perché la discriminazione riguarda la polizia -–
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di trattamento” trasformati in “Ufficio per il contrasto delle discriminazioni” che da organo indipendente diventa organismo sotto il controllo governativo. All’Art. 3 scompaiono gli organismi di diritto pubblico come campo di applicazione del decreto e l’Art. 4, al terzo comma, sostituisce l’“inversione dell’onere della prova” con un riferimento all’Art. 2729 del Codice Civile, rendendo assai meno efficace la norma. È da notare che quanto previsto dalla Direttiva, in relazione all’inversione dell’onere della prova, è già presente nell’ordinamento giuridico italiano e sarebbe stato sufficiente riprodurre parzialmente l’Art. 4 comma 5 della Legge 125/91. Va rilevato che entra nell’ordinamento italiano il concetto di “molestia” (Art. 2, comma 3) ovvero “quei comportamenti indesiderati, posti in essere per motivi di razza o di origine etnica, aventi lo scopo o l’effetto di violare la dignità di una persona e di creare un clima intimidatorio, ostile, degradante, umiliante e offensivo”. Il termine si riferisce al concetto riconosciuto perlopiù in Italia oggi con il termine mobbing.
direttiva 2000/43/CE del consiglio dell’Unione Europea, 29 giugno 2000 Direttiva 2000/43/CE del Consiglio, del 29 giugno 2000 che attua il principio della parità di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall’origine etnica (G.U. n. L180 del 19/07/2000 pag.0022-0026) (omissis) Articolo 2 Nozione di discriminazione (omissis) 2. Ai fini del paragrafo 1: a) sussiste discriminazione diretta quando, a causa della sua razza od origine etnica, una persona è trattata meno favorevolmente di quanto sia, sia stata o sarebbe trattata un’altra in una situazione analoga; b) sussiste discriminazione indiretta quando una disposizione, un criterio o una prassi apparentemente neutri possono mettere persone di una determinata razza od origine etnica in una posizione di particolare svantaggio rispetto ad altre persone, a meno che tale disposizione, criterio o prassi siano oggettivamente giustificati da una finalità legittima e i mezzi impiegati per il suo conseguimento siano appropriati e necessari; (omissis)