Tar 2021- concorsi – graduatoria - T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., (ud. 11/05/2021) 26-05-20

Page 1

Tar 2021- concorsi – graduatoria T.A.R. Lazio Roma Sez. III bis, Sent., (ud. 11/05/2021) 26-05-2021, n. 6209 Fatto - Diritto P.Q.M. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7536 del 2020, proposto da G.S. ed altri, rappresentati e difesi dall'avvocato ………. contro Ministero dell'Istruzione , e Altri non costituito in giudizio; Ministero dell'Istruzione, Ufficio Scolastico Regionale Campania, Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale, Ufficio Scolastico Regionale Calabria, Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna, Ufficio Scolastico Regionale Lazio, Ufficio Scolastico Regionale Toscana, Ufficio Scolastico Regionale Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12; nei confronti S.S. ed altri non costituiti in giudizio; Decreto del Ministero dell'Istruzione n. 40 del 27 giugno 2020 Visti il ricorso e i relativi allegati; Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Istruzione e di Ufficio Scolastico Regionale Campania e di Usr - Ufficio Scolastico Regionale Sicilia - Direzione Generale e di Ufficio Scolastico Regionale Calabria e di Ufficio Scolastico Regionale Emilia Romagna e di Ufficio Scolastico Regionale Lazio e di Ufficio Scolastico Regionale Toscana e di Ufficio Scolastico Regionale Veneto; Visti tutti gli atti della causa; Relatore nell'udienza pubblica del giorno 11 maggio 2021 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale; Svolgimento del processo - Motivi della decisione


1. Con l'atto introduttivo del giudizio i ricorrenti chiedevano l'annullamento del decreto del Ministero dell'istruzione n. 40 del 27 giugno 2020, recante istituzione delle fasce aggiuntive alle graduatorie dei concorsi di cui all'articolo 4, comma 1- quater, lettera b), del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, per la scuola dell'infanzia e primaria, e di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, nonché degli ulteriori atti indicati in ricorso. Si costituiva il Ministero resistente chiedendo rigettarsi il ricorso. 2. Il ricorso proposto non può trovare accoglimento. I ricorrenti rappresentano di essere aspiranti docenti che hanno superato il concorso ordinario di cui al D.Dirett. n. 105 del 23 febbraio 2016 e hanno presentato istanza al fine al dell'inserimento nelle fasce aggiuntive di cui all'art. 1, comma 18 ss. D.L. n. 126 del 2019. In particolare, i ricorrenti contestano il fatto che l'inserimento nella fascia aggiuntiva avvenga in coda alla stessa e non a pettine, con conseguente lesione della propria posizione e del merito. La norma di riferimento è rappresentato dal citato art. 1, comma 18 D.L. n. 126 del 2019, ai sensi del quale "18. Le graduatorie (( di merito e gli elenchi aggiuntivi )) del concorso di cui all'articolo 1, comma 114, della L. 13 luglio 2015, n. 107, conservano la loro validita' per un ulteriore anno, oltre al periodo di cui all'articolo 1, comma 603, della L. 27 dicembre 2017, n. 205. (( 18-bis. Al fine di contemperare le istanze dei candidati inseriti nelle graduatorie di merito e negli elenchi aggiuntivi dei concorsi per titoli ed esami banditi con i decreti direttoriali del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca numeri 105, 106 e 107 del 23 febbraio 2016, pubblicati 12 nella Gazzetta Ufficiale, 4ª Serie speciale, n. 16 del 26 febbraio 2016, con la necessita' di mantenere la regolarita' dei concorsi ordinari per titoli ed esami previsti dalla normativa vigente, i soggetti collocati nelle graduatorie e negli elenchi aggiuntivi predetti possono, a domanda, essere inseriti in una fascia aggiuntiva ai concorsi di cui all'articolo 4, comma 1-quater, lettera a), del D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, per la scuola dell'infanzia e primaria, e di cui all'articolo 17, comma 2, lettera b), del D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 59, per la scuola secondaria di primo e di secondo grado, anche in regioni diverse da quella di pertinenza della graduatoria o dell'elenco aggiuntivo di origine . Con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono disciplinate le modalita' attuative del presente comma".


