Tar 2021- diritto
dei ricorrenti di ottenere la maggiorazione dell'indennità mensile d'impiego operativo di base con gli incrementi previsti dall'art. 5 comma 2 d.p.r. n. 394/95 Pubblicato il 14/04/2021
N. 04379/2021 REG.PROV.COLL. N. 04991/2011 REG.RIC.
R E P U B B L I C A
I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio)
ha pronunciato la presente SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4991 del 2011, proposto da OMISIS contro MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro p.t., domiciliato in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso la Sede dell’Avvocatura Generale dello Stato che ex lege lo rappresenta e difende nel presente giudizio per l'accertamento del diritto dei ricorrenti di ottenere la maggiorazione dell'indennità mensile d'impiego operativo di base con gli incrementi previsti dall'art. 5 comma 2 d.p.r. n. 394/95, con ogni conseguente effetto ai fini della determinazione delle indennità di aeronavigazione, pronto impiego aereo e di volo ad essi spettante, e per la condanna dell’amministrazione al pagamento delle somme in esame;
Visti il ricorso e i relativi allegati; Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'interno; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza smaltimento del giorno 19 marzo 2021 il dott. Michelangelo Francavilla; Considerato che la pubblica udienza si è svolta, ai sensi degli artt. 25 d. l. n. 137/2020 e 4 d. l. n. 28/2020, attraverso videoconferenza con l’utilizzo della piattaforma “Microsoft Teams” come previsto dalla circolare n. 6305 del 13/03/2020 del Segretario Generale della Giustizia Amministrativa; Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue. FATTO Con ricorso notificato il 16/05/11 e depositato il 10/06/11 gli esponenti in epigrafe indicati, tutti dipendenti dei Reparti di Volo della Polizia di Stato, hanno chiesto l'accertamento del diritto di ottenere la maggiorazione dell'indennità mensile d'impiego operativo di base con gli incrementi previsti dall'art. 5 comma 2 d.p.r. n. 394/95, con ogni conseguente effetto ai fini della determinazione delle indennità di aeronavigazione, pronto impiego aereo e di volo ad essi spettante, e la condanna dell’amministrazione al pagamento delle somme in esame. Il Ministero dell’interno, costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 17/06/11, ha chiesto il rigetto del ricorso. Con ordinanza n. 12743/2020 del 27/11/2020 il Tribunale ha ordinato al Ministero dell’interno di depositare la documentazione ivi indicata. Alla pubblica udienza del 23/03/21 il ricorso è stato trattenuto in decisione. DIRITTO Il ricorso è infondato e deve essere respinto.
Gli esponenti in epigrafe indicati, tutti dipendenti dei Reparti di Volo della Polizia di Stato, chiedono l'accertamento del diritto di ottenere la maggiorazione dell'indennità mensile d'impiego operativo di base con gli incrementi previsti dall'art. 5 comma 2 d.p.r. n. 394/95, con ogni conseguente effetto ai fini della determinazione delle indennità di aeronavigazione, pronto impiego aereo e di volo ad essi spettante, e la condanna dell’amministrazione al pagamento delle somme in esame. A fondamento della loro pretesa i ricorrenti invocano il disposto dell’art. 5 comma 2 d.p.r. n. 394/95, alcune pronunce giurisprudenziali e l’avvenuto riconoscimento della maggiorazione richiesta anche al personale del Corpo forestale dello Stato. Il ricorso è infondato il che consente al Tribunale di prescindere dalle eccezioni pregiudiziali sollevate dall’amministrazione resistente. Secondo l’art. 5 comma 2 d.p.r. n. 394/95, invocato dai ricorrenti, “per il personale che anche anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto abbia prestato servizio nelle condizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, primo, secondo e terzo comma, e 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78, le misure di cui alla tabella riportata al comma 1 del presente articolo, sono maggiorate, per ogni anno di servizio effettivo prestato con percezione delle relative indennità e per un periodo massimo complessivo di 20 anni, secondo le percentuali indicate nella tabella VI annessa alla legge 23 marzo 1983, n. 78”. La disposizione in esame non può essere interpretata nel senso prospettato nel gravame ovvero di riconoscere le maggiorazioni di cui all’art. 5 comma 2 d.p.r. n. 394/95 anche a chi, al momento della domanda, percepiva le indennità previste dalla legge n. 78/83, a nulla rilevando la prassi seguita in altre amministrazioni in quanto non conforme al quadro normativo, come si avrà modo di precisare.
