Comellini gallitelli esposito sip

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Segretario Politico Luca Marco Comellini

CARABINIERI/GALLITELLI, D'ACCORDO PD E M5S.

COMELLINI

(PDM):

PENSIONAMENTO

ANTICIPATO

HA

MESSO

L'EMENDAMENTO GRILLINO VOTATO A SORPRESA CON PARERE FAVOREVOLE DI RELATORE E GOVERNO HA FATTO FUORI ANCHE IL VERTICE DELL'AISI. DELL'AIS PER EVITARE GUERRA NELL'ARMA E FAVORIRE UNIFICAZIONE FORZE DI POLIZIA VERTICE SIA DELL'ESERCITO. Roma 22 agosto 2014 “Alcuni giorni fa, con l'occasione della pubblicazione sulla G.U. della legge di conversione del decreto legge N. 90 sulla P.A., ho voluto oluto rivolgere i miei migliori auguri per il prossimo pensionamento al generale Leonardo Gallitelli che il prossimo 31 ottobre dovrà lasciare l'incarico di Comandante generale dell'Arma dei carabinieri nel quale fu confermato e “richiamato in servizio” dal dal 10 giugno 2013 fino al 31 dicembre 2014 (D.P.R. del 5 aprile 2013). Tuttavia, l'emozione dell'inaspettata dimostrazione che non esistono zone franche per le riforme mi ha fatto dimenticare di rivolgere i miei più sentiti ringraziamenti ai parlamentari del del M5S e del PD che con i loro emendamenti, Rizzo 1.60 e Losacco 1.53, hanno permesso al governo e alle forze di maggioranza di cancellare quella inaccettabile deroga che altrimenti, fino 31 dicembre 2015, avrebbe escluso i militari dall'applicazione del divieto ivieto di essere richiamati e restare in servizio oltre i limiti d'età previsti dall'ordinamento. Mi sembra di tutta evidenza che con l'approvazione degli identici emendamenti, soppressivi del comma 4 dell'articolo 1, governo e maggioranza abbiano voluto dare al generale Gallitelli - e non solo a lui - un affettuoso benservito concedendogli di andare in pensione due mesi prima del previsto. Singolare il fatto che tre giorni prima del voto con cui la I Commissione della Camera procedeva all'approvazione degli deg identici emendamenti soppressivi dell'orrenda deroga, sul settimanale Panorama venisse pubblicato l'interessante articolo “Guerra per il vertice dell’Arma dei carabinieri” e chissà se non sia stato proprio quello scritto ad aver determinato la scelta dell Governo e della sua maggioranza. maggioranza Mi domando anche se i presentatori degli emendamenti, che sicuramente avevano mirato solo alla soppresione delle spese per i richiami in servizio, e quindi dell'ausiliaria, si siano poi resi conto di aver liberato in un colpo solo due importanti poltrone: quella del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e quella dell'AISI attualmente occupata dal generale Arturo Esposito che lo scorso 19 agosto ha compiuto 65 anni, raggiungendo il limite d'età. Bravo Renzi, due piccioni iccioni con una fava. Sperando questa volta di non dimenticare nessuno faccio quindi i miei migliori auguri anche al generale Esposito che, dopo il 31 ottobre prossimo, forse sarà ben felice di godersi la sua meritatissima pensione e come il suo collega Gallitelli Gallitelli potrà finalmente pensare di dedicarsi a tempo pieno agli affetti familiari. Il Premier ora dovrà trovare velocemente i due sostituti, possibilmente graditi anche alle opposizioni. Mentre per l'Aisi c'è l'imbarazzo della scelta tra molti illustri esperti del mondo civile, per il posto di Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, proprio per evitare inutili e dannose guerre di successione e nomine di brevissima durata Il Consiglio dei ministri potrebbe decidere di assegnare la carica di ad un generale g dell'Esercito e il più indicato oggi mi sembra essere il generale Claudio Graziano che potrebbe restare al comando dell'Arma per i prossimi 4 anni e quindi avere tutto il tempo per accorparla alla Polizia di Stato.". Stato."

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LOMBARDIA

SENTENZA

129

04/07/2014

SEZIONE

ESITO

NUMERO

ANNO

MATERIA

PUBBLICAZIONE

LOMBARDIA

SENTENZA

129

2014

PENSIONI

04/07/2014

SENT. N. 129/2014 n.28026

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA


rappresentata ai sensi dell'art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205 dal giudice unico per le pensioni prof. Vito Tenore, ha pronunziato la seguente

SENTENZA nel giudizio iscritto al n.28026 del registro di segreteria, sul ricorso prodotto da (…omissis…), rapp.to e difeso dall’avv. prof. Gennaro Terracciano e dall’avv. Romina Raponi, come da mandato agli atti ed elettivamente domiciliato in Milano, Corso Monforte 21 presso lo studio dell’avv. Giuseppe Gianni

CONTRO

MINISTERO della DIFESA, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri Avverso

la nota 5.2.2014 prot. 800029HI/1-1-PNP del Comando Generale dell’Arma-CNA e la nota 9.1.2014 prot. M-D GPREV 0001729 del Ministero della Difesa e degli atti connessi o presupposti; VISTI il regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038; il decreto legge 15 novembre 1993, n. 453 convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19; la legge 21 luglio 2000, n. 205 e, in particolare, gli artt. 5, 9 e 10; il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, artt. 60 e 74. VISTO il ricorso, la memoria di costituzione del Ministero resistente e tutti gli altri documenti presenti al fascicolo di causa. SENTITE nella camera di consiglio e nella pubblica udienza del giorno 3.7.2014 le parti presenti (avv. prof. Terracciano per l’attore, dr.ssa De Paolis per il Ministero della Difesa); FATTO 1. Con ricorso depositato il 2 aprile 2014, l’attore, Vice Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri in ausiliaria dal 7.7.2013, esponeva quanto segue: a) che in sede di determinazione del trattamento provvisorio di ausiliaria il Comando Generale dell’Arma-CNA gli aveva conferito l’indennità di ausiliaria comprensiva della “speciale indennità pensionabile” (c.d. SIP, di seguito così indicata), erogata sino a gennaio 2014;


