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la responsabilità di unità operative

di trattamento” trasformati in “Ufficio per il contrasto delle discriminazioni” che da organo indipendente diventa organismo sotto il controllo governativo. All’Art. 3 scompaiono gli organismi di diritto pubblico come campo di applicazione del decreto e l’Art. 4, al terzo comma, sostituisce l’“inversione dell’onere della prova” con un riferimento all’Art. 2729 del Codice Civile, rendendo assai meno efficace la norma. È da notare che quanto previsto dalla Direttiva, in relazione all’inversione dell’onere della prova, è già presente nell’ordinamento giuridico italiano e sarebbe stato sufficiente riprodurre parzialmente l’Art. 4 comma 5 della Legge 125/91. Va rilevato che entra nell’ordinamento italiano il concetto di “molestia” (Art. 2, comma 3) ovvero “quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine etnica, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo”. Il termine si riferisce al concetto riconosciuto perlopiù in Italia oggi con il termine mobbing.

direttiva 2000/43/CE del consiglio dell’Unione Europea, 29 giugno 2000

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Direttiva 2000/43/CE del Consiglio,del 29 giugno 2000 che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica (G.U.n.L180 del 19/07/2000 pag.0022-0026) (omissis) Articolo 2 Nozione di discriminazione (omissis) 2.Ai fini del paragrafo 1: a) sussiste discriminazione diretta quando,a causa della sua razza od origine etnica,una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia,sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga; b) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione,un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone,a meno che tale disposizione,criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari; (omissis)

Il Consiglio d’Europa ha infine emanato la Raccomandazione (Rec 2001/10) “Codice etico europeo per la polizia” che in diversi punti (18, 25, 43, 44, 49) richiama i doveri della polizia sul rispetto dei diritti fondamentali della persona e dell’agire equo e professionale e ai punti 25 e 40 precisa che il reclutamento del personale di polizia deve avvenire con criteri non discriminatori e tali da includere tutti i gruppi presenti nella società e che l’agire di polizia deve essere sempre ispirato all’imparzialità e alla non discriminazione.

2 –Perché la discriminazione riguarda chi ha la responsabilità di unità operative

Ci sono anche motivi individuali per i quali, come operatori di polizia, dovreste occuparvi della discriminazione, sia nel servizio offerto al pubblico, sia nell’organizzazione interna e nella gestione. In primo luogo, oltre a dovere rispondere dei vostri stessi atti, siete anche responsabili per gli atti o le omissioni del personale che gestite, tanto da dover rispondere legalmente dei comportamenti sbagliati degli operatori per i quali avete responsabilità, se non potete dimostrare di aver fatto tutto quanto necessario per prevenirli4. È dunque vostro obbligo assicurarvi che il personale adempia ai propri compiti nel miglior modo possibile.

In secondo luogo, in quanto manager di risorse umane, avete anche il compito di valorizzare i diversi elementi presenti nella forza lavoro (visibili e non visibili, come età, sesso, origine etnica e “razziale”, disabilità, personalità, stile di lavoro, ecc.) in modo da creare un ambiente produttivo nel quale ognuno si senta apprezzato, dove i talenti di ognuno siano valorizzati e che possa favorire il raggiungimento dello scopo di erogare un servizio di polizia equo e libero da discriminazioni. La questione della discriminazione all’interno della Polizia a questo riguardo è soggetta anch’essa alla Legge n. 286/1998 Art. 44 (Azione civile contro la discriminazione, Legge 6 marzo 1998, n. 40, art. 42):

“9. Il ricorrente, al fine di dimostrare la sussistenza a proprio danno del comportamento discriminatorio in ragione della razza, del gruppo etnico o linguistico, della provenienza geografica, della confessione religiosa o della cittadinanza può dedurre elementi di fatto anche a carattere statistico relativi alle assunzioni, ai regimi contributivi, all’assegnazione delle mansioni e qualifiche, ai trasferimenti, alla progressione in carriera e ai licenziamenti dell’azienda interessata. Il giudice valuta i fatti dedotti nei limiti di cui all’articolo 2729, primo comma, del codice civile.”

