LEGGE 1 aprile 1981, n. 121 Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza. (GU n.100 del 10-4-1981 - Suppl. Ordinario )
ART. 78.
(Arbitraria utilizzazione di prestazioni lavorative) Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il pubblico ufficiale che utilizza arbitrariamente le prestazioni lavorative di personale dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, in contrasto con i compiti di istituto, al fine di realizzare un profitto proprio o di altri, e' punito con la reclusione fino a due anni.
MAL UTILIZZATI 10.000 CARABINIERI' PROTESTA IL COCER ROMA -Repubblica — 18 giugno 1993
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sezione: CRONACA
Con una delibera approvata mercoledì a maggioranza (un solo voto contrario, su 18 votanti), il Consiglio centrale di rappresentanza dei carabinieri (Cocer) ha criticato l' impiego di personale in compiti che non sono attinenti al servizio. Secondo stime del Cocer sarebbero circa 10.000 i carabinieri utilizzati per compiti non di istituto. L' iniziativa del Cocer è conseguente a una "disposizione riservata" del Comando generale che "in pratica autorizza l' impiego di carabinieri per la gestione degli organismi di protezione sociale (bar, circoli, foresterie, soggiorni, spacci)". Questi organismi occuperebbero circa 3.000 uomini. Il Cocer avrebbe intenzione di chiedere una inchiesta parlamentare sulla gestione dell' istituto. E cita il caso dei circa 5 mila carabinieri assegnati, come polizia militare, alle forze armate, "che fanno di tutto: portieri, alza sbarre, piantoni ai piani, autisti; oltre i più di mille impiegati come falegnami, carpentieri, muratori, idraulici, elettricisti". Impiegare il personale in mansioni non previste - sottolinea ancora il Cocer - oltre a non garantire la pari dignità, "sottrae unità preziose al servizio nel momento in cui sale dal paese una istanza pressante di sicurezza".