Estonia legge sui servizi di sicurezza privata

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TRADUZIONE DALL’INGLESE

Legge sulla Sicurezza Privata Approvata l’ 8 ottobre 2003 (RT 1 I 2003, 68, 461), Entrata in vigore l’ 1 maggio 2004. Titolo I Disposizioni Generali § 1. Ambito di applicazione della legge (1) La presente legge stabilisce le condizioni e la procedura per le attività delle imprese che forniscono servizi di sicurezza (di seguito denominate imprese di sicurezza), i diritti e gli obblighi delle guardie di sicurezza, le garanzie per le guardie di sicurezza, le condizioni e la procedura di gestione della vigilanza interna, la procedura di controllo delle attività delle imprese di sicurezza e delle unità interne di vigilanza, e la responsabilità per violazioni della presente legge. (2) La presente legge non si applica ad autorità e unità che rientrano nell’ambito giurisdizionale del Ministero della Difesa, del Ministero della Giustizia o del Ministero dell’ Interno, la cui funzione è di garantire e organizzare la vigilanza e custodia di un obiettivo. (3) La presente legge non si applica alla Lega Nazionale di Difesa per quanto riguarda obiettivi la cui vigilanza e custodia sia stata assegnata dal Comandante delle Forze di Difesa alla Lega Nazionale di Difesa. (4) Le disposizioni della Legge sulla Procedura Amministrativa (RT I 2001, 58, 354, 2002, 53, 336; 61, 375, 2003, 20, 117) si applicano al procedimento amministrativo di cui alla presente legge, tenendo conto delle specifiche previste dalla stessa. § 2. Definizioni Nella presente legge vengono utilizzate le seguenti definizioni: 1) "sicurezza": una condizione che viene garantita evitando fattori di rischio; 2) "vigilanza": il controllo di un obiettivo vigilato e dei suoi dintorni, al fine di rilevare eventuali minacce di aggressione o eventuali aggressioni e di eliminare eventuali pericoli; 3) "custodia": l'applicazione di misure volte a garantire l'inviolabilità di un obiettivo vigilato; 4) "obiettivo vigilato", una persona, un bene o un evento che viene vigilato e tutelato; 5) "incarico di sicurezza": l'operazione svolta da una guardia di sicurezza o da una guardia di un’ unità interna di vigilanza che deriva da un contratto di servizio di sicurezza o è definita nelle procedure operative dell’unità interna di vigilanza;


6) "qualifica": il livello di competenza definito da uno standard professionale; 7) "standard professionale": i requisiti che sono stati approvati in base alla Legge sulle Professioni (RT I 2001, 3, 7, 2002, 61, 375, 2003, 13, 68) e alla presente legge e che si applicano relativamente alle competenze, conoscenze e caratteristiche personali degli agenti di sicurezza privata. § 3. Requisiti particolari per garantire la sicurezza (1) Un elenco di obiettivi vigilati soggetti a maggior pericolo e i requisiti particolari per garantirne la sicurezza possono essere stabiliti dal Governo della Repubblica. (2) Ai sensi della presente legge, è considerato obiettivo vigilato soggetto a maggior pericolo un obiettivo di importanza nazionale, l’interruzione delle cui attività potrebbe mettere in pericolo la sicurezza nazionale, l'ambiente o la vita e la salute delle persone, o potrebbe causare notevoli danni economici. (3) Il Governo della Repubblica stabilisce la procedura per il trasporto di denaro contante e valori.

Titolo II Servizi di sicurezza § 4. Servizi di sicurezza (1) Sono servizi di sicurezza i seguenti: 1) la consulenza sulla sicurezza; 2) la vigilanza e la custodia di beni mobili o immobili; 3) la protezione personale; 4) il mantenimento dell'ordine a un evento o a un obiettivo vigilato; 5) la gestione di una centrale operativa; 6) la pianificazione, installazione e manutenzione di sistemi di sicurezza. (2) Possono fornire servizi di sicurezza le imprese di sicurezza che operano sulla base della presente legge § 5. Contratto di servizio di sicurezza (1) Un’impresa di sicurezza può fornire un servizio di sicurezza in un ambito specificato nella sua licenza sulla base di un contratto scritto stipulato con un utente. (2) Un contratto di servizio di sicurezza deve stabilire i diritti, gli obblighi e la responsabilità dell’ impresa di sicurezza e dell’utente e le condizioni di vigilanza e custodia dell’obiettivo.


§ 6. Consulenza di sicurezza Ai sensi della presente legge, è considerata consulenza di sicurezza il processo di identificazione dei rischi derivanti dalle caratteristiche o peculiarità di un obiettivo vigilato e il fornire raccomandazioni scritte per la prevenzione o la riduzione degli stessi. Le raccomandazioni devono essere formulate sotto forma di un piano di sicurezza. § 7. Vigilanza e custodia di beni mobili o immobili; (1) Per vigilare e custodire beni mobili o immobili, deve essere fornita vigilanza con operatore o con allarme o entrambe. (2) Ai sensi della presente legge, è considerata vigilanza con operatore l’azione intrapresa da una persona che svolga un incarico di sicurezza al fine di garantire l'inviolabilità di un obiettivo vigilato. (3) Ai sensi della presente legge, è considerata vigilanza con allarme il controllo a distanza di un obiettivo vigilato allo scopo di individuare eventuali minacce di aggressione o eventuali aggressioni attraverso l'uso di sistemi di allarme e sorveglianza, e di reagire rapidamente a un’eventuale allerta. § 8. Protezione personale (1) Ai sensi della presente legge, è considerata protezione personale l'applicazione, su richiesta e con il consenso scritto di una persona, di misure volte a garantire la sicurezza della stessa o di altra persona. La protezione personale si suddivide in servizio bodyguard e protezione mobile. (2) La protezione di una persona da un’aggressione o da eventuali altri pericoli nel suo luogo di residenza o di lavoro o nel luogo in cui si trova è ritenuta servizio bodyguard. (3) La protezione di una persona che viaggia a bordo di un veicolo è considerata protezione mobile. La protezione deve essere garantita scegliendo un veicolo e un percorso sicuri e, qualora necessario, utilizzando un veicolo di scorta. § 9. Mantenimento dell'ordine in occasione di eventi (1) Ai sensi della presente legge, è considerato evento un avvenimento organizzato in un luogo pubblico all' interno di un territorio designato oppure no e a un’ora specifica, dove l'ordine pubblico è garantito al fine di proteggere i partecipanti. (2) Prima di stipulare un contratto di servizio di sicurezza, un’impresa di sicurezza deve presentare all’utente il piano di sicurezza, sulla base del quale devono essere definiti nel contratto i seguenti punti: 1) i confini dell’obiettivo vigilato (le informazioni devono essere presentate sotto forma di una descrizione o di un piano); 2) l'organizzazione del parcheggio per i veicoli; 3) il numero previsto di partecipanti; 4) il numero di guardie di sicurezza, il personale, i loro turni di lavoro e le mansioni ufficiali, e la necessità di fornire loro un addestramento;