Si nota qui l’importanza della raccolta di dati e dell’analisi statistica (anche per evitare azioni civili contro la polizia), tema che riapparirà quando tratteremo la questione del monitoraggio dei dati relativi all’appartenenza etnica, religiosa e di genere. In terzo luogo, proprio per quanto detto sopra, l’esempio che voi, personalmente, in quanto operatori di polizia sapete offrire alla vostra squadra e le relazioni che tutto il gruppo sa instaurare con la comunità che serve sono di vitale importanza. Lo scopo di questo manuale è dunque di offrire alcuni degli strumenti concettuali e pratici per raggiungere il fine di un servizio di polizia equo e libero da discriminazioni, pur nei limiti posti dagli strumenti stessi e dal potere decisionale degli operatori di polizia ai quali questo testo è indirizzato. Siamo infatti consapevoli che, senza un cambiamento profondo di tutta la struttura e della cultura che complessivamente l’organizzazione esprime, i cambiamenti possibili rischiano di essere limitati sia territorialmente che nella loro portata e nella loro qualità. In particolare due cose ci sembrano fondamentali perché il processo possa considerarsi completo ed efficace: > l’impegno che i dirigenti della polizia devono assumere pubblicamente nei confronti della lotta alla discriminazione e per un servizio di polizia che sia equo e non discriminatorio, oltre che professionalmente valido; > la raccolta di informazioni sull’appartenenza etnica e religiosa delle persone che vengono in contatto con la polizia. Riguardo al primo punto, benché l’impegno della polizia per il rispetto dei diritti umani sia implicito nella deontologia dell’operatore, è importante che venga costantemente riaffermato il principio che la polizia agisce a difesa di tutte le persone che si trovano sul proprio territorio, sì da

permettere anche alle persone di origine etnica minoritaria, di religione e credo minoritari, così come a tutti gli uomini e a tutte le donne, di riconoscersi in quelle comunità i cui diritti la polizia ha il compito di difendere. Riguardo la raccolta di informazioni sull’appartenenza etnica delle persone che sono controllate e perquisite per strada o arrestate, autori e vittime di omicidi o di violenze e molestie, esso è uno strumento fondamentale di gestione: > per garantire che il servizio erogato sia equo nei confronti di tutte le componenti della comunità locale e per essere in grado di dimostrarlo; > per rendere possibili ulteriori attività di monitoraggio da parte di altri uffici e istituzioni, come per esempio la magistratura; > per attivare programmi di prevenzione. Fino a quando non saranno disponibili questi dati, ogni analisi sulla situazione in Italia rispetto alle discriminazioni e ai casi di razzismo sarà approssimativa, imprecisa e unicamente affidata alle conclusioni che si possono trarre dai dati sistematicamente raccolti nel resto dell’Europa.

ESEMPIO

Considerate le generalizzate resistenze, da parte delle vittime del reato, a denunciare gli sfruttatori alle pubbliche autorità, per una serie complessa di motivazioni tra cui il timore di ritorsioni sui familiari nei Paesi d’origine e valutata invece la maggiore disponibilità a raccontarsi che le immigrate straniere, oggetto di tratta, mostravano alle associazioni di volontariato che le avvicinavano su strada, l’Ufficio Immigrazione della Questura di Napoli ha utilizzato, negli anni dal 2001 al 2003, per riuscire a penetrare nella realtà criminale, sottraendo nel contempo le vittime da ulteriore sfruttamento, le modalità di applicazione dell’Art.18 (D. Lgs. 25 luglio 1998, n.286) che consente alle associazioni iscritte nell’apposito registro nazionale la prerogativa di presentare la proposta per il rilascio del permesso di soggiorno. Grazie all’accordo tra l’Ufficio e le associazioni operanti nel territorio, ragazze straniere che avevano dimostrato la volontà di sottrarsi alla condizione di assoggettamento e violenza ed erano state accolte presso centri di prima accoglienza venivano condotte presso l’Ufficio Immigrazione. Nell’Ufficio si procedeva ad integrare le informazioni fornite dal responsabile dell’associazione che accompagnava la ragazza, con un colloquio diretto preceduto da vari incontri informali volti a mettere a proprio agio la vittima e guadagnarne la fiducia. La realizzazione di questa attività era affidata a due appartenenti al ruolo degli ispettori individuati, all’interno della Sezione Accertamenti di Polizia Giudiziaria, come persone in possesso della professionalità e sensibilità necessarie, incaricate una di seguire le vittime provenienti dai Paesi balcanici e l’altra quelle provenienti dalla Nigeria. Grazie alle informazioni dettagliate ed approfondite fornite dalle ragazze nel corso di svariati colloqui, è stato possibile avviare indagini che hanno portato alla ricostruzione dell’attività di organizzazioni criminali dedite alla tratta e allo sfruttamento della prostituzione e all’individuazione dei responsabili. Naturalmente, verificata la fondatezza delle situazioni riferite e descritte, veniva rilasciato alle ragazze il permesso di soggiorno per sei mesi, rinnovabili alle condizioni previste dalla legge. I risultati sono stati apprezzabili perché le vittime, superato il timore iniziale, inserite nel mondo lavorativo e sottratte quindi alla condizione di assoggettamento psicologico in cui vivevano, hanno sostenuto le dichiarazioni iniziali anche innanzi all’A.G., divenendo a tutti gli effetti testi del procedimento penale a carico dei responsabili del turpe traffico.

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