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REPUBBLICA ITALIANA Sent. n. 58/2021 IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto GIUDICE UNICO DELLE PENSIONI in composizione monocratica ai sensi dell’articolo 5 della legge 21.7.2000, n. 205, in persona del Cons. Maurizio Massa, il giorno 16-03-2021, ha pronunziato con il rito previsto dall’art 85, comma 5, decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, così come modificato con la legge di conversione n. 27 del 24 aprile 2020, nonché dall’art. 5 del D.l. n. 28 del 30 aprile 2020 e dall’art. 26 ter del d.l. n. 104/20, introdotto dalla legge di conversione n. 126/20, SENTENZA nel giudizio iscritto al n. 31234, del registro di segreteria, proposto con ricorso da D. C. M., OMISSIS, rappresentato e difeso dell’avv. Enrico Tedeschi, con domicilio eletto in Avellino alla Via Circumvallazione, n. 24; RICORRENTE contro Ministero dell’Interno e contro I.N.P.S., rappresentato e difeso dall’Avv. Aldo Tagliente, con il quale è elettivamente domiciliato presso l’Ufficio Legale INPS di Venezia, Dorsoduro 3500/d, RESISTENTE 1
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per l’annullamento del decreto del Ministero dell’Interno n. OMISSIS, col riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle patologie lamentate dal ricorrente e del conseguente diritto a pensione privilegiata, commisurata alla Tabella A, Categoria 8° annessa al DPR 834/1981 o a quella che sarà determinata all’esito della CTU; nonché il riconoscimento del diritto alla corresponsione degli importi arretrati, con rivalutazione monetaria ed interessi legali dal giorno del dovuto al saldo. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di giudizio. VISTO il codice di giustizia contabile, approvato con decreto legislativo 26 agosto 2016, n. 174, come modificato dal d.lgs. 7 ottobre 2019, n. 114; l’art. 9 della legge 21.7.2000, n. 205. ESAMINATI il ricorso e tutti gli altri documenti di causa; SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato in data 7 luglio 2020, - notificato alla controparte -, parte ricorrente ha chiesto a questa Corte dei Conti quanto indicato in epigrafe. Il Ministero dell’Interno, con memoria depositata il 19 febbraio 2021, ha così concluso: a)
in via principale per inammissibilità, ai sensi del art. 153
lettere b del Decreto Legislativo 26 agosto 2016, n. 174 del Codice di Giustizia Contabile, in quanto l'interessato propone ricorso ancorchè non risulti né provvedimento denegatorio, né istanza amministrativa su cui si sia formato silenzio rifiuto relativamente al diritto della pensione privilegiata (il ricorrente è ancora in servizio) (Sentenza n. 2
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157/2019 del 27/03/2019 depositata 1'01/04/2019 Corte dei Conti — Sezione giurisdizionale per la Puglia). b)
in via subordinata per inammissibilità, per carenza di
interesse ad agire, mancando il requisito ai fini pensionistici della cessazione dal servizio ed essendo pertanto da valutare soltanto un elemento
frazionario;
(Sentenza
n.
301/2020
della
Sezione
Giurisdizionale della Regione Puglia) c)
in via subordinata per difetto di giurisdizione (Sentenza n.
458/2014 depositata il 09/05/2014 Corte dei Conti - Sezione Giurisdizionale Campania); d) in via subordinata, in quanto infondato, poiché il Ministero ritiene corretto il suo operato perché si è attenuto alle conclusioni di organi
tecnico-sanitari
preposti
dalla
legislazione
vigente
all'accertamento della dipendenza da causa di servizio (Comitato di Verifica per le cause di servizio); Nell'eventualità
venga, comunque, accolto il
gravame
e
accertata la dipendenza da fatti di servizio dell'infermità oggetto del contenzioso, il Ministero chiede di valutare: 1) che i benefici economici della pensione privilegiata ordinaria non possono essere concessi al signor D. C. in quanto ancora in attività di servizio; 2) nonché quanto disposto in merito di equo indennizzo dalla Sentenza 17 settembre - 21 ottobre 2014, n. 22297 della Corte Suprema di Cassazione Sezione Lavoro.