In merito all’insussistenza del diritto rivendicato dai ricorrenti il Tribunale ritiene di richiamare il proprio condivisibile precedente, concernente una fattispecie identica a quella oggetto di causa (TAR Lazio – Roma n. 7809/2020), in cui è stato deciso che: - il comma 2 dell’art. 5 del d.P.R. n. 394 del 1995 prevede una maggiorazione dell’indennità di base esclusivamente in favore del personale ivi chiaramente indicato, ossia il personale che anche anteriormente all’entrata in vigore dello stesso d.P.R. aveva prestato servizio nelle condizioni contemplate dagli artt. 3, 4, 5, 6 primo, secondo e terzo comma, e 7 della l. n. 78 del 1983; - le indennità di aeronavigazione e di volo sono, infatti, annoverate tra le indennità di impiego, disciplinate, in via generale, dall’art. 2 della l. n. 78 del 1983, in forza del quale “al personale militare dell’Esercito (che prima dell’entrata in vigore della disciplina delegata presupposta dalla 31 marzo 2000, n.
78,
includeva
anche
l’Arma
dei
Carabinieri),
della
Marina
e
dell’Aeronautica, salvi i casi previsti dagli articoli 3, 4, 5, 6 primo, secondo e terzo comma, e 7, spetta l’indennità mensile di impiego operativo di base nelle misure stabilite dall’annessa tabella 1 per gli ufficiali e i sottufficiali e nella misura di lire 50.000.- per gli allievi delle accademie militari e per i graduati e i militari di truppa volontari, o ferma speciale o raffermati”; - la maggiorazione di tale indennità è stata poi disposta dall’art. 5 del d.P.R. 31 luglio 1995, n. 394, recante il recepimento del provvedimento di concertazione del 20 luglio 1995 riguardante il personale delle Forze armate. Segnatamente il comma 1 di tale articolo dispone che “per il personale” cui si applica il medesimo d.P.R. “la Tabella I allegata alla legge 23 marzo 1983, n. 78, è sostituita” da altra Tabella recante ulteriori voci e importi, nel mentre comma 2 dispone che “per il personale che anche anteriormente all’entrata in vigore del presente decreto abbia prestato servizio nelle condizioni di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, primo, secondo e terzo comma, e 7 della legge 23 marzo 1983, n. 78, le
misure di cui alla tabella riportata al comma 1 del presente articolo, sono maggiorate, per ogni anno di servizio effettivo prestato con percezione delle relative indennità e per un periodo massimo complessivo di 20 anni, secondo le percentuali indicate nella tabella VI annessa alla legge 23 marzo 1983, n. 78”; - inoltre, l’art. 44, comma 1, del d.P.R. n. 394 del 1995 dispone che ,“fermo restando quanto previsto dall’art. 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78, in materia di corresponsione e cumulabilità delle indennità di impiego operativo e delle relative indennità supplementari, nonché dall’art. 3, commi 18-bis e 18quater , del decreto-legge 21 settembre 1987, n. 387, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 1987, n. 472, nei confronti del personale di cui all’art. 34, comma 1, che presta servizio nelle condizioni di impiego previste dalle citate norme, le indennità di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio e di imbarco e relative indennità supplementari sono rapportate alle misure vigenti per i militari delle Forze armate impiegati nelle medesime condizioni operative”; - è incontroverso, quindi, che dall’entrata in vigore del d.P.R. n. 394 del 1995 al personale di che trattasi deve essere applicata la disciplina di cui al comma 1 del predetto art. 5 del medesimo d.P.R. laddove – come si è detto – sostituisce la previgente tabella allegata alla l. n. 78 del 1983 con altra tabella che stabilisce le misure dell’indennità di impiego operativa di base, alla quale sono parametrate le misure delle indennità speciali di cui al predetto art. 44; - in ordine all’applicazione del comma 2 dell’art. 5 del d.P.R. 394 del 1995, ed in riferimento all’individuazione dei reali destinatari “a regime” di quella parte della disciplina ivi contenuta che dispone una specifica maggiorazione, già con sentenza n. 12607/19 il TAR Lazio aveva chiarito che “la lettura del comma 2 dell’art. 5 del d.P.R. n. 394 del 1995 induce a ritenere che, in forza dell’inequivoco suo dato testuale, (…) essa reca una maggiorazione dell’indennità di base esclusivamente in favore del personale ivi chiaramente