5) la gestione della cooperazione con le forze di polizia e altre autorità competenti; 6) altre informazioni pertinenti. (3) almeno la metà dei dipendenti di una ditta di sicurezza da impiegare nel mantenimento dell'ordine pubblico a un evento deve avere la qualifica di guardie di sicurezza. § 10. Gestione della centrale operativa (1) Una centrale operativa è un' unità per il controllo a distanza delle informazioni trasmesse dal sistema di sicurezza e compito del personale impiegato in una centrale operativa è di individuare tempestivamente eventuali variazioni nell’obiettivo vigilato o potenziali minacce per l'obiettivo, di informare immediatamente le guardie di sicurezza di ogni eventuale variazione o minaccia, di coordinare le attività delle guardie di sicurezza e di applicare misure pertinenti. (2) Un’impresa di sicurezza che gestisce una centrale operativa deve soddisfare i seguenti requisiti: 1) l'impresa deve avere la proprietà o il possesso di locali adeguatamente attrezzati, protetti da eventuali aggressioni, per la ricezione e la gestione degli allarmi; 2) l'impresa deve aver stipulato un contratto con un’ impresa di telecomunicazioni per l'uso di una rete telefonica pubblica fissa, qualora gli allarmi debbano essere trasmessi attraverso una siffatta rete; 3) l'impresa deve avere un’autorizzazione all'uso di una frequenza radio nel caso in cui gli allarmi debbano essere ricevuti attraverso apparecchiature di trasmissione radio; 4) se necessario, l'impresa deve fornire un servizio di vigilanza dell’obiettivo con operatore ventiquattro ore su ventiquattro; 5) l'impresa deve garantire che nella centrale operativa siano sempre presenti due guardie di sicurezza. (3) Una centrale operativa può anche essere gestita da un’impresa di sicurezza che garantisca che gli allarmi saranno accettati, elaborati, trasmessi e gestiti, ma con modalità diverse da quelle di cui al comma (2) del presente articolo. § 11. Sistemi di sicurezza (1) Ai sensi della presente legge, è considerato sistema di sicurezza l’attrezzatura di allarme o sorveglianza destinata a rilevare un’intrusione, eventuali altre aggressioni o potenziali minacce a un obiettivo vigilato. (2) Ai sensi della presente legge, è considerato sistema di allarme un insieme di apparecchiature destinate a rilevare eventuali potenziali minacce a una persona o bene, o un’eventuale aggressione contro una persona o bene, e a trasmettere un allarme. (3) Ai sensi della presente legge, è considerato sistema di sorveglianza un insieme di apparecchiature che trasmettono o registrano un’immagine o un segnale elettronico e che sono destinate a vigilare su un territorio, persona, obiettivo od operazione ovvero a rilevare la posizione


di un territorio, persona o obiettivo o il luogo in cui si sta svolgendo un’operazione. § 12. Pianificazione, installazione e manutenzione di sistemi di sicurezza. (1) La procedura per la pianificazione, installazione e manutenzione di sistemi di sicurezza è fissata dal Governo della Repubblica. (2) I requisiti per le qualifiche di progettisti, installatori e manutentori di sistemi sicurezza vengono fissati, le qualifiche concesse e i relativi certificati rilasciati secondo la procedura prevista dalla Legge sulle Professioni. Titolo III Le imprese di sicurezza § 13. Le imprese di sicurezza (1) Un’impresa di sicurezza è una persona titolare di una licenza per fornire un servizio di sicurezza. (2) La normativa che disciplina l’impresa si applica alle imprese di sicurezza, tenendo conto delle specifiche della presente legge. (3) Nel fornire un servizio, un’impresa può solo impiegare personale dipendente. § 14. Principali funzioni delle imprese di sicurezza Le principali funzioni di un’ impresa di sicurezza sono: 1) garantire la sicurezza e l'inviolabilità dell’obiettivo vigilato; 2) evitare che un eventuale reato venga commesso a danno dell’obiettivo vigilato o lo comprometta, o impedire tale reato al fine di garantire l'inviolabilità dell' obiettivo vigilato; 3) individuare eventuali fattori che riducono la sicurezza e utilizzare risorse tecniche e know-how per diminuirne gli effetti. § 15. Obblighi delle imprese di sicurezza Un’impresa di sicurezza deve adempiere ai seguenti obblighi: 1) ogni mese, l'impresa deve fornire alla prefettura di polizia del luogo nel quale è ubicato il relativo obiettivo vigilato informazioni scritte riguardanti i nuovi obiettivi sottoposti a vigilanza con operatore e gli obiettivi sottoposti a vigilanza con operatore il cui contratto è stato risolto. La comunicazione deve contenere il nome e l'indirizzo dell'obiettivo, il nominativo della persona con la quale è stato stipulato il contratto del servizio di sicurezza, la data in cui il contratto viene stipulato, il periodo di validità del contratto e un elenco degli incarichi di sicurezza da svolgere; 2) l'impresa deve informare tempestivamente la prefettura di polizia del luogo nel quale è ubicato l’obiettivo vigilato di eventuali aggressioni contro l’obiettivo vigilato .


§ 16. Restrizioni alle attività delle imprese di sicurezza (1) Ad un’impresa di sicurezza è fatto divieto di: 1) produrre o vendere sostanze esplosive, armi, componenti essenziali di armi da fuoco, mirini con guida laser o munizioni; 2) la modifica o la riparazione di armi; 3) fornire servizi di investigatori privati; 4) svolgere funzioni di polizia o di difesa nazionale, tranne nei casi in cui ciò sia consentito da altre leggi. (2) Il Governo della Repubblica può stabilire restrizioni alla quantità di capitali appartenenti a cittadini o persone giuridiche di Stati che non sono membri dello Spazio Economico Europeo nella composizione dell’attivo patrimoniale delle imprese di sicurezza. § 17. Preparazione e conservazione dei documenti relativi alla fornitura di servizi di sicurezza (1) Ciascuno dei seguenti è un documento che riguarda la fornitura di un servizio di sicurezza: 1) una fascicolo degli eventi occorsi a un obiettivo vigilato; 2) il contratto del servizio di sicurezza; 3) il fascicolo personale di una guardia di sicurezza; 4) la registrazione elettronica di un allarme o il registro cartaceo degli allarmi. (2) I documenti di cui alle clausole (1) 1) -3) del presente articolo devono essere conservati in loco da parte dell’impresa di sicurezza o dell'ente con un’unità interna di vigilanza per un periodo di cinque anni. Le registrazioni elettroniche degli allarmi e i registri cartacei degli allarmi devono essere conservati per un anno a partire dall’ultima registrazione o annotazione effettuata. (3) Deve essere predisposto un fascicolo relativo agli eventi che hanno messo in pericolo un obiettivo vigilato mentre era sotto vigilanza e custodia, nel quale inserire rapporti e materiale integrativo. Nel fascicolo devono essere incluse le informazioni e il materiale integrativo seguenti: 1) il luogo e la data di stesura del rapporto; 2) il nome dell’impresa di sicurezza o dell' ente con un’unità interna di vigilanza per cui viene redatto il rapporto; 3) la posizione lavorativa e il nominativo della persona che ha steso il rapporto; 4) l’ora e il luogo dell'evento che ha messo in pericolo l’obiettivo vigilato; 5) una descrizione dell’evento; 6) il nominativo della persona che ha commesso l'atto illegittimo o che è sospettata di aver