3
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L’INPS, con memoria deposita il 3 marzo 2021, chiede il rigetto del ricorso; dichiararsi improponibili o comunque inammissibili le domande di accertamento condanna formulate nei confronti dell’Inps; in denegata ipotesi di accoglimento di tale capo delle avverse domande, negarsi il cumulo di interessi e rivalutazione monetaria. Nell’udienza, udite le parti presenti, come da verbale, la causa veniva posta in decisione. MOTIVI DELLA DECISIONE Risulta dagli atti di causa quanto segue. Parte ricorrente con istanza presentata in data 11 novembre 2009 ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio e la concessione dell'equo indennizzo per le infermità dichiarate nella domanda amministrativa. Il ricorrente, in forza al Ministero dell’Interno – Polizia di Stato, cesserà dal servizio il 28/02/2021. In data 11/11/2009 presentava domanda al Ministero dell’Interno per il riconoscimento della causa di servizio per la patologia: “Gastrite antrale cronica”; la domanda veniva respinta con decreto n. OMISSIS del Ministero dell’Interno, Con
determinazione
VR1032021000010
gli
è
stata
conferita la pensione diretta ordinaria di anzianità, liquidata con il sistema misto a decorrere dal 01/03/2021. Il ricorrente non risulta aver presentato domanda di pensione privilegiata in via telematica all’INPS ma solo, in data 19/03/2020, una integrazione della domanda di accertamento causa di servizio 4
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rivolta sia al Ministero dell’Interno sia all’Istituto, anche quale presupposto per il diritto a pensione privilegiata, in ogni caso riscontrata dall’INPS che evidenziava come la domanda di pensione privilegiata debba pervenire in modalità telematica e potrà essere istruita solo dopo il collocamento in pensione ordinaria, precisando infine che l'eventuale corresponsione dell'aumento del decimo potrà poi avvenire se la patologia richiesta dall'interessato risulta essere accertata causa di servizio dal Comitato di Verifica e in base alla tabella B ascritta dalla Commissione Medica Ospedaliera. L'infermità oggetto del presente gravame risulta essere stata solo constatata ed ascritta alla tabella 8 A ai fini di equo indennizzo - ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. 29/10/2001, n. 461 — col processo verbale modello BL/B n. OMISSIS della Commissione Medico Ospedaliera di PADOVA. Con il provvedimento ministeriale impugnato OMISSIS è stata respinta la citata domanda del 11.11.2009 - sia ai fini del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio che ai fini del beneficio dell'equo indennizzo - in quanto l'infermità richiesta è stata ritenuta non dipendente da causa di servizio sulla base del parere negativo del Comitato di Verifica per la Cause di Servizio n. OMISSIS, emesso, in vigenza degli articoli n. 1 1 e 12 del D.P.R. 29/10/2001, n. 461, nell'adunanza n. OMISSIS su apposita relazione corredata dagli atti trasmessi dal Reparto di appartenenza del ricorrente. Parte ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale 5
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chiedendo che sia accertata (anche con l’espletamento di C.T.U.), previo annullamento del provvedimento contestato, la dipendenza da causa di servizio dell'infermità indicata. Questo Giudice rileva che il decreto ministeriale impugnato non riguarda il beneficio della pensione privilegiata ma concerne, invece, il riconoscimento della dipendenza da fatti di servizio e il relativo equo indennizzo. La sentenza della Corte Suprema di Cassazione, Sezione Lavoro, 17 settembre- 21 ottobre 2014, n. 22297 - prendendo atto di quanto espresso con la Ordinanza n. 4325/14 delle Sezioni Unite Civili della Corte Suprema di Cassazione - ha stabilito che: "l'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio ai fini del riconoscimento del beneficio della pensione privilegiata e la concessione dell'equo indennizzo sono ancorati a situazioni giuridiche fondate su distinti presupposti e regolati da separate norme. Pertanto alla sentenza della Corte dei Conti divenuta definitiva che abbia accertato la sussistenza della causa di servizio ai fini della pensione privilegiata non può essere attribuito valore di giudicato esterno vincolante ai fini del riconoscimento del diritto all'equo indennizzo." La eccezione di difetto di giurisdizione formulata dal Ministero dell’Interno deve essere accolta. Le Sezioni Unite della Cassazione, con la decisione del 6 marzo 2009 n. 5467/2009, hanno affermato il principio secondo cui "è devoluta alla giurisdizione della Corte dei conti non soltanto la 6