Sotto un profilo letterale, la disposizione, utilizzando l'enunciato linguistico "fascia aggiuntiva ai concorsi", implica l'inserimento dei richiedenti in una fascia differente da quella in cui sono inseriti i concorrenti vincitori del concorso. Il dato testuale trova d'altra parte conferma nell'interpretazione sistematica e logica della norma se si considera che la disposizione in esame comporta l'inserimento dei soggetti collocati nelle graduatoria di un concorso all'interno della graduatoria di un differente concorso. Ne discende che sia sotto un profilo testuale che sotto un profilo logico (da intendersi come il criterio ermeneutico riferibile all'intenzione del legislatore di cui all'art. 12 disp. prel. c.c.) determinano senz'altro di intendere il riferimento alla fascia aggiuntiva come un inserimento in coda e non a pettine. Per quanto concerne i presupposti per sollevare questione di legittimità costituzionale deve ritenersi che, ferma la rilevanza della questione alla luce del carattere immediatamente escludente delle previsioni di legge e del bando, non sia possibile operare una lettura costituzionalmente orientata che consenta di far rientrare i ricorrenti tra i legittimati a partecipare alla selezione di carattere straordinario. La disposizione appare, come già evidenziato, sul punto priva di polisemia e un risultato ermeneutico difforme si tradurrebbe in una forma di disapplicazione della legge, in deroga al sistema accentrato di costituzionalità previsto dalla Costituzione del 1948. La previsione normativa, d'altra parte, non appare illogica o irragionevole se si considera che si tratta di una eccezionale previsione di un effetto ulteriore di una graduatoria di un determinato concorso, la cui durata viene per legge stessa estesa oltre il relativo termine di durata. Inoltre, nella relazione, l'amministrazione ha evidenziato che la fascia aggiuntiva è in sostanza una nuova graduatoria nella quale possono inserirsi tutti i soggetti utilmente collocati nelle GM e negli elenchi aggiuntivi del concorso 2016, dalla quale potrà attingersi, per la regione prescelta, all'esito dello scorrimento delle GMRE 2018 rispettivamente di infanzia e primaria e della secondaria. Per la maggior parte delle classi di concorso perdura l'efficacia delle GM 2016 ancora per gli anni scolastici 2020/2021 e 2021/2022. Fanno eccezione le sole GM 2016 pubblicate in tempo per le nomine del 2016/2017 e che pertanto saranno valide solo per il 2020/2021. Le fasce aggiuntive non hanno scadenza e verranno utilizzate ogni anno a partire dal 2020/2021 fino al loro esaurimento. La nuova Fascia Aggiuntiva consente, dunque, agli idonei negli elenchi aggiuntivi delle GM 2016 di inserirsi in una nuova graduatoria (fascia aggiuntiva), conservando senza limiti di tempo una


posizione utile per il ruolo, ancorché in coda e subordinatamente alle chiamate dalle graduatorie relative al concorso del 2018. Gli idonei non hanno alcun vantaggio nel richiedere la stessa regione (già la legge consente loro di essere assunti anche dopo la scadenza del concorso con priorità rispetto alle altre graduatorie concorsuali), tuttavia, presentando domanda per la Fascia Aggiuntiva di un'altra regione, potranno essere assunti anche nell'ulteriore regione richiesta, benché in coda alle GMRE2018, in anticipo rispetto alle possibilità di assunzione nella Regione per la quale hanno originariamente partecipato al concorso. L'inserimento preserva una possibilità in più di assunzione, anche in previsione della scadenza di validità delle graduatorie. D'altro canto, ai fini della logicità e ragionevolezza della normativa e del sistema introdotto dalla previsione, occorre anche tenere in considerazione la posizione dei concorrenti del concorso del 2018 i quali hanno partecipato senza cognizione di essere inseriti in coda ad altre graduatore con specifico riferimento alle posizioni indicate nelle relative graduatorie e i limiti alla possibilità di comparare il punteggio in relazione a procedure selettive differenti. Ne discende che non si riscontra la violazione del principio di uguaglianza posto che le situazioni appari differenti e la differente disciplina non appare irragionevole o illogica. Ne discende il rigetto del ricorso. 3. In considerazione delle peculiarità del giudizio, della sua natura e della sua novità devono ritenersi sussistenti eccezionali motivi per compensare le spese di lite tra le parti. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge. Spese compensate. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa. Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 maggio 2021 con l'intervento dei magistrati: Giuseppe Sapone, Presidente Emiliano Raganella, Consigliere Raffaele Tuccillo, Primo Referendario, Estensore


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.