Comando generale della Guardia di Finanza Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei d

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Comando generale della Guardia di Finanza Circ. 5 gennaio 2021, n. 2017 (1) Memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi. Modifiche al regime sanzionatorio e nuova modulistica. (1) Emanata dalla Comando generale della Guardia di Finanza, III Reparto operazioni - Ufficio tutela entrate, Servizio imposte dirette e I.V.A. - Sezione I.V.A. e Federalismo fiscale.

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1. Premessa Seguito circolari n. 363586 in data 19 dicembre 2019 e n. 7303 in data 13 gennaio 2020. Con le circolari a seguito sono stati illustrati i nuovi adempimenti in tema di memorizzazione elettronica e trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi, di cui all'art. 2, comma 1, del D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 127, impartendo direttive operative sull'esecuzione dei controlli strumentali nei confronti dei commercianti al minuto e degli esercenti attività assimilate di cui all'art. 22 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633. Con la presente vengono esaminate le modifiche alla disciplina in argomento contenute nell'art. 1, commi da 1109 a 1115, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 20212023" (c.d. "legge di bilancio 2021").


2. Novità introdotte dalla legge di bilancio 2021 Si evidenzia, preliminarmente, che dal 1° gennaio 2021 gli obblighi di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi sono entrati a regime anche per i commercianti al minuto e gli esercenti attività assimilate con volume d'affari inferiore nel 2018 a 400.000 euro [1]. Dalla medesima data, la legge n. 178/2020 ha revisionato e ampliato le sanzioni[2] applicabili alle violazioni dei citati adempimenti stabilendo che: a. in caso di mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, la sanzione è pari, per ciascuna operazione, al novanta per cento dell'imposta corrispondente all'importo non memorizzato o trasmesso [3], con un minimo di 500 euro [4]. Rimane ferma l'applicazione di un'unica sanzione a fronte di violazioni inerenti ai diversi momenti (memorizzazione e trasmissione) della certificazione, come nel caso di omessa memorizzazione del corrispettivo e successiva trasmissione telematica del dato giornaliero privo deil'ammontare riferito all'operazione non memorizzata; b. la sanzione sub a. si applica: (1) anche in caso di mancato o irregolare funzionamento degli strumenti tecnologici di cui all'art. 2, comma 4, del D.Lgs. n. 127/2015 (in primis i registratori telematici), laddove il corrispettivo non venga annotato nel c.d. "registro di emergenza", fatte salve le procedure alternative disciplinate dai provvedimenti di attuazione del medesimo comma 4 (es. "procedura web" [5]). Tuttavia, se non constano omesse annotazioni, in caso di mancata tempestiva richiesta di intervento per la manutenzione o di omessa verificazione periodica nei termini previsti [6], si applica una sanzione amministrativa da euro 250 a euro 2.000 [7]; (2) alla mancata emissione di ricevute o scontrini fiscali, ovvero all'emissione di tali documenti per importi inferiori a quelli reali, da parte dei contribuenti tuttora soggetti agli obblighi in parola in quanto esonerati dai nuovi adempimenti telematici ai sensi del D.M. 10 maggio 2019 [8], nonché alle violazioni connesse all'emissione dei documenti di trasporto [9]; c. l'omessa o tardiva trasmissione ovvero la trasmissione con dati incompleti o non veritieri dei corrispettivi giornalieri, qualora la violazione non abbia inciso sulla corretta liquidazione del tributo, è sanzionata in misura fissa (100 euro)[10];


d. la sanzione prevista in caso di omessa installazione degli apparecchi misuratori fiscali (da euro 1.000 a euro 4.000) si applica all'analoga condotta commessa dai soggetti che non si sono dotati di registratore telematico, fatta salva l'ipotesi in cui il contribuente gestisca i corrispettivi telematici mediante procedure alternative [11]; e. la manomissione o l'alterazione dei registratori telematici ovvero l'uso (o la messa a disposizione di altri) di tali strumenti manomessi o alterati è assoggettata ad una sanzione compresa tra 3.000 e 12.000 euro, a meno che il fatto non costituisca reato [12]; f. le sanzioni accessorie previste dall'art. 12, commi 2 [13] e 3 [14], del D.Lgs. n. 471/1997 si applicano anche, rispettivamente, in caso di: (1) mancata o non tempestiva memorizzazione o trasmissione, ovvero memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri; (2) omessa installazione ovvero manomissione o alterazione dei registratori telematici; g. l'istituto del ravvedimento operoso non si applica alle violazioni consistenti nell'omessa memorizzazione ovvero nella memorizzazione con dati incompleti o non veritieri [15]. In aggiunta a quanto precede, la legge n. 178/2020 ha chiarito che la memorizzazione elettronica del corrispettivo e, a richiesta del cliente, la consegna del documento commerciale [16] deve essere effettuata non oltre il momento dell'ultimazione dell'operazione, vale a dire all'atto della consegna del bene o della ultimazione della prestazione, se anteriori al pagamento [17]. Pertanto, nel caso di cessione di beni senza contestuale effettuazione del pagamento, l'esercente deve memorizzare l'operazione ed emettere un documento commerciale con evidenza del corrispettivo non riscosso mentre al momento della ricezione del corrispettivo non deve necessariamente generare un nuovo documento commerciale, essendosi già perfezionato il momento impositivo ai fini IVA [18]. Nell'ipotesi, invece, di ultimazione di una prestazione di servizi senza pagamento, sebbene la relativa imposta non risulti ancora esigibile in base alle regole generali, andrà comunque memorizzata l'operazione ed emesso un documento commerciale con indicazione del corrispettivo non riscosso a cui seguirà - al momento del pagamento - la generazione di un nuovo documento che richiamerà gli elementi identificativi di quello precedente. Si evidenzia, infine, che la legge n. 178/2020 ha rinviato al 1° luglio 2021 la possibilità per i soggetti di cui all'art. 22 del D.P.R. n. 633/1972 che adottano sistemi evoluti di incasso, attraverso carte di debito e di credito e altre forme di pagamento elettronico, di assolvere mediante tali sistemi all'obbligo di memorizzazione elettronica e di trasmissione telematica dei dati dei corrispettivi giornalieri [19].


