 22080/2017. Al riguardo osserva il giudicante che era in discussione il rapporto

intercorrente

opposizione c.p.c. per

alla i

tra

la

esecuzione

fatti

estintivi

generale

possibilità

offerta dall'articolo sopravvenuti

quale

di 615 la

prescrizione, la disciplina relativa alla contestazione dei vizi di notifica dei verbali di accertamento per la quale è ora applicabile il ricorso di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 150 del 2011 e quella relativa ai vizi della cartella, compresa

la

notifica,

trova

applicazione

il

disposto dell'articolo 617 c.p.c.. Inoltre, nel caso di specie l'atto di citazione poteva essere fatto valere anche come opposizione agli atti esecutivi se introdotto entro i venti giorni

dalla

notifica

o

come

ricorso

ex

articolo 7 del D.Lgs. n. 150 del 2011 se depositato entro 30 giorni dalla notifica del primo atto con il quale l'attore sia venuto a conoscenza della esistenza di un credito vantato nei suoi confronti, da indentificarsi, sulla base


della prospettazione della parte nella data di consegna dell'estratto di ruolo. Nel caso di specie, infatti, parte attrice ha dedotto di aver ricevuto l'estratto di ruolo in data 16 ottobre 2019, proponendo l'opposizione con atto di citazione passato per la notifica a mezzo pec in data 2 dicembre 2019 e depositato il 6 febbraio 2020. Di conseguenza, nel caso di specie era in discussione il rapporto tra la generale possibilità di opposizione alla esecuzione

offerta dall'articolo

615

c.p.c. per

i

fatti

estintivi sopravvenuti quale la prescrizione, e quanto previsto per dedurre i vizi della cartella di pagamento e della notifica dei verbali di accertamento. Sul punto la cassazione ha cercato di fornire i criteri per distinguere quando sia esperibile ciascuna opposizione tenendo conto che la mancata opposizione nei termini di cui all'articolo 22 della L. n. 689 del 1981 (ora 7 del D.Lgs. n.

150

del

proposizione

2011) di

comporta

opposizioni

la

decadenza

avverso

il

per

la

verbale

di

accertamento e la conseguente inoppugnabilità dello stesso, mentre in relazione alla cartella di pagamento deve essere introdotta la opposizione agli atti esecutivi entro venti giorni dalla ricezione dell'atto. Infatti, avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada sono ammissibili, come ricordato

anche

dal

giudice

di

primo

grado,:

a)

l'opposizione ai sensi della L. n. 689 del 1981, allorché sia mancata la notificazione dell'ordinanza-ingiunzione o del


verbale di accertamento di violazione al codice della strada, al fine di consentire all'interessato di recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli

atti

ex art.

sanzionatori;

615

cod.

b)

proc.

l'opposizione

civ.,

allorché

all'esecuzione si

contesti

la

legittimità dell'iscrizione a ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l'iscrizione a ruolo, o si adducano fatti estintivi

sopravvenuti

alla

formazione

del

titolo;

c)

l'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cod. proc. civ., qualora si deducano vizi formali della cartella esattoriale o del successivo avviso di mora. Mentre nel primo caso, ove non sia stato possibile proporre opposizione nelle forme e nei tempi previsti dall'art. 204 codice della strada, il ricorso deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla notifica della cartella (cfr Cass. Sez. III, 14 marzo 2013, n. 6565; Cass. Sez. I, 15 febbraio 2005, n. 3035; Cass. Sez. I, 7 maggio 2004, n. 8695;

Cass.

Sez.

I,

4

agosto

2000,

n.

10270),

determinandosi altrimenti la decadenza dal potere di impugnare, nel caso di contestazione di vizi propri della cartella esattoriale l'opposizione - all'esecuzione o agli atti esecutivi - va proposta nelle forme ordinarie previste dagli artt. 615 e ss. cod. proc. civ., e non è soggetta alla speciale

disciplina

dell'opposizione

a

sanzione

amministrativa dettata dalla L. n. 689 del 1981 (Cass. Sez. II, 22 febbraio 2010, n. 4139; Cass. Sez. I, 20 aprile 2006, n. 9180).