b) che con nota 5.2.2014 prot. 800029HI/1-1-PNP del Comando Generale dell’Arma-CNA, attuativa della nota la nota 9.1.2014 prot. M-D GPREV 0001729 del Ministero della Difesa e conseguente alla delibera 12/18.12.2013 n.21 della sezione centrale di controllo della Corte dei conti, gli era stato comunicato il ricomputo del trattamento pensionistico, a far data da febbraio 2014, con esclusione della suddetta “speciale indennità pensionabile”; c) che detta delibera n.21/2013 della Corte si fondava, ai fini del denegato riconoscimento pensionistico della “speciale indennità pensionabile”, sul sopravvenuto art.1870, co.3 del d.lgs. n.66 del 2010 (c.d. codice dell’ordinamento militare COM, così di seguito indicato) che, per il calcolo dell’indennità di ausiliaria, non annovera alla lettera m) una serie di emolumenti, tra i quali, secondo la delibera n.21, la speciale indennità pensionabile di cui all’art.1818, d.l.gs. n.66 che, secondo il ricorrente, riguarderebbe però solo gli specifici ufficiali apicali in ausiliaria dell’Esercito, Marina ed Aeronautica e non già gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri, la cui SIP (quella riservata ai vertici delle Forze di Polizia dall’art.5, co.3, l. n.121del 1981) è invece normata nel distinto art.2168 COM; d) che tale ostativo dato normativo trovava applicazione per i Vice Comandanti Generali, quali il ricorrente, che avessero ricoperto tale funzione successivamente al 9.10.2010, data di entrata in vigore del d.lgs. n.66/2010. Ciò premesso, l’attore, con argomenti testuali, sistematici e logici, censurava, anche in sede cautelare, la nota 5.2.2014 prot. 800029HI/1-1-PNP del Comando Generale dell’Arma-CNA che denegava il computo della SIP e disponeva il ricomputo del trattamento pensionistico, a far data da febbraio 2014, con esclusione della suddetta “speciale indennità pensionabile”. In particolare, l’attore invocava l’art.1870, co.2, COM che riconosce nell’ambito del calcolo dell’ausiliaria anche il trattamento economico, comprensivo di “tutte le maggiorazioni e di tutte le indennità”, spettante al pari grado in servizio, ossia al Comandante Generale dell’Arma, e tra queste la SIP, istituita dall’art.5, co.3, l. n.121/1981 per il Capo della Polizia ed estesa dall’art.11-bis, d.l. n.387/1987 (ed oggi dall’art.2168 COM) ai vertici delle Forze di Polizia, tra i quali il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza. Chiariva l’attore che il Vice Comandante dell’Arma, Generale di Corpo d’Armata più anziano in ruolo, ai sensi dell’art. 25, d.lgs. n.297/2000 (oggi art.168 COM), svolge funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Comandante Generale con piena identità di grado, ruolo e funzioni e che prima dell’entrata in vigore del COM era assolutamente pacifica la spettanza della SIP a favore dei Vice Comandanti Generali dell’Arma, come riconosciuto da decreti ministeriali e delibere giuscontabili. Soggiungeva che, anche dopo l’entrata in vigore del COM, la SIP era computabile nel trattamento pensionistico in quanto normata dall’art.2168 COM e non già dall’art.1818 COM , quest’ultimo richiamato dall’art.1870 COM ai fini dell’esclusione del computo pensionistico di ben altra indennità (quella prevista per gli specifici ufficiali apicali in ausiliaria dell’Esercito, Marina ed Aeronautica e non già per gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri e al Corpo della Guardia di Finanza). Il ricorrente chiedeva conclusivamente, anche con istanza cautelare, che venisse accertato il proprio diritto a percepire, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda pari al 70% della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito ed il trattamento economico spettante nel tempo ai pari grado in servizio dello stesso ruolo e con anzianità di servizio corrispondente a quella effettivamente posseduta dal militare all’atto di collocamento in ausiliaria, comprensiva di tutte le maggiorazioni e di tutte le indennità ai sensi dell’art.1870, co.,1 e 2, del d.lgs. n.66/2010, compresa la “speciale indennità pensionabile” ex art.5, co.3, l. n.121/1981 e art.2168 Codice Ordinamento Militare, oltre accessori di legge. 2. Si costituiva il Ministero della difesa con agile ma accurata memoria, chiarendo che il (…omissis…) era al momento fruitore di trattamento provvisorio e non definitivo, in quanto in ausiliaria e che il trattamento definitivo sarebbe intervenuto al momento del passaggio in riserva. Aggiungeva che l’UCB presso il Ministero della Difesa aveva formulato rilievi in ordine alla spettanza della SIM per taluni vice Comandanti Generali dell’Arma, ma che il Ministero, ai sensi dell’art.10, d.lgs. n.123/2011, aveva deciso di dar corso ai provvedimenti; tuttavia, su impulso dell’UCB, il Magistrato contabile Delegato al Controllo atti Difesa aveva deferito alla Sezione centrale controllo la questione, confluita nella delibera 12/18.12.2013 n.21, alla base della restrittiva nota 5.2.2014 prot. 800029HI/1-1-PNP del Comando Generale dell’Arma-CNA, attuativa


della nota la nota 9.1.2014 prot. M-D GPREV 0001729 del Ministero della Difesa. Chiariva la difesa della resistente amministrazione che, pur non condividendo molti passaggi motivazionali della delibera giuscontabile n.21/2013 e pur non costituendo la stessa un giudicato vincolante, il dicastero Difesa si era dovuto necessariamente adeguare, anche nel caso sub iudice, ai principi di portata generale ivi enunciati per non esporsi a possibile responsabilità dirigenziale (rectius amministrativo-contabile, n.d.r.). Concludeva per il rigetto del ricorso nel merito, ma anche in sede cautelare, stante l’evidente insussistenza del periculum in mora, percependo l’attore un adeguato trattamento pensionistico senza SIM che, sebbene meno elevato di quello comprensivo di SIM, era idoneo a non arrecare danni irreparabili all’attore, ancorchè gravato da due mutui. Non si opponeva ad una trattazione anticipata nel merito. 3. Nella camera di consiglio del 3.7.2014 fissata per la discussione dell’istanza cautelare, il Giudice rappresentava alle parti presenti (prof.avv.Terracciano e dr.ssa De Paolis) che la causa era matura per la decisione e invitava le stesse a concludere anche sul merito del giudizio. Quindi la causa veniva trattenuta in decisione. DIRITTO 1. In via pregiudiziale, si richiama il disposto dell’articolo 9, co. 1, secondo capoverso, l. 21 luglio 2000, n. 205 che, nel sostituire l’art. 26, l. 6 dicembre 1971, n. 1034, dopo aver disciplinato le ipotesi nelle quali il giudice del merito emette sentenza in forma semplificata (manifesta fondatezza ovvero manifesta irricevibilità, inammissibilità improcedibilità o infondatezza del ricorso), ha previsto che la decisione in forma semplificata è assunta, nel rispetto della completezza del contraddittorio nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare. Le predette disposizioni concernenti le decisioni in forma semplificata sono applicabili ai giudizi innanzi alla Corte dei conti in forza del comma 3 del medesimo art. 9. A seguito della riforma del processo amministrativo, approvata con d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, le disposizioni sulla tutela cautelare hanno ricevuto una sistemazione organica all’interno del codice (titolo II, artt. 55-62), con rinnovata autonomia delle disposizioni sul procedimento di merito. Ne risulta che la decisione in forma semplificata (già art. 26, ultimo co., primo cpv., l. n. 1034/1971) è attualmente disciplinata dall’art. 74, d.lgs. n. 104/2010, mentre la definizione del giudizio in esito all’udienza cautelare, sempre con decisione in forma semplificata (già art. 26, ultimo comma, secondo cpv., l. n. 1034/1971) è ora regolata dall’art. 60, d.lgs. n. 104/2010. Ritenendo la natura dinamica del rinvio operato dall’art. 9, co. 3, l. n. 205/2000, resta intatta la facoltà del Giudice delle pensioni di definire il giudizio in sede cautelare, al ricorrere delle ipotesi di manifesta fondatezza ovvero manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, tenuto conto degli artt. 60 e 74, d.lgs. n. 104/2010. Nella specie, l’istanza cautelare è formulata in un ricorso che si presenta manifestamente fondato. 2. Giova premettere che oggetto del contendere è il computo o meno della “speciale indennità pensionabile” (c.d. SIP) prevista dall’art.5, co.3, l. n.121/1981 e dall’art.2168 del Codice Ordinamento Militare (d.lgs. 15.3.2010 n.66, c.d. COM) in sede di determinazione dell’indennità di ausiliaria ai fini del trattamento pensionistico di un Generale di Corpo d’Armata dell’Arma dei Carabinieri in ausiliaria dal 7 luglio 2013, ergo dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n.66 cit. Come rimarcato dalla giurisprudenza di questa Corte, la speciale indennità pensionabile (SIP) fu introdotta dalla legge n. 121 del 1981, recante il nuovo ordinamento dell’Amministrazione di P.S., il cui art. 5, dopo aver stabilito che al Dipartimento della P.S. è preposto il Capo della Polizia-direttore generale della P.S., gli attribuisce una speciale indennità pensionabile “la cui misura è stabilita dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro”. Successivamente l’art. 11-bis del d.l. n. 387/1987, convertito nella legge n. 472/1987, ha esteso la corresponsione di tale indennità al Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, al Comandante generale della Guardia di Finanza, al Direttore Generale per gli Istituti di prevenzione