commesso l'atto illegittimo e il suo numero di passaporto o il numero di uno degli altri suoi documenti di identità; 7) il nome, cognome, data di nascita o i codici di identificazione personale, indirizzi, luoghi di lavoro e numeri di telefono di eventuali testimoni e della vittima, e i loro numeri di passaporto o il numero di uno dei loro altri documenti di identità; 8) una spiegazione da parte della persona che ha commesso l'atto illegittimo; 9) le informazioni relative all’arresto della persona che ha commesso l'atto illegittimo, alla verifica della sua identità e al ritiro e alla restituzione dei suoi effetti personali e documenti; 10) l’ora e il luogo in cui la persona è stata consegnata alla polizia, e il nome dell’autorità di polizia; 11) dichiarazioni di testimoni e vittime; 12) altre informazioni necessarie per la soluzione del caso. (4) Gli allarmi devono essere salvati su computer o su nastro audio o registrati nel registro cartaceo degli allarmi. La registrazione deve contenere le seguenti informazioni: 1) il metodo con il quale e l’ora in cui è stato ricevuto l’allarme; 2) il nome dell’obiettivo vigilato da cui è stato trasmesso l’allarme; 3) il luogo dell’evento specificato nell’allarme e una descrizione dello stesso; 4) le informazioni relative alla gestione dell’allarme (atti procedurali, ordini e informazioni ricevuti da guardie di sicurezza). (5) Eventuali altri documenti relativi alla fornitura di un servizio di sicurezza o allo svolgimento di un incarico di sicurezza devono essere predisposti e conservati a norma della procedura generale di gestione degli archivi dell’impresa di sicurezza. (6) I documenti di cui al comma (1) del presente articolo devono essere conservati e distrutti conformemente alla procedura stabilita dalla Legge sugli Archivi (RT I 1998, 36/37, 552, 1999, 16, 271, 2000, 92, 597; 2001, 88, 531; 93, 565, 2002, 53, 336; 61, 375, 63, 387; 82, 480). Titolo IV Unità interne di vigilanza § 18. Unità interne di vigilanza (1) Ai sensi della presente legge, è considerata unità interna di vigilanza l’unità di un'impresa, ente statale o locale che vigila sui beni di proprietà di o in uso all'impresa, ente statale o locale. Un’unità interna di vigilanza può vigilare sui beni appartenenti ad altra persona o ente a titolo gratuito se ciò rientra nell'ambito delle attività stabilite dall’atto costitutivo o dallo statuto dell’impresa, ente statale o locale. La presente disposizione non si applica all'affitto di locali o all'organizzazione del parcheggio in un’area vigilata chiusa.


(2) Ad un’unità interna di vigilanza è vietato fornire servizi di sicurezza. § 19. Obblighi delle unità interne di vigilanza (1) Un’unità interna di vigilanza deve essere registrata presso la prefettura di polizia del luogo sulla base di una domanda relativa. La domanda di registrazione deve contenere le seguenti informazioni: 1) l’ubicazione dell’unità interna di vigilanza; 2) l'ubicazione e il numero degli obiettivi vigilati; 3) il nominativo e i dati per i contatti della persona responsabile dell’unità interna di vigilanza (di seguito denominata il capo dell’unità interna di vigilanza); 4) una dichiarazione da cui risulti che il capo dell’unità interna di vigilanza soddisfa i requisiti della presente legge; 5) il numero di guardie dell’unità interna di vigilanza; 6) la denominazione delle armi utilizzate per la vigilanza e il numero di tali armi. (2) Se un’unità interna di vigilanza viene sciolta, il responsabile dell’impresa, ente statale o locale deve informare la prefettura di polizia entro due settimane dallo scioglimento dell’unità. Se il capo di un’unità interna di vigilanza è sollevato dall’incarico, la prefettura di polizia deve esserne informata entro una settimana dalla revoca dell’incarico allo stesso. (3) Il fascicolo relativo a una guardia di un’unità interna di vigilanza e ogni informazione fornita in occasione di un evento occorso all’obiettivo vigilato devono essere custoditi dall'impresa, ente statale o locale per cinque anni secondo la procedura di cui al § 17 della presente legge. (4) Il Titolo VIII della presente legge si applica relativamente all'acquisto, proprietà, possesso, porto e deposito di armi e munizioni o dotazione speciale e all’autorizzazione all’uso delle stesse da parte di una guardia di un’unità interna di vigilanza. § 20. Guardie delle unità interne di vigilanza (1) Responsabile delle attività di un’unità interna di vigilanza è il capo dell’unità di vigilanza interna, che deve avere la qualifica di responsabile della sicurezza. Il capo di un’unità interna di vigilanza non deve essere un dipendente a contratto di una ditta di sicurezza e non deve fornire servizi di sicurezza. (2) La responsabilità, gli obblighi e le garanzie sociali di una guardia di un’unità interna di vigilanza devono essere stabiliti nel contratto stipulato con l' impresa, ente statale o locale.

Titolo V Agenti di sicurezza privata § 21. Definizione di agente di sicurezza privata


(1) Ai sensi della presente Legge, è considerato agente di sicurezza privata: 1) il titolare di un’impresa che fornisca servizi di sicurezza; 2) il dipendente di un’impresa di servizi di sicurezza che abbia la qualifica di responsabile della sicurezza e che svolga il lavoro di responsabile della sicurezza (di seguito denominato responsabile della sicurezza); 3) il dipendente di un’impresa di sicurezza che svolga funzioni di sorveglianza e custodia di un obiettivo vigilato, in modo diretto oppure utilizzando dei mezzi tecnici. (2) una guardia di sicurezza deve aver superato un periodo iniziale di addestramento e svolgere i compiti di una guardia di sicurezza in base a un contratto d’impiego sottoscritto per una durata specifica, con un periodo di prova della durata massima di quattro mesi, essere cittadino estone o titolare di una carta di soggiorno permanente in Estonia, avere compiuto 19 anni e avere completato l’istruzione di base, avere una buona conoscenza della lingua estone al livello richiesto per legge o ai sensi della normativa emanata in base alla presente legge, essere in grado di svolgere i compiti di una guardia di sicurezza per quanto riguarda le sue caratteristiche personali, qualità morali, condizioni fisiche e di salute, e non essere soggetto alle restrizioni di cui al comma 23 (1) della presente legge. Chiunque voglia esercitare, dopo il periodo di prova, l’attività di guardia di sicurezza, dovrà effettuare, durante il periodo di prova oppure entro i due mesi successivi, un periodo di formazione di base per guardia di sicurezza, e successivamente potrà iniziare a svolgere l’attività di guardia di sicurezza, in base ad un contratto sottoscritto con un’impresa di sicurezza. (3) il dipendente di un’impresa di sicurezza che fornisca i servizi di cui al comma 4 (1) 6) della presente legge, non può essere considerato un agente di sicurezza. § 22. Requisiti previsti per le guardie di sicurezza (1) Può esercitare l’attività di guardia di sicurezza chiunque sia cittadino estone o sia titolare di una carta di soggiorno permanente in Estonia, abbia compiuto 19 anni, abbia completato l’istruzione di base e abbia i requisiti previsti per l’attività di guardia di sicurezza, abbia una buona conoscenza della lingua estone al livello stabilito per legge o dalla normativa emanata in base alla presente legge e sia capace di svolgere i compiti di una guardia di sicurezza, tenendo conto delle sue caratteristiche personali, qualità morali, condizioni fisiche e di salute. Una guardia di sicurezza addetta al servizio d’ordine in occasione di un evento che si svolge in un luogo pubblico, ovvero a un servizio di protezione personale o di trasporto di contanti e valori, deve avere compiuto 21 anni. (2) I titolari di imprese che forniscono servizi di sicurezza, i responsabili della sicurezza e i capi delle unità interne di vigilanza devono avere la cittadinanza estone, aver compiuto 21 anni, avere completato l’istruzione secondaria, avere la qualifica di responsabile della sicurezza ed essere in grado di svolgere i compiti di una guardia di sicurezza per quanto riguarda le loro caratteristiche personali, qualità morali, condizioni fisiche e di salute. (3) I requisiti previsti per conferire l’idoneità professionale di agente di sicurezza privata, i requisiti previsti per le condizioni fisiche e di salute, e la procedura di verifica del possesso dei requisiti previsti per le condizioni di salute vengono stabiliti dal Ministero dell’Interno. § 23. Divieto di esercitare l’attività di agente di sicurezza privata (1) È fatto divieto di esercitare l’attività di agente di sicurezza privata a chiunque:


1) abbia una limitata capacità giuridica attiva; 2) stia scontando una condanna per un reato oppure non abbia ancora ottenuto la cancellazione dal casellario giudiziale dei dati relativi alla pena comminata per un reato da lui commesso; 3) sia un investigatore privato; 4) sia stato dichiarato fallito; 5) non soddisfi i requisiti previsti dalla presente Legge. (2) Un’impresa di sicurezza deve richiedere chiarimenti in merito alle circostanze restrittive di cui al comma (1) del presente articolo prima di sottoscrivere un contratto d’impiego. § 24. Qualifica di agente di sicurezza privata (1) I requisiti per attribuire la qualifica di agente di sicurezza privata vengono definiti, le qualifiche attribuite e i relativi certificati rilasciati secondo la procedura prevista dalla Legge sulle Professioni. (2) I livelli di qualifica degli agenti di sicurezza privata sono i seguenti: 1) guardia di sicurezza; 2) responsabile della sicurezza. § 25. Divisa di un agente di sicurezza privata (1) Durante il servizio, l’agente di sicurezza privata è tenuto ad indossare una divisa. (2) Un agente di sicurezza privata che svolga un servizio di protezione personale non avrà necessità di indossare una divisa. (3) Per evitare equivoci, la divisa di un agente di sicurezza privata non deve essere simile alla divisa di un’altra impresa di sicurezza, delle Forze di Difesa, della Lega Nazionale di Difesa, della Polizia, della Polizia di Frontiera, dei Vigili del Fuoco, del Servizio di Soccorso, delle Autorità Doganali o della Polizia Penitenziaria. (4) Sulla divisa deve essere visibile l’emblema con la denominazione dell’impresa di sicurezza oppure il logo con il suo marchio registrato, e un certificato di lavoro o un tesserino su cui sia inserita la parola “turvatöötaja” (guardia di sicurezza) oppure “valvetöötaja” (guardia) ed il nome e cognome della guardia di sicurezza o della guardia. (5) Deve essere richiesta alla Direzione di Polizia l’approvazione per il tipo di divisa e di emblema. Le modalità da seguire per indossare la divisa devono essere stabilite dall’impresa di sicurezza. § 26. Certificato di lavoro di un agente di sicurezza privata (1) Durante il servizio, l’agente di sicurezza deve essere in possesso di un certificato di lavoro su cui sia applicata la sua fotografia e sia riportato il suo numero di matricola e la denominazione dell’impresa di sicurezza.


(2) Il titolare di un’impresa di sicurezza che svolge un incarico di sicurezza deve essere in possesso di una copia della sua licenza autenticata dal notaio oppure dalla Direzione di Polizia e di un documento d’identità. (3) Nel rivolgersi a qualcuno, un agente di sicurezza privata è tenuto a qualificarsi e ad esibire il certificato di lavoro Titolo VI Formazione degli agenti di sicurezza privata § 27. Formazione degli agenti di sicurezza privata (1) La formazione degli agenti di sicurezza si effettua con le seguenti modalità: 1) una formazione iniziale; 2) una formazione di base; 3) una formazione per responsabili della sicurezza; 4) una formazione continua (2) Durante la formazione iniziale vengono acquisite le conoscenze di base e le competenze necessarie per operare nella sicurezza privata. Prima di iniziare a svolgere incarichi di sicurezza per un’impresa di sicurezza, l’interessato deve aver effettuato una formazione iniziale di almeno sedici ore. (3) Per ottenere la qualifica di guardia di sicurezza, l’interessato deve effettuare un periodo di formazione di base nel corso dei quattro mesi del periodo di prova o entro i due mesi successivi. Il periodo di formazione di base avrà la durata minima di cinquanta ore. (4) Per ottenere la qualifica di agente di sicurezza, una guardia di sicurezza deve effettuare un periodo di formazione per agenti di sicurezza della durata minima di ottanta ore. (5) Il dipendente di un’impresa di sicurezza è tenuto a svolgere un periodo formazione continua annuale della durata minima di sedici ore. (6) La formazione di una guardia di sicurezza è regolamentata dalle norme previste dalla Legge sull’Istruzione degli Adulti (RT I 1993, 74, 1054; 1998, 71, 1200; 1999, 10, 150; 60, 617; 2002, 90, 521; 2003, 20, 116) relative all’istruzione e alla formazione professionale. § 28. Organizzazione della formazione di un agente di sicurezza (1) La formazione di base per le guardie di sicurezza, la formazione per gli agenti di sicurezza e la formazione continua possono essere organizzati da una persona che possegga idonea licenza (di seguito denominata “licenza di formatore”). E’ fatto divieto a chiunque organizzi la formazione di svolgere le attività di cui al comma 16 (1) della presente legge.


(2) La formazione iniziale può essere organizzata nei locali dell’impresa di sicurezza o presso una società autorizzata ad organizzare corsi di formazione per agenti di sicurezza sicurezza. Il docente della formazione iniziale deve avere la qualifica di responsabile della sicurezza. (3) Il condizionamento fisico degli agenti di sicurezza deve essere organizzato dall’impresa di sicurezza. § 29. Programma di studio Il programma di studio per agenti di sicurezza deve essere definito da un istituto scolastico con valore di persona giuridica che organizzi corsi di formazione, anche continua, per guardie di sicurezza, in conformità con lo standard professionale previsto dalla Legge sulle Professioni. Si deve richiedere l’approvazione del programma di studio alla Direzione di Polizia e al Centro Nazionale Esami e Qualifiche. § 30. Condizioni e procedura per la concessione della licenza di formatore (1) La formazione per agenti di vigilanza deve essere organizzata da una persona il cui settore registrato di attività, in base all’atto costitutivo o allo statuto, sia la formazione degli agenti di sicurezza, e che possegga una licenza professionale per organizzare corsi di formazione per agenti di sicurezza. (2) La licenza di formatore viene concessa per un periodo di tempo determinato, da uno a cinque anni. (3) La licenza di formatore viene rilasciata, sospesa, revocata o annullata dal Ministero dell’Istruzione e della Ricerca su proposta della Direzione di Polizia, alle condizioni e secondo la procedura stabilite dalla presente legge. (4) La licenza di formatore viene rilasciata a una persona che, per risorse materiali, docenti e programma di studio, soddisfi i requisiti previsti per le qualifiche di guardie di sicurezza. (5) Il richiedente la licenza di formatore deve inoltrare domanda in carta libera al Ministero dell’Istruzione e della Ricerca almeno due mesi prima dell’inizio della formazione. La domanda deve essere corredata dai seguenti documenti: 1) copia dell’ atto costitutivo o dello statuto del richiedente; 2) copia del certificato d’iscrizione del richiedente al registro delle imprese, o delle associazioni e fondazioni no-profit; 3) il parere della Direzione di Polizia in merito al possesso da parte del richiedente dei requisiti previsti per la concessione della licenza professionale; 4) il programma di studio approvato; 5) un elenco degli organizzatori del corso di formazione per guardie di sicurezza; 6) una dichiarazione da cui risulti che l’organizzatore del corso di formazione per guardie di sicurezza soddisfa i requisiti previsti dal comma 28 (2) della presente legge.