[1] Cfr. art. 140, comma 1, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, in forza del quale, fino al 31 dicembre 2020, i commercianti al minuto e gli esercenti attività assimilate con volume d'affari inferiore nel 2018 a 400.000 euro, che non si erano ancora dotati di registratore telematico ovvero che non avevano attivato la procedura web messa a disposizione dall'Agenzia delle entrate, potevano certificare i corrispettivi mediante scontrino o ricevuta fiscale, fermi restando gli obblighi di tenuta del registro di cui all'art. 24 del D.P.R. n. 633/1972 e di trasmissione dei dati dei corrispettivi giornalieri entro il mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. [2] Precedentemente recate dall'abrogato comma 6 dell'art. 2 del D.Lgs. n. 127/2015, in forza dei quale, in caso di mancata memorizzazione o di omissione della trasmissione, ovvero di memorizzazione o trasmissione con dati incompleti o non veritieri, si applicavano le sanzioni per le violazioni agli obblighi di emissione di scontrini o ricevute fiscali previste dagli articoli 6, comma 3, e 12, comma 2, del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471. [3] Art. 6, comma 2-bis, primo periodo, del D.Lgs. n. 471/1997. [4] Art. 6, comma 4, del D.Lgs. n. 471/1997. [5] Cfr. paragrafo 2.c.(2) della circolare n. 363586 in data 19 dicembre 2019. [6] Le verifiche periodiche del registratore telematico hanno validità biennale mentre per il misuratore fiscale la cadenza è annuale. [7] Art. 6, comma 2-bis, secondo periodo, del D.Lgs. n. 471/1997. [8] Cfr. circolare n. 7303 in data 13 gennaio 2020. [9] Art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 471/1997. [10] Art. 11, comma 2-quinquies, del D.Lgs. n. 471/1997, ove si precisa che non si applica l'art. 12 dei D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, in tema di concorso di violazioni e continuazione. [11] Art. 11, comma 5, dei D.Lgs. n. 471/1997. [12] Art. 11, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 471/1997.


[13] Sospensione, per un periodo da tre giorni a un mese, della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività ovvero dell'esercizio dell'attività medesima qualora siano state contestate, ai sensi dell'art. 16 del D.Lgs. n. 472/1997, nel corso di un quinquennio, quattro distinte violazioni compiute in giorni diversi. Se l'importo complessivo dei corrispettivi oggetto di contestazione eccede la somma di euro 50.000 la sospensione è disposta per un periodo da un mese a sei mesi. [14] Sospensione, per un periodo da quindici giorni a due mesi, della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività nei locali ad essa destinati. In caso di recidiva, la sospensione è disposta da due a sei mesi. [15] Art. 13, comma 1, lettera b-quater, del D.Lgs. n. 472/1997. [16] Ovvero della fattura, ove richiesta dal consumatore finale in luogo del documento commerciale. [17] Art. 2, comma 5, del D.Lgs. n. 127/2015. [18] All'atto del pagamento potrà, quindi, essere emessa una quietanza. [19] Art. 2, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 127/2015. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate saranno definiti le informazioni da trasmettere, le regole tecniche, i termini per la trasmissione telematica e le caratteristiche tecniche dei sistemi evoluti di incasso in argomento.

3. Conclusioni Nel diramare la presente ai Reparti dipendenti, codesti Comandi richiameranno la rigorosa osservanza delle direttive in tema di controlli strumentali impartite, a seguito dell'emergenza epidemiologica, con la circolare n. 1014/INCC in data 26 giugno 2020, tuttora pienamente vigente. Si allega il fac-simile del processo verbale di constatazione [20] aggiornato con il nuovo quadro sanzionatorio, con riserva di comunicare l'avvenuta implementazione del "M.U.V. Controllo strumentale". Eventuali criticità o problematiche riscontrate potranno essere rappresentate, come di consueto, a questo Comando Generale - III Reparto.


[20] In sostituzione del modello in allegato 4 alla circolare n. 363586 in data 19 dicembre 2019. Si richiama la scrupolosa osservanza delle disposizioni impartite con circolare n. 311391 in data 3 ottobre 1994 in merito alla numerazione e alla presa in carico dei verbali. Si veda, inoltre, il radiomessaggio n. 143797 in data 23 aprile 2002 del Comando Generale - III Reparto. Il Capo del reparto Gen. B. Giuseppe Arbore


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