e pena (nella qualità di capo della polizia penitenziaria) e al direttore generale per l’economia montana e le foreste (nella sua qualità di capo della polizia forestale). Da ultimo l’art.2168 del codice dell’ordinamento militare (d.lgs. n.66/2010) ha testualmente sancito che “Al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza è attribuita la speciale indennità pensionabile ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121”. Le norme di cui sopra hanno chiaramente individuato il soggetto al quale questa particolare indennità deve essere attribuita: colui che è preposto a capo di un organismo ben definito. La SIP è un’indennità di funzione, indissolubilmente legata alla particolare responsabilità di guida di determinate strutture operative; in sostanza è una attribuzione specifica connessa con la funzione esclusiva di direzione e comando degli organismi menzionati (cfr., ex multis, C.conti, sez.III app., 3.4.2013 n.210; id., sez.I app., 6.5.2011, n. 190 e giurisprudenza ivi richiamata). La circostanza che l’indennità in questione sia attribuita promiscuamente a funzionari civili e ad ufficiali conferma, poi, che si tratta di una indennità di funzione e non di grado, concessa in relazione all’esercizio effettivo di determinati compiti, ritenuti dal legislatore di particolare rilievo politico-amministrativo, e comportanti specifiche responsabilità ed esposizione a particolari rischi. Ne consegue che la SIP, pertanto, per espressa disposizione di legge, non può essere attribuita, né in servizio né ai fini pensionistici, a tutti i generali di Corpo d’Armata dell’Arma (o della Guardia di Finanza), per il solo fatto di essere in possesso dello stesso grado militare; le promiscue qualifiche rivestite dai soggetti titolari della speciale indennità evidenziano, invece, che essa è attribuita “ratione ufficio et materia” e non in relazione al grado militare o alla qualifica (civile) rivestita; diversamente argomentando, tutti coloro che hanno lo stesso grado militare (generale di corpo d’armata) e la stessa qualifica funzionale (prefetti di prima classe, direttori generali, capi dipartimento) avrebbero diritto all’indennità di cui si argomenta. 3. Tuttavia tale prioritario ed assorbente argomento ostativo per i Generali di Corpo d’Armata a fruire ai fini pensionistici della SIP (che ha portato a pronunce negative del beneficio pesionistico di questa Corte: da ultimo C.conti, sez.III app., 3.4.2013 n.210) non sussiste qualora gli aspiranti alla SIP siano Generali di Corpo d’Armata che abbiano svolto funzioni di Vice Comandante Generale (o di Comandante in seconda per la Guardia di Finanza), in quanto tale peculiare ed esclusiva funzione, ancorchè temporanea, è svolta dal Generale di Corpo d’Armata più anziano in ruolo con preminenza sui restanti Generali di Corpo d’Armata, ai sensi dell’art. 25, d.lgs. n.297/2000 (oggi art.168 COM), che “svolge funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Comandante Generale” e “lo coadiuva assolvendo le funzioni e i compiti delegati” con piena identità di grado, ruolo e funzioni. Pertanto la SIP, prevista soltanto per il Comandante generale per lo speciale incarico ricoperto e non per il grado di Generale di Corpo d’Armata, può, ai fini pensionistici di cui all’art.1870 COM, entrare a far parte per i Vice Comandanti, che hanno svolto talune funzioni dell’incarico apicale, del “trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio nello stesso ruolo”, ai sensi dell’art. 67 della legge n. 113/1954, come interpretato dall’art. 6 secondo comma della legge n. 404/1990 (oggi art.1870, co.1, COM). Stante questa equiparazione funzionale al Comandante Generale, prima dell’entrata in vigore del d.lgs n.66 del 2010 era assolutamente pacifica la spettanza ai fini pensionistici (pur non percependola in servizio) della SIP a favore dei Vice Comandanti Generali dell’Arma, come riconosciuto da decreti ministeriali e delibere giuscontabili (ex pluribus C.conti, sez.centr.controllo, n.6/2001) richiamati da parte attrice in ricorso. Tuttavia la recente delibera della Sezione centrale del controllo di questa Corte 12/18.12.2013 n.21 (base “argomentativa” della impugnata nota 5.2.2014 prot. 800029HI/1-1-PNP del Comando Generale dell’Arma-CNA, attuativa della nota la nota 9.1.2014 prot. M-D GPREV 0001729 del Ministero della Difesa), anche per i Vice Comandanti Generali dell’Arma dei Carabinieri, ha escluso la computabilità della SIP ai fini pensionistici, ma solo dopo l’entrata in vigore del d.lgs.


n.66 del 2010, sulla scorta di una criticabile interpretazione estensiva delle sopravvenute norme di quest’ultimo Codice, ed in particolare dell’art. 1870, co.3, lett.m), dimenticando però che l’art.2186, co.1, lett.c del COM afferma che “le disposizioni del presente codice e quelle del regolamento, in relazione al trattamento economico e previdenziale del personale del comparto sicurezza e difesa, non possono produrre effetti peggiorativi ovvero disallineamenti rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente alla data della loro entrata in vigore”. In consapevole contrasto con tale indirizzo della sezione centrale del controllo n.21 del 2013 e in perfetta sintonia invece con la più condivisibile delibera 19.6.2014 n.13 della medesima sezione, questo giudicante ritiene invece ben computabile la suddetta SIP nel trattamento pensionistico del ricorrente (…omissis…). Ed invero, l’argomento ostativo al computo della SIP nell’indennità di ausiliaria risulterebbe essere l’art.1870 del d.lgs. n.66/2010 (c.d. COM), che, al comma 3, lett.m), annovera tra le voci che non concorrono alla determinazione dell’indennità di ausiliaria “la speciale indennità pensionabile di cui all’articolo 1818”. Ma, come si vedrà, tale indennità dell’art.1818 COM è solo “omonima” della SIP oggetto di causa, che è invece normata dall’art.2168 COM: mentre l’art.1818 COM regola la speciale indennità pensionabile già riconosciuta ai Generali e ammiragli delle Forze Armate dall’art.65, co.4, d.lgs. n.490 del 1997, il distinto art.2168 del codice dell’ordinamento militare (d.lgs. n.66/2010) ha testualmente sancito che “Al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza è attribuita la speciale indennità pensionabile ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121”. Quest’ultima indennità non è affatto esclusa dal novero, volutamente ampio ed onnicomprensivo, di “tutte le maggiorazioni e di tutte le indennità” (v.art.1870, co.2 COM) che di regola concorrono a determinare l’indennità di ausiliaria, in quanto il terzo comma dell’art.1870 non la menziona nel numerus clausus di quelle non valutabili. Tuttavia la delibera 21/2013 della Sezione controllo, non ritenendo fondato quest’ultimo testuale e chiarissimo argomento, ha ritenuto l’indennità di cui all’art.2168 COM “assimilabile” a quella dei vertici militari di cui all’art.1818 COM e, come tale, la ha esclusa dal computo nell’indennità di ausiliaria ex art.1870, co.3, lett.m), COM, per i soli Vice Comandanti Generali nominati successivamente all’entrata in vigore del COM. Tale approdo interpretativo non è condivisibile per i motivi infraprecisati. 4. L’assimilazione cui fa riferimento la delibera 21/2013 tra l’indennità ex art.1818 COM e quella ex art.2168 COM non è corretta sulla scorta di diversi argomenti ben rimarcati anche dalla più recente delibera della medesima Sezione Controllo n. 13/2014, che il giudicante condivide e che evidenziano l’assenza dei presupposti testuali e logici per una assimilazione tra le due indennità: a) la formulazione dell’art.1870, co.3, lett.m, COM è chiara e tassativa e rappresenta deroga alla regola generale, sancita nel comma 2 del medesimo articolo, sul computo in ausiliaria di “tutte le maggiorazioni e tutte le indennità”. Orbene, secondo principi basilari di ermeneutica, le eccezioni alla regola generale non possono che essere interpretate restrittivamente, in quanto limitazioni ad una regola. Pertanto la SIP dell’art.2168 COM non è testualmente annoverata, né è estensivamente annoverabile, tra le voci escluse dal computo in ausiliaria; b) sul piano poi sistematico, le due norme codicistiche hanno una diversa genesi: l’art.1818 regola la speciale indennità pensionabile (SIP) che fu introdotta dall’art.5 della legge n. 121 del 1981, recante il nuovo ordinamento dell’Amministrazione di P.S., per il Capo della Polizia-direttore generale della P.S e che fu successivamente estesa, con l’art. 11-bis del d.l. n. 387/1987, convertito nella legge n. 472/1987, al Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, al Comandante generale della Guardia di Finanza e ad altre figure apicali delle Forze di Polizia. L’art.1818 COM regola invece la speciale indennità pensionabile già riconosciuta ai Generali e