7) un attestato d’idoneità dei locali e dei sussidi didattici, rilasciato dall’Ispettorato per la Tutela della Salute; 8) una dichiarazione da cui risulti che il richiedente non svolge alcuna delle attività di cui al comma 16 (1) della presente legge. (6) una richiesta di concessione della licenza di formatore viene esaminata entro un mese dal ricevimento della stessa. § 31. Motivi di sospensione e di revoca della licenza di formatore L’ufficio che rilascia la licenza può sospenderne la validità per un periodo massimo di sei mesi o revocare la licenza qualora: 1) a causa di nuove circostanze, l’organizzatore dei corsi di formazione per agenti di sicurezza non soddisfi i requisiti sulla base dei quali gli era stata rilasciata la licenza professionale; 2) l’organizzatore dei corsi di formazione per agenti di sicurezza non soddisfi i requisiti previsti dalla presente legge e dalle norme emanate sulla base della stessa; 3) l’organizzatore dei corsi di formazione per agenti di sicurezza abbia intenzionalmente prodotto documenti falsificati o fornito false informazioni all’ufficio che ha rilasciato la licenza. Titolo VII Diritti e doveri degli Agenti di Sicurezza Privata e Garanzie per gli Agenti di Sicurezza Privata § 32. Diritti degli agenti di sicurezza. (1) Un agente di sicurezza può: 1) impedire l’accesso a un obiettivo vigilato a chiunque tenti di accedere all’interno dell’obiettivo senza la necessaria autorizzazione o senza altri motivi leciti; 2) arrestare chiunque si trovi presso l’obiettivo vigilato se sospettato di avere commesso un reato 3) arrestare chiunque entri o sia entrato nell’obiettivo vigilato, si trattenga al suo interno senza essere autorizzato o senza altri motivi leciti, metta in pericolo l’obiettivo vigilato o altre persone all’interno dell’obiettivo, o impedisca alla guardia di sicurezza di svolgere le proprie funzioni. La persona arrestata verrà immediatamente consegnata alla polizia; 4) perquisire la persona arrestata e controllare gli oggetti in suo possesso per verificare che la persona arrestata non possegga oggetti o sostanze con cui possa mettere in pericolo se stesso o altri. Un agente di sicurezza può sequestrare oggetti e sostanze pericolosi. Gli oggetti e le sostanze sequestrati saranno immediatamente consegnati alla polizia. (2) In considerazione del comportamento della persona arrestata presso l’obiettivo, del livello reale di pericolo o della natura del fatto commesso, un agente di sicurezza può: 1) allontanare la persona dall’obiettivo;


2) identificare la persona sul posto; 3) accompagnare all’autorità di polizia la persona sospettata di avere commesso un reato; 4) accompagnare una persona ad una struttura sanitaria o a un ufficio di polizia se mostra segni di intossicazione e può mettere in pericolo se stesso o altri con il suo comportamento; § 33. Doveri degli agenti di sicurezza. Un agente di sicurezza è tenuto a: 1) rifiutare di svolgere funzioni che siano contrarie alla legge; 2) mantenere la riservatezza in merito alle informazioni ottenute dall’utente; 3) comunicare immediatamente alla centrale operativa eventuali reati commessi, in corso o progettati ai danni di un obiettivo vigilato; 4) svolgere le sue funzioni senza interferire con le attività legittime degli enti statali, degli enti locali, delle autorità di vigilanza, delle autorità preposte alle indagini preliminari, dei tribunali, degli ufficiali giudiziari o di altre persone; 5) rispettare i diritti delle persone quando utilizza apparecchiature audio, foto, video, per le comunicazioni e la vigilanza, mezzi informatici o altri mezzi tecnici nell’esercizio del proprio servizio; 6) comunicare immediatamente all’impresa di sicurezza se si verifica una delle circostanze di cui al comma 23 (1) della presente legge. § 34. Garanzie per gli agenti di sicurezza (1) In caso di inabilità permanente al lavoro dovuta a causa di servizio, il datore di lavoro deve corrispondere all’agente di sicurezza la seguente indennità in un’unica soluzione: 1) tre anni di retribuzione in caso di inabilità totale al lavoro; 2) un anno di retribuzione in caso di inabilità parziale al lavoro; (2) In caso di morte di un agente di sicurezza nell’esercizio delle proprie funzioni per conto di un’impresa di sicurezza, il datore di lavoro corrisponderà un’indennità una tantum pari a cinque anni di retribuzione dell’ agente di sicurezza al coniuge o alla persona nei confronti della quale il deceduto aveva l’obbligo di mantenimento secondo la Legge sul Diritto di Famiglia: (RT I 1994, 75, 1326; 1996, 40, 773; 49, 953; 1997, 28, 422; 35, 538; 2000, 50, 317; 2001, 16, 69; RT III 2001, 15, 154; RT I 2001, 53, 307; 2002, 53, 336). (3) L’importo dell’indennità una tantum va calcolato sulla base della media degli stipendi percepiti dall’agente rimasto permanentemente inabile o deceduto. (4) La corresponsione dell’indennità una tantum non esenta il datore di lavoro dagli obblighi previsti da altre norme di legge relativamente al risarcimento di dipendenti vittime di inabilità permanente al lavoro per causa di servizio.


§ 35. Domanda d’indennità (1) Per ottenere l’indennità, l’agente di sicurezza colpito da inabilità permanente al lavoro per causa di servizio deve presentare domanda scritta allegando certificato rilasciato dalla commissione medica attestante il grado di inabilità permanente al lavoro riscontrato. (2) Per ottenere l’indennità, un componente della famiglia dell’agente deceduto o persona economicamente dipendente dallo stesso deve presentare domanda scritta corredata dai seguenti allegati: 1) documentazione attestante che il richiedente è un componente della famiglia del deceduto ovvero che è a suo carico; 2) certificato di morte del deceduto; (3) La domanda d’indennità deve essere presentata al datore di lavoro entro un anno dalla determinazione dell’inabilità permanente al lavoro o dal decesso dell’agente di sicurezza. § 36. Concessione e pagamento dell’indennità (1) Il datore di lavoro esaminerà la domanda e gli altri documenti allegati dall’agente di sicurezza rimasto permanentemente inabile per causa di servizio e adotterà una decisione entro un mese dalla presentazione della stessa. (2) Il datore di lavoro esaminerà la domanda e gli altri documenti presentati dal familiare o persona a carico dell’agente di sicurezza deceduto e adotterà una decisione entro un mese dalla presentazione della stessa. (3) Qualora l’indennità una tantum spetti a più persone che ne abbiano fatto giustificata richiesta, il datore di lavoro provvederà a concedere a ciascuno parte equa di detta indennità.. (4) Il datore di lavoro comunicherà al richiedente la decisione di concedere o negare l’indennità entro sette giorni lavorativi dall’adozione della stessa. In caso di diniego il datore di lavoro deve fornirne le motivazioni, indicare le modalità di ricorso e restituire la documentazione che era stata allegata all’istanza. Il datore di lavoro ha diritto di negare il pagamento di un’indennità solo se l’inabilità al lavoro è da imputare a colpa dell’agente di sicurezza stesso. (5) L’indennità una tantum deve essere corrisposta da parte del datore di lavoro entro un mese dalla sua concessione. Su accordo delle parti il pagamento può essere rateizzato. Titolo VIII Armi, Munizioni e Particolari Mezzi in Dotazione § 37. Armi (1) La Legge sulle Armi (RT I 2001, 65, 377; 88, 531; 102, 673; 2002, 29, 175; 53, 336; 61, 375; 63, 387; 110, 653) e la procedura indicata dalle norme emanate sulla base della stessa si applica alle imprese di sicurezza e alle unità interne di vigilanza per quanto riguarda acquisto, proprietà, detenzione, custodia e porto di armi e munizioni, come pure l’autorizzazione all’uso delle stesse ai propri dipendenti, tenendo conto delle specifiche della presente legge.