Si deve, pertanto, ritenere che attraverso la proposizione della opposizione alla esecuzione l'opponente non possa superare inoppugnabilità che si è formata sul verbale di accertamento

proprio

per

la

sua

scelta,

una

volta

conosciuta l'esistenza del verbale di accertamento, di non proporre l'opposizione di cui all'articolo 22 della L. n. 689 del

1981 oppure

di

proporre

la

opposizione

alla

esecuzione comunque nel rispetto di tale termine proprio per evitare che sul verbale di accertamento si formi l'inoppugnabilità. Infatti, avverso la cartella esattoriale o l'avviso di mora emessi ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie

è

ammissibile

l'opposizione,

ai

sensi

dell'art. 22 della L. 24 novembre 1981, n. 689, soltanto ove la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogatale, in quanto

sia

mancata

la

notificazione

dell'ordinanza-

ingiunzione; in tal caso, però, l'opposizione deve essere proposta, a pena di inammissibilità, nel termine di trenta giorni previsto dalla norma citata. (Cass. Sez. II, ord. 30 marzo 2009, n. 7721 secondo cui "Qualora

infatti

sia

mancata

la

notificazione

dell'ordinanza- ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione al codice della strada, avverso la cartella esattoriale emessa ai fini della riscossione di sanzioni amministrative pecuniarie per violazioni del codice della strada è ammissibile non l'opposizione all'esecuzione ex art. 615 c.p.c., ma l'opposizione ai sensi della L. n. 689 del

1981,

dovendosi

consentire

all'interessato

di


recuperare il mezzo di tutela previsto dalla legge riguardo agli atti sanzionatori (vedi Cass. 9180/06)";Cass. Sez. II, 22 ottobre 2010, n. 21793; Cass. Sez. III, 14 marzo 2013, n. 6565). D'altra parte la corte di cassazione ha avuto modo di ribadire più volte che, se l'opposizione alla cartella esattoriale è finalizzata a recuperare "il momento di garanzia di cui l'interessato sostiene di non essersi potuto avvalere nella fase di formazione del titolo per mancata notifica dell'ordinanza ingiunzione", ovvero per mancata notifica del verbale di accertamento - com'è avvenuto nel caso oggi in esame - il procedimento da seguire non è quello

dell'opposizione

all'esecuzione,

bensì

quello

previsto dalla L. n. 689 del 1981, artt. 22 e 23, applicabili alla fattispecie ratione temporis (v. sentenze 7 maggio 2004, n. 8695, e 15 febbraio 2005, n. 3035). Tale principio è stato in sostanza confermato anche dalle successive sentenze 13 marzo 2007, n. 5871, e 22 ottobre 2010, n. 21793, le quali hanno rilevato che l'opposizione di cui alla L. n. 689 del 1981, può avere ad oggetto anche una cartella esattoriale "quando la parte deduca che essa costituisce conoscenza

il

primo della

atto

con

sanzione

il

quale

è

irrogatagli",

venuta

a

sicché

l'impugnazione mira a recuperare le ragioni di opposizione alla sanzione amministrativa che non è stato possibile far valere nelle forme di cui alla L. n. 689 del 1981, "per nullità o omissione della notifica del processo verbale di contestazione o dell'ordinanza ingiunzione" (v. anche Cass. Sez. VI - III, ord. 21 dicembre 2012 e Cass. Sez. VI -


III, ord. 7 giugno 2013, n. 14496).(Cass. Sez. III, 29 gennaio 2014, n. 1985) Tale principio è stato ulteriormente ribadito dalla Corte di Cassazione (vedi Sez. III, 16 giugno 2016, n. 12412) secondo la quale i vizi denunciati con l'opposizione a cartella esattoriale attengono, per un verso alla tutela c.d. recuperatoria, vale a dire a quella accordata alla parte destinataria di un accertamento di violazione di norme del codice della strada, qualora deduca di non avere ricevuto la notificazione del relativo verbale e di non essere stata perciò in condizioni di contestare il merito della sanzione. Sono riconducibili a questa fattispecie i vizi, appunto, di omessa notificazione dei verbali di accertamento e di conseguente decadenza dell'amministrazione dal diritto di iscrivere a ruolo le somme corrispondenti. Per altro verso, i vizi relativi alla regolarità formale del procedimento avviato dal concessionario per l'esecuzione esattoriale, con riferimento agli atti a questo prodromici sono

denunciabili

ai

sensi dell'art.

