Ministero dell'economia e delle finanze Nota 11-12-2014 n. 25373 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - regali, compensi ed altre utilità (art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62. Emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Nota 11 dicembre 2014, n. 25373 (1). Codice di comportamento dei dipendenti pubblici - regali, compensi ed altre utilità (art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62. (1) Emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Pubblico impiego - dipendenti della pubblica amministrazione - codice di comportamento dei dipendenti pubblici - art. 4, DPR n. 62/2013 - diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta del pubblico dipendente - regali, compensi e altre utilità - divieto per i funzionari pubblici di ricevere regali o altre utilità tranne quelli di modico valore Con la nota n. 25213 del 9 dicembre 2014, che si allega, è stata richiamata l'attenzione sulle disposizioni del "Codice di comportamento dei dipendenti pubblici" e, in particolare, su quanto previsto all'articolo 4 in merito a regali, compensi e utilità che integralmente si riporta. "1. Il dipendente non chiede, né sollecita, per sé o per altri, regali o altre utilità. 2. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore effettuati occasionalmente nell'ambito delle normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilità, neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio da soggetti che possano trarre benefici da decisioni o attività inerenti ali 'ufficio, né da soggetti nei cui confronti è o sta per essere chiamato a svolgere o a esercitare attività o potestà proprie dell'ufficio ricoperto. 3. Il dipendente non accetta, per sé o per altri, da un proprio subordinato, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità, salvo quelli d'uso di modico valore. Il dipendente non offre, direttamente o indirettamente, regali o altre utilità a un proprio sovraordinato, salvo quelli d'uso di modico valore. 4. I regali e le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti dal presente articolo, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti a fini istituzionali. 5. Ai fini del presente articolo, per regali o altre utilità di modico valore si intendono quelle di valore non superiore, in via orientativa, a 150 euro, anche sotto forma di sconto. I codici di comportamento adottati dalle singole amministrazioni possono prevedere limiti inferiori, anche fino ali 'esclusione della possibilità di riceverli, in relazione alle caratteristiche dell'ente e alla tipologia delle mansioni". Si ritiene dunque necessario che i Dipartimenti in indirizzo sensibilizzino anche le Società e gli Enti vigilati affinché adottino misure analoghe per il proprio personale. Ministero dell'economia e delle finanze Nota 9-12-2014 n. 25213 Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze. Nota 9 dicembre 2014, n. 25213 (1). Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. (1) Emanata dal Ministero dell'economia e delle finanze.
Pubblico impiego - dipendenti della pubblica amministrazione - codice di comportamento dei dipendenti pubblici - art. 4, DPR n. 62/2013 - diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta del pubblico dipendente - regali, compensi e altre utilità - divieto per i funzionari pubblici di ricevere regali o altre utilità tranne quelli di modico valore Nell'approssimarsi delle festività natalizie, si intende richiamare l'attenzione delle strutture in indirizzo in relazione a quanto disposto dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 "Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici". Com'è noto, infatti, le disposizioni recate dal predetto testo normativo, rivolte alla generalità dei pubblici dipendenti, definiscono i doveri minimi di diligenza, lealtà, imparzialità e buona condotta che essi sono tenuti ad osservare per garantire il corretto funzionamento dell'Amministrazione. L'articolo 4 del D.P.R. n. 62/2013, in particolare, vieta ai funzionari pubblici di ricevere regali o altre utilità eccettuati quelli di c.d. modico valore. Lo stesso articolo prescrive, inoltre, che i regali o le altre utilità comunque ricevuti fuori dai casi consentiti, a cura dello stesso dipendente cui siano pervenuti, sono immediatamente messi a disposizione dell'Amministrazione per la restituzione o per essere devoluti ai fini istituzionali. In particolare, essi dovranno essere consegnati al Dipartimento per l'amministrazione generale del personale e dei servizi che, in base alla tipologia, provvederà alla successiva destinazione. I medesimi divieti e obblighi si applicano al personale in servizio anche in relazione agli incarichi eventualmente svolti presso Società, Agenzie o Enti pubblici ivi compresa la partecipazione ai consigli di amministrazione o collegi dei revisori. Tanto rappresentato, è quanto mai necessario interpretare ed applicare le suddette indicazioni in senso particolarmente restrittivo con il massimo rigore, come anche imposto dalla delicatezza e difficoltà del momento. Nel ricordare che il comma 7 del citato articolo 4 prevede che i responsabili degli uffici vigilino sull'applicazione delle disposizioni del medesimo articolo, si raccomanda la scrupolosa osservanza delle disposizioni sopra indicate da parte di tutto il personale.