ammiragli delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica e non dell’Arma, come testualmente escluso dall’art.1, co.1, d.lgs. infracitato) dall’art.65, co.4, d.lgs. n.490 del 1997, che non fa alcun richiamo alla previgente SIP destinata alle Forze di Polizia ex art.5, l.n.121/1981. Anzi, nei dpcm del 12.3.2001 e del 25.2.2005 che hanno determinato la misura dell’indennità ex art.65 cit., si prevede espressamente da un lato che la stessa non contribuisce al calcolo dell’indennità di ausiliaria (come oggi ribadito, in sede di riassetto normativo, dall’art. 1870, co.3, lett.m, che dunque si riferisce a questa indennità e non ad altre), e dall’altro che la stessa “non è cumulabile con quella di cui al dpcm 27 giugno 1995, attuativo dell’art.5, l. 1.4.2981 n.121” (evenienza che un tempo si verificava per i Generali di Corpo d’Armata dell’Esercito che divenivano Comandanti Generali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza); c) sempre sul piano sistematico, mentre l’art.1818 COM si colloca all’interno del libro VI del Codice, l’art.2168 COM si colloca sistematicamente nel libro IX del Codice per “conferire una autonoma collocazione alle norme che riguardano i comparti speciali (quali l’Arma dei Carabinieri ed il Corpo della Guardia di Finanza), non riportabili alle regole generali da applicare alle FF.AA., che costituiscono il fulcro della disciplina codicistica” (così testualmente C.conti, sez.contr., n. 21/2013 ripresa da id., sez.contr., n.13/2014); del resto lo stesso art.2153 COM definisce l’ambito soggettivo di applicazione della IV sezione del libro IX COM, limitato ai soli appartenenti alle Forze di Polizia, a cui è riconducibile l’Arma dei Carabinieri; d) sul piano logico, il criterio di “assimilazione” tra l’art.1818 e l’art.2168 COM non appare utilizzabile in un sistema normativo retto dal basilare principio dell’ubi lex voluit dixit, ubi nolui non dixit. Tale approdo trova ulteriore conferma nel già richiamato criterio ermeneutico di fondo del COM, espresso dall’art.2186, co.1, lett.c del COM secondo cui “le disposizioni del presente codice e quelle del regolamento, in relazione al trattamento economico e previdenziale del personale del comparto sicurezza e difesa, non possono produrre effetti peggiorativi ovvero disallineamenti rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente alla data della loro entrata in vigore”. Del resto, in applicazione di basilari canoni ermeneutici, la Cassazione ha più volte ribadito che “nell'ipotesi in cui l'interpretazione letterale di una norma di legge o (come nella specie) regolamentare sia sufficiente ad individuarne, in modo chiaro ed univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, mercè l'esame complessivo del testo, della "mens legis", specie se, attraverso siffatto procedimento, possa pervenirsi al risultato di modificare la volontà della norma sì come inequivocabilmente espressa dal legislatore. Soltanto qualora la lettera della norma medesima risulti ambigua (e si appalesi altresì infruttuoso il ricorso al predetto criterio ermeneutico sussidiario), l'elemento letterale e l'intento del legislatore, insufficienti in quanto utilizzati singolarmente, acquistano un ruolo paritetico in seno al procedimento ermeneutico, sì che il secondo funge da criterio comprimario e funzionale ad ovviare all'equivocità del testo da interpretare, potendo, infine, assumere rilievo prevalente rispetto all'interpretazione letterale soltanto nel caso, eccezionale, in cui l'effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione sia incompatibile con il sistema normativo, non essendo consentito all'interprete correggere la norma nel significato tecnico proprio delle espressioni che la compongono nell'ipotesi in cui ritenga che tale effetto sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica cui la norma stessa è intesa” (ex pluribus Cass., sez.I, 6 aprile 2001 n.5128; id., 3 dicembre 1970, nn. 25332534-2536-2537; Cass. 17 novembre 1993, n. 11359; Cass., 26 febbraio 1983, n. 1482; Cass., 2 marzo 1983, n. 1557; Cass., 28 marzo 1983, n. 2183; Cass., 18 aprile 1983, n. 2663; Cass., 26 agosto 1983, n. 5493); e) la SIP di cui all’art.2168 COM è riconosciuta (anche) al vertice dell’Arma dei Carabinieri in considerazione del ruolo istituzionale e delle peculiari funzioni svolte, che risultano ben rimarcate dagli art.155 seg.COM e che rendono ben distinta detta erogazione da quella sottesa al riconoscimento della diversa indennità ex art.1818 COM (presa in considerazione testualmente dall’art.1870 co.3, lett.m COM) per i vertici delle FF.AA., che il Comandante Generale dell’Arma dunque non cumula, fruendo solo della prima;


f) da ultimo, la spettanza pensionistica della SIP a favore dei Vice Comandanti Generali dell’Arma dei Carabinieri non può non trovare sul piano logico e di equipollenza normativa, per lo strettissimo parallelismo giuridico-istituzionale esistente tra le due Forze di Polizia, l’identico riconoscimento pacificamente ottenuto in via amministrativa e di controllo giuscontabile (da ultimo C.conti, sez.contr. n.13/2014) da parte dei Comandanti in seconda della Guardia di Finanza. 5. In conclusione, la peculiarità dell’indennità ex art.5, co.3, l. n.121/1981, oggi confluita per l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza nell’art.2168 COM, non è riconducibile alla ben diversa ed omonima indennità di cui all’art.1818 COM, sottratta dal computo dell’indennità di ausiliaria ex art. 1870, co.3, lett.m), COM, e, dunque, la SIP di cui all’art.2168 cit. va computata nel trattamento pensionistico del ricorrente. Va dunque riconosciuto il diritto del (…omissis…) a percepire, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda pari al 70% della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito ed il trattamento economico spettante nel tempo ai pari grado in servizio dello stesso ruolo e con anzianità di servizio corrispondente a quella effettivamente posseduta dal militare all’atto di collocamento in ausiliaria, comprensiva di tutte le maggiorazioni e di tutte le indennità ai sensi dell’art.1870, co.,1 e 2, del d.lgs. n.66/2010, compresa la “speciale indennità pensionabile” ex art.5, co.3, l. n.121/1981 e art.2168 Codice Ordinamento Militare, oltre accessori di legge secondo i criteri enunciati da questa Corte con sentenza 18.10.2002 n.10/2002/QM delle Sezioni riunite Può statuirsi la compensazione delle spese di lite stante la complessità giuridica e la novità della questione oggetto di causa. PQM La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia, nella sua composizione di Giudice unico delle Pensioni, ogni contraria istanza ed eccezione reiette, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e accerta il diritto del (…omissis…) a percepire, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda pari al 70% della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito ed il trattamento economico spettante nel tempo ai pari grado in servizio dello stesso ruolo e con anzianità di servizio corrispondente a quella effettivamente posseduta dal militare all’atto di collocamento in ausiliaria, comprensiva di tutte le maggiorazioni e di tutte le indennità ai sensi dell’art.1870, co.,1 e 2, del d.lgs. n.66/2010, compresa la “speciale indennità pensionabile” ex art.5, co.3, l. n.121/1981 e art.2168 Codice Ordinamento Militare, oltre accessori di legge secondo i criteri enunciati da questa Corte con sentenza 18.10.2002 n.10/2002/QM delle Sezioni riunite. Compensa le spese di lite. Così deciso in Milano il 3 luglio 2014. IL GIUDICE prof.Vito Tenore Depositata in Segreteria il 4 luglio 2014 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LOMBARDIA