617

cod.

proc.

civ.. Sono riconducibili a questa fattispecie i vizi di mancata sottoscrizione della cartella esattoriale e di mancata allegazione alla cartella esattoriale dei verbali di accertamento e di mancata notifica delle cartelle stesse. Costituisce, infine, materia di opposizione all'esecuzione ex art.

615

cod.

proc.

civ. la

denuncia

da

parte

dell'opponente di fatti sopravvenuti alla formazione (o alla definitività) del titolo esecutivo legittimante l'iscrizione al ruolo esattoriale quali la prescrizione o la applicazione


dell'articolo 27 della L. n. 689 del 1981 (Cass. Sez. VI-III, 22 dicembre 2017, n. 30774). L'orientamento prevalso presso la Corte di Cassazione è stato quello per il quale in materia di violazioni del codice della strada, l'opposizione con cui si deduca l'illegittimità della cartella esattoriale per sanzione amministrativa a ragione dell'omessa notifica del verbale di contestazione della violazione non è soggetta al termine di trenta giorni stabilito dall'art. 22 della L. 24 novembre 1981, n. 689, ma al termine di sessanta giorni previsto dall'art. 204 bis cod. strada, atteso che, quando è mancata la contestazione della violazione, l'impugnazione della cartella esattoriale ha funzione "recuperatoria", in consonanza ai valori costituzionali dell'effettività della tutela giurisdizionale e dell'uguaglianza, tenuto conto che al ricorrente viene, in tal modo, restituita la medesima posizione giuridica che avrebbe avuto se il verbale di contestazione gli fosse stato a suo tempo notificato (così, da ultimo, Cass. ord. n. 21043/13). Tuttavia, quest'ultimo orientamento è stato superato dall'entrata in vigore dell'art. 7 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150, intitolato "dell'opposizione a verbale di accertamento di violazione del codice della strada", che prevede, al terzo comma, che il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro trenta giorni dalla data di contestazione della violazione o di notificazione del verbale di accertamento (sessanta se il ricorrente risiede all'estero). Ai sensi dell'art. 36, comma primo, del detto decreto legislativo, la norma si applica "ai procedimenti


instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso" che è quella del 6 ottobre 2011. Pertanto, in coerenza con i principi di diritto sopra richiamati, ma tenuto conto della normativa sopravvenuta, va affermato che in materia di violazioni del codice della strada, l'opposizione, proposta dopo il 6 ottobre 2011 (data di entrata in vigore del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150), con cui si deduca l'illegittimità della cartella esattoriale

per

sanzione

amministrativa

a

ragione

dell'omessa notifica del verbale di contestazione della violazione, e soggetta al termine di trenta giorni stabilito dall'art. 7 comma terzo del detto decreto legislativo, atteso che, quando è mancata la contestazione della violazione, l'impugnazione della cartella esattoriale ha funzione recuperatoria ed al ricorrente viene, in tal modo, restituita la medesima posizione giuridica che avrebbe avuto se il verbale di contestazione gli fosse stato a suo tempo notificato. Con la conseguenza che, se non impugnato nel termine perentorio

di

trenta

giorni

dalla

notificazione

della

cartella di pagamento, l'accertamento contenuto nel verbale di contestazione della violazione, anche se non notificato, diviene definitivo. Resta

peraltro

immutato,

e

va

qui

ribadito,

l'altro

principio, univocamente affermato dalla giurisprudenza della corte di cassazione, secondo cui possono essere fatti

valere

con

sensi dell'art.

615

l'opposizione cod.

proc.

all'esecuzione civ. soltanto

i

ai fatti

sopravvenuti alla definitività dell'accertamento ovvero la


mancanza

di

titolo

legittimante

l'iscrizione

al

ruolo

esattoriale (cfr. già Cass. S.U. n. 562/2000; nello stesso senso, tra le tante, anche Cass. S.U. n. 489/2000 e Cass. n.