indicato, ossia il personale che anche anteriormente all’entrata in vigore dello stesso d.P.R. aveva prestato servizio nelle condizioni contemplate dagli artt. 3, 4, 5, 6 primo, secondo e terzo comma, e 7 della l. n. 78 del 1983 (cfr., in termini, Cons. Stato n. 2903/2019); - l’istituto introdotto dal comma 2 risulta dunque di per sé assolvere a una funzione essenzialmente perequativa, posto che la maggiorazione da esso normata è attribuita in relazione agli anni di servizio prestati per impieghi particolari fino a 20 anni. Tale maggiorazione, proprio in quanto remunera il servizio pregresso, può essere maggiore della nuova indennità speciale spettante ai sensi del comma 1 dello stesso articolo; - in proposito, va evidenziato che l’attribuzione della maggiorazione a coloro che già percepiscono una speciale indennità maggiorata superiore a quella operativa di base si porrebbe in contrasto con il divieto di cumulo delle indennità sancito con norma di principio dall’art. 17 della l. n. 78 del 1983, che impone al riguardo l’esercizio di un diritto di opzione per quella più favorevole. A tale principio si conforma del resto l’art. 4 del d.P.R. 16 marzo 1999, n. 255, laddove introduce una norma in forza della quale il personale che cambia condizione d’impiego può optare tra la fruizione dell’indennità speciale spettante nella nuova posizione e quella dell’indennità operativa computata ai sensi dell’art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 394 del 1995, “qualora” - per l’appunto – essa risulti “più favorevole”; - detto altrimenti, quindi, la disciplina contenuta dall’art. 5, comma 2, del d.P.R. n. 394 del 1995 è essenzialmente volta a garantire la conservazione di un emolumento compensativo nei confronti del personale il quale passi ad altra attività con ridotta connotazione operativa e divenga quindi destinatario di un’indennità di minore importo o della sola indennità di impiego operativo; - diversamente opinando – infatti - risulterebbe incomprensibile il disposto dell’art. 4, comma 2, del d.P.R. 16 marzo 1999, n. 255, il quale prevede, a
favore del personale militare che cambi condizione di impiego, la possibilità di optare tra l’indennità speciale spettante nella nuova posizione e, qualora più favorevole, l’indennità operativa di base maggiorata ex art. 5, comma 2, d.P.R. n. 394 del 1995. Lo stesso ius superveniens depone dunque nel senso che la maggiorazione di cui al citato art. 5, comma 2, non incide sulla determinazione dell’indennità speciale per il personale tuttora impiegato in attività di aeronavigazione o simili ma, più limitatamente, attenua i pericoli di reformatio in peius allorquando il militare, passando ad attività meno operativa, si trovi a perdere il diritto al più favorevole trattamento indennitario in precedenza eventualmente percepito.– per l’appunto “più favorevole” (cfr. sul punto Cons. Stato, Sez. IV, 6 aprile 2004, n. 1884 e 20 aprile 2004, n. 2179); - del resto, neppure può sottacersi che, ai sensi dell’art. 3, comma 72, della l. 24 dicembre 2003, n. 350, “l’articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, si interpreta nel senso che le maggiorazioni ivi previste sono attribuite esclusivamente al personale percettore dell’indennità operativa di base di cui alla Tabella riportata al comma 1 del medesimo articolo 5, e successive modificazioni, ferme restando le disposizioni di cui all’articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999,n. 255”: ossia, anche lo stesso legislatore con ciò ribadisce che le maggiorazioni di cui al comma 2 competono esclusivamente a chi aveva percepito la sola indennità operativa di base contemplata dalla l. n. 78 del 1983. Nel senso dell’infondatezza dell’opzione ermeneutica prospettata dai ricorrenti si è, del resto, espressa anche la giurisprudenza del giudice di appello (Cons. Stato n. 460/2020, Cons. Stato n. 2903/19; Cons. Stato n. 6961/04). Per questi motivi il ricorso è infondato e deve essere respinto. La natura della questione giuridica oggetto di causa e la risalenza nel tempo della controversia giustificano la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti;
P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Stralcio), definendo il giudizio, così provvede: 1) respinge il ricorso; 2) dispone la compensazione delle spese processuali sostenute dalle parti. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 19 marzo 2021, tenutasi mediante collegamento da remoto in videoconferenza secondo quanto disposto dall’art. 25 comma 2 d. l. n. 137/2020, con l'intervento dei magistrati: Germana Panzironi, Presidente Michelangelo Francavilla, Consigliere, Estensore Marco Poppi, Consigliere L'ESTENSORE Michelangelo Francavilla
IL PRESIDENTE Germana Panzironi
IL SEGRETARIO --
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