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domanda di accertamento della causa di servizio, proposta unitamente alla conseguente domanda di condanna dell'ente al pagamento del trattamento pensionistico, ma anche la sola domanda di mero accertamento della causa di servizio, quale presupposto del trattamento pensionistico privilegiato, atteso il carattere esclusivo di tale giurisdizione, affidata al criterio di collegamento costituito dalla materia. A tale principio si sono riferite le Sezioni Unite della Cassazione anche nella recente sentenza n. 1306 del 19/01/2017, per cui si deve negare la giurisdizione di questa Corte sulla domanda di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di un’infermità ai fini del riconoscimento del diritto all'equo indennizzo. Invero l’equo indennizzo attiene in modo diretto al rapporto di servizio con la pubblica amministrazione senza riflessi in ambito pensionistico e pertanto la relativa controversia esula dalla cognizione della Corte dei Conti per essere devoluta, secondo quanto affermato dalla Cassazione, al giudice amministrativo o al giudice ordinario a seconda che il provvedimento amministrativo che concede o nega tale beneficio, caratterizzato da notevole discrezionalità, sia stato emesso prima o dopo la data del 30 giugno 1998 (Cass. S.U. sent. 7504 del 15/05/2012). La giurisprudenza del giudice della giurisdizione aveva già chiarito
che:
“la
domanda
del
lavoratore
volta
ad
ottenere
l'accertamento della causa di servizio di una propria infermità, con il conseguente diritto all'equo indennizzo, non attiene al rapporto 7
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previdenziale, ma trova titolo nel rapporto di lavoro, di talchè la controversia relativa è devoluta al giudice che ha giurisdizione
sul
rapporto medesimo…” (Cass. SS. UU., 23 marzo 2010, n. 6997; Cass. SS. UU. n. 19342 de 2008). Nel caso di specie, dunque, la controversia deve essere devoluta al Giudice amministrativo. Si provvede, pertanto ad individuare, secondo quanto stabilito dall’art. 59 della legge 18 giugno 2009, n. 69, il Giudice Amministrativo, quale giudice munito di giurisdizione sulla domanda in questione. Per le spese di lite nei confronti del Ministero dell’Interno questo Giudice non si pronuncia perché tale Amministrazione si è costituita in giudizio con memoria a firma di un proprio dirigente per cui spetta all’Amministrazione il rimborso unicamente delle spese, diverse da quelle generali, che abbia concretamente affrontato per lo svolgimento della difesa, da indicarsi in apposita nota (Corte di cassazione, n. 2872 del 09/02/2007). Ai sensi degli artt. 22 e 52 Dlgs 196/03 appare opportuno omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata. In applicazione dell’art. 429 c.p.c., come modificato dall’art.53 del D.L. 25 giugno 2008 n. 112 convertito nella legge 6 agosto 2008 n.13 (cfr. art. 56 D.L. citato), nel caso in esame si rende necessaria la fissazione di un termine di 15 giorni per il deposito della sentenza comprensiva della motivazione. P.Q.M. 8
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La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Veneto, in composizione monocratica, DICHIARA inammissibile il ricorso in epigrafe per difetto di giurisdizione e individua, secondo quanto stabilito dall’art. 59 della legge 18 giugno 2009,
n.
69,
il
Giudice
Amministrativo,
quale giudice munito di giurisdizione sulla domanda in questione. Nulla per le spese. Per il deposito della sentenza è fissato il termine di 15 giorni dalla data dell’udienza. In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi, ex artt. 52 e 22 d.lgs. 196/03. Così deciso in Venezia, il 16-03-2021. IL GIUDICE (Cons. Maurizio Massa) F.to digitalmente
Depositata in Segreteria il 31/03/2021 Il Funzionario preposto firmato digitalmente dott. Stefano Mizgur In esecuzione del provvedimento del Giudice a sensi dell’art. 52 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196, in caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi del ricorrente e se esistenti del dante causa e degli aventi causa. Venezia, 31/03/2021 IL FUNZIONARIO PREPOSTO f.to digitalmente dott. Stefano Mizgur
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