Giurisprudenza
Giudice di pace di Vasto - 30 agosto 2014, n. 264
Eccesso di velocità – rilevamento elettronico – visibilità della postazione – segnalazione della postazione - dichiarazioni del pubblico ufficiale - verbale – fede privilegiata - esclusione
In materia di rilevamento elettronico della velocità, il legislatore ha stabilito come necessari i requisiti della visibilità e della segnalazione della postazione di rilevamento, per dare concreta attuazione al principio della trasparenza dell’azione della P.A. E’ la P.A. (nel caso di specie il Comune) che deve fornire la prova della visibilità e della segnalazione della postazione, non ritenendosi sufficiente affermare genericamente nel verbale di
avere
rispettato
le
prescrizioni
di
legge
o
di
aver
posizionato
un’apparecchiatura in modo visibile. Tali affermazioni non sono dotate di valenza probatoria privilegiata perché provenienti da un pubblico ufficiale, in quanto il concetto di visibilità della postazione è legato alla percezione sensoriale dell’operatore e non è un dato oggettivo e inconfutabile.
RIVISTA GIURIDICA DELLA CIRCOLAZIONE E DEI TRASPORTI - AUTOMOBILE CLUB D’ITALIA - 2014