(2) Un’impresa di sicurezza che fornisce un servizio di sicurezza può fare uso solo delle proprie armi. Se un’impresa, ente statale o locale dispone di un’unità interna di vigilanza, una guardia dell’unità può usare un’arma che appartiene all’impresa o all’ente durante il servizio. (3) Un agente di sicurezza o una guardia di un’unità interna di vigilanza che svolge un incarico di sicurezza può fare uso dell’arma solo in caso di pericolo per la vita o la salute di una persona, e laddove non vi sia altro mezzo per eliminare il pericolo, e la natura dello stesso giustifichi detto uso. (4) Il responsabile per le armi e le munizioni presso l’impresa di sicurezza o ente dotato di unità interna di vigilanza deve registrare i casi in cui si è verificato l’uso di armi. (5) È vietato l’uso di armi contro bambini, anziani, persone visibilmente disabili o donne in evidente stato di gravidanza. Tale divieto non vale nel caso in cui occorra fare uso di un’arma contro una tale persona per prevenire o impedire un’aggressione individuale o di gruppo che metta in pericolo la vita o la salute della guardia di sicurezza o di altra persona. § 38. Uso dello sfollagente di plastica (1) Durante il servizio, una guardia di sicurezza in divisa può portare uno sfollagente di plastica all’interno di un apposito porta-sfollagente applicato alla cintura di ordinanza oppure scoperto nella cintura stessa. (2) L’uso dello sfollagente di plastica nella custodia di un obiettivo vigilato è ammesso per la prevenzione di un’aggressione ai danni di una guardia di sicurezza o di altra persona, o per impedire un’aggressione di gruppo che metta in pericolo la vita o la salute di una guardia di sicurezza o di altra persona. § 39. Particolari mezzi in dotazione (1) I seguenti mezzi in dotazione particolari possono essere utilizzati da un’impresa di sicurezza o unità interna di vigilanza per vigilare e custodire un obiettivo: 1) strumenti appositi coloranti e traccianti; 2) manette; 3) cani. (2) I mezzi in dotazione particolari devono essere conservati in locale chiuso a chiave appositamente adattato oppure in un deposito d’armi, ma separati da armi e munizioni. La prima frase del presente comma non si applica ai cani. (3) È vietato l’uso di manette o cani nei confronti di bambini, anziani, persone visibilmente disabili o donne in evidente stato di gravidanza. Tale divieto non vale nel caso in cui occorra fare uso di manette o cani contro una tale persona per impedire un’aggressione che metta in pericolo la vita o la salute della guardia di sicurezza o di altra persona.


§ 40. Manette (1) Per ottenere l’autorizzazione all’acquisto di manette, l’impresa di sicurezza o l’ente dotato di unità interna di vigilanza deve presentare domanda alla locale prefettura di polizia indicando il numero delle manette e fornendo una descrizione delle condizioni di deposito dei particolari mezzi in dotazione. (2) La prefettura di polizia esamina la domanda e adotta la decisione di rilascio o diniego entro un mese dal ricevimento della stessa. L’autorizzazione ha una validità di tre mesi. (3) Nella valutazione delle motivazioni dell’istanza di cui al comma (1) del presente articolo la prefettura di polizia tiene conto della natura dell’obiettivo vigilato, dell’entità del rischio, del numero delle guardie di sicurezza o guardie dell’unità interna di vigilanza e delle condizioni di deposito dei mezzi in dotazione particolari. (4) È permesso l’utilizzo di manette nell’arresto di una persona qualora sia ragionevole ritenere che la stessa possa darsi alla fuga, aggredire la guardia di sicurezza o la guardia dell’unità interna di vigilanza o mettere in pericolo altre persone o se stessa. § 41. Cani (1) I cani possono essere utilizzati da un’impresa di sicurezza o da un’ unità interna di vigilanza per vigilare e custodire un obiettivo se sono stati sottoposti almeno all’addestramento di base e se obbediscono agli ordini del conduttore. È permessa la presenza di un cane senza museruola presso un obiettivo vigilato solo se tenuto al guinzaglio oppure se il territorio è circondato da recinzione ed è presente segnaletica indicante l’impiego di cani. È proibito lasciare cani incustoditi presso un obiettivo vigilato. (2) L’utilizzo di cani da guardia è sottoposto alla disciplina della Legge sulla Protezione degli Animali (RT I 2001, 3, 4; 2002, 13, 78; 61, 375; 63, 387; 96, 566), delle norme veterinarie, e delle disposizioni in materia di animali previste dalle autorità locali. § 42 Obbligo di comunicazione all’autorità di pubblica sicurezza (1) Se l’uso di un’arma o di un particolare mezzo in dotazione nell’erogazione di un servizio di sicurezza o nello svolgimento di un incarico di sicurezza o di vigilanza interna arreca danno fisico a una persona o ne cagiona la morte, l’impresa di sicurezza o l’unità interna di vigilanza deve darne immediata comunicazione verbale alla prefettura di polizia e presentare una comunicazione scritta entro ventiquattro ore dal verificarsi del fatto. (2) La comunicazione deve indicare l’ora, il luogo e le circostanze del fatto, il nominativo della persona che ha usato l’arma o il particolare mezzo in dotazione, il nominativo della persona contro cui l’arma, o il particolare mezzo in dotazione, è stata usata e una descrizione delle conseguenze derivanti dall’uso dell’arma o del particolare mezzo in dotazione.


Titolo IX Licenza § 43 Licenza per fornire servizi di sicurezza (1) La licenza per fornire servizi di sicurezza (di seguito denominata la licenza) dà diritto, in base alla presente legge e ad altra normativa, a fornire i servizi di sicurezza di cui al comma 4 (1) della presente legge, nel periodo indicato nella licenza, secondo la procedura e le condizioni stabilite. (2) La licenza ha validità da uno a cinque anni. Nel caso in cui sia richiesto un periodo inferiore a un anno per esercitare l’attività pertinente, è concessa una licenza provvisoria per fornire servizi di sicurezza. (3) Il modulo per la licenza è stabilito dal Ministero dell’Interno. (4) Le decisioni in merito al rilascio, rifiuto, rinnovo, modifica, sospensione e revoca della licenza sono adottate dal Capo della Polizia. Le licenze sono concesse separatamente per ciascuno dei servizi di sicurezza di cui al comma 4 (1) della presente legge. § 44 Requisiti per richiedere la licenza (1) La licenza può essere richiesta da una persona (di seguito denominata il richiedente): 1) il cui settore di attività indicato nel registro o nell’atto costitutivo consiste nel fornire i servizi di sicurezza di cui al comma 4 (1) della presente legge; 2) che non detiene azioni in qualsivoglia società che produce o vende sostanze esplosive, armi, componenti essenziali di armi da fuoco, mirini con guida laser o munizioni o che modifica o ripara armi o fornisce servizi di investigatore privato o che, secondo le informazioni contenute nel registro delle imprese, non opera in nessuno di quei settori. (2) Oltre ai requisiti di cui al comma (1) del presente articolo, i titolari dell’impresa sono soggetti anche ai requisiti stabiliti per gli agenti di sicurezza. (3) Oltre ai requisiti previsti dal presente articolo, il richiedente la licenza per gestire una centrale operativa è soggetto anche ai requisiti di cui al comma 10 (2) o (3). § 45 Procedura per richiedere la licenza (1) Il richiedente deve presentare la relativa domanda alla prefettura di polizia del luogo, che la trasmetterà alla Direzione di Polizia . (2) Nella domanda di licenza devono essere indicate le seguenti informazioni: 1) le generalità, il codice di identificazione personale e la residenza se il richiedente è una persona fisica; 2) la denominazione e la sede della ditta se il richiedente è una persona giuridica; qualora si tratti di una società di sicurezza privata, l’elenco degli azionisti che possiedono oltre il 5 per