SEZIONE

SENTENZA

ESITO

NUMERO

128

ANNO

04/07/2014

MATERIA

PUBBLICAZIONE


LOMBARDIA

SENTENZA

128

2014

PENSIONI

04/07/2014

SENT. N. 128/2014 n.28048

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE DEI CONTI SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LOMBARDIA

rappresentata ai sensi dell'art. 5 della legge 21 luglio 2000, n. 205 dal giudice unico per le pensioni prof.Vito Tenore, ha pronunziato la seguente

SENTEN Z A

nel giudizio iscritto al n.28048 del registro di segreteria, sul ricorso prodotto da (…omissis…), rapp.to e difeso dall’avv. prof. Gennaro Terracciano, dall’avv. Romina Raponi e dall’avv. Luigi Medugno, come da mandato agli atti ed elettivamente domiciliato in Milano, Corso Monforte 21 presso lo studio dell’avv. Giuseppe Gianni CONTRO

MINISTERO della DIFESA, Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri Avverso

la note 5.2.2014 prot. 802065TI/1-1-PNP e 5.2.2014 prot. 802065TI/1-2-PNP del Comando Generale dell’Arma-CNA e degli atti connessi o presupposti;


VISTI il regio decreto 13 agosto 1933, n. 1038; il decreto legge 15 novembre 1993, n. 453 convertito nella legge 14 gennaio 1994, n. 19; la legge 21 luglio 2000, n. 205 e, in particolare, gli artt. 5, 9 e 10; il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, artt. 60 e 74. VISTO il ricorso, la memoria di costituzione del Ministero resistente e tutti gli altri documenti presenti al fascicolo di causa. SENTITE nella camera di consiglio e nella pubblica udienza del giorno 3.7.2014 le parti presenti (avv.prof.Terracciano per l’attore, dr.ssa De Paolis per il Ministero della Difesa); FATTO 1. Con ricorso depositato il 16 aprile 2014, l’attore, Vice Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri in ausiliaria dal 7.3.2012 e in riserva dal 16.4.2012, esponeva quanto segue: e) che in sede di determinazione del trattamento provvisorio di ausiliaria il Comando Generale dell’Arma-CNA gli aveva conferito l’indennità di ausiliaria comprensiva della “speciale indennità pensionabile” (c.d. SIP, di seguito così indicata), erogata sino a marzo 2014; f) che con note 5.2.2014 prot. 802065TI/1-1-PNP e 5.2.2014 prot. 802065TI/1-2-PNP del Comando Generale dell’Arma-CNA, attuative della nota la nota 9.1.2014 prot. M-D GPREV 0001729 del Ministero della Difesa e conseguenti alla delibera 12/18.12.2013 n.21 della sezione centrale di controllo della Corte dei conti, gli era stato comunicato (e parimenti era avvenuto a favore dell’INPS erogatore di pensione) il ricomputo del trattamento pensionistico (ormai erogatogli da aprile 2014 senza SIP dopo il passaggio in riserva), a far data dalla maturazione del diritto, con esclusione della suddetta “speciale indennità pensionabile”; g) che detta delibera n.21/2013 della Corte si fondava, ai fini del denegato riconoscimento pensionistico della “speciale indennità pensionabile”, sul sopravvenuto art.1870, co.3 del d.lgs. n.66 del 2010 (c.d. codice dell’ordinamento militare COM, così di seguito indicato) che, per il calcolo dell’indennità di ausiliaria, non annovera alla lettera m) una serie di emolumenti, tra i quali, secondo la delibera n.21, la speciale indennità pensionabile di cui all’art.1818, d.l.gs. n.66 che, secondo il ricorrente, riguarderebbe però solo gli specifici ufficiali apicali in ausiliaria dell’Esercito, Marina ed Aeronautica e non già gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri, la cui SIP (quella riservata ai vertici delle Forze di Polizia dall’art.5, co.3, l. n.121del 1981) è invece normata nel distinto art.2168 COM; h) che tale ostativo dato normativo trovava applicazione per i Vice Comandanti Generali, quali il ricorrente, che avessero ricoperto tale funzione successivamente al 9.10.2010, data di entrata in vigore del d.lgs. n.66/2010. Ciò premesso, l’attore, con argomenti testuali, sistematici e logici, censurava, anche in sede cautelare, la note 5.2.2014 prot. 802065TI/1-1-PNP e 5.2.2014 prot. 802065TI/1-2-PNP del Comando Generale dell’Arma-CNA che denegavano il computo della SIP e disponevano il ricomputo del trattamento pensionistico, a far data dalla maturazione del diritto, con esclusione della suddetta “speciale indennità pensionabile”. In particolare, l’attore invocava l’art.1870, co.2, COM che riconosce nell’ambito del calcolo dell’ausiliaria anche il trattamento economico, comprensivo di “tutte le maggiorazioni e di tutte le indennità”, spettante al pari grado in servizio, ossia al Comandante Generale dell’Arma, e tra queste la SIP, istituita dall’art.5, co.3, l. n.121/1981 per il Capo della Polizia ed estesa dall’art.11-bis, d.l. n.387/1987 (ed oggi dall’art.2168 COM) ai vertici delle Forze di Polizia, tra i quali il Comandante Generale dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della Guardia di Finanza. Chiariva l’attore che il Vice Comandante dell’Arma, Generale di Corpo d’Armata più anziano in ruolo, ai sensi dell’art. 25, d.lgs. n.297/2000 (oggi art.168 COM), svolge funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Comandante Generale con piena identità di grado, ruolo e funzioni e che prima dell’entrata in vigore del COM era assolutamente pacifica la spettanza della SIP a favore dei Vice Comandanti Generali dell’Arma, come riconosciuto da decreti ministeriali e delibere giuscontabili. Soggiungeva che, anche dopo l’entrata in vigore del COM, la SIP era computabile nel trattamento pensionistico in quanto normata dall’art.2168 COM e non già dall’art.1818 COM , quest’ultimo richiamato dall’art.1870 COM ai fini dell’esclusione del computo pensionistico di ben altra indennità (quella prevista per gli specifici ufficiali apicali in ausiliaria dell’Esercito, Marina ed Aeronautica e non già per gli appartenenti all’Arma dei Carabinieri e al Corpo della Guardia di