4891/06,

n.

24215/09,

n.21793/10)

e

la

mancata

notificazione del verbale di accertamento non ne fa venire meno la natura di atto legittimante l'iscrizione a ruolo delle somme corrispondenti alla sanzione amministrativa; men che meno la mancata notificazione del verbale di accertamento è fatto estintivo del credito per la sanzione. Nel caso di specie le questioni dedotte rientravano in parte nella opposizione di cui all'articolo 7 del D.Lgs. n. 150 del 2011 e 204 codice della strada (con il termine valido

a

seguito

della

entrata

in

vigore

dell'articolo 7 del D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150) in relazione

alla

accertamento,

mancata in

parte

notifica nella

del

verbale

opposizione

agli

di atti

esecutivi relativamente ai dedotti vizi di notifica della cartella ed alla opposizione ex articolo 615 c.p.c. in relazione alla eccezione di prescrizione. Di conseguenza in relazione alla notifica dei verbali di accertamento la opposizione doveva essere proposta con deposito dell'atto nel termine di trenta giorni ai sensi dell'articolo 204 del codice della strada decorrenti dal momento in cui l'attore ha avuto conoscenza della esistenza dei verbali e della pretesa creditoria ed il rispetto

di

tale

termine

costituisce

una

decadenza

processuale che deve essere rilevata d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio poiché, riguardando l'ordinato svolgimento del processo, è sottratta alla disponibilità


delle parti (Cass. 8 marzo 1980 n. 1544; Cass. Sez. U., 13 luglio 2000, n. 491; Cass. Sez. VI- III, 21 dicembre 2012, n. 23891) senza che possa formarsi un giudicato interno. Tale orientamento ha trovato espressa conferma da parte delle Sezioni Unite della Cassazione che hanno stabilito che

l'opposizione

riscossione

di

a

cartella

sanzione

di

pagamento,

amministrativa

per

la

pecuniaria

irrogata ai sensi del codice della strada, va proposta, nel termine di trenta giorni, a pena di inammissibilità, ex art. 7 D.Lgs. n. 150 del 2011 e non ex art. 615 c.p.c., qualora la parte deduca che essa costituisce il primo atto con il quale è venuta a conoscenza della sanzione irrogata in ragione della nullità o dell'omissione della notificazione del processo verbale di accertamento della violazione del codice della strada (Cass. Sez. Un. 22 settembre 2017, n. 22082) Fatta questa premessa osserva il giudicante che per procedere alla contestazione della notifica del verbale di accertamento era necessario introdurre il giudizio ai sensi dell'articolo 7 del D.Lgs. n. 150 del 2011, e il ricorso o l''atto di citazione - che può essere utilizzato per il principio di conservazione degli atti giuridici - doveva essere proposto nel termine di decadenza di trenta giorni da considerarsi, ai sensi della sentenza delle sezioni unite 758/2022, alla data di avvio della notifica nel caso di atto di citazione e alla data del deposito nel caso di ricorso. Nel caso di specie la opposizione per essere ammissibile doveva essere passata per la notifica entro il 15 novembre 2019, essendo stato consegnato l'estratto di ruolo il 16


ottobre 2019, ove non vi fosse la prova della avvenuta conoscenza da atti precedentemente ricevuti. Essendo stato passato l'atto per la notifica a mezzo pec il 2 dicembre 2019 la opposizione contro la notifica dei verbale di accertamento era irrimediatamente tardiva. Per quanto riguarda la notifica della cartella di pagamento la opposizione doveva essere proposta nel termine di 20 giorni della consegna dell'estratto di ruolo e vale a dire entro il 5 novembre 2019, ove non risulti la prova della avvenuta notifica di altri atti dai quali l'interessata poteva trarre la conoscenza della esistenza della cartella di pagamento. In ogni caso essendo stato passato l'etto per la notifica solo il 2 dicembre 2019 detta opposizione era irrimediabilmente tardiva. Per quanto riguarda la prescrizione la Agenzia delle Entrate

Riscossione

ha

depositato

documentazione

relativa alla notifica della cartella di pagamento (...), documentazione dalla quale risulta che la notica è stata eseguita con consegna in data 3 gennaio 2016 a persona addetta alla casa. Poiché la notifica è stata eseguita ai sensi della artciolo 139 c.p.c. e 26 del D.P.R. n. 602 del 1973, è stata prodotta la distinta delle raccomandate accettate da P.I. tra le quali è indicata quella n.(...) in data 8

marzo

2016.