cento del capitale azionario; nell’elenco devono essere indicati la denominazione, la sede e il codice di registro di ciascuna persona giuridica; 3) il tipo di servizio di sicurezza che il richiedente intende fornire; 4) il luogo o la zona in cui verrà fornito il servizio di sicurezza; 5) il periodo di validità della licenza richiesto che, comunque, non deve superare cinque anni; 6) il codice di registro se l’impresa di sicurezza è iscritta nel registro delle imprese; (3) Alla domanda di licenza devono essere allegati i seguenti documenti: 1) copia dell’atto costitutivo del richiedente; 2) nel caso di una società in fase di costituzione, una dichiarazione che attesti la disponibilità dei mezzi finanziari per svolgere il servizio di sicurezza per il quale si richiede la licenza; 3) una dichiarazione del richiedente che attesti che il responsabile per l’erogazione dei servizi di sicurezza soddisfa i requisiti di cui all’articolo 22 (2) della presente legge; 4) copia del porto d’armi se il richiedente è in possesso di un’arma. § 46 Atti eseguiti dalla prefettura di polizia La prefettura di polizia deve controllare che il richiedente, la domanda di licenza e i documenti ad essa allegati soddisfino i requisiti stabiliti dalla presente legge e trasmette alla Direzione di Polizia la domanda, i documenti e il parere sull’opportunità di rilasciare o ricusare la licenza entro un mese dalla presentazione della documentazione prevista dalla presente legge. Se il richiedente ha violato una delle disposizioni della presente legge nei due anni antecedenti l’inoltro della domanda, la prefettura di polizia deve trasmettere alla Direzione di Polizia copia del relativo provvedimento o della relativa diffida. § 47 Concessione e diniego della licenza (1) Il Capo della Polizia decide di concedere o rifiutare la licenza entro un mese dalla data in cui la Direzione di Polizia riceve la domanda di licenza e il parere della prefettura di polizia. (2) La licenza può essere ricusata se: 1) il richiedente non soddisfa i requisiti stabiliti dalla presente legge o dalle norme da essa derivate; 2) nei due anni precedenti il richiedente ha commesso grave violazione dei requisiti previsti dalla presente legge o dalle norme emanate sulla base della stessa; 3) il richiedente opera in uno dei settori di cui al comma 16 (1) della presente legge; 4) vi è motivo di dubitare dell’ affidabilità generale del richiedente;


5) sono decorsi meno di tre anni dalla revoca della precedente licenza del richiedente in base al § 53 della presente legge. § 48 Comunicazione alla prefettura di polizia La Direzione di Polizia trasmette la licenza alla prefettura di polizia del luogo di residenza o in cui è ubicata la sede del richiedente, nonché al richiedente, ovvero notifica il provvedimento di diniego della licenza entro tre giorni lavorativi dalla data di emissione del provvedimento. § 49 Obbligo di notifica delle variazioni alle informazioni fornite per la concessione della licenza (1) L’impresa di sicurezza è tenuta a comunicare alla prefettura di polizia del luogo di residenza o in cui è ubicata l’impresa le eventuali variazioni alle informazioni o modifiche ai documenti presentati per la concessione della licenza entro cinque giorni lavorativi dalla data in cui sono state apportate. Le nuove informazioni o i documenti modificati o le relative copie devono essere inoltrati unitamente alla notifica. (2) La prefettura di polizia trasmette alla Direzione di Polizia le informazioni o i documenti e, se necessario, le sue proposte entro una settimana dal ricevimento delle informazioni o del documento. § 50 Sospensione di validità della licenza e dell’erogazione del servizio di sicurezza indicato nella licenza (1) Il Capo della Polizia può sospendere la validità della licenza: 1) se l’impresa di sicurezza non ha comunicato le variazioni alle informazioni fornite per il rilascio della licenza; 2) fino a due mesi se l’impresa di sicurezza ha violato la presente legge. (2) Il Capo della Polizia può sospendere il diritto di fornire i servizi di sicurezza indicati nella licenza fino ad un anno se l’impresa di sicurezza ha violato la presente legge, ha operato in modo tale da non osservare l’ordine pubblico e da costituire una minaccia per la sicurezza nazionale; § 51 Modifiche alla licenza (1) La licenza può essere modificata su richiesta del titolare della licenza o su iniziativa della Direzione di Polizia se le informazioni contenute nella licenza sono cambiate. (2) Se è stata decretata la modifica della licenza, viene rilasciata una nuova licenza in sostituzione della precedente, che è valida fino al termine del periodo di validità della precedente licenza.

§ 52 Rinnovo della licenza


(1) La domanda di rinnovo della licenza deve essere presentata tramite la prefettura di polizia del luogo di residenza o in cui è ubicata la sede del richiedente almeno tre mesi prima del termine del periodo di validità della precedente licenza. (2) Alla domanda di rinnovo della licenza deve essere allegata la seguente documentazione: 1) un certificato di regolarità fiscale rilasciato dal locale ufficio dell’Amministrazione Fiscale; 2) i documenti di cui all’articolo 45 (3) della presente legge, se sono stati modificati prima della presentazione della domanda; (3) La domanda di rinnovo della licenza viene esaminata secondo la procedura prevista dai §§ 46-48 della presente legge. In caso di accoglimento della domanda il Capo della Polizia rilascia una nuova licenza. (4) Il rinnovo della licenza può essere negato se il richiedente ha violato la presente legge nei due anni antecedenti la presentazione della domanda di rinnovo della licenza. § 53 Motivazioni per la revoca della licenza Il Capo della Polizia può revocare la licenza se l’impresa di sicurezza: 1) ha presentato domanda in tal senso; 2) non ottempera alle disposizioni contenute nella presente legge o alle norme emanate sulla base della stessa, non osserva l’ordine pubblico o costituisce una minaccia per la sicurezza dei cittadini; 3) non soddisfa i requisiti per il rilascio di una licenza; 4) non fornisce servizi di sicurezza da sei mesi consecutivi; 5) è debitrice di arretrati e non ha pagato gli arretrati entro due mesi dalla data di emissione dell’ordine di pagamento del locale ufficio dell’amministrazione fiscale; 6) opera in modo da mettere a rischio la salute o i beni delle persone o l’ambiente; 7) opera in un settore senza la prescritta autorizzazione; 8) ha presentato intenzionalmente documenti falsi o fornito informazioni false; 9) non ha presentato, per la seconda volta in un anno, documenti o informazioni la cui presentazione è obbligatoria; 10) non ottempera, entro il termine o la proroga prescritti, alla diffida della Direzione di Polizia o della prefettura di polizia di sanare le irregolarità. § 54 Procedura per la revoca della licenza (1) La licenza è revocata dal Capo della Polizia.


(2) Prima di decidere in merito alla revoca della licenza il Capo della Polizia o il suo rappresentante sente il rappresentante dell’impresa di sicurezza. Se questi non si presenta la questione verrà comunque discussa. (3) Nel provvedimento di revoca della licenza deve essere indicata la data in cui dovrà essere cessata l’attività specificata nella licenza. (4) Copia del provvedimento di revoca della licenza è trasmessa alla prefettura di polizia del luogo di residenza o in cui è ubicata la sede dell’impresa di sicurezza entro tre giorni lavorativi dalla data del provvedimento. § 55 Registro delle licenze (1) La Direzione di Polizia mantiene un registro delle licenze concesse, modificate, rinnovate, sospese o revocate dal Capo della Polizia. (3) La Direzione di Polizia crea un fascicolo relativo al controllo di sicurezza sul titolare della licenza in cui vengono raccolti i documenti riguardanti il rilascio, diniego, rinnovo, la modifica o revoca della licenza e il controllo statale esercitato sul titolare della licenza. Titolo X Controllo statale § 56 Controllo statale Il controllo statale (di seguito denominato controllo) sulle attività delle imprese di sicurezza, delle guardie di sicurezza che svolgono incarichi di sicurezza, delle unità interne di vigilanza e delle guardie di unità interne di vigilanza è esercitato dal Capo della Polizia o da un Ufficiale di polizia autorizzato. § 57 Sopralluogo (1) L’Ufficiale di polizia che esercita il controllo può effettuare un sopralluogo presso l’impresa di sicurezza o l’unità interna di vigilanza. (2) L’impresa di sicurezza o l’autorità con un’unità interna di vigilanza deve consentire al funzionario di polizia: 1) l’accesso e la presenza sul luogo in cui viene fornito il servizio di sicurezza e sono svolti gli incarichi di vigilanza interna, previa autorizzazione del proprietario del luogo; 2) l’accesso ai documenti relativi alla fornitura di servizi di sicurezza o allo svolgimento di incarichi di vigilanza interna e la possibilità di farne copia o estratti; 3) di ottenere spiegazioni scritte e verbali sulle circostanze oggetto di sopralluogo; 4) di controllare il certificato di lavoro di una guardia di sicurezza, le attività di una guardia di unità interna di vigilanza e i documenti prescritti dalla presente legge.