Finanza). Il ricorrente chiedeva conclusivamente, anche con istanza cautelare, che venisse accertato il proprio diritto a percepire, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda pari al 70% della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito ed il trattamento economico spettante nel tempo ai pari grado in servizio dello stesso ruolo e con anzianità di servizio corrispondente a quella effettivamente posseduta dal militare all’atto di collocamento in ausiliaria, comprensiva di tutte le maggiorazioni e di tutte le indennità ai sensi dell’art.1870, co.,1 e 2, del d.lgs. n.66/2010, compresa la “speciale indennità pensionabile” ex art.5, co.3, l. n.121/1981 e art.2168 Codice Ordinamento Militare, oltre accessori di legge. 2. Si costituiva il Ministero della difesa con agile ma accurata memoria, chiarendo che il (…omissis…), in riserva dal 16.4.2012, era al momento fruitore di trattamento pensionistico definitivo 14.3.2014 privo del computo della SIP, di cui aveva fruito per circa due anni (dal periodo di ausiliaria a quello in riserva). Aggiungeva che l’UCB presso il Ministero della Difesa aveva formulato rilievi in ordine alla spettanza della SIM per taluni vice Comandanti Generali dell’Arma, ma che il Ministero, ai sensi dell’art.10, d.lgs. n.123/2011, aveva deciso di dar corso ai provvedimenti; tuttavia, su impulso dell’UCB, il Magistrato contabile Delegato al Controllo atti Difesa aveva deferito alla Sezione centrale controllo la questione, confluita nella delibera 12/18.12.2013 n.21, alla base della restrittiva nota 5.2.2014 prot. 802065TI/1-1-PNP del Comando Generale dell’Arma-CNA, attuativa della nota la nota 9.1.2014 prot. M-D GPREV 0001729 del Ministero della Difesa. Chiariva la difesa della resistente amministrazione che, pur non condividendo molti passaggi motivazionali della delibera giuscontabile n.21/2013 e pur non costituendo la stessa un giudicato vincolante, il dicastero Difesa si era dovuto necessariamente adeguare, anche nel caso sub iudice, ai principi di portata generale ivi enunciati per non esporsi a possibile responsabilità dirigenziale (rectius amministrativo-contabile, n.d.r.). Concludeva per il rigetto del ricorso nel merito, ma anche in sede cautelare, stante l’evidente insussistenza del periculum in mora, percependo l’attore un adeguato trattamento pensionistico senza SIM che, sebbene meno elevato di quello comprensivo di SIM, era idoneo a non arrecare danni irreparabili all’attore, ancorchè gravato da due mutui ed assegno di mantenimento per l’ex coniuge. Non si opponeva ad una trattazione anticipata nel merito. 3. Nella camera di consiglio del 3.7.2014 fissata per la discussione dell’istanza cautelare, il Giudice rappresentava alle parti presenti (prof.avv.Terracciano e dr.ssa De Paolis) che la causa era matura per la decisione e invitava le stesse a concludere anche sul merito del giudizio. Quindi la causa veniva trattenuta in decisione. DIRITTO 4. In via pregiudiziale, si richiama il disposto dell’articolo 9, co. 1, secondo capoverso, l. 21 luglio 2000, n. 205 che, nel sostituire l’art. 26, l. 6 dicembre 1971, n. 1034, dopo aver disciplinato le ipotesi nelle quali il giudice del merito emette sentenza in forma semplificata (manifesta fondatezza ovvero manifesta irricevibilità, inammissibilità improcedibilità o infondatezza del ricorso), ha previsto che la decisione in forma semplificata è assunta, nel rispetto della completezza del contraddittorio nella camera di consiglio fissata per l’esame dell’istanza cautelare. Le predette disposizioni concernenti le decisioni in forma semplificata sono applicabili ai giudizi innanzi alla Corte dei conti in forza del comma 3 del medesimo art. 9. A seguito della riforma del processo amministrativo, approvata con d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, le disposizioni sulla tutela cautelare hanno ricevuto una sistemazione organica all’interno del codice (titolo II, artt. 55-62), con rinnovata autonomia delle disposizioni sul procedimento di merito. Ne risulta che la decisione in forma semplificata (già art. 26, ultimo co., primo cpv., l. n. 1034/1971) è attualmente disciplinata dall’art. 74, d.lgs. n. 104/2010, mentre la definizione del giudizio in esito all’udienza cautelare, sempre con decisione in forma semplificata (già art. 26, ultimo comma, secondo cpv., l. n. 1034/1971) è ora regolata dall’art. 60, d.lgs. n. 104/2010.


Ritenendo la natura dinamica del rinvio operato dall’art. 9, co. 3, l. n. 205/2000, resta intatta la facoltà del Giudice delle pensioni di definire il giudizio in sede cautelare, al ricorrere delle ipotesi di manifesta fondatezza ovvero manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso, tenuto conto degli artt. 60 e 74, d.lgs. n. 104/2010. Nella specie, l’istanza cautelare è formulata in un ricorso che si presenta manifestamente fondato. 5. Giova premettere che oggetto del contendere è il computo o meno della “speciale indennità pensionabile” (c.d. SIP) prevista dall’art.5, co.3, l. n.121/1981 e dall’art.2168 del Codice Ordinamento Militare (d.lgs. 15.3.2010 n.66, c.d. COM) in sede di determinazione dell’indennità di ausiliaria ai fini del trattamento pensionistico di un Generale di Corpo d’Armata dell’Arma dei Carabinieri in ausiliaria dal 7 luglio 2013, ergo dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n.66 cit. Come rimarcato dalla giurisprudenza di questa Corte, la speciale indennità pensionabile (SIP) fu introdotta dalla legge n. 121 del 1981, recante il nuovo ordinamento dell’Amministrazione di P.S., il cui art. 5, dopo aver stabilito che al Dipartimento della P.S. è preposto il Capo della Polizia-direttore generale della P.S., gli attribuisce una speciale indennità pensionabile “la cui misura è stabilita dal Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell’Interno, di concerto con il Ministro del Tesoro”. Successivamente l’art. 11-bis del d.l. n. 387/1987, convertito nella legge n. 472/1987, ha esteso la corresponsione di tale indennità al Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, al Comandante generale della Guardia di Finanza, al Direttore Generale per gli Istituti di prevenzione e pena (nella qualità di capo della polizia penitenziaria) e al direttore generale per l’economia montana e le foreste (nella sua qualità di capo della polizia forestale). Da ultimo l’art.2168 del codice dell’ordinamento militare (d.lgs. n.66/2010) ha testualmente sancito che “Al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza è attribuita la speciale indennità pensionabile ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121”. Le norme di cui sopra hanno chiaramente individuato il soggetto al quale questa particolare indennità deve essere attribuita: colui che è preposto a capo di un organismo ben definito. La SIP è un’indennità di funzione, indissolubilmente legata alla particolare responsabilità di guida di determinate strutture operative; in sostanza è una attribuzione specifica connessa con la funzione esclusiva di direzione e comando degli organismi menzionati (cfr., ex multis, C.conti, sez.III app., 3.4.2013 n.210; id., sez.I app., 6.5.2011, n. 190 e giurisprudenza ivi richiamata). La circostanza che l’indennità in questione sia attribuita promiscuamente a funzionari civili e ad ufficiali conferma, poi, che si tratta di una indennità di funzione e non di grado, concessa in relazione all’esercizio effettivo di determinati compiti, ritenuti dal legislatore di particolare rilievo politico-amministrativo, e comportanti specifiche responsabilità ed esposizione a particolari rischi. Ne consegue che la SIP, pertanto, per espressa disposizione di legge, non può essere attribuita, né in servizio né ai fini pensionistici, a tutti i generali di Corpo d’Armata dell’Arma (o della Guardia di Finanza), per il solo fatto di essere in possesso dello stesso grado militare; le promiscue qualifiche rivestite dai soggetti titolari della speciale indennità evidenziano, invece, che essa è attribuita “ratione ufficio et materia” e non in relazione al grado militare o alla qualifica (civile) rivestita; diversamente argomentando, tutti coloro che hanno lo stesso grado militare (generale di corpo d’armata) e la stessa qualifica funzionale (prefetti di prima classe, direttori generali, capi dipartimento) avrebbero diritto all’indennità di cui si argomenta. 6. Tuttavia tale prioritario ed assorbente argomento ostativo per i Generali di Corpo d’Armata a fruire ai fini pensionistici della SIP (che ha portato a pronunce negative del beneficio pesionistico di questa Corte: da ultimo C.conti, sez.III app., 3.4.2013 n.210) non sussiste qualora gli aspiranti alla SIP siano Generali di Corpo d’Armata che abbiano svolto funzioni di Vice Comandante Generale (o di Comandante in seconda per la Guardia di Finanza), in quanto tale peculiare ed esclusiva funzione, ancorchè temporanea, è svolta dal Generale di Corpo d’Armata più anziano in ruolo con preminenza sui restanti Generali di Corpo d’Armata, ai sensi dell’art. 25, d.lgs.