Non

è

stato

depositato

l'avviso

di

ricevimento relativo alla raccomandata. Al

riguardo

la

notifica

a

mezzo

messo

comunale

l'art. 60 del D.P.R. n. 600 del 1973, pur rinviando alla disciplina del codice di procedura civile, richiede, a differenza di quanto disposto dall'art. 139, comma 2,


c.p.c., anche ove l'atto sia consegnato nelle mani di persona

di

famiglia,

l'invio

della

raccomandata

informativa quale adempimento essenziale della notifica che sia eseguita dai messi comunali o dai messi speciali autorizzati dall'ufficio delle imposte. (Cass. Sez. V, 3 febbraio 2017, n. 2868) Di conseguenza la raccomandata viene considerata un requisito essenziale della notifica dovendosi ritenenre non sussifiente

la

prova

della

sola

consegna

della

raccomandata per la spedizione , essendo necessaria la prova della consegna della stessa, analogicamente con quanto

ritenuto

nei

caso

di

cui

all'articolo

140

retroagendo la notifica alla data di consegna della cartella. Di conseguenza non è stata provata la notifica della cartella di pagamento, contestazione che era già stata proposta con l'atto di opposizione e non solo con l'appello. Di conseguenza non vi è prova della notifica della cartella di pagamento. Analogo problema ha anche la cartella di pagamento (...) per la quale non è stata prodotta la prova della consegna o del tentativo di consegna della raccomandata di avviso e, comunqu, nonm è stato provato che si trattasse di una inimazione di pagamento relativa ai crediti contenuti nella cartella

di

pagamento

del

2015,

peraltro

neppure

richiamato nell'estratto di ruolo prodotto dalla Agenzia delle Entrate Riscossione, né può avere alcun rilievo la indicazione

della

cartella

di

pagamenro

(...)


specificamente indicato nell'estratto di uolo come non notificato. Di conseguenza alla data del 2 dicembre 2020 - avendo la corte di cassazione confermato che l'estratto di ruolo, proprio per la sua efficacia meramente informativa, non è atto idoneo ad esprimere la volontà di richiedere il credito e, quindi, di interrompere la prescrizione. Deve, quindi, essere dichiarato estinto per prescrizione il credito vantato da Roma Capitale e presupposto dalla cartella di pagamento (...) che deve essere dichiarata inefficace. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo a carcio della sola Agenzia delle Entrate Riscossione che con il suo comportamento negligente non ha fornito la prova della notificas di atti interruttivi della prescrizione, Sussistono giusti motivi per compensare le spese dei due gradi di G. tra D.B. e Roma Capitale. P.Q.M. Il

Tribunale

di

Roma,

definitivamente

pronunziando,

accoglie l'appello ed in riforma della sentenza del Giudice di pace di Roma n. 12498/2020 dichiara ammissibile la opposizione proposta avverso la notifica dei verbali di accertamento di Roma Capitale e la notifica della cartella di pagamento (...); dichiara la intervenuta estinzione dei crediti vantati da Roma Capitale per prescrizione relativamente alla cartella di pagamento (...) che dichiara infficace; condanna

la

Agenzia

delle

Entrate

Riscossione,

a

rimborsare a D.B. le spese del presente grado di giudizio,


spese che liquida in Euro 591,50 di cui Euro 500 per onorari delle fasi di giudizio, Euro 91,50 per spese, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria delle spese nella misura del 15%. condanna

la

Agenzia

delle

Entrate

Riscossione,

a

rimborsare a D.B. le spese del primo grado di giudizio, spese che liquida in Euro 343 di cui Euro 300 per onorari delle fasi di giudizio, Euro 43 per spese, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria delle spese nella misura del 15%. Compensa le spese dei due gradi di giudizio tra D.B. e R.C.. Così deciso in Roma, il 16 luglio 2022. Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2022.


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