(3) Il sopralluogo presso l’impresa di sicurezza o l’unità interna di vigilanza può essere effettuato in presenza del responsabile dell’impresa di sicurezza o dell’ente con l’unità interna di vigilanza, di un suo rappresentante, di un dipendente o, in loro assenza, di un terzo. Per ispezionare un’area di sicurezza o un locale adibito alla custodia di informazioni riservate, l’Ufficiale di polizia che esegue il controllo deve presentare il nulla osta di sicurezza di livello corrispondente. (4) L’Ufficiale di polizia che effettua il controllo redige un verbale di sopralluogo in duplice copia, di cui una, in originale, viene consegnata all’impresa di sicurezza o all’unità interna di vigilanza e l’altra viene conservata dallo stesso. Il verbale di controllo deve contenere le seguenti informazioni: 1) il grado e il nominativo dell’Ufficiale di polizia che ha redatto il verbale di controllo; 2) la data di emissione del verbale; 3) la denominazione della ditta o il nome dell’ente destinatari del verbale di sopralluogo, e le informazioni sulla sede delle stesse; (4) una sintesi dei risultati del controllo. (5) L’Ufficiale di polizia che effettua il controllo può fare una proposta al Capo della Polizia per la sospensione o revoca della licenza. § 58 Diffida (1) L’Ufficiale di polizia che esegue il controllo può emettere all’impresa di sicurezza, o all’ente con un’unità interna di vigilanza, una diffida a cessare la violazione dei requisiti stabiliti dalla presente legge. (2) La diffida deve contenere le seguenti informazioni: 1) il grado e il nominativo dell’Ufficiale di polizia che ha redatto la diffida; 2) la data di emissione della diffida; 3) la denominazione dell’impresa o il nominativo dell’ente destinatari della diffida, e le informazioni sulla sede delle stesse. 4) le motivazioni a fondamento della diffida e il riferimento alle disposizioni di legge in materia; 5) la data stabilita per l’osservanza della diffida; (3) La diffida deve essere immediatamente notificata e controfirmata dall’impresa di sicurezza, dall’autorità con l’unità interna di vigilanza o dal rappresentante delle stesse. (4) L’impresa di sicurezza o l’ente con l’unità interna di vigilanza deve ottemperare immediatamente alla diffida.


(5) In caso di inottemperanza alla diffida, l’Ufficiale addetto al controllo può imporre il pagamento di una sanzione secondo la procedura prevista dalla Legge sull’applicazione sostitutiva e sul pagamento di sanzioni (RT I 2001, 50, 283; 94, 580). (1) Il limite massimo per il pagamento dell’ammenda di cui al comma (5) di questo articolo è di 10.000 corone. § 59 Ricorso contro una diffida o un atto dell’autorità di polizia (1) Un’impresa di sicurezza o un’ ente con un’unità interna di vigilanza che non concorda con una diffida emessa o un atto eseguito da un Ufficiale di polizia, può presentare ricorso al Capo dell’Autorità di polizia entro dieci giorni civili dal ricevimento dell’ordine o dall’esecuzione dell’atto. (2) La presentazione del ricorso non solleva l’impresa di sicurezza o l’ente con un’unità interna di vigilanza dall’obbligo di ottemperare alla diffida emanata dall’Ufficiale di polizia. (2) Il Capo dell’Autorità di polizia esaminerà il ricorso entro un mese dal ricevimento dello stesso e adotterà una delle seguenti decisioni: 1) mantenere in vigore la diffida o l’atto; 6) modificare la diffida o l’atto oppure revocarli. (4) Il provvedimento sarà consegnato al ricorrente e da lui controfirmato oppure sarà inviato tramite lettera raccomandata entro dieci giorni dalla data di emissione. Titolo XI Responsabilità § 60 Ingerenza nell’esercizio del controllo statale (1) Una persona giuridica che ostacola il controllo statale, si rifiuta di presentare i documenti o di fornire le informazioni necessarie al controllo o non presenta tali documenti o informazioni entro i termini previsti, fornisce informazioni false o presenta documenti o informazioni in modo tale da non consentire l’esercizio del controllo, è punita con un’ammenda fino a 20000 corone. (2) La Parte Generale del Codice Penale (RT I 2001, 61, 364; 2002, 86, 504; 82, 480; 105, 612; 2003, 4, 22) e del Codice di Procedura dei reati contravvenzionali (RT I 2002, 50, 313; 110, 654) si applicano ai reati di cui al presente articolo; (3) Le seguenti autorità conducono procedimenti extragiudiziali in materia di reati previsti dal presente articolo: 1) la Direzione di Polizia; 7) le prefetture di polizia;


Titolo XII Disposizioni particolari § 61 Imprese di sicurezza aventi sede in uno stato estero Un’impresa o una persona fisica che non sono titolari della licenza prescritta dalla presente legge possono fornire i servizi di sicurezza disciplinati dalla presente legge per tutelare il cittadino di uno stato estero o i suoi beni in base a un’apposita licenza concessa dalla Direzione di Polizia, su richiesta del Ministero degli Esteri, Ministero della Difesa o Ministero dell’Interno. Titolo XIII Disposizioni di attuazione § 62 Emendamento della Legge sulle imposte statali Alla Legge sulle imposte statali (RT I 1997, 80, 1344; 2001, 55, 331; 56, 332; 64, 367; 65, 377; 85, 512; 88, 531; 91, 543; 93, 565; 2002, 1, 1; 18, 97; 23, 131; 24, 135; 27, 151 e 153; 30, 178; 35, 214; 44, 281; 47, 297; 51, 316; 57, 358; 58, 361; 61, 375; 62, 377; 90, 519; 102, 599; 105, 610; 2003, 4, 20; 13, 68; 15, 84 e 85; 20, 118; 21, 128; 23, 146; 25, 153 e 154; 26, 156 e 160; 30 avviso di rettifica; 51, 352) sono apportate le seguenti modifiche: 1) Al § 183 viene aggiunto il seguente comma: “ (11) Per il rilascio o il rinnovo della licenza per fornire servizi di sicurezza è richiesto il pagamento di un’ imposta statale dell’importo di 4000 corone” 2) l’articolo 197 è abrogato. § 63 Disposizioni transitorie (1) La violazione della Legge sui servizi di sicurezza (RT I 1993, 75, 1100; 1995, 62, 1056; 1996, 49, 953; 2002, 61, 375), se commessa nei due anni prima della presentazione della richiesta per il rilascio o il rinnovo della licenza, costituisce motivo per il rifiuto del rilascio o del rinnovo della licenza per fornire servizi di sicurezza. (2) La licenza per fornire servizi di sicurezza concessa prima dell’entrata in vigore della presente legge rimane valida fino alla data di scadenza indicata nella licenza. § 64 Abrogazione della legge sui servizi di sicurezza La Legge sui servizi di sicurezza è abrogata


§ 65 Entrata in vigore della legge La Legge sulla sicurezza privata entra in vigore l’ 1 maggio 2004.

1) Riigi Teataja = Gazzetta Ufficiale ____________________ Traduzione di: Dott.ssa Leda Conti, Revisore Traduttore-Interprete – Questura di Napoli Dott.ssa Gabriella Lepore, Revisore Traduttore-Interprete – Questura di Massa Dott. Corrado Persano, Revisore Traduttore-Interprete – Questura di Brindisi Revisione a cura di Gabriella Lepore e Corrado Persano Si ringrazia la Dott.ssa Silvana Signore dell’Ufficio Licenze della Questura di Brindisi per la consulenza giuridica, l’Isp.Capo Antonio Stifani e l’Ass.Capo Giuseppe Matteo della Divisione di Polizia Amministrativa e Sociale della Questura di Brindisi per la consulenza relativa alla normativa e alla terminologia specifica del settore.


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