n.297/2000 (oggi art.168 COM), che “svolge funzioni vicarie in caso di assenza o impedimento del Comandante Generale” e “lo coadiuva assolvendo le funzioni e i compiti delegati” con piena identità di grado, ruolo e funzioni. Pertanto la SIP, prevista soltanto per il Comandante generale per lo speciale incarico ricoperto e non per il grado di Generale di Corpo d’Armata, può, ai fini pensionistici di cui all’art.1870 COM, entrare a far parte per i Vice Comandanti, che hanno svolto talune funzioni dell’incarico apicale, del “trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio nello stesso ruolo”, ai sensi dell’art. 67 della legge n. 113/1954, come interpretato dall’art. 6 secondo comma della legge n. 404/1990 (oggi art.1870, co.1, COM). Stante questa equiparazione funzionale al Comandante Generale, prima dell’entrata in vigore del d.lgs n.66 del 2010 era assolutamente pacifica la spettanza ai fini pensionistici (pur non percependola in servizio) della SIP a favore dei Vice Comandanti Generali dell’Arma, come riconosciuto da decreti ministeriali e delibere giuscontabili (ex pluribus C.conti, sez.centr.controllo, n.6/2001) richiamati da parte attrice in ricorso. Tuttavia la recente delibera della Sezione centrale del controllo di questa Corte 12/18.12.2013 n.21 (base “argomentativa” della impugnata nota 5.2.2014 prot. 802065TI/1-1-PNP del Comando Generale dell’Arma-CNA, attuativa della nota la nota 9.1.2014 prot. M-D GPREV 0001729 del Ministero della Difesa), anche per i Vice Comandanti Generali dell’Arma dei Carabinieri, ha escluso la computabilità della SIP ai fini pensionistici, ma solo dopo l’entrata in vigore del d.lgs. n.66 del 2010, sulla scorta di una criticabile interpretazione estensiva delle sopravvenute norme di quest’ultimo Codice, ed in particolare dell’art. 1870, co.3, lett.m), dimenticando però che l’art.2186, co.1, lett.c del COM afferma che “le disposizioni del presente codice e quelle del regolamento, in relazione al trattamento economico e previdenziale del personale del comparto sicurezza e difesa, non possono produrre effetti peggiorativi ovvero disallineamenti rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente alla data della loro entrata in vigore”. In consapevole contrasto con tale indirizzo della sezione centrale del controllo n.21 del 2013 e in perfetta sintonia invece con la più condivisibile delibera 19.6.2014 n.13 della medesima sezione, questo giudicante ritiene invece ben computabile la suddetta SIP nel trattamento pensionistico del ricorrente (…omissis…). Ed invero l’argomento ostativo al computo della SIP nell’indennità di ausiliaria risulterebbe essere l’art.1870 del d.lgs. n.66/2010 (c.d. COM), che, al comma 3, lett.m), annovera tra le voci che non concorrono alla determinazione dell’indennità di ausiliaria “la speciale indennità pensionabile di cui all’articolo 1818”. Ma, come si vedrà, tale indennità dell’art.1818 COM è solo “omonima” della SIP oggetto di causa, che è invece normata dall’art.2168 COM: mentre l’art.1818 COM regola la speciale indennità pensionabile già riconosciuta ai Generali e ammiragli delle Forze Armate dall’art.65, co.4, d.lgs. n.490 del 1997, il distinto art.2168 del codice dell’ordinamento militare (d.lgs. n.66/2010) ha testualmente sancito che “Al Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della Guardia di finanza è attribuita la speciale indennità pensionabile ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge 1° aprile 1981, n. 121”. Quest’ultima indennità non è affatto esclusa dal novero, volutamente ampio ed onnicomprensivo, di “tutte le maggiorazioni e di tutte le indennità” (v.art.1870, co.2 COM) che di regola concorrono a determinare l’indennità di ausiliaria, in quanto il terzo comma dell’art.1870 non la menziona nel numerus clausus di quelle non valutabili. Tuttavia la delibera 21/2013 della Sezione controllo, non ritenendo fondato quest’ultimo testuale e chiarissimo argomento, ha ritenuto l’indennità di cui all’art.2168 COM “assimilabile” a quella dei vertici militari di cui all’art.1818 COM e, come tale, la ha esclusa dal computo nell’indennità di ausiliaria ex art.1870, co.3, lett.m), COM, per i soli Vice Comandanti Generali nominati successivamente all’entrata in vigore del COM.


Tale approdo interpretativo non è condivisibile per i motivi infraprecisati. 4. L’assimilazione cui fa riferimento la delibera 21/2013 tra l’indennità ex art.1818 COM e quella ex art.2168 COM non è corretta sulla scorta di diversi argomenti ben rimarcati anche dalla più recente delibera della medesima Sezione Controllo n. 13/2014, che il giudicante condivide e che evidenziano l’assenza dei presupposti testuali e logici per una assimilazione tra le due indennità: a) la formulazione dell’art.1870, co.3, lett.m, COM è chiara e tassativa e rappresenta deroga alla regola generale, sancita nel comma 2 del medesimo articolo, sul computo in ausiliaria di “tutte le maggiorazioni e tutte le indennità”. Orbene, secondo principi basilari di ermeneutica, le eccezioni alla regola generale non possono che essere interpretate restrittivamente, in quanto limitazioni ad una regola. Pertanto la SIP dell’art.2168 COM non è testualmente annoverata, né è estensivamente annoverabile, tra le voci escluse dal computo in ausiliaria; b) sul piano poi sistematico, le due norme codicistiche hanno una diversa genesi: l’art.1818 regola la speciale indennità pensionabile (SIP) che fu introdotta dall’art.5 della legge n. 121 del 1981, recante il nuovo ordinamento dell’Amministrazione di P.S., per il Capo della Polizia-direttore generale della P.S e che fu successivamente estesa, con l’art. 11-bis del d.l. n. 387/1987, convertito nella legge n. 472/1987, al Comandante generale dell’Arma dei Carabinieri, al Comandante generale della Guardia di Finanza e ad altre figure apicali delle Forze di Polizia. L’art.1818 COM regola invece la speciale indennità pensionabile già riconosciuta ai Generali e ammiragli delle Forze Armate (Esercito, Marina, Aeronautica e non dell’Arma, come testualmente escluso dall’art.1, co.1, d.lgs. infracitato) dall’art.65, co.4, d.lgs. n.490 del 1997, che non fa alcun richiamo alla previgente SIP destinata alle Forze di Polizia ex art.5, l.n.121/1981. Anzi, nei dpcm del 12.3.2001 e del 25.2.2005 che hanno determinato la misura dell’indennità ex art.65 cit., si prevede espressamente da un lato che la stessa non contribuisce al calcolo dell’indennità di ausiliaria (come oggi ribadito, in sede di riassetto normativo, dall’art. 1870, co.3, lett.m, che dunque si riferisce a questa indennità e non ad altre), e dall’altro che la stessa “non è cumulabile con quella di cui al dpcm 27 giugno 1995, attuativo dell’art.5, l. 1.4.2981 n.121” (evenienza che un tempo si verificava per i Generali di Corpo d’Armata dell’Esercito che divenivano Comandanti Generali dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza); c) sempre sul piano sistematico, mentre l’art.1818 COM si colloca all’interno del libro VI del Codice, l’art.2168 COM si colloca sistematicamente nel libro IX del Codice per “conferire una autonoma collocazione alle norme che riguardano i comparti speciali (quali l’Arma dei Carabinieri ed il Corpo della Guardia di Finanza), non riportabili alle regole generali da applicare alle FF.AA., che costituiscono il fulcro della disciplina codicistica” (così testualmente C.conti, sez.contr., n. 21/2013 ripresa da id., sez.contr., n.13/2014); del resto lo stesso art.2153 COM definisce l’ambito soggettivo di applicazione della IV sezione del libro IX COM, limitato ai soli appartenenti alle Forze di Polizia, a cui è riconducibile l’Arma dei Carabinieri; d) sul piano logico, il criterio di “assimilazione” tra l’art.1818 e l’art.2168 COM non appare utilizzabile in un sistema normativo retto dal basilare principio dell’ubi lex voluit dixit, ubi nolui non dixit. Tale approdo trova ulteriore conferma nel già richiamato criterio ermeneutico di fondo del COM, espresso dall’art.2186, co.1, lett.c del COM secondo cui “le disposizioni del presente codice e quelle del regolamento, in relazione al trattamento economico e previdenziale del personale del comparto sicurezza e difesa, non possono produrre effetti peggiorativi ovvero disallineamenti rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente alla data della loro entrata in vigore”. Del resto, in applicazione di basilari canoni ermeneutici, la Cassazione ha più volte ribadito che “nell'ipotesi in cui l'interpretazione letterale di una norma di legge o (come nella specie) regolamentare sia sufficiente ad individuarne, in modo chiaro ed univoco, il relativo significato e la connessa portata precettiva, l'interprete non deve ricorrere al criterio ermeneutico sussidiario costituito dalla ricerca, mercè l'esame complessivo del testo, della "mens legis", specie se, attraverso siffatto procedimento, possa pervenirsi al risultato di modificare la volontà della norma sì come inequivocabilmente espressa dal legislatore. Soltanto qualora la lettera della norma


medesima risulti ambigua (e si appalesi altresì infruttuoso il ricorso al predetto criterio ermeneutico sussidiario), l'elemento letterale e l'intento del legislatore, insufficienti in quanto utilizzati singolarmente, acquistano un ruolo paritetico in seno al procedimento ermeneutico, sì che il secondo funge da criterio comprimario e funzionale ad ovviare all'equivocità del testo da interpretare, potendo, infine, assumere rilievo prevalente rispetto all'interpretazione letterale soltanto nel caso, eccezionale, in cui l'effetto giuridico risultante dalla formulazione della disposizione sia incompatibile con il sistema normativo, non essendo consentito all'interprete correggere la norma nel significato tecnico proprio delle espressioni che la compongono nell'ipotesi in cui ritenga che tale effetto sia solo inadatto rispetto alla finalità pratica cui la norma stessa è intesa” (ex pluribus Cass., sez.I, 6 aprile 2001 n.5128; id., 3 dicembre 1970, nn. 25332534-2536-2537; Cass. 17 novembre 1993, n. 11359; Cass., 26 febbraio 1983, n. 1482; Cass., 2 marzo 1983, n. 1557; Cass., 28 marzo 1983, n. 2183; Cass., 18 aprile 1983, n. 2663; Cass., 26 agosto 1983, n. 5493); e) la SIP di cui all’art.2168 COM è riconosciuta (anche) al vertice dell’Arma dei Carabinieri in considerazione del ruolo istituzionale e delle peculiari funzioni svolte, che risultano ben rimarcate dagli art.155 seg.COM e che rendono ben distinta detta erogazione da quella sottesa al riconoscimento della diversa indennità ex art.1818 COM (presa in considerazione testualmente dall’art.1870 co.3, lett.m COM) per i vertici delle FF.AA., che il Comandante Generale dell’Arma dunque non cumula, fruendo solo della prima; f) da ultimo, la spettanza pensionistica della SIP a favore dei Vice Comandanti Generali dell’Arma dei Carabinieri non può non trovare sul piano logico e di equipollenza normativa, per lo strettissimo parallelismo giuridico-istituzionale esistente tra le due Forze di Polizia, l’identico riconoscimento pacificamente ottenuto in via amministrativa e di controllo giuscontabile (da ultimo C.conti, sez.contr. n.13/2014) da parte dei Comandanti in seconda della Guardia di Finanza. 5. In conclusione, la peculiarità dell’indennità ex art.5, co.3, l. n.121/1981, oggi confluita per l’Arma dei Carabinieri e la Guardia di Finanza nell’art.2168 COM, non è riconducibile alla ben diversa ed omonima indennità di cui all’art.1818 COM, sottratta dal computo dell’indennità di ausiliaria ex art. 1870, co.3, lett.m), COM, e, dunque, la SIP di cui all’art.2168 cit. va computata nel trattamento pensionistico del ricorrente. Va dunque riconosciuto il diritto del (…omissis…) a percepire, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda pari al 70% della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito ed il trattamento economico spettante nel tempo ai pari grado in servizio dello stesso ruolo e con anzianità di servizio corrispondente a quella effettivamente posseduta dal militare all’atto di collocamento in ausiliaria, comprensiva di tutte le maggiorazioni e di tutte le indennità ai sensi dell’art.1870, co.,1 e 2, del d.lgs. n.66/2010, compresa la “speciale indennità pensionabile” ex art.5, co.3, l. n.121/1981 e art.2168 Codice Ordinamento Militare, oltre accessori di legge secondo i criteri enunciati da questa Corte con sentenza 18.10.2002 n.10/2002/QM delle Sezioni riunite Può statuirsi la compensazione delle spese di lite stante la complessità giuridica e la novità della questione oggetto di causa. PQM La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la regione Lombardia, nella sua composizione di Giudice unico delle Pensioni, ogni contraria istanza ed eccezione reiette, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e accerta il diritto del (…omissis…) a percepire, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda pari al 70% della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito ed il trattamento economico spettante nel tempo ai pari grado in servizio dello stesso ruolo e con anzianità di servizio corrispondente a quella effettivamente posseduta dal militare all’atto di collocamento in ausiliaria, comprensiva di tutte le maggiorazioni e di tutte le indennità ai sensi dell’art.1870, co.,1 e 2, del d.lgs. n.66/2010, compresa la “speciale indennità pensionabile” ex art.5, co.3, l.


n.121/1981 e art.2168 Codice Ordinamento Militare, oltre accessori di legge secondo i criteri enunciati da questa Corte con sentenza 18.10.2002 n.10/2002/QM delle Sezioni riunite. Compensa le spese di lite. CosĂŹ deciso in Milano il 3 luglio 2014. IL GIUDICE prof.Vito Tenore Depositata in Segreteria il 4 luglio 2014


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